Circolare n. 3 del 6 marzo 2007
Tassa annuale per la bollatura libri sociali
Scade il 16 marzo 2007 il termine per il versamento della tassa di CCGG, per la bollatura dei libri sociali, dovuta dalle società di capitali, pari ad euro 309,87 elevata ad euro 516,46 per le società con capitale sociale all’01/01 superiore a 516.456,90.
Sono soggette all’imposta anche le società di capitali in liquidazione.
Il versamento si effettua tramite il Mod. F24, utilizzando il codice tributo 7085 e quale annualità il 2007.
Riqualificazione energetica: detrazioni di imposta del 55%
E’ riconosciuta una detrazione del 55% per le spese sostenute volte alla riqualificazione energetica degli edifici attraverso la riduzione delle dispersione di calore ottenuta con il rivestimento e l’isolamento delle superfici come pareti, tetti, infissi e migliorie all’impianto termico e attraverso l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.
I soggetti ammessi all’agevolazione sono:
- le persone fisiche non titolari di reddito di impresa (privati);
- i soggetti titolari di reddito di impresa, siano essi società di capitali (srl, spa, sapa, ecc), società di persone (snc, sas, ecc.) e imprenditori individuali.
La detrazione del 55% ha massimali compresi tra i 30.000 euro e i 100.000 € a seconda della tipologia di spesa documentata sostenuta entro il periodo di imposta in corso al 31/12/2007.
Novità edilizia
Una recente circolare dell’Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni dubbi sorti in seguito alle modifiche introdotte nel settore dell’edilizia, relativamente alle operazioni di cessione e/o locazione di beni immobili (abitativi e strumentali).
Più precisamente:
- Case per vacanze: è stato confermato che continua ad applicarsi l’aliquota Iva del 10% nei casi di locazioni delle strutture ricettive (es. case per vacanze) tutte le volte che ricorrono i requisiti richiesta dalla normativa.
- Pertinenze: il vincolo pertinenziale (si pensi ai box auto) consente di attribuire alla pertinenza, la stessa natura del bene principale. Affinché rilevi tale vincolo è indispensabile che esso sia espressamente indicato nell’atto di cessione, il quale può anche essere separato dall’acquisto principale.
L’esistenza di tale vincolo di pertinenza, fa sì che la pertinenza sia soggetta alla stessa disciplina applicata al fabbricato principale. Ecco allora che nel caso di acquisto di box auto, lo stesso sarà assoggettato alla disciplina degli immobili strumentali o a quella degli immobili di civile abitazione a seconda che non sia o sia pertinenza dell’abitazione. - Ristrutturazioni: con riferimento ai fabbricati in corso di ristrutturazione, la relativa cessione è imponibile Iva a condizione che i lavori edili siano stati effettivamente realizzati anche se in misura parziale.
Non è sufficiente la semplice richiesta delle autorizzazioni amministrative all’esecuzione dell’intervento, ma è invece necessario che sia stato dato inizio al cantiere perché l’immobile in oggetto possa essere considerato “immobile in corso di ristrutturazione”. - Acconti: l’Iva relativa agli acconti pagati in relazione a cessioni di immobili imponibili ad Iva prima del 4/07/2006 e divenute successivamente esenti ex art. 10 del dpre633/72 per effetto della manovra Prodi, essendo stata correttamente applicata in base alla normativa vigente al momento del pagamento, rimane determinata a titolo definitivo; successivamente, nel corso del perfezionamento del contratto (cioè al rogito), l’imposta proporzionale di registro si applicherà su una base imponibile, considerata al netto dell’acconto già assoggettato ad Iva.
- Fabbricato non ultimato: la cessione di un fabbricato da parte di un soggetto passivo di imposta in un momento anteriore alla data di ultimazione dello stesso, deve essere in ogni caso assoggettata ad Iva, poiché si tratta di un bene che si trova ancora nel circuito produttivo.
- Locazioni con prestazioni accessorie: la normativa Iva relativa alle locazioni, non è applicabile ai contratti che prevedono a carico del prestatore, oltre l’obbligo di mettere a disposizione dell’altra parte uno spazio determinato, anche l’obbligo di rendere servizi ulteriori, che non siano semplici prestazioni accessorie alla locazione (es. servizi di portierato o altri servizi condominiali), ma che siano invece prestazioni finalizzate a supportare lo svolgimento di un’attività lavorativa, quali i servizi di segreteria, postali eccetera, dove l’occupazione di un certo spazio si ponga quindi, solo come un mezzo per attuare una prestazione complessa; in questo caso non si tratta più di una semplice locazione, ma di una prestazione di servizi soggetta ad Iva.
Limite nelle compensazioni Iva
Anche per il 2007 il tetto massimo dei crediti di imposta compensabili (Iva, Ires, Irap ecc.) è di euro 516.456,90.
L’Agenzia delle entrate ha precisato che rientra nel limite dei crediti compensabili anche il credito Iva trimestrale per i soggetti aventi diritto.
Soggetti speciali: subappaltatori che fatturano con il meccanismo del “reverse charge”:
- per tali soggetti, qualora il volume di affari registrato nell’anno precedente risulti costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (e quindi di operazioni sottoposte al meccanismo del “reverse charge”), il limite annuo per la compensazione e i rimborsi in conto fiscale è elevato a 1 milione di euro.
Si ricorda che le compensazioni che superano l’importo di 10.000 euro possono essere effettuate solo dopo autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate da avvisare preventivamente tramite Comunicazione preventiva da presentare telematicamente almeno 5 giorni prima della scadenza. Ad oggi, tuttavia, non è ancora uscito il modello di Comunicazione, quindi le suddette compensazioni sono ancora “libere”.
Certificazione sostituti di imposta e dividendi
Il 15 marzo 2007 scade il termine per l’invio delle certificazioni delle ritenute di acconto operate nel corso del 2006 e del Modello di certificazione degli utili corrisposti sempre nel 2006.
Gestione separata Inps: aliquote
Dall’01/01/2007 aumentano i contributi per gli iscritti alla gestione separata Inps dei lavoratori autonomi.
Si riporta un prospetto riepilogativo:
| CATEGORIE | Aliquote per il 2007 | ||
|---|---|---|---|
| I.V.S. | Maternità | Totale | |
|
Collaboratori che non risultino già assicurati obbligatoriamente, né titolari di pensione diretta |
23% |
0,50% |
23,50% di cui: |
|
Collaboratori assicurati obbligatoriamente e titolari di pensione indiretta o reversibilità |
16% |
0,00% |
16,00% di cui: |
|
Collaboratori titolari di pensione diretta |
16% |
0,00% |
16,00% |
|
Associati in partecipazione iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria |
16% |
0,00% |
16,00% di cui: |
|
Associati in partecipazione non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria |
23% |
0,50% |
23,50% di cui: |
Il massimale di reddito imponibile per il 2007 è pari ad € 87.187,00.
Oltre agli aumenti contributivi e all’estensione di alcune tutele (congedi per malattia e maternità), la finanziaria per il 2007 ha stabilito che i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Si vuole con questo evidenziare che i contratti a progetto tendono ad avvicinarsi sempre più a dei veri e propri contratti di lavoro con tutte le naturali conseguenze.
Saggio di interesse per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali
Sono stati fissati gli interessi di mora che i soggetti creditori dovranno applicare per il periodo 01/01/07 – 30/06/07 (salvo diversa pattuizione) ai loro clienti in ritardo con i pagamenti. Si riassumo di seguito anche i tassi previsti per i periodi precedenti.
| Semestre | Tasso BCE | Tasso applicabile per transazioni commerciali in genere | Tasso applicabile per vendita alimenti deteriorabili |
|---|---|---|---|
|
Gennaio - Giugno 2005 |
2,09% |
9,09% |
11,09% |
|
Luglio - Dicembre 2005 |
2,05% |
9,05% |
11,05% |
|
Gennaio - Giugno 2006 |
2,25% |
9,25% |
11,25% |
|
Luglio – Dicembre 2006 |
2,83% |
9,83% |
11,83% |
|
Gennaio - Giugno 2007 |
3,58% |
10,58% |
12,58% |
Privacy: scadenza
Si ricorda che scade il 31/03/2007 il termine ultimo per effettuare l’aggiornamento annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). Ricordiamo che le sanzioni previste in caso di mancata osservanza degli obblighi, hanno risvolti anche penali.
Elenchi clienti e fornitori: arrivano le proroghe ma solo parziali
Con provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia delle Entrate, è stato definito il calendario per l’invio degli elenchi clienti e fornitori secondo la categoria del contribuente:
- è rimasta al 29/04/2007 la scadenza per l’invio da parte dei contribuenti mensili che devono inviare meno di 10.000 nominativi
- è posticipata al 15/10/2007 la scadenza per l’invio da parte dei contribuenti mensili che devono inviare più di 10.000 nominativi
- è posticipata al 15/11/2007 la scadenza per l’invio da parte dei contribuenti trimestrali.
In attesa di pubblicazione su G.U.
Bilanci: chiusura dell’esercizio 2006
In Studio sono già pronti i “libretti” per la chiusura del Bilancio di esercizio al 31/12/2006!
Si ricorda che:
- almeno 30 giorni prima dalla data di approvazione, il bilancio va consegnato al Collegio sindacale;
- almeno 15 giorni prima dalla data di approvazione, il Bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), completo
Relazione degli amministratori e dei sindaci, va depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci.
Es:. nell’ipotesi in cui la data di approvazione del Bilancio sia fissata per il 30/04/2007, il Bilancio va consegnato al Collegio sindacale (se esiste) entro e non oltre il 31/03/2006 e va depositato presso la sede sociale entro e non oltre il 15/04/2006.
Tenuto conto delle numerose modifiche apportate dalla finanziaria 2007 da applicare già sul bilancio in chiusura e del fatto che la relativa dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata entro il prossimo 31/07/2007 e non più entro il lontano 31/10, è assolutamente necessario iniziare senza indugio con la chiusura dei bilanci.
Rimborso Iva auto
E’ stato approvato il modello per la richiesta del rimborso dell’Iva non detratta sulle autovetture; contestualmente è stata fissata la percentuale nella misura del 40% che è possibile detrarre relativamente all’Iva sostenuta su acquisti, acquisizioni in leasing e sui costi di gestione delle autovetture a partire dall’01/01/2007 in misura forfetaria (esclusa autostrada).
Detrazione Iva autostrade
Una risoluzione della D.R.E. del Veneto, ribadisce che l’Iva sostenuta sulle spese relative al “transito stradale” (costi autostrada) non è detraibile (salvo nei soli casi di veicoli speciali) e tale indetraibilità si estende anche agli agenti e rappresentanti.
Guida Intrastat
E’ disponibile sul sito dello Studio, una breve guida sulla compilazione degli elenchi Intrastat.
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