Studio Dott. Righetti & Associati

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Regimi contabili: ordinario, semplificato, nuove iniziative, contribuenti minimi


Con l'introduzione dal 1° gennaio 2008 del regime dei minimi, sono attualmente in vigore i seguenti regimi contabili:

  • Regime ordinario
  • Regime semplificato
  • Regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000)
  • Regime dei contribuenti minimi (art. 1, commi 96-117, L. 244/2007)

di seguito se ne analizzano le caratteristiche principali.

Regime di contabilità ordinaria

Soggetti interessati

  • Professionisti e ditte individuali
  • Società di persone (Snc, Sas, associazioni tra professionisti)
  • Società di capitali (Srl, Sapa, Spa, Società cooperative)

Requisiti 

Il regime è obbligatorio anche per le ditte individuali e le società di persone che nel corso dell’anno precedente hanno superato:

  • €. 309.874,14 se trattasi di attività di servizi;
  • €. 516.456,90 se trattasi di altre attività.

Le ditte individuali e le società di persone, possono aderire al regime ordinario per opzione dandone comunicazione nella dichiarazione annuale IVA (quadro VO) anche se non superano i predetti limiti.
I soggetti esonerati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, sono obbligati a comunicare l’opzione mediante dichiarazione di variazione da presentare all’Amministrazione Finanziaria anche mediante lettera raccomandata. L’opzione dura per un triennio per l’imposta e per un anno nel caso di regimi contabili.
Per i soggetti Ires il regime ordinario è il regime naturale ed unicamente applicabile.

Registri obbligatori

Per i soggetti in regime ordinario sono obbligatori i seguenti registri:

  • Libro giornale, libro inventari e mastro.
  • Registri IVA (fatture emesse, acquisti, corrispettivi).
  • Se l’impresa ha dipendenti libro paga, libro matricola, libro infortuni (sostituiti dal libro unico).
  • Scritture di magazzino.
  • Beni ammortizzabili.
  • Per le società di capitali libro soci, libro assemblee, c.d.a, collegio sindacale (dove esista) e obbligazioni (se emesse).
  • Scritture ausiliarie.

Come si determina il reddito

Il reddito viene determinato con la classica formula prevista dal Codice Civile:

RICAVI IMPONIBILI

MENO

COSTI DEDUCIBILI

Le norme per la determinazione del reddito d’impresa sono contenute nel TUIR al quale si rimanda. La determinazione del reddito presuppone oltre alla tenuta della contabilità anche la redazione di un bilancio d’esercizio (e nota integrativa se prevista) al quale vanno poi apportate le opportune rettifiche fiscali.
Il reddito viene determinato secondo il principio della competenza (principio di cassa nel caso di lavoratori autonomi che adottano questo regime) ed in caso di perdite, queste non sono compensabili con redditi di altra natura ma si possono dedurre nel periodo d’imposta in cui sono state conseguite e nei 5 periodi successivi.
Per quanto riguarda le perdite conseguite  dai lavoratori autonomi e dalle imprese minori, l'art. 1 c. 29 della Legge Finanziaria 2008, ha riformulato l'art. 8 del TUIR pertanto in caso di risultato negativo lo stesso andrà scomputato dal reddito complessivo indicato nel quadro RN del modello Unico.

Come si liquida l'Iva

Per la determinazione dell’IVA si esegue la classica liquidazione

IVA VENDITE

MENO

IVA ACQUISTI

da eseguirsi mensilmente o trimestralmente a seconda dell’opzione o del superamento di determinati volumi d’affari. Si ricorda che in caso di liquidazioni Iva trimestrali va applicata all'Iva a debito da versare la maggiorazione dell'1%.

Vantaggi e svantaggi

  • Miglior dettaglio informativo sulle operazioni aziendali;
  • Possibilità di redarre bilanci d’esercizio ed infrannuali completi di informazioni finanziarie e patrimoniali
  • Maggiore elasticità nel caso di controlli presuntivi su studi di settore e parametri
  • Richiede conoscenze contabili sulla partita doppia
  • Ci sono numerosi adempimenti formali
  • La tenuta della contabilità da parte di terzi può risultare particolarmente costosa
  • Accertamento presuntivo del reddito sulla base degli studi di settore e dei parametri automatico in caso di non congruità è quindi consigliato effettuare spesso simulazioni con il software GE.RI.CO.

Regime di contabilità semplificata

Soggetti interessati

  • Professionisti o ditte individuali
  • Società di persone (Snc, Sas, Associazioni tra professionisti)

Requisiti

Il regime semplificato è il regime naturale per le imprese individuali e le società di persone che nel corso dell’anno precedente hanno conseguito ricavi non superiori a:

  • €. 309.874,14 se trattasi di attività di servizi;
  • €. 516.456,90 se trattasi di altre attività.

I soggetti che non superano i limiti predetti hanno comunque la possibilità di optare per il regime ordinario.

Registri obbligatori

Per i soggetti in regime ordinario sono obbligatori i seguenti registri:

  • Registri IVA (fatture emesse, acquisti, corrispettivi)
  • Beni ammortizzabili
  • Se l’impresa ha dipendenti libro paga, libro matricola, libro infortuni (sostituiti dal libro Unico)

Le imprese minori sono obbligate alla tenuta dei registri Iva integrati dove annotare ai fini delle imposte sui redditi tutte quelle operazioni non soggette all’Iva (es. assicurazioni, interessi passivi, ammortamenti, rimanenze, ecc.).
La registrazione degli ammortamenti può essere effettuata oltre che sull’apposito registro anche sul registro degli acquisti nei termini della presentazione della dichiarazione dei redditi. Sui registri Iva vanno poi annotati:

  • I componenti reddittuali non Iva entro 60 giorni;
  • Le rettifiche ai costi ed ai ricavi (es. fatture da emettere e/o da ricevere) ed il valore delle rimanenze entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Come si determina il reddito

Il reddito viene determinato con la classica formula prevista dal Codice Civile:

RICAVI IMPONIBILI

MENO

COSTI DEDUCIBILI

Ricordiamo che esistono particolari categorie che nel computo dei costi deducibili hanno diritto a delle deduzioni forfetarie determinate sulla base dei ricavi dichiarati.
Tali deduzioni interessano:

  • Gli intermediari ed i rappresentanti di commercio.
  • Gli autotrasportatori di merci.
  • I distributori di carburanti.

A differenza del regime ordinario per il regime semplificato non è prevista, anche se consigliata, la compilazione del Conto Economico. Per quanto riguarda le perdite conseguite dai lavoratori autonomi e dalle imprese minori, l'art. 1 c. 29 della Legge Finanziaria 2008, ha riformulato l'art. 8 del TUIR pertanto in caso di risultato negativo lo stesso andrà scomputato dal reddito complessivo indicato nel quadro RN del modello Unico.

Vantaggi e svantaggi

  • Rispetto al regime ordinario la registrazione delle operazioni è più semplice;
  • La tenuta della contabilità fatta da terzi è meno costosa del regime ordinario;
  • Non richiede conoscenze contabili approfondite.
  • Minor informazioni sulla gestione;
  • Maggior difficoltà nella stesura di situazioni infrannuali dato che spesso è una contabilità tenuta a mano;
  • Accertamento presuntivo del reddito sulla base degli studi di settore e dei parametri automatico in caso di non congruità è quindi consigliato effettuare spesso simulazioni con il software GE.RI.CO.

Regime nuove delle nuove iniziative produttive (cosiddetto forfetino)

Soggetti interessati

Regime applicabile solamente alle ditte individuali che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Requisiti

Possono aderire a questo regime le persone fisiche e le imprese familiari che rispettano i seguenti requisiti:

  • Negli ultimi 3 anni non abbiano esercitato un attività artistica, professionale (anche in forma associata) o d’impresa;
  • Che la nuova attività non sia una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta;
  • Che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi;
  • I ricavi annuali non devono superare €. 30.987,47 (per le prestazioni di servizi) ed €. 61.974,83 (per le altre attività);
  • Nel caso in cui vi sia il subentro in un’impresa già esercitata da altro soggetto, valgono i limiti di cui sopra

La domanda di ammissione va fatta in sede di apertura della partita Iva sul modello AA9/9 quadro B.

Registri obbligatori

Con il regime delle attività marginali c’è l’esonero totale dagli adempimenti contabili. Non si devono quindi effettuare registrazioni contabili ne tanto meno tenere alcun registro.
Sussiste comunque l’obbligo della tenuta dei libri relativi al personale dipendente qualora sia impiegato nell’attività (libro paga, matricola, infortuni o libro unico)
Per questo regime è prevista anche l’assistenza fiscale gratuita da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente. Requisito essenziale in questo caso è il possesso di un computer dotato di modem per connettersi ai servizi telematici dell’Agenzia.
L’acquisto del computer gode di un credito d’imposta (cod. trib. 6763) compensabile su modello F24 pari al 40% del costo per un limite massimo di €. 309,87.
I contribuenti sono obbligati a conservare la documentazione contabile ricevuta ed emessa, emettere fattura o certificare i corrispettivi quanto prescritti nonché a presentare le dichiarazioni annuali.

Come si determina il reddito

Il reddito viene determinato con la classica formula prevista dal Codice Civile:

RICAVI IMPONIBILI

MENO

COSTI DEDUCIBILI

Il reddito è determinato secondo le regole previste dall’art. 55 del Tuir per quanto riguarda l’attività d’impresa e dall’art. 53 per le gli esercenti arti e professioni (adozione del principio di cassa anziché di competenza).
In luogo dell’Irpef e delle addizionali, il contribuente dovrà un’imposta sostitutiva del 10% sul reddito determinato.
Il reddito, sia d’impresa che di lavoro autonomo, assoggettato ad imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo Irpef del contribuente, anche se va comunque conteggiato ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari nonché per le detrazioni dei familiari a carico.

Come si liquida l'Iva

Per la determinazione dell’IVA si esegue la classica liquidazione

IVA VENDITE

MENO

IVA ACQUISTI

da eseguirsi in dichiarazione annuale con unico versamento sul quale non sono dovuti interessi. I contribuenti che rientrano quindi nel regime marginale sono esonerati dai versamenti periodici e dall’acconto annuale Iva.

Vantaggi e svantaggi

• Completa omissione delle scritture contabili e minori formalità Iva;
• Esonero dalla tassazione Irpef e dalle addizionionali.
• Compilazione del modello Unico più semplice.
• I redditi non vengono sottoposti all’accertamento presuntivo sulla base degli studi di settore o dei parametri.
• Possibilità di avere l’assistenza fiscale gratuita dall’Agenzia delle Entrate.
Difficoltà nel controllo della gestione e nella predisposizione di bilanci periodici.
• L’imposta sostitutiva non viene applicata a tutti i redditi.
• Non è possibile usufruire delle detrazioni e deduzioni correlate all’attività esercitata.

Regime dei contribuenti minimi

Con l'introduzione di questo nuovo regime fiscale sono stati eliminati i seguenti regimi agevolati:

  • Contribuenti minimi in franchigia (art. 32 bis - Dpr 633/1972)
  • Attività marginali (art. 14 - L. 388/2000)
  • Super-semplificato (art. 3, commi da 165 a 170, L. 662/1996)

Soggetti interessati

Regime applicabile solamente alle ditte individuali che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo; l’opzione per questo regime contabile può essere fatta:

  • In sede di apertura della partita Iva compilando il quadro B del modello AA9/9
  • In sede di compilazione della dichiarazione annuale Iva (quadro VA) compilando l’apposito riquadro e versando l’eventuale recupero dell’Iva sugli acquisti di beni strumentali effettuati nel triennio (art. 19-bis2 Dpr 633/1972).

Il regime cessa di esistere l’anno successivo a quello in cui il contribuente ha realizzato ricavi maggiori di 30.000 euro. Se i riicavi superano il 50% di detto limite (45.000 euro) il regime cessa nello stesso anno in cui avviene il superamento. Il contribuente in questo caso sarà quindi obbligato ad osservare tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili scorporando l’Iva e procedendo, dopo aver effettuato tutte le liquidazioni, al suo versamento se dovuta.

Requisiti

Possono aderire a questo regime le persone fisiche che rispettano i seguenti requisiti:

  • Hanno conseguito nell’anno precedente ricavi o compensi non superiori ad euro 30.000;
  • Iniziano l’attività prevedendo di non superare il limite dei 30.000 euro ed avendo cura di ragguagliarlo all’anno.
  • Nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti per beni strumentali superiori a 15.000 euro.

Soggetti o attività escluse:

  • Soggetti non residenti che svolgono attività nel territorio dello Stato.
  • Soggetti che cedono svolgono attività di cessione di fabbricati o loro porzioni, cessioni di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
  • Soggetti che pur esercitando attività di lavoro autonomo o attività d'impresa in forma individuale, partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali, o società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza fiscale
  • Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del Dpr 633/1972)
  • Vendita sali e tabacchi, commercio dei fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, c. 1 del Dpr 633/1972)
  • Intrattenimenti, giochi ed altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr 640/1972 (art. 74, c. 6 del Dpr 633/1972)
  • Agenzie di viaggi e turismo (art. 5, c. 2 del Dpr 633/1972)
  • Agriturismo (art. 5, c. 2 della L. 413/1991)
  • Vendite a domicilio (art. 25-bis, c. 6 del Dpr 600/1973)
  • Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art. 36 del D.L. 41/1995)
  • Agenzie di vendita all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis del D.L. n. 41/1995)

Si ricorda che l'esercizio di una delle predette attività soggette ad un regime speciale Iva comporta che il contribuente non possa avvalersi del regime dei minimi neppure per le ulteriori di impresa o di lavoro autonomo eventualmente esercitate, fatta eccezione dell'imprenditore agricolo.

Registri obbligatori

Con il regime dei minimi c’è l’esonero totale dagli adempimenti contabili. Non si devono quindi effettuare registrazioni contabili ne tanto meno tenere alcun registro; gli unici adempimenti contabili sono:

  • Numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali
  • Certificare i corrispettivi annotando sulle fatture emesse che si tratta di operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 100 della Legge Finanziaria 2008,
  • Integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti soggetti al reverse charge e versare l’Iva entro il 16 del mese successivo a quello dell’opearzione
  • Presentare in dogana i modelli Intrastat.
  • Applicare il bollo sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.

Sono comunque obbligati a conservare la documentazione contabile ricevuta ed emessa nonché a presentare il modello Unico.

Come si determina il reddito

Il reddito viene determinato con la classica formula prevista dal Codice Civile:

RICAVI IMPONIBILI

MENO

COSTI DEDUCIBILI

Il reddito è determinato seguendo il cosiddetto “principio di cassa”. Tale principio, che normalmente trova applicazione per i lavoratori autonomi, viene applicato eccezionalmente anche per i soggetti che svolgono attività d’impresa.
In luogo dell’Irpef , delle addizionali e dell’Irap, il contribuente dovrà un’imposta sostitutiva del 20% sul reddito. Il reddito così determinato non concorre alla formazione del reddito complessivo Irpef del contribuente. Solo per questo regime contabile i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge possono essere dedotti come costo e non come onere deducibile.

Come si liquida l'Iva

Questo regime esonera il professionista o l’imprenditore dall’applicare l’Iva in fattura. In virtù di questa semplificazione al soggetto non è altresì consentito portare in detrazione l’Iva sugli acquisti che diventa totalmente indetraibile andando a sommarsi, ai fini reddituali, al costo degli stessi.

Vantaggi e svantaggi

  • Nessun adempimento contabile ed Iva.
  • Esonero da Irpef, Iva, Addizionali ed Irap in luogo di una unica imposta sostitutiva con aliquota del 20%.
  • Compilazione del modello Unico più semplice.
  • Esonero dagli studi di settore e dai parametri.
  • Difficoltà nel controllo della gestione e nella predisposizione di bilanci periodici.
  • L’imposta sostitutiva non viene applicata a tutti i redditi ma solo a quelli professionali o di impresa assoggettati a questo regime.
  • Non è possibile usufruire delle detrazioni e deduzioni Irpef.
  • Obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto nel caso di professionista o di soggetto agente o rappresentante.

Alcune brevi annotazioni

Registro beni ammortizzabili

Dal 21.2.1997 la tenuta del registro beni ammortizzabili non è più obbligatoria. E’ possibile eseguire le annotazioni nel libro inventari per i soggetti in contabilità ordinaria e nel registro degli acquisti per i soggetti in contabilità semplificata entro il termine della dichiarazione dei redditi.
Per una corretta tenuto del registro occorre indicare:

  • Anno di acquisizione
  • Costo originario
  • Eventuali rivalutazioni e svalutazioni del bene
  • Coefficiente di ammortamento
  • Quota di ammortamento annuale
  • Fondo ammortamento accantonato
  • Eliminazioni dal processo produttivo

Contabilità di magazzino

Dal periodo d’imposta in corso alla data del 21.2.1997, sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti in contabilità ordinaria che per due esercizi consecutivi hanno superato i seguenti limiti:

  • ricavi per €. 5.164.568,99 per ogni esercizio;
  • rimanenze finali per €. 1.032.913,80

L'obbligo cessa con effetto immediato qualora l'impresa non superi, anche uno solo deidue limiti, per due esercizi consecutivi.

Facoltà di tenuta dei registri IVA e Beni Ammortizzabili

Gli art. 12 e 14 c. 3 del Dpr. 435/2001 prevedono per i soggetti di cui all’art. 13 c. 1 e 19 del Dpr 600/1973 ovvero:

  • le società soggette all’Ires
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società soggetti all’Ires che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
  • le snc, le sas e le società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Dpr. 597/1973
  • le persone fisiche che esercitano attività d’impresa commerciale ai sensi dell’art. 51 del Dpr. 597/1973
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell’art. 49 c. 1, 2 del Dpr. 597/1973 (anche se hanno optato per la contabilità ordinaria)
  • le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all’art. 5 lett. c) del Dpr. 597/1973 (anche se hanno optato per la contabilità ordinaria)
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all’Ires, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali

hanno la facoltà di non tenere i registri prescritti ai fini Iva ed il registro beni ammortizzabili se:

  • le annotazioni sono effettuate sul libro giornale (o nel cronologico in caso di professionisti) nei termini previsti dalla disciplina Iva per i registri delle fatture emesse e degli acquisti, e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi per il registro dei beni ammortizzabili;
  • se su richiesta dell’Amministrazione finanziaria si è in grado di fornire, in forma sistematica, gli stessi dati che si sarebbero dovuti annottare nei registri in questione.

 

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