Circolare n. 3 del 10 aprile 2008
Pagamento in contanti e/o con assegni: nuove regole dal 30/04/2008
A partire dal 30/04/2008, entreranno in vigore le nuove regole in tema di pagamenti in contanti e/o con assegni.
E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente (1) pari o superiore a 5.000 €.
(1) “Complessivamente” non è riferito al valore da trasferire, ma al valore dell’operazione, anche frazionata, intendendola come un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
| ESEMPI | |
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Fattura di importo pari a 16.000 euro L’operazione non si intende “frazionata” quindi è regolare |
Fattura di importo pari a 8.000 euro
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Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 € devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Non sono mai trasferibili.
Gli assegni bancari e postali emessi per importi inferiori a 5.000 €:
a) non sono trasferibili, come regola generale;
b) per avere assegni trasferibili (solo per importi inferiori ad € 5.000), occorre farne richiesta scritta alla banca e versare l’imposta di bollo di 1,50 euro per ogni assegno ricevuto. Questi assegni possono essere girati con obbligo del girante di indicare il proprio codice fiscale.
Assegni all’ordine del traente (a me stesso, a me medesimo, ecc.): non possono circolare e possono essere unicamente girati per l’incasso ad una banca o alla posta (mai ad altri).
Per gli assegni circolari valgono le norme previste per i bancari.
I libretti di depositi bancari o postali al portatore, cioè rilasciati senza indicazione del nome del depositante, devono essere di importo inferiore a 5.000 €. Ci sarà tempo fino al 30/06/2009 per adeguare i libretti già esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove regole.
In caso di trasferimento di libretto al portatore di qualsiasi importo, il cedente dovrà comunicare entro 30 giorni alla Banca emittente i dati identificativi del cessionario e la data di trasferimento.
Conti anonimi: non è possibile aprire in qualsiasi forma, conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazioni fittizie.
Assegni postdatati: chi detiene assegni postdatati, dovrà fare attenzione a rispettare le nuove regole sulla non trasferibilità sulle girate.
I blocchetti di assegni già in possesso della clientela potranno essere utilizzati anche successivamente al 30/04/2008, rispettando le nuove regole.
Premi di assicurazione - Dal 01/07/2007 è vietato il pagamento in contanti, per qualsiasi importo, dei premi assicurazione vita. Per le polizze danni (incendi, infortuni, r.c. diversi, …) il divieto vale solo per importi superiori ad € 500. I pagamenti vanno fatti con assegni, addebito in banca (rid) o tramite bollettino postale. Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.
Contratti di appalto e responsabilità solidale
A partire dal 2003, i contratti di appalto sono stati diversamente regolati, soprattutto in tema di responsabilità solidale fra i diversi soggetti partecipanti al/ai contratti, tanto che abbiamo ritenuto opportuno fare un riepilogo per cercare di rendere più comprensibile la portata di tali norme.
Bisogna tuttavia precisare che tali norme spesso si accavallano le une sulle altre, per cui non è tutt’ora molto chiaro quale sia quella prevalente e quindi quali soggetti siano effettivamente colpiti dalla “responsabilità solidale”.
Il D.Lgs 10/09/2003 n. 276 ha introdotto la “responsabilità solidale” tra committente, appaltatore e subappaltatore in tema di trattamenti retributivi e contributivi dovuti ai lavoratori dipendenti, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto.
Il D.L. n. 223 del 04/07/2006 (decreto Bersani) ha introdotto la “responsabilità solidale” tra appaltatore e subappaltatore in tema di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente oltre che dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori (già in precedenza previsto), subordinandone l’entrata in vigore all’emanazione di un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la definizione delle modalità applicative della norma.
La L. 27/12/2006 n. 296 (finanziaria per il 2007), ha modificato il D.Lgs 276/2003 ampliando il periodo di osservazione da uno a due anni ed estendendo la responsabilità solidale anche a ciascuno degli ulteriori subappaltatori.
Il 28/02/2008 è stato firmato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativo del decreto Bersani, che entrerà in vigore 60 dopo la sua pubblicazione sulla G.U.
Il decreto ministeriale stabilisce quanto segue:
- l’APPALTATORE risponde in solido con il subappaltante dell’effettuazione e del versamento delle ritenute IRPEF e dei CONTRIBUTI PREVIDENZIALI e ASSICURATIVI a cui è tenuto il subappaltatore relativamente ai propri dipendenti.
L’appaltatore in possesso di tutta la documentazione attestante che gli adempimenti fiscali e previdenziali relativi ai dipendenti, siano stati correttamente eseguiti sia dall’appaltatore sia da tutti i propri subappaltatori, ottiene l’esonero dalla responsabilità solidale.
- il COMMITTENTE provvede al pagamento del corrispettivo dovuto solo dopo la preventiva esibizione da parte dell’appaltatore, della documentazione attestante che gli adempimenti fiscali e previdenziali relativi ai dipendenti, siano stati correttamente eseguiti sia dall’appaltatore sia da tutti i propri subappaltatori.
Se il committente provvede al pagamento senza la preventiva richiesta della documentazione, e succede che il subappaltante sia stato inadempiente, sarà soggetto alla sanzione da 5.000 a 20.000 euro.
OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE
- ritenute fiscali: il subappaltatore deve comunicare all’appaltatore mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
- il codice fiscale di tutti i dipendenti impiegati nell’appalto
- l’importo delle ritenute Irpef per ogni dipendente effettuate e versate per ciascun mese.
- la documentazione deve essere corredata da uno specifico mod. F24 “dedicato” relativo al singolo appalto e la ricevuta di versamento dello stesso per ciascun mese di durata dell’appalto.
In alternativa, mod.lli F24 e ricevute possono essere sostituiti da un documento asseverato da un responsabile di un Caf oppure da un professionista abilitato, contenente comunque le medesime indicazioni previste per la documentazione ordinaria.
- contributi: il subappaltatore deve consegnare all’appaltatore la seguente documentazione:
a) un prospetto analitico redatto in forma libera, contenente:
- il codice fiscale di tutti i dipendenti impiegati nell’appalto
- l’ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore
- l’aliquota dei contributi previdenziali e assistenziali applicata e i relativi importi versati
b) il DURC: Documento Unico di regolarità contributiva.
In alternativa alla documentazione di cui sopra, il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi possono essere attestati tramite un documento asseverato da un responsabile di un Caf oppure da un professionista abilitato, contenente comunque le medesime indicazioni previste per la documentazione ordinaria.
Sembrerebbe che, il rispetto di tutto quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, permetta al committente e all’appaltatore di interrompere la responsabilità solidale.
Sono tuttavia necessarie ulteriori conferme e precisazioni.
MUD: entro il 30/04/08 obbligo di presentazione anche per i rifiuti non pericolosi
Entro il 30/04/2008 dovrà essere presentato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per tutte le tipologie di rifiuti, indipendentemente dal fatto che siano pericolosi o meno.
Sono esonerati:
- gli imprenditori agricoli con un volume d’affari non superiore a € 8.000;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese che non hanno più di 10 dipendenti.
Co.co.co: diventa telematica la comunicazione al Centro per l’impiego
Si ricorda che a decorrere dall’01/01/2007, il datore di lavoro deve comunicare al Centro per l’impiego, l’assunzione di un lavoratore entro le ore 24 del giorno precedente.
L’obbligo riguarda tutti i rapporti di lavoro:
- rapporti di lavoro subordinato (compresi i rapporti a termine, part-time e a causa mista)
- lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (co.co.co., collaboratori a progetto, ecc.)
- soci lavoratori di cooperativa
- associazione in partecipazione con apporto di lavoro
- agenti e rappresentanti di commercio
- tirocini e altre esperienze lavorative assimilate (borse lavoro, dottorati di ricerca, ecc.)
Sono esclusi:
- amministratori
- revisori dei conti
- collaboratori familiari
- collaboratori occasionale ecc.
Dall’01/03/2008 tale obbligo va assolto obbligatoriamente per via telematica.
Sanzioni: la violazione dell’obbligo di comunicazione è punita con una sanzione che va da 50 a 500 euro per ciascun lavoratore interessato.
Corrispondenza dei cespiti fra bilancio e registro dei beni ammortizzabili
In vista della chiusura del bilancio d’esercizio, si consiglia di verificare l’esistenza dei beni strumentali iscritti in bilancio e di operare le eventuali rettifiche in caso di mancata coincidenza tra le scritture contabili e le annotazioni sul libro cespiti.
Si ricorda inoltre di evidenziare eventuali cespiti inutilizzati in corso d’anno sia ai fini del corretto calcolo degli ammortamenti sia per la compilazione degli studi di settore.
Imposta di bollo sulle fatture: guida da conservare
Le fatture e tutti gli altri documenti che non sono assoggettati alla disciplina Iva, sono soggetti all’imposta di bollo di € 1,81 qualora l’importo complessivo indicato sia superiore a € 77,47.
Per verificare su quali documenti è obbligatorio mettere la marca da bollo, si propone la seguente tabella da conservare e utilizzare tutte le volte che se ne ha bisogno.
| Ambito Iva | Operazioni | Fattispecie | Rif. D.P.R. 633/1972 | Oltre € 77,47 | Fino € 77,47 |
|---|---|---|---|---|---|
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Operazioni nel campo Iva |
Imponibili |
Aliquota zero |
Art. 74, cc 7 e 8 (rottami) |
Non soggette ad imposta di bollo (1) |
Non soggette ad imposta di bollo |
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Art. 17, c. 6 (edilizia) |
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Qualsiasi aliquota |
--- |
Non soggette ad imposta di bollo |
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Iva assolta all’origine |
Art. 74, c. 1 |
Non soggette ad imposta di bollo |
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Esenti |
--- |
Art. 10 |
Imposta di bollo € 1,81 |
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Non imponibili |
Esportazioni (2) |
Art. 8a |
Non soggette ad imposta di bollo |
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Cessioni intracomunitarie |
Art. 66, c. 5 D.L. 331/1993 (3) |
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Servizi internazionali |
Art. 9 |
Non soggette ad imposta di bollo (4) |
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Esportatori abituali |
Art. 8c |
Imposta di bollo € 1,81 |
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Operazioni assimilate esportazioni |
Art. 8 bis |
Imposta di bollo € 1,81 |
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Escluse |
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Art. 15 |
Imposta di bollo € 1,81 |
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Oper. fuori campo Iva |
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Artt. 2, 3, 4, 5 e 7 |
Imposta di bollo € 1,81 |
Note:
(1) Se fatture emesse in applicazione del reverse charge (inversione contabile) sono esenti dall’imposta di bollo in quanto riferite ad operazioni soggette ad Iva.
(2) Si precisa che in fattura deve essere chiaramente indicato che si tratta di merci destinate all’esportazione.
(3) Sulla fattura deve essere indicato che si tratta, ad es., di cessione non imponibile ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/93.
(4) Le fatture emesse in relazione ai servizi internazionali, di cui all’art. 9, c. 1 Dpr 633/72, godono dell’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo, in forza dell’art. 15 della tabella allegata al Dpr 642/1972, purché tali servizi internazionali siano diretti esclusivamente al fine di realizzare l’esportazione di merci con esclusione quindi, dei servizi relativi a beni in transito doganale, ai trasporti di persone ecc.
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