Studio Dott. Righetti & Associati

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Circolare n. 7 del 18 dicembre 2008


Decreto anticrisi: le principali novità

Si presentano le principali novità del cosiddetto “Decreto anticrisi” entrato in vigore il 29/11/2008.

Interventi per le persone fisiche e le famiglie

Bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati

Per i nuclei familiari a basso reddito, è riconosciuto un bonus straordinario qualora al reddito complessivo concorrano esclusivamente una o più delle seguenti categorie di reddito:

  • lavoro dipendente o da pensione,
  • di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
  • di alcuni redditi diversi
  • di redditi fondiari di cui all’art. 25, esclusivamente in concomitanza con i redditi sopra citati, per un ammontare non superiore a € 2.500.

La misura del bonus varia da un minimo di € 200 ad un massimo di € 1.000 rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare e all’ammontare del reddito complessivo familiare.
Il bonus non è soggetto a tassazione e si ottiene presentando apposita richiesta al sostituto di imposta o all’Agenzia delle entrate.

Interessi passivi su mutui prima casa

Viene previsto un tetto massimo all’ammontare degli interessi passivi, a tasso variabile, maturati sui mutui per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione della prima casa (di categoria non di lusso), sottoscritti sino al 31/10/2008, oppure rinegoziati entro la stessa data in applicazione della L. n.126/08. L’importo delle rate si calcola con riferimento al maggiore tra:

  • tasso del 4%, senza considerare spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione;
  • tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto.

Lo Stato interviene e si fa carico della parte eccedente la predetta misura, tranne nel caso in cui le condizioni contrattuali determinino una rata di importo inferiore. Per i nuovi mutui, sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2009, invece, il tasso di base su cui si calcola lo spread sarà costituito dal tasso stabilito dalla Banca Centrale Europea.

Sospensione adeguamento automatico tariffe e mercato dell’energia e del gas

  • sino al 31/12/09 rimane sospesa l’operatività di tutte le norme che precedono un adeguamento automatico delle tariffe,diritti o contributi in relazione al tasso di inflazione;
  • per il primo semestre 2009 non saranno applicate le variazioni tariffarie autostradali;
  • previsto l’adeguamento al ribasso delle tariffe in relazione alla variazione del prezzo del petrolio;
  • le famiglie economicamente svantaggiate potranno, con richiesta al comune, ottenere anche per le forniture di gas le medesime agevolazioni già godute per l’energia elettrica.

Detassazione premi di produttività

Prorogata per tutto il 2009 l’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 10%, sulle somme erogate a titolo di “premi di produzione” ; tale tassazione trova applicazione:

  • su un importo massimo complessivo di € 6.000,
  • con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 35.000.

Non è stata, invece, prorogata l’agevolazione per le somme relative agli straordinari.

Redditi di impresa

Aggregazioni aziendali

Disposizioni per il riallineamento di valori emersi a seguito di operazioni straordinarie disciplinate (fusioni, scissioni, ecc,), oltre a quelle già previste nella finanziaria 2008.
Con imposta sostitutiva del 16%, è’ possibile riallineare i valori di:

  • avviamento,
  • marchi di impresa

e dedurre l’ammortamento dell’avviamento e dei marchi in quote non superiori a 1/9 anziché a 1/18,
Con l’imposta ordinaria Ires del 27,5% e Irap del 3,90% è possibile riallineare i valori di:

  • altre immobilizzazioni immateriali (ad es. crediti).

Rivalutazione immobili

Le società di capitali, le società di persone (snc e sas) e gli enti commerciali possono optare per la rivalutazione dei:

  • beni immobili
  • per categoria omogenea (ammortizzabili e non ammortizzabili cioè immobili civili).
  • risultanti dal bilancio in corso al 31/12/2007

Non è possibile rivalutare:

  • le aree fabbricabili
  • gli immobili merce.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in apposito riserva in sospensione di imposta.
Previsto l’affrancamento della riserva mediante pagamento di imposta sostitutiva dei redditi e dell’Irap pari al 10%.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 29/11/2008.
Costo della rivalutazione (da portare in diminuzione del saldo attivo di rivalutazione):

  • 10% per gli immobili ammortizzabili
  • 7% per gli immobili civili

In unica soluzione entro il termine versamento imposte o in 3 rate annuali con scadenza entro il termine versamento imposte + interessi per dilazione del 3% anno.
Riconoscimento del maggior valore: a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione e pertanto in generale dal 2011.
Cessione prima del decorso del termine triennale: nel caso di cessione, assegnazione o destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa, la plus/minus si calcola con riferimento al valore originario non rivalutato.

Trasmissione corrispettivi commercianti al minuto

E' abrogato l’obbligo di trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri da parte dei commercianti al minuto.
Vendita tramite distributori automatici: abrogato l’obbligo di memorizzare su supporto elettronico, le singole operazioni e di successiva trasmissione telematica all’Ade.
Decorrenza: 29/11/2008

Deduzione di parte dell’Irap

Dal periodo di imposta in corso al 31.12.2008, è ammesso in deduzione un importo pari al 10% dell’Irap di competenza, forfetariamente riferita all’imposta dovuta:

  • sugli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati;
  • ovvero sulle spese per personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti.

Negli stessi limiti quantitativi, si accorderà il rimborso ai soggetti che, alla data del 29.11.2008, hanno presentato istanza di rimborso del tributo regionale per le annualità pregresse al 2008.
Per i contribuenti che, invece, alla data del 29.11.2008 non avessero già presentato l’istanza, verrà introdotto un meccanismo di richiesta in forma telematica, secondo regole da definire, nel rispetto del limite temporale dei 48 mesi.
I rimborsi saranno effettuati nei limiti di un prefissato ammontare di risorse disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione

Spese di ricerca e sviluppo

Per il godimento del credito di imposta per le spese di ricerca e sviluppo è introdotto un meccanismo di preventiva richiesta ed approvazione, al fine di poter monitorare gli effetti di bilancio. Sono introdotti anche tempi massimi per l’effettivo godimento del credito.

Detrazione Irpef – Ires 55%

Viene introdotto il meccanismo della detrazione autorizzata ed entro un tetto massimo di risorse disponibili, per le spese sostenute nei 3 periodi di imposta successivi a quello in corso al 31/12/07.
Il monitoraggio e l’autorizzazione avverranno per il tramite della presentazione, in forma telematica, di un'istanza all’Agenzia delle entrate, che dovrà fornire l’assenso. Qualora, decorsi 30 giorni, i contribuenti non ricevano esplicita comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate, l’istanza è da ritenersi rifiutata.
Ai fini di salvaguardare i contribuenti persone fisiche che, nell’anno 2008, hanno effettuato le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti facendo affidamento sulla possibilità di fruire della detrazione e non presentano l’istanza (nel periodo dal 15/01/2009 ed il 27/2/2009) oppure ricevono diniego, è previsto che si possa rimodulare l’agevolazione riducendo la percentuale di rilevanza dal 55 al 36%, ed utilizzando il tetto massimo di spesa di 48.000 euro per ciascun immobile. Restano, invece, inalterati i requisiti tecnici, le condizioni nonché gli adempimenti previsti dal decreto interministeriale del 19 febbraio 2007.
Il Governo ha annunciato l’intenzione di modificare la norma per quanto attiene le spese del 2008.
È però in corso di valutazione un decreto che preveda la non retroattività di questa norma per l’esercizio 2008.

Accertamento e sanzioni

Riduzione del costo del ravvedimento operoso;: sono così ridotte le sanzioni:

  • da 1/8 a 1/12 del minimo se eseguito entro 30 giorni
  • da 1/5 a 1/10 del minimo se eseguito entro l’anno

Es:

ravvedimento per omesso o insufficiente versamento (sanzione ordinaria 30%):

  •  ravvedimento breve dal 3,75% al 2,50%
  • ravvedimento lungo dal 6% al 3%
  • da 1/8 ad 1/12 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure per la tardiva presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Decorrenza: 29/11/2008

Compensazioni indebite

L’utilizzo in compensazione nel mod. F24 di crediti inesistenti, viene sanzionato in modo più pesante:

  • la sanziona passa dal 30% ad un minimo del 100% ad un massimo del 200% dell’imposta indebitamente compensata;
  •  in via provvisoria, è concesso un termine di 8 anni per la notifica del provvedimento di contestazione per le violazioni relative a periodi per i quali siano ancora pendenti i termini di accertamento al 29/11/2009.

Revisione studi di settore

Prevista la possibilità di revisionare gli studi di settore per tener conto della diffusa situazione di crisi.

Iva

Esigibilità differita dell’Iva

Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il regime di “esigibilità differita” ex art. 6, c. 5 Dpr 633/72 è esteso anche alle operazioni di cessioni e prestazioni di servizi effettuate dalla generalità dei soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, con esclusione:
- delle operazioni effettuate da soggetti che applicano regimi speciali Iva
- delle operazioni fatte nei confronti di soggetti che assolvono l’Iva con applicazione del reverse charge.
Conseguenze:
- l’Iva a debito va versata all’Erario solo al momento dell’incasso
- l’Iva a credito risulta detraibile per l’acquirente solo al momento del pagamento.
In ogni caso, decorso un anno dall’operazione, gli obblighi Iva (versamento) vanno assolti a prescindere dall’avvenuto pagamento o meno.
L’obbligo del versamento Iva rimane comunque sospeso solo nel caso in cui, prima del decorso di un anno, l’acquirente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
Per beneficiare dell’”esigibilità differita” la fattura relativa alla cessione dovrà riportare l’apposita annotazione, in mancanza della quale, l’imposta è esigibile secondo le normali regole.
Decorrenza: l’applicazione effettiva della norma è subordinata all’autorizzazione UE a seguito della quale, tra l’altro, un apposito decreto dovrà fissare il volume di affari al di sotto del quale i soggetti potranno beneficiare dell’agevolazione.

Iva e servizi televisivi

I servizi radiotelevisivi sono tutti assoggettati ad Iva del 20%, a prescindere dalla piattaforma tecnologica utilizzata per trasmettere il segnale (via cavo, satellite o antenna) e dalle modalità di pagamento del corrispettivo del servizio.

Enti associativi

Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 TUIR e dall’art. 4, DPR n. 633/1972 (non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi) a favore delle associazioni, consorzi ed Enti non commerciali viene subordinato alla trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati e delle notizie rilevanti, da effettuarsi tramite un apposito modello che dovrà essere approvato entro il 31/01/09.

Lavoro occasionale accessorio: commercio, turismo e servizi

A seguito delle modifiche apportate alle caratteristiche del “lavoro occasionale”, si aprono interessanti prospettive per quei datori di lavoro che in particolari periodi dell’anno (es. vacanze natalizie), necessitano di personale dipendente “extra” ma con rapporto contrattuale assolutamente temporaneo.

Definizione generale: per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito:
a) di lavori domestici
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti
c) dell’insegnamento privato supplementare
d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà
e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anno di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado
f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla leggera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’art. 34, c. 6, del Dpr 633/72
g) dell’impresa familiare, di cui all’art. 230-bis del cc, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Con decorrenza 01/12/2008, è diventata operativa la possibilità di utilizzare/prestare lavoro accessorio occasionale tramite l’utilizzo dei buoni lavoro (voucher) da parte di tutte le tipologie di datori di lavoro e imprese e per qualunque tipologia di attività lavorativa, purchè resa;

  • nei settori del commercio, turismo e servizi,
  • da giovani di età inferiore a 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado
  • nei periodi di vacanza che sono:

a) le “vacanze natalizie” - periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio
b) le “vacanze pasquali” - periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo
c) le “vacanze estive” - i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre”

Modalità di utilizzazione del lavoro accessorio occasionale:
I datori di lavoro che intendono avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio – per le attività del commercio, turismo e servizi, possono utilizzare la procedura del “Voucher telematico” oppure del “Voucher cartaceo” (vedi per entrambi www.Inps.it)
Il primo consente l’accredito telematico utilizzando una tessera simile al bancomat; il secondo deve essere acquistato presso le sedi provinciali dell’Inps. I buoni possono essere riscossi presso tutti gli uffici postali.
Ogni Voucher ha un valore pari a 10 € (1,30 € per contributi Inps, 0,70 € a titolo di premio Inail e 0,50 € a titolo di commissione per chi gestisce il servizio).
A fronte di ogni buono, il lavoratore/prestatore riceve 7,50 €. Il compenso è esente da imposte e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione.
I compensi che il lavoratore percepisce per il lavoro occasionale non possono superare, nell’anno solare, i 5.000 € da parte di ciascun singolo committente (elevarti a 10.000 € per imprese familiari).
Il lavoratore in cambio della sua prestazione non riceve il pagamento in denaro, bensì un Voucher che gli permetterà di ottenere, il compenso e la contribuzione assistenziale e previdenziale.

Divieto di cumulo pensione, redditi: abrogazione

Per effetto delle nuove disposizioni, diventano totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente (e quindi è possibile percepirli entrambi senza subire decurtazioni):

  • le pensioni dirette di anzianità conseguite con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ovvero con un’anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni e un’età minima di 58 anni;
  • le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 per le donne, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti individuati dalla L. 247/2007 (es. 58 anni di età e 35 anni di contribuzione entro il 30/06//2009);
  • le pensioni di vecchiaia liquidate integralmente con il sistema contributivo a soggetti con un’età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

Restano escluse, invece:

  • le pensioni di invalidità
  • le pensioni spettanti ai superstiti (dirette o di reversibilità), per le quali continuano a valere, in materia di cumulabilità con i redditi da lavoro, le vecchie regole.

Decorrenza: 01/01/2009

La vendita di beni a stock

Per vendita di beni a “stock”, si intende la vendita in blocco di beni, finalizzata allo smaltimento di rimanenze di merci di magazzino.
Questo tipo di operazione richiede l’emissione:

1) del documento di trasporto (ddt) il quale deve contenere:
- l’indicazione della natura e quantità dei beni;
- la sottoscrizione dell’acquirente che attesta la ricezione dei beni;
- solo nell’esemplare trattenuto dal cedente, l’ammontare complessivo del costo sostenuto per l’acquisto dei beni venduti, che può essere determinato anche con i criteri del metodo al dettaglio o della media aritmetica ponderata. La mancata indicazione di tale dato comporta la presunzione di cessione sulla base del valore normale dei beni ceduti.

2) della fattura.

Attenzione: la vendita a stock assume rilievo anche ai fini degli studi di settore, nei cui modelli sono previsti appositi righi per l’indicazione dei dati ad essa riferiti.

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