Circolare n. 6 del 26 novembre 2008
Novità in arrivo: riduzione acconti Ires e Irap, decreto in discussione
L’Agenzia delle entrate, ha comunicato che è all’esame il decreto anti-crisi che prevede la riduzione degli acconti Ires e Irap per le imprese, con possibilità per le imprese che hanno già pagato o che non facciano in tempo a ricalcolare l’acconto, di recuperare le somme versate in più in la compensazione nel mod. F24.
Questo significa che il recupero sarà possibile già con i versamenti dell’Iva in scadenza il prossimo 16/12/2008.
Ici: scadenza 16/12/2008
Il pagamento del saldo Ici per il 2008 scade il giorno 16/12/2008!
Per evitare spiacevoli sanzioni da parte dei Comuni, per ici errate, siete pregati di avvisare lo Studio se ci sono state variazioni (acquisti, vendite, variazioni catastali ecc.) sugli immobili (case e terreni) avvenute fino al 15/12/2008 e di portare il relativo materiale!
Trasferimento di denaro contante da e per l’Italia: abbassato il limite a 10.000 euro
Dall’01/01/2009 entreranno in vigore le nuove norme in tema di spostamento di denaro in contante in entrata e/o in uscita dall’Italia con la previsione di nuovi e più onerosi adempimenti.
Chiunque entri od esca dal territorio italiano (prima solo in entrata e/o uscita dalla Ce) con in tasca denaro in contante (o assimilato) dell’importo di 10 mila € o più (prima era di 12.500 €) è obbligato a dichiararlo su un apposito modello da presentare cartaceo od on-line alla Dogana.
Il dichiarante dovrà avere con sé copia della dichiarazione completa di ricevuta di presentazione.
Rientrano nell’obbligo di segnalazione tutti “gli strumenti non tracciabili utilizzati come mezzi di pagamento” cioè:
- banconote e monete
- strumenti negoziabili al portatore (inclusi i traveller’s cheque)
- strumenti negoziabili (inclusi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna)
- strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario).
La nuova norma ha altresì introdotto l’istituto dell’”oblazione” cioè la possibilità di ricorrere al pagamento seduta stante della sanzione per mancata dichiarazione di contante, con effetti positivi sui tempi di definizione del procedimento sanzionatorio e sulla misura della sanzione che si riduce al 5% (al posto del 40%) del contante eccedente i limiti.
Se non si opta per l’oblazione, il denaro eccedente viene sequestrato e trattenuto fino al termine del procedimento (può passare anche molto tempo) e successivamente restituito al netto di quanto dovuto a titolo di sanzione.
Omaggi e cessioni gratuite: guida pratica
Come ogni anno proponiamo in allegato una guida per spiegare le regole da applicare in tema di imposte indirette (Iva) e dirette (Irpef, Ires, Irap) sugli omaggi di fine anno e non solo.
La guida contempla tutte le diverse casistiche che possono verificarsi, distinguendo per tipologia di soggetto che effettua l’omaggio, di bene o servizio che viene offerto, di soggetto destinatario e così via.
Ogni operazione di “Omaggio” è soggetta all’obbligo di emissione di appositi documenti quali Ddt e/o fattura.
In generale, quando si fa un omaggio si deve emettere un Ddt con causale “cessione gratuita” (a meno che non siano accompagnati da fattura o la stessa sia emessa entro le ore 24 del giorno di consegna).
In alternativa è possibile compilare un solo documento (o Ddt o fattura) per la consegna di un certo numero di omaggi con un unico luogo di destinazione (es. impiegati di una stessa società) o dare disposizione al fornitore di consegnare direttamente gli omaggi ai nominativi segnalati. In questo caso sarà buona norma allegare alla fattura che si riceverà, la copia del Ddt emesso dal venditore oppure l’elenco dei destinatari degli omaggi.
Se l’omaggio non costituisce bene oggetto dell’attività non sarà necessario emettere fattura, ma sarà sufficiente compilare il Ddt (indicando comunque sempre il valore normale del bene in oggetto) con una causale più completa come “cessione gratuita di beni non di propria produzione”.
Se l’omaggio costituisce bene oggetto dell’attività si potrà scegliere tra tre alternative (indicando comunque sempre il valore normale del bene in oggetto):
- annotazione giornaliera sul libro degli omaggi dei beneficiari, del valore normale dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta (senza emissione di fattura);
- emissione di un’autofattura singola per ogni cessione o globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese;
- emissione di una fattura per ogni singola operazione. In quest’ultimo caso sarà possibile optare per l’emissione di fattura senza rinuncia alla rivalsa dell’Iva (sulla fattura si porrà la dicitura “Cessione gratuita ex art. 2 Dpr 633/72 con obbligo di rivalsa ex art. 18 Dpr 633/72”; il cliente ci pagherà solo l’Iva e la porterà in detrazione) oppure per l’emissione di fattura con rinuncia alla rivalsa dell’Iva (sulla fattura si porrà la dicitura “cessione gratuita ex art. 2 Dpr 633/72 senza obbligo di rivalsa ex art. 18 Dpr 633/72”; in quest’ultimo caso il cliente registrerà la fattura, ma non potrà detrarsi l’Iva mentre il cedente dovrà versarla con la normale liquidazione mensile o trimestrale ed il relativo costo è indeducibile (art. 99, c. 1 Dpr 917/86).
Campioni gratuiti contrassegnati di modico valore: non sono considerati cessioni e non devono essere fatturati; sono esonerati anche da Ddt anche se, se ne consiglia comunque l’emissione (appositamente contrassegnati vuol dire che il campione deve riportare la dicitura “campione gratuito” stampata in modo indelebile).
Spese alberghiere e somministrazione alimenti e bevande: guida pratica
In relazione al nuovo trattamento previsto per le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, si ricorda (vedi anche circolare n. 6 dell’08/09/2008) che:
- dall’1/09/2008 l’IVA pagata sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande da parte delle imprese e dei professionisti, è diventa detraibile al 100%.
Per esercitare la detrazione dell’Iva, deve essere necessariamente richiesta l’emissione della fattura (in luogo della ricevuta fiscale), non oltre il momento di effettuazione dell’operazione stessa.
N.B.: per determinare il momento di effettuazione dell’operazione si fa riferimento all’atto del pagamento del corrispettivo o, se precedente, al momento di emissione della fattura (data fattura).
- dall’01/01/2009 i COSTI sostenuti per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande saranno deducibili dal reddito nelle seguenti misure:
* nel caso di imprese, i suddetti costi, diversi da quelli sostenuti per le trasferte di dipendenti e collaboratori, saranno deducibili nella misura del 75%,
* nel caso di lavoratori autonomi, i suddetti costi, saranno deducibili nella misura del 75%, fermo restando il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo di imposta;
Per rendere più agevole il corretto trattamento di questa tipologia di spese alleghiamo una guida sulla detraibilità dell’Iva e deducibilità dei costi, valida fino al 31/12/2008.
Lo Studio provvederà ad inviare la guida aggiornata con le nuove disposizioni valide a decorrere dall’01/01/2009.
Le nuove spese di rappresentanza: i chiarimenti del Ministero
E’ uscito il tanto atteso Decreto ministeriale con il quale si fornisce un elenco di quelle che secondo il Fisco si presumono le nuove “Spese di rappresentanza” e contestualmente il nuovo trattamento fiscale, da applicare retroattivamente dall’01/01/2008.
In sintesi gli aspetti principali:
- deve trattarsi di spese inerenti e gratuite: sono inerenti, purché effettivamente sostenute e documentante le spese per le erogazioni gratuite di beni e servizi a carattere promozionale in grado di produrre per l’azienda benefici economici (ricavi) in linea con le pratiche commerciali.
- sono classificate come spese di rappresentanza:
- le spese per viaggi turistici con significative attività promozionali dei beni e servizi prodotti dall’azienda;
- le spese per feste, ricevimenti o intrattenimento organizzate per ricorrenze aziendali, festività nazionali o religiose;
- le spese per feste, ricevimenti o intrattenimento organizzate per l’inaugurazione di nuove sedi, uffici, stabilimenti aziendali;
- le spese per feste, ricevimenti o intrattenimento organizzate in occasione di fiere, mostre o eventi simili in cui sono esposti i beni o i servizi prodotti dall’impresa.
- ogni altra spesa per beni o servizi distribuiti o erogati gratuitamente compresi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni il cui sostenimento rientri nel criterio di inerenza dei costi previsto al punto precedente.
- sono spese deducibili a scaglioni in base ai ricavi e proventi della gestione caratteristica:
- fino a 10 milioni di euro si detrae un importo pari all’1,3% dei ricavi
- da 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro si detrae lo 0,5% dei ricavi;
- per la parte eccedente i 50 milioni di euro si detrae lo 0,1% dei ricavi.
- start-up: le imprese di nuova costituzione possono differire la deduzione delle spese di rappresentanza nel periodo d’imposta dove vengono conseguiti i primi ricavi o nello stesso periodo purché le spese sostenute siano inferiori all’importo deducibile di cui sopra;
- Importo non superiore ad euro 50: le spese di rappresentanza di valore unitario non superiore a 50 euro (imponibile + Iva) sono in ogni caso interamente ed immediatamente deducibili;
- non sono considerate spese di rappresentanza e quindi non sottostanno ai nuovi limiti di deducibilità:
- le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dall’impresa per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizione ed eventi simili in cui sono esposti i beni ed i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti ed altre unità produttive;
- le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni sportive o altri eventi simili per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche o eventi simili;
- le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte organizzate per la partecipazione a fiere, mostre o eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti l’attività caratteristica della stessa.
N.B.: la documentazione necessaria per dedurre le spese di rappresentanza deve contenere:
- generalità dei soggetti ospitati;
- durata e luogo di svolgimento della manifestazione;
- natura dei costi sostenuti.
- controlli dell’Agenzia delle Entrate: l’Agenzia estenderà i propri controlli su tutte le spese di rappresentanza a prescindere dal loro importo;
- il costo sostenuto è deducibile al 100% ai fini Irap nel caso di società di capitali;
- l’Iva relativa alle spese di rappresentanza è indetraibile al 100%;
Stampa dei registri contabili
Si ricordano i termini per l’aggiornamento dei libri sociali e la stampa dei registri contabili:
- aggiornamento dei libri sociali: entro 60 gg dalla data di riferimento (es. 60 gg da data verbale);
- stampa del registro dei beni ammortizzabili (se tenuto): entro il termine presentazione dichiarazione dei redditi (30/09/2008);
- stampa dei registri contabili (giornale, iva, e tutti gli altri obbligatori): entro 3 mesi dalla data presentazione dichiarazione redditi. Tale data per i redditi 2007 è stata fissata per il 30/09/2008.
Di conseguenza il termine ultimo per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi elettrocontabili è il 30/12/2008;
- aggiornamento e sottoscrizione del libro inventari: entro 3 mesi dal termine presentazione dichiarazione dei redditi; quindi entro il 30/12/2008. Si ricorda che se l’inventario non riporta la firma del legale rappresentante si considera omesso.
N.B.:
Stampa dei Registri contabili e Libro mastro
La stampa dei registri contabili entro 3 mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, vale solo nel caso di registri tenuti con sistemi elettrocontabili, mentre se tenuti a mano, la scadenza è sempre ed inderogabilmente entro 60 gg, dalla data dell’operazione di rifermento (un’operazione datata 31/12 va annotata entro e non oltre i 60 giorni successivi).
Prestazioni da parte di agenti e rappresentanti non residenti
Secondo le più recenti interpretazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, le provvigioni di agenti e rappresentanti non residenti in Italia (ma residenti nella Ue o ExtraUe) fatturate a committente italiano per esportazioni e/o operazioni intracomunitarie di beni in partenza dall’Italia o da altro paese comunitario, sono soggette ad Iva italiana con il meccanismo dell’autofattura ex. art. 17 del DPR 633/72, da parte del committente italiano.
In particolare:
| Nm | Committente | Agente | Cliente del committente | Luogo di effettuazione dell’intermediazione | Regime iva |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Italia
|
UE
|
UE
|
Italia
|
Soggetta ad iva in Italia
|
|
2a
|
Italia
|
UE
|
Extra UE
|
Italia o altro paese UE
|
Non imponibile
|
|
2b
|
Italia
|
UE
|
Extra UE
|
Extra UE (estero su estero)
|
Fuori campo iva
|
|
3
|
Italia
|
Extra UE
|
UE
|
Italia
|
Soggetta ad iva in Italia
|
|
4a
|
Italia
|
Extra UE
|
Extra UE
|
Italia
|
Non imponibile
|
|
4b
|
Italia
|
Extra UE
|
Extra UE
|
Extra UE (estero su estero)
|
Fuori campo iva
|
|
5
|
Italia
|
Extra UE
|
Italia
|
Italia
|
Soggetta ad iva in Italia
|
Sicurezza sul lavoro
A seguito del riordino delle norme in tema di ”tutela della salute e contro gli infortuni” sul lavoro, le novità più significative riguardano essenzialmente:
- la nozione di lavoratore tutelato;
- alcune figure della prevenzione;
- la delega di funzioni,
- la valutazione dei rischi;
- il sistema sanzionatorio.
Ambito applicativo
Il testo unico riconosce una tutela piena a tutti i prestatori di lavoro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Il risultato è che le nuove norme si applicheranno ad altre figure come gli associati in partecipazione, i volontari, i cd lavoratori atipici e, sia pure con alcune limitazioni, anche i lavoratori autonomi e collaboratori familiari. Sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Rafforzamento del ruolo del preposto e del medico
Al fine di dotare il preposto delle necessarie competenze per svolgere efficacemente il ruolo, egli deve partecipare a corsi di formazione incentrati soprattutto sull’individuazione e la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione.
Il datore di lavoro dovrà avvalersi della professionalità di un medico competente nella valutazione dei rischi.
Valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alla differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi.
La valutazione dei rischi, unitamente alla redazione del relativo documento e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), continuano ad essere obblighi indelegabili per il datore di lavoro.
Il documento dovrà avere data certa e tale novità deve essere messa in relazione alla correlata abolizione dell’obbligo di comunicare al Asl e Direzione provinciale del lavoro il nome del Rspp.
Il Testo unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori.
Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale che dovrà essere emanato entro il 31/12/2010.
Nell’attesa:
- per le aziende fino a 10 dipendenti è sufficiente l’autocertificazione;
- per le aziende oltre 10 dipendenti si applicano le regole ordinarie.
Si ricorda che le nuove norme sono in vigore già dal 15 maggio 2008.
Tutti i testi si intendono di esclusiva proprietà dello Studio Dott. Righetti & Associati. La pubblicazione, riproduzione o vendita, ove non espressamente autorizzata, è vietata e verrà perseguita a norma di legge.

