Circolare n. 3 del 10 giugno 2005
URGENTE - Rivalutazioni di terreni e partecipazioni-Decidere entro pochi giorni
Come già ribadito in precedenti circolari, la finanziaria 2005 ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti all’01/07/2003, non in regime di impresa, da parte delle persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.
La rivalutazione è possibile fino al 30/06/2005 ed entro tale data è necessario:
- predisporre e giurare la perizia di stima che attesta il valore del terreno o della partecipazione alla data di riferimento;
- versare l’imposta sostitutiva dovuta (4% del valore periziato per terreni e partecipazioni qualificate, 2% per partecipazioni non qualificate) o la prima rata della medesima (I° rata – 30/06/2005; II° rata – 30/06/2006; III° rata – 30/06/2007).
Termini di versamento delle rate
Per coloro che hanno effettuato la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti all’01/07/2003 scegliendo il versamento in forma rateale, le seconda e terza rata possono essere versate entro i nuovi termini previsti dalla finanziaria 2005 (che vengono così a coincidere con le scadenze previste per chi usufruirà delle riaperture dei termini), ossia:
2° rata – entro il 30/06/2006 (anziché 30/09/2005) + interessi 3% annuo calcolati a decorrere dal 30/06/2005
3° rata – entro il 30/06/2007 (anziché 30/09/2006) + interessi 3% annuo calcolati a decorrere dal 30/06/2005
Aumento imposte indirette
Scattano dall’01/06/2005 i seguenti aumenti:
- le marche da bollo ordinarie passano da euro 11,00 ad euro a 14,62;
- le marche da bollo per le ricevute di importi ai quali non si applica l’Iva passano da euro 1,29 ad euro 1,81;
- le tasse per il rilascio del passaporto passano da euro 30,99 ad euro 40,29.
Operazioni bancarie – da leggersi attentamente da parte di amministratori / soci / responsabili finanziari!
Molte imprese hanno sottoscritto in questi ultimi anni (e continuano a sottoscrivere) contratti cosiddetti “derivati” o swap/options..ecc… con le banche. Tali accordi hanno e continuano ad avere conseguenze negative sui conti aziendali anche se magari l’imprenditore non ne è a conoscenza in quanto non ne vede l’effetto sugli estratti conto (ma se ne accorgerà a scadenza!!!).
Inoltre la banca spesso non informa sufficientemente il cliente sulla perdita maturata e addirittura fornisce dati che non sono corretti!
Vi preghiamo di valutare attentamente la vostra posizione anche tramite l’ausilio delle associazioni di categoria o di ditte specializzate (alcuni nominativi di queste ditte ve li possono fornire le associazioni di categoria stesse) che sono da tempo a conoscenza di questi fatti.
Agricoltura: novità
Regime speciale: il decreto sulla competitività ha abolito il limite di 20.658,28 euro, riferito al volume di affari a di sotto del quale i produttori agricoli possono applicare il regime speciale Iva, basato sulle percentuali di compensazione. In pratica il regime speciale, viene reso definitivo e si estende a tutti i produttori agricoli (salvo opzione contraria) a prescindere dal volume di affari realizzato!
Assicurazione infortuni: il ministero conferma che sono deducibili da reddito complessivo degli imprenditori agricoli anche i premi relativi all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni, di norma compresi tra quelli versati all’Inps-Gestione ex Scau.
Beni prodotti all’estero
La Corte di Cassazione con sentenzadel 14/04/2005 n. 13712, ha stabilito che l’imprenditore italiano che delocalizza il processo produttivo, facendo fabbricare all’estero la propria merce per sfruttare il minore costo del lavoro, può contrassegnare la merce con il marchio italiano senza incorrere nel reato di commercializzazione di prodotti con indicazione di origine o provenienza “falsa” o “fallace”.
Tutti i testi si intendono di esclusiva proprietà dello Studio Dott. Righetti & Associati. La pubblicazione, riproduzione o vendita, ove non espressamente autorizzata, è vietata e verrà perseguita a norma di legge.

