Decreto 'Anticrisi' e ravvedimento operoso
Principali novità introdotte
Il recente art. 16 comma 5 del D.L. n. 185/2008 ha rimodulato a favore del contribuente le sanzioni in tema di ravvedimento operoso previste dall’art. 13 lett. a) b) e c) del comma 1 del DLgs. n. 472/97.Come è noto il ravvedimento operoso è quella procedura che permette al contribuente di regolarizzare le violazioni tributarie non ancora contestate dagli uffici finanziari mediante adempimento spontaneo versando, contestualmente all’omesso o irregolare adempimento, anche le sanzioni e gli interessi calcolati al tasso legale (dall’1.1.2008 è passato dal 2,5% al 3%). Nello schema qui sotto proponiamo una sintesi delle modifiche introdotte dal recente provvedimento.
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Art. 13 DLgs n. 472/1997 |
Violazione |
Termine per il ravvedimento |
Sanzione per regolarizzazione effettuate fino al 29.11.2008 |
Sanzione |
|---|---|---|---|---|
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Lett. a) |
Omesso o insufficiente versamento |
30 giorni |
1/8 di 30% |
1/12 di 30% |
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Lett. b) |
Altre violazioni |
Presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione |
1/5 di 30% |
1/10 di 30% |
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1 anno se non è prevista la dichiarazione |
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Lett. c) |
Omessa dichiarazione |
Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni da suo termine naturale |
1/8 di 258 euro |
1/12 di 258 euro pari a euro 21 |
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* alla luce di queste recenti modifiche il “ravvedimento lungo” appare ora notevolmente più conveniente rispetto al passato ed in taluni casi preferibile anche al cosiddetto “ravvedimento corto”. |
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Tutti gli adempimenti per sanare le irregolarità sono da eseguirsi “contestualmente” entro i diversi termini previsti dalla tabella a seconda evidentemente delle diverse ipotesi. Con il termine “contestualmente” si intende che devono, per la loro validità, essere eseguiti entro i termini previsti per le diverse tipologie di ravvedimento che non devono necessariamente essere contemporanei.
Così, ad esempio, un contribuente che omette di presentare il suo modello Unico nei termini previsti, deve entro 90 giorni da quella data provvedere al suo invio e contestualmente pagare la sanzione di €. 21; tuttavia pagamento e spedizione telematica non devono necessariamente essere eseguiti lo stesso giorno, ma possono essere effettuati anche in date differenti purché valide ai fini del ravvedimento. L’inosservanza della norma determina l’invalidità del ravvedimento.
Si rammenta che:
- Il termine iniziale dal quale si conteggiano gli interessi è quello che decorre dalla data in cui si sarebbe dovuto adempiere all’obbligo. Se la data cade in un giorno festivo, slitta al primo giorno feriale (principio del “dies a quo”);
- Qualora il termine finale cada in un giorno festivo, il termine per effettuare la regolarizzazione è differito ad primo giorno non festivo (principio del “dies ad quem”).
- Le nuove sanzioni risultano applicabili, qualora il contribuente non vi abbia già provveduto, anche alle violazioni commesse prima del 29.11.2008 (principio del “favor rei” previsto anche dallo stesso art. 13 del D.Lgs. 472/1997).
Ricordiamo che dal 2007 sono stati previsti degli appositi codici tributoper il versamento degli interessi da ravvedimento operoso da indicare distintamente nel modello F24.
L’indicazione separata vale solo qualora si tratti di ravvedimenti del contribuente effettuati per imposte proprie, qualora si tratti di interessi dovuti da un sostituto d’imposta gli stessi vanno sommati al tributo. Così, ad esempio, per un codice 4001 (Irpef a saldo) si dovranno indicare gli interessi separatamente mentre per un 1040 (es. ritenute d’acconto su prestazioni professionali) gliinteressi si andranno a sommare al tributo. In tabella si riepilogano i principali codici tributo da utilizzare per il ravvedimento.
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Imposta |
Codice |
Codice |
Codice |
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IRPEF |
4001 saldo |
8901 (mod. Unico) |
1989 |
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IRES |
2001 saldo |
8918 |
1990 |
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IVA |
6099 saldo |
8904 |
1991 |
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Imposte sostitutive |
1663, 1667, 1672, 4025, 8055, 8056, ecc.. |
8912 – 8913 |
1992 |
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IRAP |
3800 saldo |
8907 |
1993 |
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Addizionale regionale |
3801 |
8902 (mod. Unico) |
1994 |
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Addizionale comunale |
3843 acconto |
8926 (mod. Unico) |
1995 |
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Sostituti d’imposta |
1001, 1030, 1040, ecc.. |
8906 |
Gli interessi vanno sommati al tributo |
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Altre violazioni diverse |
Es. mancata presentazione di un F24 con saldo a zero |
8911 |
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Si ricorda che nel caso di sanzioni espresse dalla normativa siano ancora in lire il risultato della riduzione, effettuata in base alle disposizioni sul ravvedimento operoso (1/10 – 1/12), va considerato troncando le cifre decimali cosa invece non possibile per le sanzioni applicabili in misura proporzionale.
Mancata presentazione del modello F24 con saldo a zero
La mancata presentazione del modello F24 con saldo a zero viene sanzionata ai sensi dell’art. 19 comma 4 del DLgs 241/1997 che prevedeva una sanzione variabile da lire 100.000 a lire 300.000. In questo caso va eseguito il ravvedimento operoso presentando un modello F24 versando contestualmente le sanzioni ridotte secondo le seguenti misure:
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Violazione |
Termine per il versamento |
Sanzione |
Modifiche a decorrere |
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|---|---|---|---|---|
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Mod. F24 con saldo a zeropresentato entro 5 giorni |
Presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione |
€. 51 |
1/10 |
€. 5 |
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Mod. F24 con saldo a zero presentato oltre 5 giorni |
€. 154 |
1/10 |
€. 15 |
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Omessa presentazione della dichiarazione
L’omessa presentazione della dichiarazione entro i termini previsti (per il periodo d’imposta 2007 il termine della spedizione telematica era fissato al 30.09.2008) può avvenire nei 90 giorni successivi così come previsto dalla lett. c) dell’art. 13 del DLgs n. 472/1997 pagando una sanzione.
Si ricorda che:
- La dichiarazione tardiva è considerata valida dagli uffici finanziari, fermo restando comunque il versamento della sanzione per dichiarazione omessa che va da un minimo di €. 258 ad un massimo di €. 1.032 (articolo 1 comma 1 DLgs n. 471/97);
- La sanzione di cui sopra si applica anche qualora le imposte risultanti dalla dichiarazione non siano state versate. La sanzione prevista dall’art. 1 comma 1 del DLgs n. 147/97 (dal 120% al 240% dell’imposta dovuta) non si applica in quanto la dichiarazione tardiva non da luogo ad “imposte dovute” ma solo ad “imposte non versate”.
- Si ricorda che la sanzione per omessa dichiarazione è dovuta per ciascuna dichiarazione non presentata nei termini, così ad esempio un contribuente che deve presentare un Modello Unico con dichiarazione dei redditi, Iva ed Irap dovrà €. 63 (ovvero €. 21 per ciascun modulo omesso).
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Violazione |
Termine per il ravvedimento |
Sanzione |
Riduzione |
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|---|---|---|---|---|
|
Dichiarazione omessa |
90 giorni |
€. 258 |
1/8 |
€. 32 |
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1/12 |
€. 21 |
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Violazione formale che ostacola l’attività di controllo
Le violazioni di tipo formale che arrecano pregiudizio all’attività di controllo degli uffici finanziari sono sanzionate con un minimo di lire 500.000 fino a lire 4.000.000 (art. 8 DLgs n. 471/97). Si tratta in poche parole di quelle dichiarazioni che vengono corrette attraverso la spedizione di una integrativa versando la sanzione ridotta come segue:
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Violazione |
Termine per il ravvedimento |
Sanzione minima |
Riduzione prevista |
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|---|---|---|---|---|
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Dichiarazione irregolare |
Entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione successiva |
€. 258 |
1/10 |
€. 25 |
Violazione sostanziale
Le violazioni di tipo sostanziale riguardano l’infedele dichiarazione e tutte le violazioni prodromi che in materia di Iva e sono sanzionabili in misura variabile dal 100% al 200% dell’imposta non correttamente documentata, illegittimamente detratta o compensata, ecc. Si applica in questo caso l’art. 13 lett. b). Il versamento della sanzione ridotta è correlato all’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato e va determinata come segue:
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Violazione |
Termine per il ravvedimento |
Sanzione |
Riduzione prevista |
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|---|---|---|---|---|
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Presentazione dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione |
100% con un minimo di €. 516 |
1/10 |
10% con un minimo di €. 51 |
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