Circolare n. 3 del 7 maggio 2009
Iva per cassa: solo per i soggetti con volume di affari non superiore a 200.000 euro
Con decorrenza 28/04/2009 l’Iva può essere versata per cassa, cioè dopo aver effettivamente incassato la fattura. Più precisamente:
- i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 200.000 euro,
- possono emettere fattura con l’annotazione che si tratta di “Operazione imponibile con Iva ad esigibilità differita, ai sensi ex art. 7 D.L. 29/11/2008 n. 185”, convertito dalla L. 28/01/2009 n. 2”,
- l’Iva relativa alle fatture ad esigibilità differita, diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi ed in ogni caso (a pagamento avvenuto o meno) decorso un anno dal momento di ef-fettuazione dell’operazione (salvo che il cessionario, prima del decorso di detto termine, sia stato as-soggettato a procedure concorsuali o esecutive).
Esclusioni:
- nel caso di operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’Iva,
- nel caso di operazioni fatte nei confronti di cessionari e/o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (Reverse-charge),
- nel caso di fatture emesse nei confronti di soggetti non titolari di partita Iva (privati).
Efficacia e cessazione dell’effetto:
- la nuova norma si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal giorno 28/04/2009,
- la norma cessa di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato il limite di 200.000 euro di volume di affari.
Particolarità:
- l’operazione ad Iva differita, concorre a formare il volume di affari del cedente con riferimento all’anno in cui l’operazione si intende effettuata,
- le operazioni ad Iva differita, sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione,
- nel caso di incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra le somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione,
- il cessionario destinatario della fattura ad esigibilità differita matura il diritto alla detrazione dell’Iva a partire dal momento in cui il corrispettivo è stato pagato,
- la suddetta disciplina non si applica alle operazioni di cui all’art. 6, c. 5, sec. Periodo del dpr 633/72 (cessione di prodotti farmaceutici, prestazioni a soci ed associati, cessioni fatte allo Stato ecc.).
Iva per cassa: cosa deve fare chi riceve una fattura con Iva a esigibilità differita (tutti i soggetti)
I soggetti che ricevono una fattura con Iva ad esigibilità differita, dovranno registrare la fattura con riferimento alla data di ricevimento, ma potranno detrarre l’Iva solo al momento del pagamento.
Andrà quindi adottato una procedura apposita in grado di separare queste fatture dalle altre (cioè quelle normali senza esigibilità differita).
In caso di pagamenti parziali l’Iva sulla fattura si può detrarre già in tale data proporzionalmente al pagamento effettuato.
Dopo il decorso di un anno dalla data di emissione della fattura, l’Iva è in ogni caso detraibile.
NB: il software di contabilità va pertanto aggiornato per tenere conto di questa casistica!
Adeguamento Istat locazioni commerciali: quando si può superare il tetto del 75%
Il decreto mille proroghe, ha in parte modificato la disciplina riguardante l’aggiornamento del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso non abitativo. In sintesi:
- per i contratti ad uso non abitativo in cui venga pattuita una durata superiore al minimo di legge (ossia 6 anni per immobili industriali, commerciali e artigianali o di interesse turistico o adibiti all’esercizio di attività professionali e 9 anni per immobili adibiti ad attività alberghiere) è possibile fissare l’aggiornamento del canone in base all’indice istat, secondo una percentuale anche superiore al 75% (quindi anche 100%), avendo cura di indicare l’entità di tale aggiornamento nel relativo contratto;
- per i contratti ad uso non abitativo in cui venga pattuita, invece, una durata in misura corrispondente a quella minima di legge (6 o 9 anni a seconda dei casi) resta in vigore il tetto limite del 75%, sempre con l’onere di prevedere espressamente nel relativo contratto la misura dell’aggiornamento.
Spese di rappresentanza, alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande: nuove regole dal 2009
Con decorrenza 01/01/2009 (vedi nostra circ. n. 7/2008 e relativo allegato), i COSTI sostenuti per spese di rappresentanza, prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili dal reddito come segue:
- nella misura del 75% (non hanno tali limitazioni quelli sostenuti per le trasferte di dipendenti e collaboratori), se sostenuti da imprese (individuali e società),
- misura del 75%, oltre al limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo di imposta, nel caso di spese sostenute dai lavoratori autonomi.
Per rendere più agevole il corretto trattamento di questa tipologia di spese alleghiamo una guida sulla detraibilità dell’Iva e deducibilità dei costi.
Per le spese di rappresentanza in particolare si ricorda che già dall’01/01/2008 sono previsti tetti massimi di deduzione in relazione al volume di affari conseguito, come meglio specificato nei prospetti allegati, da conservare come guida di riferimento.
Documento di valutazione dei rischi
Entro il 16 maggio 2009 deve essere redatto il Documento di Valutazione dei Rischi, che deve avere data certa e, in base alle nuove norme, deve in particolare riportare una valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato.
Entro la medesima data, si devono obbligatoriamente comunicare all’Inail:
- i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
- il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. È possibile effettuare la comunicazione anche sul sito www.inail.it.
Fino al 30/06/2012, i datori di lavoro fino a 10 dipendenti possono autocertificare l’avvenuta valutazione, dando sempre data certa, con le seguenti esclusioni:
a) aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Tutti i testi si intendono di esclusiva proprietà dello Studio Dott. Righetti & Associati. La pubblicazione, riproduzione o vendita, ove non espressamente autorizzata, è vietata e verrà perseguita a norma di legge.

