Circolare n. 2 del 31 gennaio 2008
Co. Co. Co.: sale il massimale
L’Inps ha comunicato il nuovo massimale, su cui calcolare i contributi previdenziali, valevole per il 2008.
| Le aliquote per il 2008 | ||
|---|---|---|
| Posizione previdenziale | Aliquota | Massimale imponibile |
|
Soggetti iscritti che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
24,72% |
€ 88.669 |
|
Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria |
17,00% |
€ 88.669 |
Fabbricati ex rurali: elenco dei fabbricati da regolarizzare al catasto
Nella Gazzetta ufficiale del 28/12/2007, l’Agenzia del territorio ha pubblicato l’elenco dei comuni in cui risultano tutti i fabbricati rurali che:
- hanno perso il requisito della ruralità
- non sono mai stati accatastati al catasto terreni.
Tutti i soggetti interessati dal provvedimento, hanno 90 giorni di tempo per procedere spontaneamente al relativo accatastamento. Decorso inutilmente tale termine, l’Agenzia provvederà all’accatastamento d’ufficio, addebitando al contribuente inadempiente, oltre alle sanzioni, anche tutte le spese sostenute per l’accatastamento stesso.
E’ importante che ognuno verifichi se il proprio fabbricato rientra o meno in tale elenco, poiché si è purtroppo verificato che anche i soggetti in regola vi siano stati erroneamente inseriti. In questo caso è necessario presentare, prima della scadenza del termine, all’Agenzia del territorio apposita istanza con relativa documentazione per dimostrare di essere in regola.
Sul sito dell’Agenzia del territorio al seguente indirizzo:
http://www.agenziaterritorio.gov.it
conoscendo il Comune, foglio, mappale è possibile verificare se il fabbricato rurale è stato inserito nell’elenco.
La manovra finanziaria per il 2008: II° parte
Si ricorda che la prima parte si trova nella circolare n. 01 del 17/01/2008.
Novità per le imprese
Immobili e fabbricati
Cessioni di fabbricati strumentali: dall’01/03/2008 le cessioni di fabbricati (o porzione di fabbricati) strumentali per natura nei confronti di acquirenti soggetti passivi di imposta che detraggono al massimo il 25% dell’Iva, saranno soggette al meccanismo noto come “reverse charge” (inversione contabile).
Dall’01/10/2007 tale obbligo era già in vigore per le cessioni di fabbricati (o porzione di fabbricati) strumentali per natura che erano imponibili Iva a seguito di opzione del cedente esercitata nel relativo atto di vendita.
Si ricorda che le imprese di costruzione o di ristrutturazione, non applicano il “reverse charge” nel caso di cessioni poste in essere entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero.
Decorrenza: 01/03/2008
Immobili ricompresi in piani particolareggiati urbanistici: ripristinata l’applicazione dell’imposta di registro all’1% per il trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, ma con alcune modifiche:
- le ipo-catastali passano rispettivamente al 3% e all’1% (prima erano in misura fissa),
- per non decadere dalle agevolazioni di imposta, nei cinque anni dall’acquisto dovrà essere completato l’intervento cui è finalizzato il trasferimento. In pratica nel termine del quinquennio dall’acquisto gli acquirenti dovranno non solo eseguire un “rustico” bensì dovranno aver completato l’intervento.
Decorrenza: 28/12/2007
Imposte e tasse
Ires: passa dal 33% al 27,50%.
Decorrenza: 01/01/2008
Irap: passa dal 4,25% al 3,9%.
Semplificato il calcolo per la determinazione della base imponibile.
La base imponibile si determina partendo dalla differenza tra valore e costi della produzione (voci A e B del conto economico del bilancio Ce) con esclusione delle voci 9 (personale dipendente), 10 lettere c) e d) (quindi accantonamenti e svalutazioni), 12 e 13 (accantonamenti vari), così come risultanti dal C.E. bilancio Ce.
Restano in ogni caso indeducibili indipendentemente dalla loro collocazione in bilancio:
- spese personale dipendente assimilato ecc. (occasionali)
- quota interessi canoni di leasing
- perdite su crediti
- ici (prima era deducibile)
Sparisce qualsiasi riferimento alla cosiddetta correlazione tra modo Ires e Irap.
Decorrenza: dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007.
Partecipazioni
Pex: la percentuale di esenzione in caso di plusvalenze (minusvalenze ) realizzate sulla cessione di quote/azioni in società operative, passa dall’84% al 95%.
Decorrenza: riguarda le plusvalenze realizzate dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007.
Thin cap: abrogata, dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31/12/2007.
Pro rata patrimoniale: abrogato dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31/12/2007.
Interessi passivi
Interessi passivi: gli interessi passivi e oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni (es:: int. pass. ad incremento delle rimanenze), sono deducibili in ciascun periodo:
- fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati
- l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica. Il ROL è dato dalla differenza fra il valore della produzione (A) e i costi della produzione (B) così come indicati nel bilancio formato Ce, con esclusione delle lettere a) e b) (ammortamenti materiali ed immateriali) e dei canoni di leasing dei beni strumentali
- la quota del ROL prodotto a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del ROL dei successivi periodi di imposta
- gli interessi coinvolti sono quelli attivi e passivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari mentre sono esclusi gi interessi impliciti derivanti da debiti e crediti commerciali.
La parte indeducibile degli interessi passivi, diventa deducibile negli esercizi successivi, sempre se e nella misura del 30% del R.O.L.
Soggetti esclusi: banche e altri soggetti finanziari (dlgs 27/01/92 n. 87), imprese di assicurazione.
Le Holding invece devono applicare la norma.
Decorrenza: dal periodo imposta successivo a quello in corso al 31/12/07.
Regime transitorio: per il primo e secondo periodo di imposta di applicazione della norma, il limite di deducibilità degli interessi va incrementato rispettivamente di 10.000 e 5.000 €.
Tassazione consolidata: per i soggetti Ires in regime di consolidato, in caso di eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili determinatasi in capo ad un soggetto che fa parte del consolidato, la stessa può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti che partecipano al consolidato, presentino, per il medesimo periodo di imposta, un ROL capiente e non integralmente sfruttato.
Medesima regola si applica per l’eccedenza di interessi passivi da riportare a nuovo.
E’ possibile includere le società estere che potenzialmente potrebbero far parte del regime specifico di tassazione di gruppo.
Decorrenza: dal periodo imposta successivo a quello in corso alla data del 31/12/07.
Immobiliari di gestione: le spese e gli altri componenti negativi (compresi gli interessi passivi, ma vedi eccezione) relativi agli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio di impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, sono tutti indeducibili.
Eccezione: sono esclusi da tale tipologia di oneri indeducibili, e sono pertanto deducibili in misura integrale senza nemmeno la verifica del 30% del ROL, gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca, contratti per il loro acquisto.
Decorrenza: si tratta di interpretazione autentica di norme già in vigore.
Ammortamenti e leasing
Ammortamenti anticipati e/o accelerati: non è più possibile effettuare ammortamenti anticipati e/o accelerati in relazione ai beni strumentali.
Decorrenza: dal periodo imposta successivo a quello in corso al 31/12/07.
Ammortamenti, norma transitoria: per il solo esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007, per i soli beni acquistati ed entrati in funzione nel medesimo periodo non si applica la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento.
Sono escluse le auto.
Disconoscimento di ammortamenti e accantonamenti: l’Amministrazione finanziaria può disconoscere ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore imputati a conto economico, se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati negli esercizi precedenti salva la possibilità di prova contraria.
Decorrenza: dal periodo imposta successivo a quello in corso alla data del 31/12/07.
Leasing beni mobili: la durata minima del contratto di leasing non deve essere inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento dello stesso bene.
Leasing beni immobili: la durata minima del contratto di leasing non deve essere inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento dello stesso bene, con una durata minima comunque non inferiore a 11 anni (prima era 8) e una durata massima di almeno 18 anni (prima era 15).
Leasing auto aziendali: la durata del contratto deve essere almeno pari al periodo di ammortamento del bene.
Il mancato rispetto dei limiti temporali previsti, rende i canoni di leasing completamente indeducibili.
Decorrenza: la norma vale per i contratti stipulati nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007.
Perdite di impresa
Ripristinata la norma ante-rifoma:
- le perdite derivanti da imprese minori e dall’esercizio di arte e professione si sottraggono dal reddito complessivo del soggetto che le consegue,
- le perdite di impresa in contabilità ordinaria sono deducibili solo dai relativi redditi, mentre l’eventuale eccedenza è riportabile negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
Decorrenza: dal periodo di imposta in corso all’01/01/2008.
Perdite da trasparenza (101/Tuir): le perdite attribuite per trasparenza dalle snc e sas ai soggetti Ires sono utilizzabili esclusivamente in compensazione degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi di imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.
Decorrenza: dal periodo imposta successivo al 31/12/07.
Operazioni straordinarie
Possibilità di affrancamento dei maggiori valori scaturenti da operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda.
Fusione e scissione: i maggiori valori iscritti nell’attivo di Stato patrimoniale (disavanzo, imputazione disavanzo) assumono rilevanza fiscale se si opta per il pagamento di un'imposta sostitutiva (di Irpef, Ires, Irap) pari al:
- 12% nel limite di 5 milioni di €
- 14% sulla parte che eccede i 5 milioni di € fino a 10 milioni di €
- 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di €.
I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione.
Non si deve alienare il relativo bene, anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello dell’opzione.
Se si cedono i beni anteriormente a tale data, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto, mentre l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi.
Decorrenza: periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007, serve tuttavia un decreto attuativo.
Conferimenti: l’art. 175 Tuir rimane solo per il conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento:
- è soppressa quindi la possibilità di porre in essere conferimenti di azienda realizzativi,
- rimane solo la possibilità della doppia piena neutralità dell’operazione.
Decorrenza: si applica alle operazioni effettuate a partire dal periodo successivo a quello a quello in corso alla data del 31/12/2007.
Riallineamento dei valori per i conferimenti effettuati fino al 31/12/2007:
l’opzione per l’imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori scaturiti da operazioni di conferimento si può esercitare anche per quelle operazioni effettuate entro il periodo di imposta in corso al 31/12/2007 e nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo.
IMPOSTA SOSTITUTIVA: deve essere versata in tre rate annuali:
- la prima pari al 30%
- la seconda pari al 40% + interessi del 2,50
- la terza 30% + interessi del 2,50%
Decorrenza: periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007, serve il decreto attuativo.
Società di comodo
Sono state apportate alcune modifiche alla disciplina delle società di comodo. In particolare:
- sono stati rivisti alcuni coefficienti di redditività,
- sono state ampliate le possibili cause di esclusione,
- sono stati riaperti i termini per procedere allo scioglimento agevolato o alla trasformazione in società semplice.
In particolare risultano espressamente escluse dalla disciplina (oltre a quelle già previste), le società:
- con numero di soci non inferiore a 50 (prima erano 100),
- che nei due esercizi predenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità,
- che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico bilancio Ce) superiore del totale dell’attivo dello Stato patrimoniale,
- che risultano congrue e coerenti agli studi di settore,
- in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa, ammesse al concordato preventivo,
- partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale.
Ulteriori casistiche di esonero dall’applicazione della disciplina saranno individuate con apposito decreto.
Decorrenza: non è ancora stato chiarito se le nuove regole saranno applicabili già dal periodo di imposta in corso al 31/12/2007 o successivamente.
Agricoltura
Irap agricoltura: prorogata al 31/12/2007 l’aliquota Irap dell’1,9% per l’agricoltura.
Dal 2008 passa al 3,75%
Serre e gasolio: proroga al 31/12/2008 dell’accisa agevolata su gasolio utilizzato nella coltivazione sotto serra.
Coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi (agricoltura): sono produttive di reddito agrario se svolte nei limiti dell’art. 32 c. 2, l b) Dpr 917/86.
Opzione: le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%, salvo l’opzione per il regime ordinario.
Fabbricati rurali: si conferma che gli immobili utilizzati per agriturismo mantengono la qualifica di fabbricati rurali, sempre che siano realmente utilizzati a tale scopo.
Piccola proprietà contadina: le agevolazioni previste per l’acquisto di terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti vengono prorogate fino al 31/12/2008.
Regime contabile dei minimi
Le persone fisiche che svolgono attività di impresa, arte o professione che congiuntamente:
- hanno conseguito, nell’anno solare precedente, ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad € 30.000,
- non hanno effettuato, nell’anno solare precedente, cessioni all’esportazione,
- non hanno sostenuto, nell’anno solare precedente, spese per lavoratori dipendenti, collaboratori, contratti a progetto, programma o simili, né erogato somme a titolo di utili da associazione in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro,
- non hanno effettuato, nel triennio precedente, acquisti di beni strumentali per un importo complessivamente superiore ad € 15.000. Fra detti acquisti si contano anche gli acquisti in leasing, in appalto o locazione,
ricadono automaticamente in un particolare regime contabile, chiamato “Regime dei minimi”.
Tutti i soggetti in possesso dei suddetti requisiti, devono decidere se applicare le regole del Regime dei minimi a partire dal 2008, oppure continuare ad operare come per il passato.
Agevolazioni e semplificazioni previste per i soggetti nel Regime dei minimi:
- sono fuori dal campo di applicazione dell’Iva (fatture e scontrini sono senza Iva),
- non hanno diritto di detrarre l’Iva sugli acquisti (anche intracomunitari e importazioni),
- hanno l’obbligo di integrare le fatture in regime intracomunitario o di reverse charge, con indicazione dell’aliquota Iva propria del bene o servizio, e successivo versamento dell’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’acquisto,
- sono soggetti alla rettifica della detrazione dell’Iva assolta per l’acquisto dei beni strumentali sia nel caso di passaggio da regime Iva ordinario a quello dei minimi, sia viceversa (nella dichiarazione Iva 2008 relativa al 2007 si effettuare la rettifica della detrazione dell’Iva, e si versa la relativa imposta oppure la I° rata, entro il 17/03/2008),
- il credito Iva risultante dall’ultima dichiarazione precedente l’anno del regime dei minimi può, a scelta, essere richiesto a rimborso (ma solo se in presenza dei requisiti generali previsti dalla legge) o essere utilizzato in compensazione,
- sono esenti dall’Irap,
- versano un’imposta sostitutiva (di Irpef e addizionale e comunale) pari al 20%,
- determinano il reddito da assoggettare a tassazione, come differenza tra ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e spese in esso sostenute (criterio di cassa); al reddito concorrono anche le plusvalenze e le minusvalenze relative ai beni strumentali all’esercizio dell’attività,
- i contributi previdenziali, compresi quelli dovuti dal titolare dell’impresa familiare per i suoi collaboratori, sono dedotti direttamente dal reddito di impresa o professionale e non sono più oneri deducibili dal reddito complessivo dell’Unico,
- nel caso di impresa familiare, l’imposta sostitutiva del 20% si calcola sul reddito al lordo delle quote spettanti ai familiari e va versata dal titolare,
- hanno obbligo di conservare la documentazione emessa e ricevuta,
- sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli altri adempimenti previsti dal dpr 633/72,
- devono numerare progressivamente le fatture ricevute e le bollette doganali,
- devono certificazione i corrispettivi,
- nella fattura emessa va indicato che si tratta di operazioni “effettuate ai sensi dell’art. 1, c. 100 della legge finanziaria per il 2008”,
- nella fattura deve essere indicata la ritenuta di acconto del 20%,
- sono esonerati dalla presentazione degli elenchi clienti e fornitori,
- non sono soggetti all’applicazione degli Studi di settore, né dovranno compilare il modello dei dati rilevanti.
Decorrenza: dall’01/01/2008
VARIE
ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI imprenditore individuale: l’imprenditore individuale che utilizza beni immobili strumentali:
- alla data del 30/11/2007,
- può optare per l’estromissione dei beni dal patrimonio dell’impresa,
- entro il 30/04/2008,
- mediante il pagamento di imposta sostitutiva (di Irpef, Irap) pari al 10% della differenza tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto,
- se il bene è soggetto ad Iva, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30% dell’Iva applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene.
Il valore normale si determina con il metodo della rendita catastale aumentata dei rispettivi coefficienti moltiplicativi.
L’imposta sostitutiva va versata nelle seguenti misure:
- 40% entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2007,
- 30% + gli interessi al 3% annuo, entro il 16/12/2008,
- 30% + gli interessi al 3% annuo, entro il 16/12/2009,
L’estromissione ha effetto a decorrere dall’01/01/2008.
Decorrenza: 01/01/2008
TASSAZIONE SEPARATA per i redditi di impresa: gli imprenditori individuali (in contabilità ordinaria) e i percettori di redditi da partecipazioni in snc e sas (in contabilità ordinaria), possono optare:
- per la tassazione separata di tali redditi di impresa, con l’aliquota del 27,50% a condizione che NON siano stati prelevati o distribuiti. Trattandosi di redditi a tassazione separata non sono dovute le addizionali regionali e provinciali.
In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi andrà indicato il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi in cui opera l’opzione.
Prelievo di utili e tassazione:
le somme trasferite dal patrimonio dell’imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo di imposta, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti.
L’importo che supera il patrimonio si considera prelievo di utili dei periodi di imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.
In caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo di imposta di applicazione del regime opzionale.
Decorrenza: 01/01/2008 ma serve il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per le modalità attuative.
Scontrini fiscali - omissione: è stata modificata la disciplina delle sanzioni accessorie relative alle violazioni dell’obbligo di emissione di scontrini fiscali e ricevute fiscali.
In particolare:
- passa da tre a quattro il numero delle violazioni di mancata emissione di scontrini e ricevute che deve essere contestato nel corso di un quinquennio, per subire la sospensione della licenza o dell’autorizzazione, all’esercizio,
- le violazioni in oggetto devono essere compiute in giorni diversi,
- la sospensione si può eseguire esclusivamente mediante l’apposizione del sigillo dell’organo procedente (mentre sarà vietato affiggere il cartello “chiuso per irregolarità nell’emissione degli scontrini").
Dichiarazioni e importi minimi: se l’imposta dovuta o a credito non supera € 12, non va versata e non viene rimborsata né può essere usata in compensazione.
Decorrenza: 01/01/2008
Studi di settore: abrogati gli automatismi per i nuovi indicatori.
Il contribuente che dichiara ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori non sono soggetti ad accertamento automatico.
L’Agenzia delle entrate ha l’onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l’attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori stessi.
Decorrenza: 01/01/2008
Controlli soft, per le imprese manifatturiere: nei confronti di imprese manifatturiere che svolgono attività di produzione per conto terzi in misura non inferiore al 90%:
- l’attività di selezione ex art. 37 dpr 600/73, compresa quella degli Studi di settore, le riguarderà solo in via secondaria
- l’attività di selezione ex art. 51 dpr 633/72, compresa quella degli Studi di settore, le riguarderà solo in via secondaria
Registratori di cassa: prorogato all’01/01/2009 l’obbligo secondo cui i registratori di cassa di nuova immissione devono essere in grado di provvedere all’invio telematico dei corrispettivi.
Deduzione forfetaria di spese non documentate: prorogata al periodo di imposta in corso alla data del 31/12/2007, le deduzioni forfetarie giornaliere previste per gli autotrasportatori per c/terzi pari a:
- € 7,75 per trasporti nell’ambito della regione e regioni confinanti ma al di fuori del comune della sede dell’impresa
- € 15,49 per trasporti oltre i precedenti limiti.
Decorrenza: periodo di imposta in corso alla data del 31/12/2007
Deduzione forfetaria per esercenti impianti di distribuzione di carburante: prorogata al 31/12/2008
Novità per le persone fisiche
Unico persone fisiche, limiti di reddito: se al reddito del contribuente concorrono solo redditi di natura fondiaria di importo complessivo non superiore ad € 500:
- l’Irpef non sarà comunque dovuta
- si è esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione
Decorrenza: periodo di imposta in corso al 31/12/2007.
Detrazioni per carichi di famiglia:
- i contribuenti con almeno 4 figli a carico hanno diritto ad un’ulteriore detrazione Irpef pari ad € 1.200 (da suddividere al 50% tra genitori non separati) indipendentemente dal reddito complessivo
- i soggetti che percepiscono assegni dal coniuge separato o divorziato, hanno diritto ad una detrazione Irpef di importo superiore a quello precedentemente previsto, ma sempre parametrata al reddito complessivo
- per determinare l’ammontare delle nuove detrazioni spettanti, il reddito complessivo del contribuente deve essere assunto al netto del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Decorrenza: periodo di imposta in corso al 31/12/2007.
Iva manutenzioni: prorogata al triennio 2008 – 2010 l’aliquota ridotta Iva del 10% (anziché 20%) sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Si precisa che l’aliquota ridotta, spetta indipendentemente dal fatto che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura (cosa invece obbligatoria per le "detrazioni del 36% e del 55%").
Mutui prima casa:
1) l’aliquota agevolata dello 0,25% sui mutui per acquisto o costruzione prima casa, si applica solo se:
- il destinatario dichiara la sussistenza dei requisiti o allega tale dichiarazione all’atto di finanziamento
- in mancanza si applica l’aliquota del 2%.
Decadenza dell’agevolazione prima casa: l’Ufficio recupera entro 3 anni la maggiore imposta sostitutiva con applicazione della sanzione del 30%
2) la detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi su mutui ipotecari stipulati per la costruzione prima casa, è ammessa a condizione che la stipula del contratto avvenga:
- nei 6 mesi antecedenti all’inizio dei lavori
- o nei 18 mesi successivi (prima era 6 mesi).
3) il tetto massimo di detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi su mutui ipotecari stipulati per l’acquisto prima casa,
- viene innalzato da € 3.615,2 ad € 4.000,00 (detrazione massima € 760,00)
Decorrenza: 01/01/2008
Mutuo prima casa: il contraente può richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo contratto per acquistare l’abitazione:
- per non più di 2 volte nel corso di esecuzione del contratto
- per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi
- la durata del contratto è prorogata di egual periodo alla sospensione e riprende in base alle originarie modalità
- la sospensione non può essere richiesta se sono già state avviate le pratiche di recupero di escussione delle garanzie.
La richiesta va presentata al Fondo, tramite intermediario.
Il Fondo interviene per sostenere le spese burocratiche e notarili.
Per ottenere i benefici, presentare istanza con cui si dimostra l’impossibilità a pagare.
Decorrenza: serve decreto
SSN 2005 - compensazione: le somme versate a titolo di SSn nell’anno 2005 su assicurazione responsabilità civile per danni derivanti da circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate possono essere compensate con i versamenti effettuati dall’01/01/2008 al 31/12/2008.
Assegni familiari: vengono rimodulati in presenza di almeno 1 componente inabile e per i nuclei orfanili.
Lavoro dipendente in zone di frontiera: prorogata per il triennio 2008-2010 la tassazione dei redditi di lavoro dipendente dei “frontalieri” per la sola parte eccedente gli 8.000 €.
Si ricorda che sono “frontalieri” i soggetti:
- residenti in Italia
- che quotidianamente si recano a lavorare all’estero in zone frontaliere o in altri Paesi limitrofi, nel caso in cui la prestazione sia resa come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e in via continuativa.
Decorrenza: 01/01/2008
Acquisto personal computer-contributi: per i collaboratori co.co.co., co.co.pro e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca sono previsti contributi per:
- le spese sostenute per l’acquisto di personal computer nuovo di fabbrica
- entro il 31/12/2008.
Decorrenza: 01/01/2008
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