Studio Dott. Righetti & Associati

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Circolare n. 5 del 31 luglio 2009


Manovra d’estate

L’approvazione definitiva del decreto anticrisi dovrebbe giungere a conclusione entro i primi di agosto. Si vogliono qui ricordare i punti più interessanti che non dovrebbero essere più modificati:

Aumento di capitale: agevolazioni

Per le società che effettuano aumenti del patrimonio netto, è prevista la possibilità di scontare dall’imponibile, il 3% della ricapitalizzazione fino a un tetto massimo di 500.000 euro.
Il beneficio durerà cinque anni, compreso il 2009, e sarà valido per le operazioni realizzate entro 6 mesi dall'entrata in vigore della norma.
L’abbattimento del 3% è destinato alle società di capitali o di persone per aumenti realizzati da persone fisiche.
Si consiglia a chi avesse l’intenzione di procedere ad aumenti del patrimonio netto, di contattare lo Studio prima di procedere nel caso in cui intenda usufruire di questa interessate agevolazione.

Regolarizzazione colf e badanti

Dall’01/09/2009 al 30/09/2009 sarà attivata la procedura di emersione per colf e badanti, che consentirà anche di legalizzare la presenza irregolare di cittadini extracomunitari.  Tale procedura costerà 500 euro per lavoratore da regolarizzare, mentre gli stranieri dovranno pagarsi da sé la richiesta del permesso di soggiorno.
Viene precisato che chi vorrà regolarizzare un rapporto di lavoro di un addetto al lavoro domestico dovrà attestare di essere in possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, di importo non inferiore a 20.000 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito.

Mutui e leasing: sospensione dei pagamenti

Sarà presentato a Milano, il prossimo lunedì presso la sede dell’Abi un accordo tra governo, banche ed associazioni di imprese in base al quale le medie e piccole imprese (cioè tutte e solo quelle con un massimo di 250 dipendenti) potranno accedere alla sospensiva dei pagamenti con lo spostamento di almeno un anno del pagamento delle rate del mutui in essere o dei canoni di leasing in corso.

Potranno accedervi solo:

  • le imprese in regola con i pagamenti al momento della domanda
  • le aziende che, a fine settembre 2008 accusavano un ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 180 giorni
  • le imprese che al momento della presentazione della domanda non accusano formali posizioni di “sofferenza”, ne operazioni esecutive in corso, ne risultino oggetto di operazioni di strutturazione o siano state ristrutturate.

Viene inoltre precisato che il congelamento dei pagamenti riguarderà la sola quota capitale e non anche gli interessi sul capitale non rimborsato.

Versamenti di ferragosto: prorogati al 20/08/2009

Sono stati prorogati al 20/08/2009 i termini in scadenza a ferragosto. I contribuenti tenuti al versamento delle imposte e dei contributi possono effettuare questo versamento entro il termine del 20/08/2009 senza alcuna maggiorazione.

Attenzione: rimane in ogni caso fissato al 5 agosto il termine per il pagamento delle imposte da Unico 2009 per i contribuenti soggetti agli studi di settore.

Imposta di bollo sulle fatture: guida aggiornata

Le fatture e tutti gli altri documenti che non sono assoggettati alla disciplina Iva, sono soggetti all’imposta di bollo di € 1,81 qualora l’importo complessivo indicato sia superiore a € 77,47.
Per verificare su quali documenti è obbligatorio mettere la marca da bollo, si propone la seguente tabella da conservare e utilizzare tutte le volte che se ne ha bisogno.

 
Ambito
Iva
Operazioni
Fattispecie
Rif. DPR
633/72
Oltre
€. 77,47
Fino a
€. 77,47
Operazioni nel campo Iva
Imponibili
Aliquota zero
Es. Reverse charge
Art. 74 cc. 7 e 8
(rottami)
Non soggette ad imposta di bollo 1
Non soggette ad imposta di bollo
Art. 17 c. 6 (edilizia)
Qualsiasi aliquota
(non zero)
- - -
Non soggette ad imposta di bollo
Iva assolta all’origine
Art. 74 c. 1
Non soggette ad imposta di bollo
Esenti
- - -
Art. 10
Imposta di bollo
di €. 1,81
Non imponibili
Esportazioni 2
Art. 8a
Art. 8b
Non soggette ad imposta di bollo
Cessioni intracomunitarie
Art. 66 c. 5 DL 331/1993 3
Servizi internazionali
Art. 9
Non soggette ad imposta di bollo 4
Esportatori
abituali
Art. 8c
Imposta di bollo
di €. 1,81
Operazioni assimilate esportazioni
Art. 8 bis
Imposta di bollo
di €. 1,81
Escluse
- - -
Art. 15
Imposta di bollo
di €. 1,81
Operazioni fuori campo Iva
- - -
- - -
Artt. 2, 3, 4, 5 e 7
Imposta di bollo
di €. 1,81
Contribuenti minimi
Ade 31/10/08
n. 364/E
- - -
- - -
Imposta di bollo
di €. 1,81
 

Note:

(1) Se fatture emesse in applicazione del reverse charge (inversione contabile) sono esenti dall’imposta di bollo in quanto riferite ad operazioni soggette ad Iva.
(2) Si precisa che in fattura deve essere chiaramente indicato che si tratta di merci destinate all’esportazione.
(3) Sulla fattura deve essere indicato che si tratta, ad es., di cessione non imponibile ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/93.
(4) Le fatture emesse in relazione ai servizi internazionali, di cui all’art. 9, c. 1 Dpr 633/72, godono dell’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo, in forza dell’art. 15 della tabella allegata al Dpr 642/1972, purché tali servizi internazionali siano diretti esclusivamente al fine di realizzare l’esportazione di merci con esclusione quindi, dei servizi relativi a beni in transito doganale, ai trasporti di persone ecc.

Codice Eori: di cosa si tratta?

Già dal 16/04/2009 ogni Stato membro attribuisce un codice EORI (Economic Operatur Registration and Identification) ai soggetti stabiliti sul proprio territorio e ai soggetti dei Paesi terzi che per la prima volta effettuano nel territorio U.E. un’operazione rilevante ai fini doganali.

L’attribuzione del codice Eori avviene in modo automatico per tutti i soggetti nazionali che a vario titolo (in qualità di speditore/esportatore, importatore, rappresentante, obbligato principale ecc.) hanno effettuato operazioni doganali in Italia nel corso degli ultimi due anni.

  • Per i soggetti con partita Iva attiva il codice Eori corrisponde a “IT” seguito dalla partita Iva;
  • per i soggetti non titolari di partita Iva attiva e diversi da persona fisica, il codice corrisponde a “IT” seguito dagli 11 caratteri del codice fiscale
  • per i soggetti persone fisiche il codice corrisponde a “IT” seguito dal codice fiscale senza l’ultimo carattere.

L’obbligo di richiederlo preventivamente c’è nei soli casi, di:

  • operatori non stabiliti nella U.E. che devono svolgere operazioni doganali in territorio comunitario;
  • operatori italiani che necessitano dell’attribuzione del numero in via preventiva, in quanto devono svolgere la prima operazione doganale in altro Stato membro prima che in Italia.

Relazione degli organi delegati

Si ricorda che nelle società per azioni, gli organi delegati (amministratori con deleghe) hanno l’obbligo di redigere una Relazione con la periodicità fissata dallo statuto (e in ogni caso almeno ogni sei mesi), sull’andamento della gestione, da inviare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Copia di tale relazione va sottoscritta e conservata agli atti!

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