Studio Dott. Righetti & Associati

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Circolare n. 3 del 14 aprile 2006


Acquisti da imprese residenti in paradisi fiscali

Il testo unico delle imposte sui redditi prevede un particolare regime di indeducibilità per tutti quei costi e spese, che derivano da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati.
In particolare, se nel bilancio della propria azienda sono stati contabilizzati costi e spese con soggetti residenti nei suddetti territori e individuati in un’apposita lista, la cosiddetta “Black list” (vedi Allegato), per potersi dedurre tali costi è assolutamente indispensabile e necessario che:

A)  Acquisti da società residenti in Paradisi Fiscali / Black List (esempio: Hong Kong)

1 -  tali costi di acquisto siano separatamente ed obbligatoriamente indicati in dichiarazione dei redditi,
2 - l’impresa italiana fornisca la prova che la società estera svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva;
3 - l’impresa italiana fornisca la prova che le operazioni poste in essere abbiano un effettivo interesse economico e abbiano avuto concreta esecuzione.
Le prove nn. 2 e 3 sono alternative.
Quanto alla prova documentale di cui al punto 2 è possibile produrre una serie di documenti quali:

  • statuto sociale
  • iscrizione al locale registro delle imprese
  • delibere di nomina degli amministratori e di attribuzione dei poteri
  • relazione descrittiva dell’attività svolta
  • bilanci pubblicati
  • documento che provi l’esistenza ed il numero dei dipendenti
  • documento che provi la disponibilità dei locali ad uso civile o industriale
  • copia dei contratti di utenza

Quanto alla prova documentale di cui al punto 3 occorre provare che i costi sostenuti corrispondono ai principi di inerenza, certezza e congruità fornendo ad esempio:

  • documentazione doganale
  • prova dell’avvenuto pagamento
  • congruità del prezzo rispetto alle normali condizioni di mercato praticate (es. confronto con altri acquisti).

B)  Acquisti da società residenti in Stati che concedono agevolazioni fiscali (esempio la Svizzera)

Se non è possibile procurarsi un certificato originale dell’Autorità fiscale estera, che dimostri che il fornitore non gode di agevolazioni fiscali, occorre predisporre quanto indicato al paragrafo A) e indicare le operazioni in dichiarazione dei redditi.

C)  Acquisti da società residenti nella Corea del Sud

La Corea del Sud è inclusa nella Black List limitatamente alle imprese che hanno usufruito di agevolazioni fiscali previste dalla “Tax Incentive Law” che dovrebbe corrispondere, secondo l’ambasciata coreana, al “Special Tax Treatment Control Low”. 
Se non è possibile procurarsi un certificato originale dell’Autorità fiscale coreana che dimostri che l’esportatore coreano non ha goduto per l’anno interessato, dell’agevolazione fiscale citata, occorre predisporre quanto indicato al  paragrafo A) e indicare le operazioni in dichiarazione dei redditi.
I predetti certificati vanno richiesti dalla società coreana, autenticati presso il Ministero per gli affari esteri coreano e convalidati dall’Ambasciata italiana previa traduzione in lingua italiana.

D)  Acquisti da società residenti in Costarica

Il Costarica è incluso nella Black List limitatamente alle imprese che conseguono proventi di fonte estera o con attività esercitata all’estero. Occorre pertanto procurarsi una dichiarazione dell’Ufficio fiscale locale che attesti che la società non consegue tali redditi. Se non si riesce ad ottenere detto certificato occorre predisporre quanto indicato al paragrafo A) e indicare le operazioni in dichiarazione dei redditi.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it; scegliere Documentazione - non residenti - Black list) sono indicati tutti gli Stati considerati Paradisi fiscali.

L’Amministrazione finanziaria, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove suddette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento.
Appare a questo punto opportuno (se non indispensabile) provvedere sempre ed in ogni caso alla predisposizione del suddetto materiale di prova in via preventiva, al fine di essere pronti a difendere il proprio diritto alla deducibilità dei suddetti costi.

ALLEGATO 

Stati con regime fiscale privilegiato Soggetti per i quali è ammessa la deducibilità dei costi

Alderney (Isole del Canale)

 

Andorra

 

Anguilla 

  • International business companies, esercenti la loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982
  • società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975.

Antille Olandesi

 

Aruba

 

Bahamas

 

Bahrein

  • società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero

Barbados

 

Belize

 

Bermuda

 

Brunei

 

Cipro

 

Emirati Arabi Uniti

  • società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate all'imposta.

Filippine

 

Gibilterra

 

Gibuti (ex Afar e Issas)

 

Grenada

 

Guatemala

 

Guernsey (Isole del Canale)

 

Herm (Isole del Canale)

 

Hong Kong

 

Isole di Man

 

Isole Cayman

 

Isole Cook

 

Isole Marshall

 

Isole Turks e Caicos

 

Isole Vergini Britanniche

 

Isole Vergini Statunitensi

 

Jersey (Isole del Canale)

 

Kiribati (ex Isole Gilbert)

 

Kuwait

Eliminato con Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2003 n. 10)

Libano

 

Liberia

 

Liechtenstein

 

Macao

 

Maldive

 

Malesia

 

Monaco

  • società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato

Montserrat

 

Nauru

 

Niue

 

Nuova Caledonia

 

Oman

 

Polinesia francese

 

Saint Kitts  e Nevis

 

Salomone

 

Samoa

 

Saint Lucia

 

Saint Vincent e Grenadine

 

Sant'Elena

 

Sark (Isole del Canale)

 

Seychelles

 

Singapore

  • Banca Centrale
  • Organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato.

Tonga

 

Tuvalu (ex Isole Ellice)

 

Vanuatu

 

* * *

Soggetti o attività per i quali non è ammessa la deducibilità dei costi Stati
  • società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax
  • società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana
  • gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code.

Angola

 

Antigua

  • società che godono delle agevolazioni previste dalla tax INcentives Limitation Law

Corea del Sud

  • società i cui proventi affluiscono da fonti estere
  • società esercenti l'attività all'estero.

Costarica

  • international companies esercenti l'attività all'estero

Dominica

  • società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi

Ecuador

  • società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Acte
  • società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act

Giamaica

  • società insediate nelle Export Processing Zones 

Kenia

  • società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act

Malta

  • società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta
  • Off-shore Companies
  • alle International Companies

Mauritius

  • società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama
  • società situate nella Colon Free Zone
  • società operanti nelle Export Processing Zone

Panama

  • società esercenti attività bancarie
  • società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Actdel 1988 o dal Puerto Tourist Development Act del 1993.

Portorico

  • società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio".

Svizzera

  • società esercenti attività bancarie
  • holding che esercitano esclusivamente attività off-shore

Uruguay

Con riferimento ai Paesi di cui a quest’ultimo elenco, la disciplina sull’indeducibilità dei costi si rende applicabile, oltre che alle fattispecie esplicitamente individuate, anche a tutti i casi in cui altri soggetti ivi localizzati godano di regimi fiscali privilegiati in virtù di accordi o provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria dei predetti Stati.

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