Comunicato n. 7 del 23 luglio 2009
Ambito di applicazione ed entrata in vigore
Il D.M. 30/06/2009 ha emanato le disposizioni attuative della “scheda di trasporto”, che è entrata in vigore il 19/07/2009.
Soggetti obbligati alla compilazione:
• il committente;
• il soggetto delegato dal committente.
La scheda di trasporto deve essere:
• consegnata al vettore;
• conservata a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci per conto terzi;
• esibita in sede di controllo stradale.
L’obbligo di compilazione non si applica ai trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.
Contenuto
Si elenca di seguito il contenuto obbligatorio del documento:
- Dati dell’autotrasportatore per conto di terzi: denominazione, sede, partita Iva e numero di iscrizione all’albo degli autotrasportatori.
- Dati del committente: denominazione, sede e partita Iva.
- Dati del caricatore: denominazione, sede e partita Iva.
- Dati del proprietario della merce: denominazione, sede e partita Iva.
- Dati della merce trasportata: tipologia, quantità/peso, luogo di carico e luogo di scarico.
- Eventuale dichiarazione che non è possibile indicare il nominativo del proprietario della merce, fornendo adeguata motivazione di questa circostanza.
- Osservazioni varie, da compilare a cura del vettore o suo conducente, qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie.
- Eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto.
- Luogo e data di compilazione.
- Generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente.
- Firma.
Documenti equipollenti
Si elencano di seguito i documenti equipollenti:
- copia del contratto scritto di trasporto
- documento di trasporto D.D.T
- documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa
- lettera di vettura internazionale C.M.R
- documenti doganali
- documento di cabotaggio
- ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente
I suddetti documenti devono però essere integrati con gli elementi previsti dalla scheda di trasporto!
Sanzioni
Si elencano di seguito le sanzioni previste:
- il committente, o chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero è punito con la sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.800;
- se durante il trasporto la scheda o la documentazione equipollente non risulta a bordo del veicolo: sanzione amministrativa da € 40 ad € 120;
- all’atto dell’accertamento della violazione, è disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto oppure altra documentazione equivalente. La documentazione deve essere esibita entro il termine di 15 giorni successivi all’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, si applica la sanzione da € 600 ad € 1.800.
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