Il Libro Inventari
Il libro inventari deve riportare:
- la trascrizione dell’inventario iniziale - sia alla costituzione, sia quando l’impresa passa dalla contabilità semplificata a quella ordinaria deve trascrivere l’inventario iniziale.
- la redazione annuale – deve essere redatto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Solitamente tale termine coincide con il 31 gennaio. Per le società con esercizio diverso dall’anno solare si conteggiano 13 mesi dalla chiusura dell’esercizio per sapere la data di scadenza della redazione annuale.
Si riportano: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa in formato Ue e il solo stato patrimoniale in formato contabile. Dello stato patrimoniale vanno inoltre fornite almeno le seguenti specifiche:
| IMMOBILIZZAZIONI | Nella redazione del 1° inventario deve essere riportato il dettaglio di tutte le immobilizzazioni esistenti. Negli anni successivi sarà sufficiente indicare analiticamente gli acquisti e le vendite effettuati nel corso dell’esercizio, rimandando per il dettaglio agli inventari precedenti. Per ovviare all’aggiornamento degli immobilizzi, esiste la possibilità di stampare annualmente il registro beni ammortizzabili direttamente sul libro inventari, naturalmente aggiornato con acquisti, vendite ed ammortamenti dell’esercizio purché entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (il resto dell’inventario potrà comunque essere stampato nei 3 mesi successivi come sopra indicato). Per evitare di dover riportare il dettaglio di tutte le immobilizzazioni sul libro inventari, esiste la possibilità di riportare su suddetto libro solo una distinzione dei beni per classi omogenee (es. impianti, macchinari, immobili, attrezzature, attrezzature minute ecc.) e procedere poi con la redazione di un separato sezionale in carta libera. Tale sezionale conterrà il dettaglio completo di tutte le categorie omogenee di cui sopra e dovrà essere conservato con quest’ultimo. Nel libro inventari devono essere indicate anche le rivalutazioni dei beni. Immobili Si descrivono in base ai dati risultanti dai relativi rogiti. Avviamento Si indicano gli estremi del contratto di acquisizione. Brevetti Si indicano gli estremi del contratto di acquisizione o registrazione e le caratteristiche ed il costo di ciascuno. |
| RIMANENZE | Voce per voce vanno indicate le materie prime e sussidiarie, i prodotti in corso di lavorazione e finiti, precisando quantità, valore unitario e complessivo. Si deve evidenziare la consistenza dei beni almeno raggruppandoli per categorie omogenee per natura e valore ed il valore attribuito a ciascun gruppo, con l’indicazione del metodo di valutazione (lifo, costi specifici, ecc.). Se si è proceduto ad elencare le rimanenze solo per categorie omogenee come sopra indicato (es. materie prime, prodotti finiti, merci in c/ lavorazione ecc.) devono essere tenute a disposizione dell’Ufficio fiscale le distinte e i prospetti in carta libera utilizzati per la compilazione (prospetti nei quali le rimanenze saranno dunque elencate analiticamente). Va indicata anche l’ubicazione delle giacenze (es. merci presso terzi, merci in c/vendite ecc.). La mancata evidenziazione dei criteri di valutazione delle rimanenze espone all’accertamento induttivo basato su parametri o studi di settore (per chi ne è soggetto). Anche il dettaglio delle rimanenze può essere stampato separatamente dal libro inventari purché bollato come quest’utimo e insieme ad esso conservato. |
| PARTECIPAZIONI | Va specificata la società cui si riferiscono, l’entità ed il valore della partecipazione. |
| CREDITI | Si indica il nome di ciascun creditore, l’importo del credito e l’eventuale esistenza di garanzie. Vanno specificate le voci troppo generiche anche se per crediti di importo minore (es. crediti tributari, crediti diversi ecc.) ma non quelle dove il creditore risulti già evidenziato pur non essendo un cliente (es. crediti verso Inps, crediti verso Inail ecc.). Vanno analiticamente esposte le fatture da emettere. La R.M. n. 2/1109-74 del 5.4.75 ha precisato che i crediti verso clienti possono essere riportati nel loro ammontare complessivo, senza indicare l’elenco nominativo. Gli Uffici Finanziari possono sempre richiedere tale dettaglio (da conservarsi come sezionale bollato) in sede di controllo della dichiarazione dei redditi o di accessi, ispezioni o verifiche. |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE |
Si indicano separatamente per ciascun c/c i saldi attivi di banca. Si specifica se la cassa è in denaro contante, valori bollati e/o assegni. |
| RATEI E RISCONTI | Non è necessaria nessuna ulteriore specifica oltre a quella già effettuata in nota integrativa. Per chi non ha la nota integrativa è meglio procedere ad una distinzione fra ratei e risconti e costi e ricavi da cui sono stati generati (es. risconti attivi su premi assicurativi, ratei passivi su interessi ecc.). |
| PATRIMONIO NETTO |
Non va ulteriormente specificato rispetto a quanto esposto in bilancio ed eventualmente in nota integrativa. |
| FONDI RISCHI e FONDO TFR |
Non vanno ulteriormente specificati rispetto a quanto esposto in bilancio ed eventualmente in nota integrativa. |
| DEBITI | Si indica il nome di ciascun debitore, l’importo del debito e l’eventuale esistenza di garanzie prestate. Vanno specificate le voci troppo generiche anche se per debiti di importo minore (es. debiti tributari, debiti diversi ecc.) ma non quelle dove il debitore risulti già evidenziato, pur non essendo un fornitore (es. debiti verso Inps, debiti verso Inail ecc.). Vanno analiticamente esposte le fatture da ricevere. |
- Sottoscrizione - da parte dell'amministratore o dell’imprenditore individuale, entro il termine di redazione.
- Numerazione iniziale - la numerazione delle pagine deve essere progressiva per anno, intendendo l’anno cui fa riferimento la contabilità e non quello di stampa. Il numero deve essere preceduto dall’anno (es. 2002/1, 2002/2, ecc.) e deve essere apposto prima della messa in uso o durante la fase di stampa.
- Bollo - Il libro è soggetto ad imposta di bollo di € 29,24 (€ 14,62 per le società di capitali che versano la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali codice tributo 7085) ogni 100 pagine o frazione, da pagarsi anteriormente all’effettuazione delle annotazioni sulla 1^ pagina. Le marche da bollo possono essere applicate indifferentemente sulla 1^ o ultima delle 100 pagine e possono essere sostituite dall’applicazione del bollo a punzone oppure mediante versamento in F23 (in questo ultimo caso gli estremi di pagamento si dovranno riportare sulla 1^ pagina del libro).
Es. nel caso in cui l’inventario con le annotazioni del 2002 termini alla pagina 2002/30, l’imposta di bollo assolta con marche applicate nella pagina 2002/1 deve ritenersi sufficiente anche per le prime 70 pagine dell’anno 2003; le nuove marche dovranno quindi essere apposte sulla pagina 2003/71. - Accertamento induttivo - La Cassazione ha dichiarato la legittimità dell’accertamento induttivo in quanto, in sede di verifica, è stata riscontrata l’omessa predisposizione dell’inventario (dettaglio delle voci di bilancio) pur in presenza della regolare redazione del bilancio.
- L'art. 2219 c.c. dispone che le registrazioni devono essere effettuate secondo le regole di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee, senza margini e l'eventuale cancellazione deve essere fatta in modo che la parte cancellata rimanga visibile.
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