Circolare n. 2 del 4 marzo 2006
Accertamenti bancari: ampliamento dei poteri ispettivi
A decorrere dall’01/01/2006 le banche, le Poste Italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario, hanno l’obbligo di rilevare e tenere in evidenza (conservare) i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle eseguite tramite versamento di conto corrente postale di importo unitario inferiore a 1.500,00 euro.
Questo significa che a decorrere da tale data tutte le operazioni di natura finanziaria e quindi non solo le operazioni eseguite sul conto corrente, ma anche le cosiddette “operazioni fuori conto”, di qualsiasi importo (ad es. anche 10 €! – ma escluso versamenti in posta inferiori a 1.500,00 €) e da chiunque eseguite, vengono rilevate e conservate in appositi archivi (Anagrafe tributaria) a cui l’Amministrazione finanziaria può accedere per le proprie indagini fiscali.
Si ricorda che le nuove norme si aggiungono a quelle già note e rimaste invariate in materia di “antiriciclaggio”, secondo le quali gli intermediari finanziari sono obbligati, tra l’altro, a segnalare tutte le operazioni superiori a 12.500,00 euro e superiori a 3.000,00 euro per operazioni della stessa tipologia accumulate nell’arco di 8 giorni.
Co. Co. Co.: ispezioni nelle aziende
Il governo è in procinto ad avviare un’azione di controllo su vasta scala sui co. co. co. e contratti a progetto, che potrebbero nascondere rapporti di lavoro subordinato.
Le aziende che possono ragionevolmente aspettarsi una visita da parte degli organi di controllo (Ispettorato del lavoro, Inps, Inail, Nucleo antievasione dei carabinieri, ecc.) sono tutte quelle che risultano titolari di rapporti di co.co.co. e co.co.pro. in base a quanto risulta dal casellario contributivo della gestione separata Inps.
I controlli saranno finalizzati a verificare l’esistenza di tutte le condizioni necessarie per provare che il rapporto di lavoro in essere sia veramente un rapporto di “lavoro autonomo” e non nasconda invece un rapporto di lavoro subordinato. Verranno quindi analizzati gli elementi tipici che devono caratterizzare un contratto di co. co. co. o co. co. pro. come ad esempio: modalità e scadenza della remunerazione, condizioni di lavoro del collaboratore in termini di orario e direttive del datore di lavoro, corretto utilizzo delle strutture dell’azienda ecc.
L’onere di provare che il rapporto in essere è di “lavoro autonomo” spetta comunque all’azienda committente. Le sanzioni previste dalla L. Biagi in caso di inosservanza delle norme, non sono solo quelle amministrative ed eventualmente penali, bensì si estendono ad un’immediata conversione del contratto di collaborazione coordinata o a progetto in un vero contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Certificazioni sostituti di imposta e dividendi
Il 15 marzo 2006 scade il termine per l’invio delle certificazioni delle ritenute di acconto operate nel corso del 2005 e del modello di certificazione degli utili corrisposti sempre nel 2005.
Tassa di concessione governativa
Scade il 16 marzo 2006 il termine per il versamento della tassa di concessione governativa, per la bollatura dei libri, pari ad euro 309,87 elevata ad euro 516,46 per le società con capitale sociale all’01/01 superiore a 516.456,90.
Compensazioni: limite
Anche per il 2006 il tetto massimo dei crediti di imposta compensabili (iva, ires, irap ecc.) è di euro 516.456,90. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientra nel limite dei crediti compensabili anche il credito iva trimestrale per i soggetti aventi diritto.
Gestione separate Inps: aliquote
Dall’01/01/2006 aumentano i contributi per gli iscritti alla gestione separata Inps dei lavoratori autonomi. Si riporta un prospetto riepilogativo:
| Categorie | Fino a € 5.000 |
Oltre € 5.000 e fino a € 39.297 |
Oltre € 39.297 e fino a € 85.478 |
|---|---|---|---|
|
Collaboratore con altra copertura previdenziale obbligatoria o titolare di pensione indiretta o di reversibilità |
10% |
||
|
Collaboratore titolare di pensione diretta (anzianità, vecchiaia o invalidità) |
15% |
||
|
Collaboratore privo di altra copertura previdenziale obbligatorie |
18,20% |
19,20% |
|
|
Lavoratore autonomo “abituale” |
18,20% |
19,20% |
|
|
Associato in partecipazione, pensionato e iscritto ad altra gestione |
17,70 |
18,70 |
|
|
Associato in partecipazione, non pensionato e non iscritto ad altra gestione |
18,20% |
19,20% |
|
|
Lavoratore autonomo occasionale e incaricato delle vendita a domicilio senza altra copertura previdenziale |
0 |
18,20% |
19,20% |
Perdite su crediti: stop alla discrezionalità
Una nuova sentenza della Corte costituzionale pone ulteriori paletti alle regole sulla deducibilità fiscale delle perdite su crediti. In particolare facendo riferimento al debitore sottoposto a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo ecc.) l’art. 101 del Tuir sancisce la possibilità di portare in deduzione la perdita su crediti nell’esercizio in cui ha avuto inizio la procedura concorsuale senza dover attendere la chiusura.
Tesi precedente
Secondo la vecchia impostazione, la perdita poteva essere imputata anche all’esercizio successivo a quello di apertura della procedura concorsuale senza perdere il diritto di dedurre comunque la perdita.
Nuova tesi
Le perdite per crediti irrecuperabili devono essere computate nell’anno in cui tale irrecuperabilità si è resa palese (es. anno della sentenza di fallimento) e non è più consentito imputarla all’anno successivo.
Bilancio: chiusura dell’esercizio 2005
Si avvicina il termine per la redazione del bilancio al 31/12/2005! Più precisamente valgono i seguenti termini e scadenze:
- almeno 30 giorni prima dalla data di approvazione, il bilancio va consegnato al Collegio sindacale;
- almeno 15 giorni prima dalla data di approvazione, il bilancio, completo di relazione degli amministratori e dei sindaci, va depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci.
Nell’ipotesi in cui la data di approvazione del bilancio venga fissata per il 30/04/2006, il bilancio va consegnato al Collegio sindacale (se esiste) entro e non oltre il 31/03/2006 e va depositato presso la sede sociale entro e non oltre il 15/04/2006.
Tutti i testi si intendono di esclusiva proprietà dello Studio Dott. Righetti & Associati. La pubblicazione, riproduzione o vendita, ove non espressamente autorizzata, è vietata e verrà perseguita a norma di legge.

