Omaggi, sconti in natura ed operazioni a premi
In questo studio vengono riepilogate in pratiche tabelle le nuove normative relative al trattamento degli omaggi, degli sconti in natura e delle operazioni a premio.
| Natura dell’operazione | Beneficiario | Impresa: regime Iva6 |
Impresa: regime IIDD |
Beneficiario: regime IIDD |
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| Omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa di costo unitario non > € 25,82non effettuati a dipendenti 1 | Chiunque (diversi dai dipendenti) |
Cessione fuori campo art. 2 Iva sull’acquisto detraibile | Spese di rappresentanza interamente deducibili |
Beneficiario soggetto Iva: sopravvenienza attiva tassabile (omaggi da fornitori o da terzi)2 Beneficiario privato: nessuna tassazione |
| Omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa di costo unitario > € 25,821 | Chiunque(diversi dai dipendenti) | Cessione fuori campo art. 2 Iva sull’acquisto indetraibile | Spese di rappresentanza deducibili se di valore unitario non > € 50 o se rispettano i criteri stabiliti con apposito DM,altrimenti indeducibili |
Beneficiario soggetto Iva: sopravvenienza attiva tassabile (omaggi da fornitori o da terzi)2 Beneficiario privato: nessuna tassazione 5 |
| Omaggi di beni non rientranti nell’attività di impresa fatti a dipendenti e per qualunque importo | Dipendenti | Cessione fuori campo art. 2 Iva sull’acquisto indetraibile | Costi per il personale deducibili Irpef / Ires 3 ma non Irap | Sono reddito da lavoro dipendente esclusi gli omaggi il cui valore normale totale annuo non > di € 258,23 (se si supera il limite, il valore concorre per intero a formare il reddito del dipendente) |
| Omaggi di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati | Chiunque | Cessione fuori campo art. 2 Iva sull’acquisto detraibile | Merci c/acquisti interamente deducibili o spese di rappresentanza interamente deducibili (a seconda che siano o meno beni oggetto dell’attività) |
Beneficiario soggetto Iva: sopravvenienza attiva tassabile (omaggi da fornitori o da terzi)2 Beneficiario privato: nessuna tassazione |
| Cessione gratuita a Onlus di beni non di lusso rientranti nell’attività d’impresa 7 | Onlus | Cessione esente art. 10 n. 12 l’Iva sull’acquisto se era detraibile non va rettificata in sede di dichiarazione Iva | Merci c/acquisti interamente deducibili | Diventano componenti di reddito sulla base dell’apposito regime fiscale adottato dall’ente |
| Cessione gratuita di prodotti alimentari non vendibili (es: in prossimità della scadenza) a Onlus | Onlus | Cessione fuori campo art. 6.15 L. 133/99 (i beni si considerano distrutti) l’Iva sull’acquisto se era detraibile non va rettificata in sede di dichiarazione Iva | Merci c/acquisti interamente deducibili o spese di rappresentanza interamente deducibili (a seconda che siano o meno beni oggetto dell’attività) | Diventano componenti di reddito sulla base dell’apposito regime fiscale adottato dall’ente |
| Cessione gratuita di prodotti editoriali e dotazioni informatiche non più commercializzabili a determinati soggetti | Enti locali, carceri, scuole, istituti religiosi, orfanotrofi | Cessione fuori campo art. 54 L. 342/00 (i beni si considerano distrutti) l’Iva sull’acquisto se era detraibile non va rettificata in sede di dichiarazione Iva | Merci c/acquisti interamente deducibili o spese di rappresentanza interamente deducibili (a seconda che siano o meno beni oggetto dell’attività) | Diventano componenti di reddito sulla base dell’apposito regime fiscale adottato dall’ente |
| Omaggi di beni rientranti nell’oggetto proprio dell’impresa di qualunque importo | Chiunque(diversi dai dipendenti) | Cessione imponibile 4 Iva sull’acquisto detraibile | Spese di rappresentanzadeducibili se di valore unitario non > € 50 o serispettano i criteri stabiliti con apposito DM, altrimenti indeducibili |
Beneficiario soggetto Iva: sopravvenienza attiva tassabile (omaggi da fornitori o da terzi)2 Beneficiario privato: nessuna tassazione 5 |
| Omaggi di beni rientranti nell’oggetto proprio dell’impresa di qualunque importo | Dipendenti | Cessione imponibile 4 Iva sull’acquisto detraibile | Costi per il personale deducibili Irpef / Ires 3 ma non Irap |
Sono reddito da lavoro dipendente esclusi gli omaggi il cui valore normale totale annuo non supera € 258,23 (se si supera il limite, il valore concorre per intero a formare il reddito del dipendente) |
1 Per costo unitario non superiore a € 25,82 occorre fare riferimento all’imponibile.
In caso di confezioni regalo (es ceste natalizie), per vedere se superano € 25,82, va considerato l’intero valore e non quello dei singoli componenti.
In caso di omaggio di oggetti promozionali (agende, calendari, penne, cappellini, ..) contrassegnati dal logo aziendale si fa riferimento al costo unitario.
2 Se gli omaggi sono erogati ad agenti / consulenti esterni e l’importo non è di modico valore rispetto all’ammontare dei compensi che essi normalmente ricevono, si tratta di compensi in natura soggetti a ritenuta e contributi! (es: valore omaggio € 200 e provvigioni corrisposte € 1.000).
3 Gli omaggi che rientrano tra le spese ricreative (brindisi augurali, pranzi e cene sociali, ..) erogati alla generalità dei dipendenti (o a loro categorie) sono deducibili Ires/Irpef nei limiti del 5 per mille delle spese di lavoro dipendente. La C.M. 326/97 precisa che categoria deve essere inteso in senso lato, quindi anche tutti i dipendenti che si sposano, ai quali nasce un figlio, ecc.
4 Se l’impresa non si è potuta detrarre l’Iva sull’acquisto, ad esempio perché opera in un regime speciale Iva, allora anche la cessione è fuori campo Iva art. 2.
5 E’ invece considerato reddito (art. 67 Tuir) se deriva da vincite di lotterie, concorsi a premio, giochi, scommesse, premi per prove di abilità o sorte o come ricono-scimento di meriti artistici, scientifici o sociali. Per le modalità di tassazione vedasi “manifestazioni a premio”.
6 Per omaggi inviati nella UE si applica la disciplina prevista per l’Italia (vedi tabella sopra); per quelli verso Paesi Extraue l’operazione viene assimilata a una vendi-ta e diventa quindi una esportazione da fatturare art. 8.
7 L’agevolazione spetta se beni donati: sono fallati (presentano cioè imperfezioni, alterazioni, danni o vizi); non sono derrate alimentari nè prodotti farmaceutici; pre-sentano imperfezioni, alterazioni, danno o vizi che non modificano l’idoneità di utilizzo ma non ne consentono tuttavia la commercializzazione; fino ad un importo, corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto, complessivamente non superiore al 5% del reddito di impresa dichiarato dal cedente.
| Natura dell’operazione1 | Beneficiario | Impresa: regime Iva | Impresa: regime IIDD | Beneficiario: regime IIDD |
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| Sconti, premi e abbuoni in natura di beni non rientranti nell’attività d’impresa di qualunque importo | Cliente | Cessione esclusa art. 15 (in fattura va indicato il valore normale del bene)2 Iva sull’acquisto detraibile 3 | Sconti, premi e abbuoni su vendite interamente deducibili |
Beneficiario soggetto Iva: Sconti, premi e abbuoni su acquisti (B6) interamente tassabili Beneficiario privato: nessuna tassazione |
| Sconti, premi e abbuoni in natura di beni rientranti nell’oggetto proprio dell’impresa di qualunque importo | Cliente | Cessione esclusa art. 15 (in fattura va indicato il valore normale del bene)2 Iva sull’acquisto detraibile | Sconti, premi e abbuoni su vendite interamente deducibili |
Beneficiario soggetto Iva: Sconti, premi e abbuoni su acquisti (B6) interamente tassabili Beneficiario privato: nessuna tassazione |
1 Gli sconti, i premi e gli abbuoni in natura sono operazioni commerciali (tra impresa e cliente) configurate dall’art. 15 della Legge Iva.
Si differenziano dagli omaggi in quanto gli sconti sono collegati alla vendita di un altro bene.
Si differenziano dalle manifestazioni a premio in quanto gli sconti sono accordi contrattuali stipulati col singolo cliente, mentre i concorsi e le operazioni a premio so-no rivolti a una collettività di soggetti (in molti casi il confine tra sconti in natura e manifestazioni a premio è molto difficile da individuare).
2 Per beneficiare della non imponibilità lo sconto (premio o abbuono) va pattuito nelle originarie condizioni contrattuali e il bene in omaggio non deve essere sogget-to ad aliquota più elevata di quello principale.
3 L’Iva rimane tuttavia non detraibile se i beni oggetto di sconto rientrano tra quelli a indetraibilità oggettiva ai sensi dell’art. 19bis1 (auto, 50% cellulari….).
| Natura dell’operazione 1 | Beneficiario | Impresa:regime Iva 2 | Impresa:regime IIDD | Beneficiario:regime IIDD |
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| Manifestazioni nelle quali i premi sono beni non ogget-to dell’attività d’impresa di qualunque importo e di durata annuale | Chiunque | Cessione fuori campo art. 2Iva sull’acquisto indetraibile;se sull’acquisto non si è pagata Iva,va versata una imposta sostitutiva del 20% | Costo deducibile come materiale pubblicitario nell’esercizio di utilizzazione / erogazione del premio |
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| Manifestazioni nelle quali i premi sono beni non ogget-to dell’attività d’impresa di qualunque importo e di durata ultrannuale | Chiunque | Cessione fuori campo art. 2Iva sull’acquisto indetraibile;se sull’acquisto non si è pagata Iva,va versata una imposta sostitutiva del 20% | Costo deducibile come materiale pubblicitario: in caso di acquisto dei premi in un esercizio diverso da quello di erogazione degli stessi, il Fisco consente un accantonamento non superiore al:30% degli impegni assunti nell’esercizio (operazioni a premio);70% degli impegni assunti nell’esercizio (concorsi a premio).Gli accantonamenti devono essere distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo per la copertura degli oneri deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi e la differenza va contabilizzata come sopravvenienza attiva o passiva. Se al termine del 3° esercizio successivo a quello di formazione una parte del fondo è rimasta inutilizzata, deve essere stornata a sopravvenienza attiva tassabile. Se il termine massimo per la presentazione dei buoni o la scadenza del concorso sia anteriore al termine dei tre anni, non è più consentito mantenere il fondo, che diviene sopravvenienza attiva |
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| Manifestazioni nelle quali i premi sono beni oggetto dell’attività d’impresa di qualunque importo | Chiunque | Cessione fuori campo art. 2Iva sull’acquisto inizialmente detraibile ma poi indetraibile per effetto di rettifica in dichiarazione Iva;se sull’acquisto non si è pagata Iva,va versata una imposta sostitutiva del 20% | Merci c/acquisti; costo deducibile nell’eser-cizio di utilizzazione / erogazione del premio |
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1 Le manifestazioni a premio si dividono in operazioni a premio (offerte di premi o regali a tutti coloro che acquistano una determinata merce o un determinato quantitativo di merce raccogliendo bollini, ecc…) e concorsi a premio (iniziative commerciali in cui il premio viene attribuito solo ad alcuni partecipanti in base alla fortuna, alla capacità personale, od ad altra eventualità).
I premi possono consistere in beni, servizi, sconti di prezzo, documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 c.c. (biglietti teatro, cinema, treno, ecc….….). E’ possibile offrire beni immobili. I premi non possono invece consistere in denaro, titoli azionari, titoli di debito pubblico o privato, quote sociali, quote di fondi comuni di investimento e polizze assicurative sulla vita.
Le suddette iniziative promozionali possono essere organizzate soltanto dalle imprese che producono ovvero commercializzano i beni e i servizi oggetto della promozione. Non si considerano concorsi ed operazioni a premio, a titolo esemplificativo, in quanto presentano scopi non esclusivamente o prevalentemente commerciali:
- i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche e simili;
- le manifestazioni sportive, salvo che non vengano promessi premi agli spettatori per aumentarne l'affluenza;
- le iniziative pubblicitarie nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti , sempre che l'iniziativa non sia svolta per pubblicizzare prodotti o servizi di altre imprese;
- le operazioni con offerta di premi o regali costituiti da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere di quello acquistato (es. compri 3 paghi 2);
- le manifestazioni in cui i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura e dall'entità delle vendite alle quali le offerte sono collegate;
- la distribuzione di campioni gratuiti se non subordinata all'acquisto di determinati prodotti;
- le manifestazioni nelle quali i premi sono devoluti a enti o istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.
Adempimenti: la disciplina sulle manifestazioni a premio prevede adempimenti diversi a seconda che l’impresa promotrice ponga in essere un concorso od un’operazione a premio.
Concorso a premio
Lo svolgimento di un concorso a premi prevede i seguenti adempimenti a carico del promotore del concorso:
- versamento di una cauzione (in denaro, in titoli, fideiussione bancaria o assicurativa.)pari al valore complessivo dei premi promessi;
- preventiva comunicazione al Ministero delle Attività produttive tramite apposito modulo PREMA CO1 unitamente al regolamento della manifestazione e ai documenti relativi alla cauzione prestata;
- individuazione dei vincitori effettuata alla presenza di un notaio o di un funzionario della Camera di Commercio, responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica. Il notaio o il funzionario camerale predispongono il processo verbale con cui viene certificata la chiusura del concorso. Il verbale deve essere inviato al Ministero delle Attività produttive;
- consegna del premio entro sei mesi dalla individuazione del vincitore. I premi non assegnati o non richiesti sono devoluti a favore di ONLUS.
La durata massima della manifestazione, compresi i tempi per l’individuazione dei vincitori, ed il termine per richiedere il premio, è fissata in un anno.
Operazione a premio
Lo svolgimento di un’operazione a premio prevede i seguenti adempimenti a carico dell’impresa promotrice:
- versamento di una cauzione pari al 20% del valore complessivo dei premi;
- predisposizione del regolamento della manifestazione, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, da conservare presso la sede dell’azienda per tutta la durata della manifestazione e nei 12 mesi successivi (a differenza del concorso, non c’è obbligo di comunicazione preventiva del regolamento);
- invio preventivo della comunicazione della cauzione prestata;
La durata massima della manifestazione, compresi i tempi per l’individuazione dei vincitori, ed il termine per richiedere il premio, è fissata in cinque anni.
2 Per premi inviati nella UE si applica la disciplina prevista per l’Italia (vedi tabella sopra); per quelli verso Paesi Extraue l’operazione viene assimilata a una vendita e diventa quindi una esportazione da fatturare art. 8.
3 Ritenuta fiscale - si applicano regole differenti a seconda che la manifestazione consista in un concorso oppure in un’operazione a premio.
Concorso a premio: l’impresa promotrice ha l’obbligo di operare una ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Nelcaso in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute, si applicano le disposizione vigenti per ciascuna categoria reddituale; in caso contrario si applica una ritenuta alla fonte con aliquota del:
- 20%, se i partecipanti si sottopongono a prove di abilità o di fortuna;
- 25% se i partecipanti non si sottopongono ad alcuna prova.
Di fatto il Ministero applica la ritenuta del 25% senza distinzione.
Si possono pertanto individuare i seguenti casi a seconda della categoria di appartenenza del soggetto beneficiario del premio:
- dipendenti dell’azienda promotrice – ritenuta a titolo d’acconto con obbligo di rivalsa;
- professionisti / agenti di commercio - ritenuta a titolo d’acconto con obbligo di rivalsa ed aliquota variabile in funzione della categoria di appartenenza, sempreché vi sia collegamento tra l’attività lavorativa del soggetto e l’erogazione del premio;
- impresa commerciale – ritenuta del 20/ 25% a titolo di imposta;
- privato consumatore finale - ritenuta del 20/ 25% a titolo di imposta.
Operazione a premio: sussiste l’obbligo di operare una ritenuta fiscale quando il premio costituisce reddito per il beneficiario ovvero quando rientra in una delle seguenti categorie reddituali:
- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi d’impresa;
- redditi diversi.
L’aliquota della ritenuta varia a seconda della categoria di appartenenza del beneficiario del premio. Se non sono previste ritenute da altre disposizioni normative, si applica una ritenuta alla fonte del 25% su premi superiori ad € 25,82.
Si possono pertanto individuare i seguenti casi a seconda della categoria di appartenenza del soggetto beneficiario del premio:
- dipendenti dell’azienda promotrice – ritenuta a titolo d’acconto con obbligo di rivalsa;
- professionisti / agenti di commercio - ritenuta a titolo d’acconto con obbligo di rivalsa ed aliquota variabile in funzione della categoria di appartenenza, sempreché vi sia collegamento tra l’attività lavorativa del soggetto e l’erogazione del premio;
- impresa commerciale – ritenuta del 25% a titolo di imposta con facoltà di rivalsa per premi superiori a € 25,82;
- privato consumatore finale -non si applica alcuna ritenuta in quanto il premio non da luogo a nessuna categoria di reddito sopra elencata.
Quando in una manifestazione a premio scatta l’obbligo di operare la ritenuta fiscale, il promotore del concorso ha “facoltà di rivalsa”. Pertanto può decidere se:
- addebitare la ritenuta al vincitore;
- sopportare il costo della ritenuta che costituisce in tal caso un costo indeducibile ex art. 100 c. 1 TUIR.
Il versamento va effettuato entro il 16 del mese successivo all’assegnazione del premio.
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