Studio Dott. Righetti & Associati

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Circolare n. 5 del 9 settembre 2008


La manovra d’estate diventa legge

Il D.l. 112/2008 (vedi circ. n. 5/2008) è stato convertito con la L. 133/08: si riportano di seguito le principali modifiche con le relative decorrenze, mentre si rimanda alla precedente circolare per le novità già in vigore dal 25/06/2008 e riconfermate nella legge di conversione:

Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande (decorrenza 01/09/2008)

Dall’1/09/2008 l’IVA pagata sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande da parte delle imprese e dei professionisti, diventa detraibile al 100%.
Per esercitare la detrazione dell’Iva, deve essere necessariamente richiesta l’emissione della fattura (in luogo della ricevuta fiscale), non oltre il momento di effettuazione dell’operazione stessa ( si ricorda, infatti, che in questo tipo di servizi l’emissione della fattura non è obbligatoria, salvo su richiesta). Nel caso in cui vitto e alloggio, siano fruiti da un soggetto diverso dal committente, la fattura deve essere cointestata ad entrambi.
Es.: il datore di lavoro potrà detrarre l’Iva relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente in trasferta qualora risulti cointestatario della fattura. Analogamente nel caso in cui il cliente anticipi le spese alberghiere e di ristorazione del professionista, la fattura dovrà essere intestata anche a quest’ultimo per consentirgli di detrarre l’Iva.
La nuova norma trova applicazione a partire dalle operazioni effettuate a decorrere dal 1° settembre 2008; per determinare il momento di effettuazione dell’operazione si fa riferimento all’atto del pagamento del corrispettivo o, se precedente, al momento di emissione della fattura (data fattura). 
Attenzione:  se le suddette spese assumono la natura di spese di rappresentanza, l’Iva continua a seguire il trattamento già noto e cioè, è detraibile solo nel caso di acquisto di beni di importo unitario non superiore ad € 25,82; indetraibile negli altri casi.

  • dall’01/01/2009 i COSTI sostenuti per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande saranno deducibili dal reddito nelle seguenti misure:
  • nel caso di imprese, i suddetti costi, diversi da quelli sostenuti per le trasferte di dipendenti e collaboratori, saranno deducibili nella misura del 75%,
  • nel caso di lavoratori autonomi, i suddetti costi, saranno deducibili nella misura del 75%, fermo restando il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo di imposta;

Trasferimento quote di srl (decorrenza 22/08/2008)

Cedenti e cessionari di quote di srl possono rivolgersi direttamente al proprio commercialista (e non più solo al notaio) per la compravendita, donazione o permuta di quote di società a responsabilità limitata.
Infatti la legge estende anche ai professionisti abilitati la possibilità di stipulare l’atto di cessione attraverso la sottoscrizione con firma digitale da inviare al registro delle imprese da parte del professionista stesso purchè a ciò abilitato (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale).

Disposizioni a favore degli autotrasportatori (decorrenza 22/08/2008)

Viene disciplinato il meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti all’autotrasportatore, in ragione dell’aumento dei costi del carburante così come periodicamente determinato dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto. Inoltre:

  1. sono stanziati appositi fondi per la determinazione dell’importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale e della quota di indennità di trasferta percepita nel 2008 dai dipendenti, nonché per la detassazione per gli straordinari dei medesimi dipendenti;
  2. è riconosciuto un credito di imposta di ammontare corrispondente a quota parte dell’importo pagato nel 2008 quale tassa automobilistica per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 t.

Le modalità attuative saranno fissate dall’Agenzia delle entrate con appositi Provvedimenti.

Omessi versamenti (decorrenza 22/08/2008)

Si considerano omessi i versamenti effettuati:

  1. mediante assegno, qualora lo stesso risulti scoperto o non pagabile;

  2. mediante carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista.

Accesso agli elenchi dei contribuenti (decorrenza 22/08/2008)

Via libera alla consultazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, i quali sono depositati per la durata di un anno sia presso gli uffici delle imposte sia presso i comuni interessati.

Trattamento dei dati personali - "Legge sulla Privacy" (decorrenza 22/08/2008)

Sono esentati dalla compilazione annuale del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili.

5 per mille (decorrenza 22/08/2008)

Confermato il meccanismo anche per il 2009. Beneficiari sono le associazioni di volontariato e Onlus, enti di ricerca scientifica e università, enti di ricerca sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.

Impresa in un giorno

Con apposito regolamento, si procederà alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività economiche.

Confermate, invece le disposizioni di cui alla nostra precedente circolare

Elenchi clienti e fornitori (decorrenza 25/06/2008)

Abrogati.

Pagamento con assegni e in contanti (decorrenza 25/06/2008)

Torna il vecchio limite dei 12.500 €:

  1. i pagamenti in contanti tornano ammissibili se inferiori ai 12.500 €. Nei pagamenti rateizzati tale limite non deve essere superato nell’ambito delle singole rate;
  2. gli assegni bancari e postali potranno continuare a essere trasferibili se emessi per importi inferiori ai 12.500 €; i giranti non dovranno più inserire il proprio codice fiscale nelle girate;
  3. i libretti di deposito al portatore dovranno essere estinti ovvero il loro saldo ridotto a somma inferiore ai 12.500 € entro il 30/09/2009

 

Professionisti (decorrenza 25/06/2008)

Abrogati gli obblighi di tracciabilità dei compensi, quindi:

  • non è più richiesto che il pagamento dei professionisti al di sopra di determinate soglie (le quali sono state abrogate), avvenga obbligatoriamente attraverso uno strumento tracciabile (es. assegni non trasferibili, bonifici ecc).
  • abrogato anche l’obbligo di tenuta di un c/c bancario o postale su cui far transitare tutti i pagamenti e incassi.

N.B.: i professionisti devono comunque fare attenzione ai propri movimenti finanziari in quanto rimane la norma per cui prelevamenti dai conti, non giustificati sono equiparabili ai compensi.

Studi di settore (dall’anno 2009)

Dovranno essere pubblicati sulla G.U. il 30 settembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore. Per l’anno 2008 il termine è fissato al 31 dicembre.

Cessione di partecipazioni – caso di esenzione (decorrenza 25/06/2008)

Sono esenti da tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non, quando detenute da persone fisiche da almeno 3 anni, in società di capitali e di persone commerciali, che sono costituite da non più di 7 anni.

Cumulo tra pensione e redditi di lavoro (decorrenza 01/01/2009)

Abrogazione del divieto di cumulo.

Carta di identità decennale (25/06/2008)

Durata della carta di identità da 5 a 10 anni. I Comuni devono informare “tempestivamente i titolari della scadenza della carta di identità, vale a dire in un periodo compreso tra i 190 e 90 giorni prima della scadenza stessa.

Rivalutazioni terreni e partecipazioni: concessa la proroga al 31/10/2008

E’ stato ulteriormente rinviato al 31/10/2008 il  termine ultimo per la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate, posseduti all’01/01/2008 e non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
Entro tale termine si dovrà procedere alla redazione e asseverazione della perizia di stima ed al versamento della relativa imposta sostitutiva (2% o 4% a seconda dei casi).
Si tratta di un’opportunità da non sottovalutare, fatti gli opportuni calcoli di convenienza, per chi fosse intenzionato a cedere nel breve termine terreni e/o partecipazioni.

Stampa dei registri contabili: aggiornamento dei termini

Dall’01/01/2008 il termine per le stampe dei registri contabili è uniformato a 3 mesi dalla data presentazione dichiarazione redditi. Tale data per i redditi 2007 è prevista per il 30/09/2008.
Di conseguenza il termine ultimo per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi elettrocontabili è il 31/12/2008 (e non più il 30/09/2008).

Saggio di interesse per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali

Sono stati fissati gli interessi di mora che i soggetti creditori dovranno applicare per il periodo 01/07/08 – 31/12/08 (salvo diversa pattuizione) ai loro clienti in ritardo con i pagamenti. Si riassumo di seguito anche i tassi previsti per i periodi precedenti.

Semestre Tasso BCE Tasso applicabile per transazioni  commerciali  in genere Tasso applicabile per vendita
alimenti deteriorabili

Gennaio - Giugno 2006

2,25%

9,25%

11,25%

Luglio – Dicembre 2006

2,83%

9,83%

11,83%

Gennaio - Giugno 2007

3,58%

10,58%

12,58%

Luglio – Dicembre 2007

4,07%

11,07%

13,07%

Gennaio – Giugno 2008

4,20%

11,20%

13,20%

Luglio – Dicembre 2008

4,10%

11,10%

13,10%


Agenti e rappresentanti: Enasarco

Si riportano qui di seguito le aliquote e i massimali contributivi per l’anno 2008:

Agenti e rappresentanti Monomandatari
2008
Plurimandatari
2008

Contributi a carico casa mandante

6,75%

6,75%

Contributo a carico dell’agente

6,75%

6,75%

Contributo minimo annuo   

759,00

381,00

Imponibile contributivo massimo

26.603,00

15.202,00


Se la ditta proponente si avvale di agenti e rappresentanti che svolgono la loro attività in forma di società di capitali (spa o srl) il pagamento dei contributi è a totale carico della ditta mandante, senza osservanza di minimali e massimali.


Agenti e rappresentanti che operano sotto forma di società di capitali.
Capitale Contributo

13.000.000,00

2,00%

Da € 13.000.000,00
A   € 20.000.000,00

1%

Da € 20.000.000,00
A   € 26.000.000,00

0,50%

Oltre € 26.000.000,00

0,10%


I contributi si versano in ogni caso trimestralmente, secondo le seguenti scadenze:

Trimestre di riferimento Scadenza

I° (1 gennaio – 31 marzo)

20 maggio

II° (1 aprile – 30 giugno)

20 agosto

III° (1 luglio – 30 settembre)

20 novembre

IV° (1 ottobre – 31 dicembre)

20 febbraio


Responsabilità solidale negli appalti

Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore
Situazione attuale: la norma sancisce la piena responsabilità nell’ambito della filiera, sia per il versamento delle ritenute fiscali, sia per il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi. Pertanto la responsabilità risulta essere completa sia nei confronti dell’Agenzia delle entrate per la parte fiscale, sia nei confronti degli istituti Previdenziale e assicurativi, INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA ecc.
Responsabilità del Committente
Situazione attuale: il Committente è tenuto solidalmente con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori al versamento delle retribuzioni ai lavoratori impiegati e dei contributi previdenziale nei  confronti degli istituti previdenziali. Non è prevista la responsabilità solidale per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi. La responsabilità è comunque soggetta ad un limite temporale di due anni dalla cessazione dell’appalto o del subappalto; il termine di due anni va inteso come termine entro il quale deve essere esercitato il diritto da parte dei prestatori d’opera, nei confronti dell’appaltante, mentre per quel che riguarda l’appaltatore e/o subappaltatore, che costituiscono i datori di lavoro con i quali i prestatori d’opera hanno instaurato un rapporto diretto di lavoro, i termini di prescrizione dei crediti sono quelli ordinari.
Si proporre uno schema riepilogativo, per capire come sono cambiate le regole in tema di responsabilità solidale negli appalti e quali sono quelle attualmente in vigore.
La responsabilità solidale negli appalti tra committente e appaltatore:

Responsabilità
retributiva
Responsabilità
contributiva
Responsabilità
fiscale
Responsabilità
assicurativa

D.Lgs. n. 276/2003 art. 29

D.Lgs. n. 276/2003 art. 29

D.Lgs. n. 276/2003 art. 29 (e c. 34 art. 35 D.L. n. 223/2006)

D.Lgs. n. 276/2003 art. 29

Limite economico della responsabilità : nessun limite

Limite economico della responsabilità: nessun limite

Limite economico della responsabilità: nessun limite

Limite economico della responsabilità: non previsto

Termine: deve essere fatta valere entro due anni dal termine dell’appalto. Oltre tale termine opera l’art. 1676 c.c.; ma entro i limiti del debito residuo tra committente e appaltatore

Termine: deve essere fatta valere entro due anni dal termine dell’appalto. Oltre tale limite e nei termini di prescrizione ordinaria l’Ente richiede il contributo al diretto debitore

Termine: si applica solo per il periodo tra 12 agosto 2006 – 2 giugno 2008

Termine: non previsto


La responsabilità solidale negli appalti tra appaltatore e subappaltatore:

Responsabilità
retributiva
Responsabilità
contributiva
Responsabilità
fiscale
Responsabilità
assicurativa

Norma: art. 29, D. Lgs. N. 276/2003

Norma: art. 35, comma 28, D. L. n. 223/2006

Norma: art. 35, comma 28, D. L. n. 223/2006

Norma: art. 35, comma 28, D. L. n. 223/2006

Limite economico della responsabilità: nessun limite

Limite economico della responsabilità: nessun limite

Limite economico della responsabilità: nessun limite

Limite economico della responsabilità: nessun limite

Termine: deve essere fatta valere entro due anni dal termine dell’appalto. Oltre tale termine il lavoratore può rivendicare il proprio diritto esclusivamente nei confronti del proprio datore di lavoro

Termine: deve essere attivata nei termini di prescrizione ordinaria dei crediti

Termine: su applica dal 12 agosto 2006 e si attiva entro i termini di prescrizione ordinaria

Termine: si applica dal 3 giugno 2008 e deve essere attivata entro i termini di prescrizione ordinaria dei crediti


Si segnala che negli ultimi mesi, l’Inps si è già attivato nelle ispezioni presso diversi laboratori e in tutti i casi di irregolarità e/o omissioni riscontrate in tema retributivo, contributivo e fiscale da parte degli stessi, ha proceduto all’individuazione di tutti i soggetti “ditte di confezioni”, classificate come soggetti committenti di altrettanti contratti di appalto, nell’ambito dei quali è scattata quindi l’applicazione delle norme in tema di responsabilità solidale con pretesa (pagamento di sanzioni, contributi ecc..)  da parte dell’Inps nei confronti oltre che dei laboratori anche nei confronti delle ditte di confezioni loro committenti.
E’ evidente a questo punto, quanto sia importante la natura contrattuale del rapporto intercorrente fra le parti, poiché le norme di cui sopra mentre valgono nel caso di contratto di appalto, non si applicano ad es. nel caso di contratti di fornitura o simili. Data l’importanza dell’argomento, si consiglia di contattare lo Studio per il corretto inquadramento della tipologia di contratto da adottare.

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