Studio Dott. Righetti & Associati

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Circolare n. 1 del 11 gennaio 2002


Rivalutazione beni impresa

E' stata prorogata la possibilità di rivalutare i beni di impresa già prevista per il bilancio 2000. Potranno essere rivalutati tutti i cespiti ammortizzabili o meno risultanti dal bilancio chiuso al 31.12.2000, alcune immobilizzazioni immateriali (restano esclusi i costi pluriennali quali l'avviamento, la pubblicità, ecc.) e le immobilizzazioni finanziarie costituite da quote o azioni in società controllate e collegate. La rivalutazione dovrà essere eseguita per categoria omogenea di beni (e non per singoli beni) raggruppati per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Questo anche se nulla vieta di eseguire rivalutazioni diverse nell'ambito di una stessa categoria. Il massimo valore a cui rivalutare il bene è quello di mercato tenuto conto anche della capacità produttiva e della effettiva possibilità di utilizzo economico da parte dell'impresa. In bilancio la rivalutazione comporterà un incremento del valore dei beni dell'impresa quindi un incremento complessivo del patrimonio netto. Fiscalmente il maggior valore attribuito ai beni comporterà un risparmio di imposta conseguente all'incremento degli ammortamenti (civilistici e fiscali) e di una riduzione di eventuali plusvalenze a decorrere dal 2003. Il riconoscimento fiscale è subordinato al pagamento di un'imposta sostitutiva del 19% (beni ammortizzabili) o del 15% (beni non ammortizzabili), rateizzabile in tre esercizi, che andrà ad incrementare per l'intero importo il credito d'imposta pieno della società (abbassando quindi la tassazione delle successive distribuzioni di utili ai soci).

Estromissione di beni

L'art. 3 dà la possibilità a tutti gli imprenditori individuali che utilizzino, alla data del 30.11.01, beni immobili strumentali per destinazione, di escludere tali beni dal patrimonio di impresa entro il 30.04.02 mediante il pagamento di una imposta sostitutiva di Irpef ed Irap pari al 10% della differenza tra il valore normale dei beni (determinato mediante l'applicazione dei moltiplicatori catastali) e quello fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione sarebbe soggetta ad Iva l'imposta sostitutiva deve essere aumentata del 30% dell'Iva calcolata con aliquota propria per quel bene. Il pagamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato per il 40% entro la data di versamento a saldo della dichiarazione relativa al 2001 (31.05.02) e per il restante 60% in due rate di pari importo da versarsi entro il 16.12.02 e il 16.03.03 con interessi annuali del 3%.

Assegnazione dei beni ai soci

Sempre l'art. 3 riapre i termini per le assegnazioni di beni ai soci da parte di società di persone e di capitali entro il 30.09.02. Grazie a questa agevolazione sarà possibile assegnare ai soci i beni mobili iscritti in pubblici registri e i beni immobili non utilizzati come strumentali, oltre alle quote di partecipazione in società. L'operazione sarà assoggettata ad imposta sostitutiva di Irpeg/Irpef e Irap del 10% sulla differenza tra il valore normale dei beni e quello fiscalmente riconosciuto. Per i beni la cui cessione è soggetta ad Iva l'imposta sostitutiva deve essere aumentata del 30% dell'Iva calcolata sul valore normale. Per il perfezionamento dell'assegnazione sono dovute l'imposta di registro nella misura dell'1% e l'imposta ipotecaria e catastale fissa pari a L. 250.000. Nel caso in cui si proceda all'assegnazione di quote o azioni non quotate sarà necessario procedere preventivamente alla stesura di una perizia giurata di stima che attesti il valore delle stesse.

Rivalutazione quote

L'art. 5 dispone che le persone fisiche in possesso di quote, azioni o diritti (es. usufrutto) potranno procedere alla rivalutazione delle stesse adeguando il loro attuale costo fiscale a quello determinato alla data di riferimento del 1° gennaio 2002 mediante perizia giurata di stima. Per l'adeguamento è dovuta un'imposta del 4% (partecipazioni qualificate) o del 2% (partecipazioni non qualificate) che sarà calcolata sull'intero valore e che dovrà essere pagata entro il 30.09.2002 (con possibilità di rateizzazione in 3 rate annuali con interessi del 3% annui). Il costo della perizia di stima (che dovrà essere giurata entro il 30.09.2002) potrà essere dedotto dal red-dito della società (in 5 anni) se la perizia è richiesta dalla società; se invece la perizia è fatta su richiesta di uno o più soci il relativo costo andrà ad incrementare il costo della partecipazione, in base alla spesa sostenuta da ciascuno.
La rivalutazione risulta conveniente quando si prevede una cessione quote imminente, quando la società è di vecchia costituzione e non si è mai provveduto ad aggiornarne i valori, quando la società ha conseguito utili consistenti rispetto alla data di acquisto delle quote. Se si prevede di cedere partecipazioni e si ritiene utile procedere alla loro rivalutazione, è opportuno anticipare il più possibile la redazione della perizia di stima.

Rivalutazione terreni edificabili ed agricoli

I privati in possesso di terreni edificabili od agricoli potranno procedere alla rivalutazione degli stessi aggiornandone il costi al valore dei terreni riferito all'01.01.2002 mediante una perizia di stima, che dovrà essere giurata entro il 30.09.2002 o comunque prima di una eventuale cessione. La rivalutazione comporterà il versamento di una imposta sostitutiva pari al 4% del valore di perizia, imposta che potrà essere versata interamente entro il 30.09.2002 o rateizzata in un massimo di tre rate annuali di pari importo con aggiunta del 3% annuo di interessi sulla 2^ e sulla 3^ rata. Il costo della perizia è considerato incrementativo del costo del terreno. Il nuovo valore del terreno così determinato, che costituirà il valore minimo di riferimento ai fini di tutte le imposte (ici, imposta di registro, imposte sui redditi ecc.), consentirà in molti casi di abbassare notevolmente, se non quasi azzerare, la plusvalenza formatasi negli anni come differenza tra il valore attuale di mercato e quello originario del terreno (notevolmente conveniente esempio per i terreni divenuti edificabili successivamente all'acquisto o in "sentore" di edificabilità, o quando ricevuti in successione dichiarando valori esigui ecc.).

Dichiarazioni periodiche Iva

A partire dal 2002 non le periodiche Iva saranno sostituite da una comunicazione sintetica a scadenza annuale (la prima scadrà nel febbraio 2003) e riguarderà le operazioni dell'anno precedente.

Rimborsi infrannuali

La soppressione della periodica Iva comporta il ripristino dell'istanza di rimborso da presentare all'Ufficio, per ottenere il rimborso o poter compensare il credito Iva infrannuale, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Liquidazioni Iva

Viene meno l'obbligo di annotare sul registro Iva vendite delle fatture emesse o sul registro corrispettivi la liquidazione periodica Iva (resta naturalmente fermo l'obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche e di effettuare i relativi versamenti). Diventa inoltre facoltativo il riporto sui registri Iva acquisti, del credito annuale risultante dall'esercizio precedente e dell'interesse dell'1% dovuto dai contribuenti trimestrali. Lo Studio consiglia a tutti, per evitare errori, di continuare a riportare le liquidazioni sui registri.
Per i contribuenti che liquidano l'Iva trimestralmente sparisce anche l'obbligo di effettuare la liquidazione Iva del 4° trimestre (attenzione si deve comunque fare quella del 4° trimestre 2001). L'eventuale importo a debito sarà infatti versato in base al dovuto risultante dalla liquidazione annuale. Si ricorda che la liquidazione mensile/trimestrale dell'Iva, dal 2002, non dovrà più essere arrotondata all'unità di euro. Gli importi andranno espressi in centesimi di euro.

Registri Iva

La tenuta dei registri Iva acquisti, vendite e corrispettivi potrà essere sostituita, per i contribuenti in contabilità ordinaria, dall'integrazione delle scritture sul libro giornale (contattare i vostri tecnici software per verificare la possibilità pratica di effettuare tale operazione). Gli stessi dati che si annotavano sui registri Iva dovranno comunque essere disponibili su richiesta del Fisco.

Beni ammortizzabili

E' facoltà e non più obbligo per il contribuente la tenuta del registro beni ammortizzabili.

Certificazioni ai dipendenti e professionisti

Slitta al 31.3 il termine ultimo per l'invio a dipendenti, collaboratori (Cud), professionisti ed agenti delle certificazioni di quanto corrisposto e delle ritenute versate nell'anno precedente.

Corrispettivi

E' data facoltà ai contribuenti che emettono scontrini e/o ricevute di provvedere all'annotazione sul registro dei corrispettivi con un'unica annotazione riepilogativa mensile da effettuarsi entro il 15 del mese successivo, senza obbligo di allegare gli scontrini di chiusura giornaliera.

Esportatori abituali

E' stato soppresso l'obbligo di annotare nell'apposito registro i dati relativi all'utilizzazione del plafond. I dati dovranno in ogni caso essere forniti, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria. Anche in questo caso lo Studio consiglia di continuare ad effettuare le annotazioni.

Contributi gestione separata INPS

A partire dal 2002 è innalzata al 14% l'aliquota Inps da applicarsi per gli iscritti alla gestione separata 10-13% che non godono di altra copertura previdenziale. Resta invece al 10% l'aliquota applicabile agli altri soggetti.

Edilizia e DIA

La recente approvazione di una legge delega consente una procedura semplificata per tutti gli interventi edilizi minori, per le ristrutturazioni (compresa la demolizione seguita da ricostruzione con la stessa sagoma e volumetria) e per le opere assoggettate a concessione edilizia in attuazione di piani attuativi o piani regolatori dettagliati. La semplificazione consisterebbe nella possibilità di effettuare tutti gli interventi appena citati mediante la sola denuncia di inizio attività (chiamata Superdia).

Tutti i testi si intendono di esclusiva proprietà dello Studio Dott. Righetti & Associati. La pubblicazione, riproduzione o vendita, ove non espressamente autorizzata, è vietata e verrà perseguita a norma di legge.