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Nuovo regime sanzionatorio per l?indebita compensazione dei crediti su mod. F24


Il decreto anticrisi appena approvato ha rivisto, inasprendolo, il regime sanzionatorio relativo all’utilizzo sul modello F24 dei crediti d’imposta inesistenti. Lo scopo è quello di penalizzare fortemente l’abuso della indebita compensazione.
Queste in sintesi le novità apportate dall’art. 16 c. 3 e dall’art. 27 c. 16-20 D.L. 185/2008 che hanno modificato i disposti dell’art. 17 D.Lgs 241/1997.

Abolizione del limite dei €. 10.000 - Art. 16 comma 3

Abrogato definitivamente l’obbligo di autorizzazione preventiva dell’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta superiori a €. 10.000 disposto dalla Finanziaria 2007 e mai divenuto operativo.

Estensione dei termini di accertamento - Art. 27 commi 16-17

Il comma 16 ha allungato i termini a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per il recupero dei crediti inesistenti ed utilizzati in compensazione nel modello F24 fissandolo al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo del credito inesistente. Questo ampliamento dei termini è stato motivato dall’eccessiva difficoltà operativa accusata dall’Agenzia delle Entrate per far fronte a comportamenti fraudolenti.
Si rammenta che il comma 16 si applica fatti salvi i termini di prescrizione più ampi previsti per le compensazioni di importi superiori ad €. 50.000 non versati entro il termine di presentazione della dichiarazione e puniti dall’art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Il comma 17 stabilisce poi che il termine degli 8 anni si applica anche a tutti gli indebiti utilizzi effettuati prima della entrata in vigore del decreto (29 novembre 2008) purché alla medesima data siano ancora validi i termini di decadenza previsti dall’art. 43 Dpr 600/1973 ovvero entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello della dichiarazione. A seguito di questo intervento quindi si è esteso il termine degli otto anni anche alle indebite compensazioni effettuate nell’anno 2003 in quanto il 31.12 del quarto anno successivo sarebbe scaduto il 31.12.2008 ma il decreto è entrato in vigore un mese prima.

Anno di
utilizzo
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Termini per
il recupero

31.12.06 31.12.07 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17
Annualità prescritte
Annualità accertabili

Compensazione di crediti inesistenti – Art. 27 commi da 18 a 20

L’utilizzo della compensazione di crediti inesistenti prima dell’entrata in vigore del decreto (29 novembre 2008) prevedeva per l’errato utilizzo di crediti inesistenti l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’importo illegittimamente utilizzato più ovviamente il reintegro della somma erroneamente compensata maggiorata degli interessi legali a ricostituzione del credito.
Tale sanzione trovava applicazione anche nell’ipotesi di utilizzo con il modello F24 di un credito in misura superiore al limite di €. 516.461,90 (RM. 27/11/2008 n. 452/E).
Con l’entrata in vigore del decreto l’utilizzo in compensazione con il modello F24 di crediti inesistenti per il pagamento di somme dovute è punito con una sanzione che va dal 100 al 200% del credito stesso.
In tal senso questo comportamento viene equiparato alla dichiarazione infedele dove vengono indicati credito maggiore o inesistenti.
Le nuove sanzioni trovano applicazione per tutte le violazioni commesse a partire dal 29.11.2008 e riconducibili a tutti i casi in cui vengono verificati utilizzi maggiori delle disponibilità che riguardano crediti derivanti da particolari agevolazioni fiscali oppure crediti che emergono da dichiarazioni fiscali.
Questo significa che per tutte le irregolarità commesse prima di questa data si applica ancora la sanzione del 30% utilizzando le nuove riduzioni previste (1/12 del 30% entro i 30 giorni, 1/10 del 30% nel caso di ravvedimento lungo).
Qualora la compensazione riguardi l’utilizzo di un importo superiore al limite previsto (€. 516.456,90 o €. 1.000.000 nel caso di subappaltatori edili con l’80% del volume d’affari derivanti da operazioni soggette a reverse-charge) continua invece ad applicarsi la sanzione del 30% in quanto la violazione non configura l’ipotesi di utilizzo di un credito inesistente.
Va inoltre considerato che a seguito delle nuove disposizioni, l’utilizzo di un credito inesistente non può più essere considerato come caso di omesso versamento, quindi non è applicabile il ravvedimento breve di cui alla lettera a) art. 13 D.Lgs. 472/1997.
In forza delle nuove disposizioni quindi la regolarizzazione di un credito inesistente utilizzato in compensazione sul modello F24 a decorrere dal 29.11.2008 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione versando:

  • Il credito erroneamente utilizzato;
  • La sanzione ridotta pari al 10% del credito utilizzato in eccesso (1/10 del 100%);
  • Gli interessi legali calcolati al 3% annuo.
Tipo di
violazione
Termini per il ravvedimento Violazioni commesse  fino al 28.11.2008 e ravvedute a partire dal 29.11.2009 Violazione commesse e ravvedute a partire dal 29.11.2009
Sanzione Sanzioni ridotte Sanzione Sanzioni
ridotte
Utilizzo di un credito inesistente
30 giorni
30%
2,5%
Dal 100% al 200%
10%
Presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione
3%
Utilizzo di un credito oltre il limite previsto
30 giorni
30%
2,5%
30%
2,5%
Presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione
3%
3%

 

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