Circolare n. 6 del 13 ottobre 2009
Atti, corrispondenza e siti web delle società: i dati obbligatori da indicare
Le società soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese (es.: spa, sapa, srl, snc, sas), devono indicare negli atti, nella corrispondenza (atti, contratti, fatture, lettere, ordinativi, comunicazioni, ecc.) e nei siti web le seguenti informazioni:
- sede della società
- ufficio del Registro Imprese dove è iscritta la società e relativo numero di iscrizione (cioè il Codice fiscale)
- solo nelle spa, sapa e srl, il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio
- stato di liquidazione in seguito allo scioglimento (es.: Gomma Srl in liquidazione)
- solo nelle spa e srl lo stato di unipersonalità (es.: Gomma Srl a socio unico o unipersonale).
Con decorrenza 29/07/2009, l’omessa indicazione dei suddetti dati, è sanzionata nella misura che va da € 206 ad € 2.065 da applicare ad ogni amministratore (in precedenza non era prevista alcuna sanzione).
Banche: accordo di sospensione dei pagamenti – Mutui, leasing e anticipi
Si ricorda che l’accordo tra governo, banche ed associazioni di imprese in base al quale le medie e piccole imprese (cioè tutte e solo quelle con un massimo di 250 dipendenti), per accedere alla sospensiva dei pagamenti con lo spostamento di almeno un anno del pagamento delle rate del mutui in essere o dei canoni di leasing in corso, è operativo a tutti gli effetti.
E’ stata predisposta la modulistica per richiedere i benefici previsti, che ognuno potrà trovare presso la propria banca.
Facciamo notare che oltre alla possibilità di ottenere dilazioni nei pagamenti sia nei mutui ipotecari sia chirografari, è possibile ottenere linee di credito per anticipazioni su crediti., sempre secondo modalità da verificare di volta in volta presso i vari istituti di credito.
Si invita chiunque sia interessato ad informarsi presso le proprie banche.
Tremonti-ter: investimenti agevolati in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature
Si ricorda che la manovra d’estate ha introdotto la “detassazione” per gli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature, se acquisiti (acquisto e/o leasing) e messi in funzione dall’01/07/2009 al 30/06/2010.
Soggetti interessati
In genere tutti i soggetti con Partita Iva, esclusi i professionisti, i produttori agricoli e i forfetari.
Quali investimenti rilevano
Macchinari e apparecchiature nuovi (non usati) compresi nella sezione 28 del codice ATECO 2007(vedere l’allegato fornito con nostra circolare n. 5/2009): macchinari che intervengono meccanicamente e termicamente sui materiali e processi di lavorazione, incluse apparecchiature fisse e mobili o portatili, comprese quelle speciali destinate al trasporto di passeggeri o merci.
Le attività industriali a rischio devono documentare l’osservanza degli obblighi imposti dalla sicurezza sul lavoro.
Non assume rilevanza il tipo di possesso o la modalità di acquisizione (acquisto, leasing,…).
Sembra non assumere rilevanza la collocazione di detti macchinari, con la possibilità che possano essere collocati in stabilimenti al di fuori del territorio nazionale, purché appartenenti a soggetti passivi d’imposta italiani.
Decadenza
L’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del decorso del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto.
L’agevolazione decade anche se la cessione (senza limiti temporali) avviene nei confronti di soggetti aventi stabili organizzazioni in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
Modalità
Esclusione dal reddito d’impresa ai fini Ires o Irpef (no Irap) dell’importo pari al 50% del valore degli investimenti (in presenza di leasing, il valore è dato dal prezzo sostenuto dalla società concedente), con risparmio fiscale del 13% circa.
L’agevolazione non dipende dagli utili: può essere utilizzata anche se l’utile d’esercizio non è sufficiente o se l’impresa chiude in perdita (il risparmio passa agli esercizi successivi).
La nuova compensazione del credito Iva annuale e/o trimestrale: dall’01/01/2010
Dall’01/01/2010 saranno applicabili le nuove regole per l’utilizzo del credito Iva annuale in compensazione con tributi diversi dall’IVA.
Più precisamente:
- la compensazione del credito Iva annuale nel mod. F24 per importi superiori ad € 10.000, potrà essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale; dato che sarà possibile presentare nel 2010 la dichiarazione a partire dal mese di febbraio, sarà il 16/03/2010 il primo giorno utile a partire dal quale iniziare a fare le suddette compensazioni e non più l’1/01/2010;
- la compensazione del credito Iva annuale nel mod. F24 per importi superiori ad € 15.000, potrà essere effettuata sempre a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione di una dichiarazione Iva che dovrà però essere, in questo caso, certificata.
La certificazione si ottiene apponendo sulla dichiarazioneil VISTO DI CONFORMITA’, da parte di un soggetto abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc.).
In alternativa al visto e solo per le società di capitali dotate di revisore contabile, vale la dichiarazione Iva sottoscritta dal revisore.
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Credito IVA 2009
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Compensazione
IVA da IVA
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Compensazione
con altri tributi
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Fino a €. 10.000
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L I B E R A
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Libera
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Da €. 10.001 a €. 15.000
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Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del Mod. Iva senza visto di conformità
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Da €. 15.001
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Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del Mod. Iva con visto di conformità
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In caso di presentazione della dichiarazione Iva annuale entro il mese di febbraio, è previsto l’esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA.
Le stesse limitazioni sono valide anche nel caso di utilizzo in compensazione dei crediti Iva trimestrali. Quindi, sarà possibile effettuare tali compensazioni, soltanto a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza (mod. IVA TR) dalla quale risulta tale credito.
Di conseguenza:
- il credito Iva relativo al I trimestre 2010, il cui mod. IVA TR andrà presentato esclusivamente in via telematica entro il 30/04/2010, sarà compensabile dal 16/05/2010;
- il credito Iva relativo al II trimestre 2010, il cui mod. IVA TR andrà presentato esclusivamente in via telematica entro il 31/07/2010, sarà compensabile dal 16/08/2010;
- il credito Iva relativo al III trimestre 2010, il cui mod. IVA TR andrà presentato esclusivamente in via telematica entro il 31/10/2010, sarà compensabile dal 16/11/2010.
Made in Italy: nuove norme per i prodotti italiani
Con il recepimento della direttiva Ce, si potrà identificare come prodotto “Made in Italy” il prodotto o la merce per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento siano compiuti esclusivamente su territorio italiano. Poiché l’entrata in vigore della nuove norme è comunque legata all’emanazione di successivi decreti interministeriali contenenti le precisazioni delle modalità di applicazione delle nuove norme, si consiglia a chiunque coinvolto e/o interessato di rivolgersi alle rispettive associazioni di categoria per la loro corretta interpretazione ed applicazione.
Esportazioni di prodotti tessili in Turchia: Exporter Registry Form
Per l’esportatore italiano, che esporta prodotti tessili in Turchia, è diventato obbligatorio presentare all’operatore turco il certificato di “Exporter Registry Form”, vidimato (autentica firma del rappresentante legale) dalla Camera di Commercio alla quale l’operatore è iscritto e vidimato presso gli uffici consolari o sedi dei consolati onorari della Turchia presenti in Italia. Per il modulo e per ulteriori informazioni, contattare la C.C.I.A.A.
Saggio di interesse per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali
Sono stati fissati gli interessi di mora che i soggetti creditori dovranno applicare per il periodo 01/0709 – 31/12/09 (salvo diversa pattuizione fra le parti) ai loro clienti in ritardo con i pagamenti. Si riassumo di seguito anche i tassi previsti per i periodi precedenti.
| Semestre | Tasso BCE |
Tasso applicabile per transazioni commerciali in genere | Tasso applicabile per vendita alimenti deteriorabili |
|---|---|---|---|
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Luglio - dicembre 2007 |
4,07% |
11,07% |
13,07% |
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Gennaio - giugno 2008 |
4,20% |
11,20% |
13,20% |
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Luglio - dicembre 2008 |
4,10% |
11,10% |
13,10% |
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Gennaio - giugno 2009 |
2,50% |
9,50% |
11,50% |
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Luglio - dicembre 2009 |
1,00% |
8,00% |
10,00% |
Gli interessi passivi per ritardato pagamento, avendo natura di interessi di mora non concorrono a formare la base imponibile Iva; si identificano quindi come importo ”fuori campo Iva ex art. 15 del Dpr 633/72.
Stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici
La stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici deve essere effettuata entro 3 mesi dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per l’Unico 2009 (redditi 2008) la data di presentazione è prevista per il 30/09/2009, la stampa dei registri va quindi effettuata entro il 31/12/2009.
- 30/09: termine per presentare la dichiarazione annuale;
- 31/12: 3 mesi dal termine per presentare la dichiarazione annuale
Più precisamente:
- registro beni ammortizzabili – da compilare entro il 30/09/2009
- registro riepilogativo di magazzino – da compilare entro il 30/09/2009
- scritture ausiliarie di magazzino – da stampare entro il 31/12/2009
- libro inventari da redigere entro il 31/12/2009
- libro giornale – da stampare entro il 31/12/2009
- scritture ausiliarie di contabilità generale (es. mastrini) – da stampare entro il 31/12/2009
- registri iva – da stampare entro il 31/12/2009
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