Studio Dott. Righetti & Associati

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Omaggi, sconti in natura ed operazioni a premi


In questo studio vengono riepilogate in pratiche tabelle le nuove normative relative al trattamento degli omaggi, degli sconti in natura e delle operazioni a premio.

Tabella Omaggi
Natura dell’operazione Beneficiario Impresa:
regime Iva6
Impresa:
regime IIDD
Beneficiario: regime IIDD
Omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa di costo unitario non > € 25,82non effettuati a dipendenti 1 Chiunque
(diversi dai dipendenti)
Cessione fuori campo art. 2 Iva sull’acquisto detraibile Spese di rappresentanza interamente deducibili

Beneficiario soggetto Iva: sopravvenienza attiva tassabile (omaggi da fornitori o da terzi)2

Beneficiario privato: nessuna tassazione

Omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa di costo unitario > € 25,821 Chiunque(diversi dai dipendenti) Cessione fuori campo art. 2 Iva sull’acquisto indetraibile Spese di rappresentanza deducibili se di valore unitario non > € 50 o se rispettano i criteri stabiliti con apposito DM,altrimenti indeducibili

Beneficiario soggetto Iva: sopravvenienza attiva tassabile (omaggi da fornitori o da terzi)2

Beneficiario privato: nessuna tassazione 5

Omaggi di beni non rientranti nell’attività di impresa fatti a dipendenti e per qualunque importo Dipendenti Cessione fuori campo art. 2 Iva sull’acquisto indetraibile Costi per il personale deducibili Irpef / Ires 3 ma non Irap Sono reddito da lavoro dipendente esclusi gli omaggi il cui valore normale totale annuo non > di € 258,23 (se si supera il limite, il valore concorre per intero a formare il reddito del dipendente)
Omaggi di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati Chiunque Cessione fuori campo art. 2 Iva sull’acquisto detraibile Merci c/acquisti interamente deducibili o spese di rappresentanza interamente deducibili (a seconda che siano o meno beni oggetto dell’attività)

Beneficiario soggetto Iva: sopravvenienza attiva tassabile (omaggi da fornitori o da terzi)2

Beneficiario privato: nessuna tassazione

Cessione gratuita a Onlus di beni non di lusso rientranti nell’attività d’impresa 7 Onlus Cessione esente art. 10 n. 12 l’Iva sull’acquisto se era detraibile non va rettificata in sede di dichiarazione Iva Merci c/acquisti interamente deducibili Diventano componenti di reddito sulla base dell’apposito regime fiscale adottato dall’ente
Cessione gratuita di prodotti alimentari non vendibili (es: in prossimità della scadenza) a Onlus Onlus Cessione fuori campo art. 6.15 L. 133/99 (i beni si considerano distrutti) l’Iva sull’acquisto se era detraibile non va rettificata in sede di dichiarazione Iva Merci c/acquisti interamente deducibili o spese di rappresentanza interamente deducibili (a seconda che siano o meno beni oggetto dell’attività) Diventano componenti di reddito sulla base dell’apposito regime fiscale adottato dall’ente
Cessione gratuita di prodotti editoriali e dotazioni informatiche non più commercializzabili a determinati soggetti Enti locali, carceri, scuole, istituti religiosi, orfanotrofi Cessione fuori campo art. 54 L. 342/00 (i beni si considerano distrutti) l’Iva sull’acquisto se era detraibile non va rettificata in sede di dichiarazione Iva Merci c/acquisti interamente deducibili o spese di rappresentanza interamente deducibili (a seconda che siano o meno beni oggetto dell’attività) Diventano componenti di reddito sulla base dell’apposito regime fiscale adottato dall’ente
Omaggi di beni rientranti nell’oggetto proprio dell’impresa di qualunque importo Chiunque(diversi dai dipendenti) Cessione imponibile 4 Iva sull’acquisto detraibile Spese di rappresentanzadeducibili se di valore unitario non > € 50 o serispettano i criteri stabiliti con apposito DM, altrimenti indeducibili

Beneficiario soggetto Iva: sopravvenienza attiva tassabile (omaggi da fornitori o da terzi)2

Beneficiario privato: nessuna tassazione 5

Omaggi di beni rientranti nell’oggetto proprio dell’impresa di qualunque importo Dipendenti Cessione imponibile 4 Iva sull’acquisto detraibile Costi per il personale deducibili
Irpef / Ires 3 ma non Irap
Sono reddito da lavoro dipendente esclusi gli omaggi il cui valore normale totale annuo non supera € 258,23 (se si supera il limite, il valore concorre per intero a formare il reddito del dipendente)

1 Per costo unitario non superiore a € 25,82 occorre fare riferimento all’imponibile.
In caso di confezioni regalo (es ceste natalizie), per vedere se superano € 25,82, va considerato l’intero valore e non quello dei singoli componenti.
In caso di omaggio di oggetti promozionali (agende, calendari, penne, cappellini, ..) contrassegnati dal logo aziendale si fa riferimento al costo unitario.
2 Se gli omaggi sono erogati ad agenti / consulenti esterni e l’importo non è di modico valore rispetto all’ammontare dei compensi che essi normalmente ricevono, si tratta di compensi in natura soggetti a ritenuta e contributi! (es: valore omaggio € 200 e provvigioni corrisposte € 1.000).
3 Gli omaggi che rientrano tra le spese ricreative (brindisi augurali, pranzi e cene sociali, ..) erogati alla generalità dei dipendenti (o a loro categorie) sono deducibili Ires/Irpef nei limiti del 5 per mille delle spese di lavoro dipendente. La C.M. 326/97 precisa che categoria deve essere inteso in senso lato, quindi anche tutti i dipendenti che si sposano, ai quali nasce un figlio, ecc.
4 Se l’impresa non si è potuta detrarre l’Iva sull’acquisto, ad esempio perché opera in un regime speciale Iva, allora anche la cessione è fuori campo Iva art. 2.
5 E’ invece considerato reddito (art. 67 Tuir) se deriva da vincite di lotterie, concorsi a premio, giochi, scommesse, premi per prove di abilità o sorte o come ricono-scimento di meriti artistici, scientifici o sociali. Per le modalità di tassazione vedasi “manifestazioni a premio”.
6 Per omaggi inviati nella UE si applica la disciplina prevista per l’Italia (vedi tabella sopra); per quelli verso Paesi Extraue l’operazione viene assimilata a una vendi-ta e diventa quindi una esportazione da fatturare art. 8.
7 L’agevolazione spetta se beni donati: sono fallati (presentano cioè imperfezioni, alterazioni, danni o vizi); non sono derrate alimentari nè prodotti farmaceutici; pre-sentano imperfezioni, alterazioni, danno o vizi che non modificano l’idoneità di utilizzo ma non ne consentono tuttavia la commercializzazione; fino ad un importo, corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto, complessivamente non superiore al 5% del reddito di impresa dichiarato dal cedente.

Sconti in natura
Natura dell’operazione1 Beneficiario Impresa: regime Iva Impresa: regime IIDD Beneficiario: regime IIDD
Sconti, premi e abbuoni in natura di beni non rientranti nell’attività d’impresa di qualunque importo Cliente Cessione esclusa art. 15 (in fattura va indicato il valore normale del bene)2 Iva sull’acquisto detraibile 3 Sconti, premi e abbuoni su vendite interamente deducibili

Beneficiario soggetto Iva: Sconti, premi e abbuoni su acquisti (B6) interamente tassabili

Beneficiario privato: nessuna tassazione

Sconti, premi e abbuoni in natura di beni rientranti nell’oggetto proprio dell’impresa di qualunque importo Cliente Cessione esclusa art. 15 (in fattura va indicato il valore normale del bene)2 Iva sull’acquisto detraibile Sconti, premi e abbuoni su vendite interamente deducibili

Beneficiario soggetto Iva: Sconti, premi e abbuoni su acquisti (B6) interamente tassabili

Beneficiario privato: nessuna tassazione

1 Gli sconti, i premi e gli abbuoni in natura sono operazioni commerciali (tra impresa e cliente) configurate dall’art. 15 della Legge Iva.
Si differenziano dagli omaggi in quanto gli sconti sono collegati alla vendita di un altro bene.
Si differenziano dalle manifestazioni a premio in quanto gli sconti sono accordi contrattuali stipulati col singolo cliente, mentre i concorsi e le operazioni a premio so-no rivolti a una collettività di soggetti (in molti casi il confine tra sconti in natura e manifestazioni a premio è molto difficile da individuare).
2 Per beneficiare della non imponibilità lo sconto (premio o abbuono) va pattuito nelle originarie condizioni contrattuali e il bene in omaggio non deve essere sogget-to ad aliquota più elevata di quello principale.
3 L’Iva rimane tuttavia non detraibile se i beni oggetto di sconto rientrano tra quelli a indetraibilità oggettiva ai sensi dell’art. 19bis1 (auto, 50% cellulari….).

Manifestazioni a premio
Natura dell’operazione 1 Beneficiario Impresa:regime Iva 2 Impresa:regime IIDD Beneficiario:regime IIDD
Manifestazioni nelle quali i premi sono beni non ogget-to dell’attività d’impresa di qualunque importo e di durata annuale Chiunque Cessione fuori campo art. 2Iva sull’acquisto indetraibile;se sull’acquisto non si è pagata Iva,va versata una imposta sostitutiva del 20% Costo deducibile come materiale pubblicitario nell’esercizio di utilizzazione / erogazione del premio
3
Manifestazioni nelle quali i premi sono beni non ogget-to dell’attività d’impresa di qualunque importo e di durata ultrannuale Chiunque Cessione fuori campo art. 2Iva sull’acquisto indetraibile;se sull’acquisto non si è pagata Iva,va versata una imposta sostitutiva del 20% Costo deducibile come materiale pubblicitario: in caso di acquisto dei premi in un esercizio diverso da quello di erogazione degli stessi, il Fisco consente un accantonamento non superiore al:30% degli impegni assunti nell’esercizio (operazioni a premio);70% degli impegni assunti nell’esercizio (concorsi a premio).Gli accantonamenti devono essere distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo per la copertura degli oneri deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi e la differenza va contabilizzata come sopravvenienza attiva o passiva. Se al termine del 3° esercizio successivo a quello di formazione una parte del fondo è rimasta inutilizzata, deve essere stornata a sopravvenienza attiva tassabile. Se il termine massimo per la presentazione dei buoni o la scadenza del concorso sia anteriore al termine dei tre anni, non è più consentito mantenere il fondo, che diviene sopravvenienza attiva
3
Manifestazioni nelle quali i premi sono beni oggetto dell’attività d’impresa di qualunque importo Chiunque Cessione fuori campo art. 2Iva sull’acquisto inizialmente detraibile ma poi indetraibile per effetto di rettifica in dichiarazione Iva;se sull’acquisto non si è pagata Iva,va versata una imposta sostitutiva del 20% Merci c/acquisti; costo deducibile nell’eser-cizio di utilizzazione / erogazione del premio
3

1 Le manifestazioni a premio si dividono in operazioni a premio (offerte di premi o regali a tutti coloro che acquistano una determinata merce o un determinato quantitativo di merce raccogliendo bollini, ecc…) e concorsi a premio (iniziative commerciali in cui il premio viene attribuito solo ad alcuni partecipanti in base alla fortuna, alla capacità personale, od ad altra eventualità).
I premi possono consistere in beni, servizi, sconti di prezzo, documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 c.c. (biglietti teatro, cinema, treno, ecc….….). E’ possibile offrire beni immobili. I premi non possono invece consistere in denaro, titoli azionari, titoli di debito pubblico o privato, quote sociali, quote di fondi comuni di investimento e polizze assicurative sulla vita.
Le suddette iniziative promozionali possono essere organizzate soltanto dalle imprese che producono ovvero commercializzano i beni e i servizi oggetto della promozione. Non si considerano concorsi ed operazioni a premio, a titolo esemplificativo, in quanto presentano scopi non esclusivamente o prevalentemente commerciali:

  • i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche e simili;
  • le manifestazioni sportive, salvo che non vengano promessi premi agli spettatori per aumentarne l'affluenza;
  • le iniziative pubblicitarie nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti , sempre che l'iniziativa non sia svolta per pubblicizzare prodotti o servizi di altre imprese;
  • le operazioni con offerta di premi o regali costituiti da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere di quello acquistato (es. compri 3 paghi 2);
  • le manifestazioni in cui i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura e dall'entità delle vendite alle quali le offerte sono collegate;
  • la distribuzione di campioni gratuiti se non subordinata all'acquisto di determinati prodotti;
  • le manifestazioni nelle quali i premi sono devoluti a enti o istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.

Adempimenti: la disciplina sulle manifestazioni a premio prevede adempimenti diversi a seconda che l’impresa promotrice ponga in essere un concorso od un’operazione a premio.

Concorso a premio

Lo svolgimento di un concorso a premi prevede i seguenti adempimenti a carico del promotore del concorso:

  • versamento di una cauzione (in denaro, in titoli, fideiussione bancaria o assicurativa.)pari al valore complessivo dei premi promessi;
  • preventiva comunicazione al Ministero delle Attività produttive tramite apposito modulo PREMA CO1 unitamente al regolamento della manifestazione e ai documenti relativi alla cauzione prestata;
  • individuazione dei vincitori effettuata alla presenza di un notaio o di un funzionario della Camera di Commercio, responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica. Il notaio o il funzionario camerale predispongono il processo verbale con cui viene certificata la chiusura del concorso. Il verbale deve essere inviato al Ministero delle Attività produttive;
  • consegna del premio entro sei mesi dalla individuazione del vincitore. I premi non assegnati o non richiesti sono devoluti a favore di ONLUS.

La durata massima della manifestazione, compresi i tempi per l’individuazione dei vincitori, ed il termine per richiedere il premio, è fissata in un anno.

Operazione a premio

Lo svolgimento di un’operazione a premio prevede i seguenti adempimenti a carico dell’impresa promotrice:

  • versamento di una cauzione pari al 20% del valore complessivo dei premi;
  • predisposizione del regolamento della manifestazione, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, da conservare presso la sede dell’azienda per tutta la durata della manifestazione e nei 12 mesi successivi (a differenza del concorso, non c’è obbligo di comunicazione preventiva del regolamento);
  • invio preventivo della comunicazione della cauzione prestata;

La durata massima della manifestazione, compresi i tempi per l’individuazione dei vincitori, ed il termine per richiedere il premio, è fissata in cinque anni.

2 Per premi inviati nella UE si applica la disciplina prevista per l’Italia (vedi tabella sopra); per quelli verso Paesi Extraue l’operazione viene assimilata a una vendita e diventa quindi una esportazione da fatturare art. 8.

3 Ritenuta fiscale - si applicano regole differenti a seconda che la manifestazione consista in un concorso oppure in un’operazione a premio.

Concorso a premio: l’impresa promotrice ha l’obbligo di operare una ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Nelcaso in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute, si applicano le disposizione vigenti per ciascuna categoria reddituale; in caso contrario si applica una ritenuta alla fonte con aliquota del:

  • 20%, se i partecipanti si sottopongono a prove di abilità o di fortuna;
  • 25% se i partecipanti non si sottopongono ad alcuna prova.

Di fatto il Ministero applica la ritenuta del 25% senza distinzione.

Si possono pertanto individuare i seguenti casi a seconda della categoria di appartenenza del soggetto beneficiario del premio:

  • dipendenti dell’azienda promotrice – ritenuta a titolo d’acconto con obbligo di rivalsa;
  • professionisti / agenti di commercio - ritenuta a titolo d’acconto con obbligo di rivalsa ed aliquota variabile in funzione della categoria di appartenenza, sempreché vi sia collegamento tra l’attività lavorativa del soggetto e l’erogazione del premio;
  • impresa commerciale – ritenuta del 20/ 25% a titolo di imposta;
  • privato consumatore finale - ritenuta del 20/ 25% a titolo di imposta.

Operazione a premio: sussiste l’obbligo di operare una ritenuta fiscale quando il premio costituisce reddito per il beneficiario ovvero quando rientra in una delle seguenti categorie reddituali:

  • redditi fondiari;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi d’impresa;
  • redditi diversi.

L’aliquota della ritenuta varia a seconda della categoria di appartenenza del beneficiario del premio. Se non sono previste ritenute da altre disposizioni normative, si applica una ritenuta alla fonte del 25% su premi superiori ad € 25,82.

Si possono pertanto individuare i seguenti casi a seconda della categoria di appartenenza del soggetto beneficiario del premio:

  • dipendenti dell’azienda promotrice – ritenuta a titolo d’acconto con obbligo di rivalsa;
  • professionisti / agenti di commercio - ritenuta a titolo d’acconto con obbligo di rivalsa ed aliquota variabile in funzione della categoria di appartenenza, sempreché vi sia collegamento tra l’attività lavorativa del soggetto e l’erogazione del premio;
  • impresa commerciale – ritenuta del 25% a titolo di imposta con facoltà di rivalsa per premi superiori a € 25,82;
  • privato consumatore finale -non si applica alcuna ritenuta in quanto il premio non da luogo a nessuna categoria di reddito sopra elencata.

Quando in una manifestazione a premio scatta l’obbligo di operare la ritenuta fiscale, il promotore del concorso ha “facoltà di rivalsa”. Pertanto può decidere se:

  • addebitare la ritenuta al vincitore;
  • sopportare il costo della ritenuta che costituisce in tal caso un costo indeducibile ex art. 100 c. 1 TUIR.

Il versamento va effettuato entro il 16 del mese successivo all’assegnazione del premio.

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