Studio Dott. Righetti & Associati

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Circolare n. 4 del 3 maggio 2002


Marche da bollo (vedi ns. circolare n. 3 del 04.03.02)

Come chiarito dalla risoluzione ministeriale n. 36/E, la marca da bollo da €. 1,29 non dovrà essere apposta sull'originale della busta paga dei collaboratori coordinati e continuativi bensì sulle quietanze relative ai compensi agli stessi pagati. Questo significa che la marca sarà applicata sulla copia della busta paga che resta all'azienda. Non si ritiene che la mancanza della firma del collaboratore a quietanza (ossia per dimostrare l'avvenuto pagamento) sia motivo valido per non procedere all'apposizione della marca.

Numerazione libri e registri contabili

Alla luce delle precisazioni dell'Agenzia delle Entrate fin qui intervenute, si specifica quanto segue in merito alla numerazione dei vari libri e registri contabili, ribadendo che si attende in materia dal Ministero la definizione di una chiara procedura operativa. Libri sociali
Per i libri obbligatori per le società di capitali (es. libro soci, libro verbali consiglio, libro verbali assemblee ecc.) continuano ad applicarsi le vecchie norme. Tali libri sono infatti ancora soggetti alla vidimazione iniziale (effettuata dal notaio o presso il Registro delle imprese) delle pagine prenumerate e scontano una imposta di bollo € 10,33 ogni 100 pagine. Oltre a tale imposta ogni società di capitali deve inoltre versare al tassa annuale di concessione governativa da pagarsi mediante F24 e fissata in € 309,87 (o € 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90).

Registri Iva, registro beni ammortizzabili, registro cronologico professionisti

Nuove norme sono previste per la numerazione di tali registri:
- la numerazione non dovrà più obbligatoriamente essere fatta per blocchi di pagine ma potrà avvenire su ciascuna pagina prima dell'utilizzo della stessa;
- la numerazione deve seguire una progressione annuale, pertanto per ciascuna pagina dovrà essere indicato il numero progressivo, preceduto dall'anno in cui la stampa viene effettuata (e non l'anno di riferimento delle scritture), ricominciando da uno all'inizio di ogni nuovo anno (es. 2002/01; 2002/02; ecc.). Per le stampe effettuate nel 2003 non potranno essere quindi utilizzate pagine numerate nel 2002 e così di seguito per ogni anno;
- in caso di registri a fogli mobili è necessario intestare ogni pagina al contribuente.
- nulla vieta la preventiva numerazione di un numero più elevato di pagine in una sola volta ma in questo caso si dovrà tenere presente che le pagine numerate ma non utilizzate nel corso dell'anno saranno poi inutilizzabili.Libro giornale e libro inventari
Sono sottoposti alle stesse norme e regole previste per i registri iva e appena elencate ma sono sottoposti anche al pagamento di una imposta di bollo per la quale ricordiamo i seguenti aspetti:
- può essere assolta mediante marca da bollo o mediante delega F23;
- è di € 10,33 ogni 100 pagine o frazione per le società di capitali e di € 20,66 ogni 100 pagine o frazione per le società di persone e gli individuali;
- può essere apposta sulla prima o sull'ultima pagina di ogni gruppo di 100 ma in ogni caso deve essere assolta prima dell'utilizzo della prima pagina. Procedendo con questo sistema l'imposta di bollo sarà poi di volta in volta dovuta prima dell'utilizzo della 101a pagina, della 201a e così via;
- come già detto per la numerazione, in caso di bollatura di un numero superiore di pagine rispetto a quelle utilizzate, l'eccedenza eventualmente pagata risulterà persa non essendo più possibile utilizzare le pagine per le quali tale imposta è stata assolta.

Interessi di mora

Secondo quanto disposto dalla direttiva 2000/35/Ce gli interessi moratori, se nel contratto manca il termine di pagamento, iniziano automaticamente decorsi 30 giorni: - dal ricevimento della fattura; - dalla consegna o dalla prestazione se la fattura ha data anteriore; - dal collaudo. Questo implica che non essendo più necessario mettere in mora il debitore mediante intimazione per iscritto, si devono rilevare gli interessi moratori anche se non è intenzione richiederne il pagamento al cliente.
Se il creditore intende rinunciare al diritto agli interessi deve darne rinuncia scritta al debitore.
La direttiva non è applicabile nei seguenti casi: contratti con consumatori, pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni, pagamenti effettuati da un assicuratore, debiti oggetto di fallimento e procedure concorsuali, richieste di interessi inferiori a € 5,00.

Agenti e rappresentanti

Sono entrati in vigore i nuovi Accordi economici collettivi per agenti e rappresentanti per i settori Industria e Commercio, che prevedono numerose novità. Ne segnaliamo alcune per il settore Industria.

Industria

L'Accordo economico collettivo del 20.3.2002 prevede, con decorrenza 1.1.2002, che alla cessazione del rapporto spettino all'agente le seguenti indennità:
· indennità risoluzione del rapporto - calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate. Spetta per tutte le ipotesi di cessazione, anche per caso di morte, tranne che nello scioglimento ad iniziativa del mandante giustificata da:
- ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;
- concorrenza sleale in violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.
Le somme sono annualmente accantonate dalla ditta preponente presso l'Enasarco.
· indennità suppletiva di clientela - è corrisposta direttamente dalla ditta da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque dovute all'agente fino alla data di cessazione del rapporto;
· ulteriore indennità suppletiva di clientela - spetta se alla cessazione del rapporto risulta che l'agente ha apportato nuovi clienti e/o ha sensibilmente incrementato gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare alla ditta preponente sostanziali vantaggi, anche dopo la cessazione del contratto.
L'importo non può comunque superare la differenza tra:
media annuale dei compensi riscossi negli ultimi 5 anni (o ultimi anni, se la durata è inferiore a 5) meno
somma dell'indennità risoluzione rapporto e indennità suppletiva di clientela (base).
Non è dovuta alcuna indennità suppletiva se il contratto si scioglie per fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non sono considerate imputabili all'agente le dimissioni dovute ad invalidità totale e permanente o a seguito del conseguimento della pensione, sempre che tali eventi si verifichino dopo almeno un anno di durata del rapporto.

Corrispettivo per il patto di non concorrenza

Gli A.e.c. prevedono complessi meccanismi di terminazione del corrispettivo dovuto all'agente, prendendo come base di calcolo la media delle provvigioni liquidate negli ultimi 5 anni del rapporto e tenendo presente per la determinazione dell'importo dovuto, la durata del patto, del rapporto e del fatto che l'agente sia o meno monomandatario. L'importo risulta molto elevato per cui occorre tenerne conto alla sottoscrizione del contratto di agenzia.

Trattamento di fine mandato per i collaboratori

Secondo quanto disposto dalla Direzione Centrale Inps con la circolare n. 27/7265 del 15.03.2002, il trattamento di fine mandato a favore di collaboratori coordinati e continuativi (es. amministratori) deve essere assoggettato alla contribuzione previdenziale del 10-14% nel momento in cui è concretamente erogato dagli stessi (se con il compenso è già stato raggiunto il massimale, nulla è dovuto).
Qualora l'accantonamento periodico del TFM sia stato investito in apposita polizza assicurativa, il contributo previdenziale dovrà essere calcolato anche sul rendimento finanziario, al lordo delle imposte.

Inps 10-14% (minimale e massimale)

 

L'Inps ha comunicato il minimale ed il massimale contributivo della gestione separata Inps 10-14% per il 2002 fissandoli rispettivamente in € 12.312,00 ed € 78.507,00.

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