Per i soggetti che adottano i principi contabili Oic, l’applicazione del principio di derivazione rafforzata comporta il riconoscimento, anche ai fini fiscali, delle qualificazioni in bilancio ispirate al principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, privilegiando una lettura improntata alla rilevanza dell’effettivo trasferimento dei rischi e dei benefici.

LA NORMA BASE L’ATTUAZIONE LA PRASSI

ARTICOLO 83 TUIR

DM 03-08-2017 CIRCOLARE 7/e DEL 28-02-2011

La rilevanza reddituale delle poste di bilancio è attuata secondo una derivazione “rafforzata” e non già secondo una derivazione “piena”, nel senso che non si può parlare di immediata ed incondizionata trasposizione, restando esclusi – in genere – i fenomeni valutativi e talune fattispecie espressamente indicate dal legislatore fiscale.

Va subito precisato che la tematica interessa, come precisato dall’Agenzia delle entrate in un convegno sulle novità fiscali 2018:

  • i soli soggetti IRES (compresi gli enti esteri con stabile organizzazione in Italia), con esclusione – dunque – delle società di persone, a prescindere dalle loro dimensioni;
  • i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria e/o abbreviata, mentre ne sono escluse le micro imprese, di cui all’articolo 2435-ter del c.c. (si deve avere riguardo sempre alla dimensione della società, a nulla rilevando la scelta della stessa di redigere un bilancio abbreviato o ordinario).

Il principio impone la prevalenza dei principi contabili sul Tuir per qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali.

L’art. 83 del Tuir prevede che “per i soggetti che redigono il bilancio in base … alle disposizioni del codice civile valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”. Non viene cambiato il tema delle valutazioni ma se sono immediatamente connesse a qualificazioni, classificazioni ed imputazioni temporali ricadono nei principi di cui all’art. 83.

QUALIFICAZIONE
 
IMPUTAZIONE TEMPORALE
 
CLASSIFICAZIONE

individuazione dell’operazione e degli effetti economico patrimoniali
individuazione del periodo di imposta cui l’operazione va imputata
individuazione della tipologia di provento o di costo

Qualificare significa individuare:

  • lo schema giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica operazione in base alla rappresentazione in bilancio;
  • se l’operazione genera flussi reddituali o patrimoniali;
  • se l’operazione non sia rappresentata nel bilancio, ma possa considerarsi fiscalmente realizzata o meno sotto il profilo giuridico-formale.
Classificare significa individuare:

  • la specifica tipologia o classe di provento/onere di ciascuna operazione;
  • la specifica tipologia o classe di attivo/passivo di ciascuna operazione.
Imputare sotto il profilo temporale significa individuare:

  • la maturazione economica che potrebbe essere diversa da quella giuridico-formale;
  • il periodo d’imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti concorrono a formare la base imponibile.

Il resto dell’articolo è inserito in un contenuto speciale del quotidiano Italia Oggi del 12.02.2018 a cui si rimanda.