Comunicato n. 8 del 17 novembre 2009
Decreto Legge "Taglia Acconti"
In attesa di conoscere la versione definitiva del Decreto Legge “Taglia acconti” già anticipato al pubblico dal Governo ma ancora in fase di approvazione, si espongono di seguito i punti guida principali.
Soggetti Coinvolti
Interessati dal decreto sono tutti i lavoratori dipendenti e pensionati con ulteriori redditi (es. affitti), compresi coloro i quali si sono avvalsi del modello 730, le ditte individuali, i soci di società di persone, i professionisti e gli altri lavoratori autonomi persone fisiche.
Quali imposte tagliare?
Il decreto “Taglia acconti” riguarda solo ed esclusivamente il secondo acconto Irpef - codice tributo 4034. Sono quindi escluse l’Ires (Imposta sui redditi delle persone giuridiche), l’Irap (Imposta sulle attività produttive) ed i contributi previdenziali (Inps gestione separata, gestione artigiani e commercianti); per queste categorie il metodo di calcolo rimane invariato.
Come si calcola l’acconto
Per determinare gli acconti Irpef di novembre i contribuenti possono avvalersi di due metodi:
- Metodo storico, basato sui redditi dell’anno precedente.
- Metodo previsionale, basato sulla stima di un minor reddito dell’anno in corso.
Applicando il metodo storico, ovvero tenendo a base i redditi conseguiti nel 2008, il secondo acconto Irpef viene calcolato determinando il 60% del 99% del rigo RN31 (il 40% è già stato anticipato con il primo acconto a giugno) per una percentuale pari a 59,40% (60% di 99%).
Con il decreto “Taglia acconti” viene rivista la base imponibile per il calcolo del secondo acconto che passa, se confermato in sede di approvazione, dal 99% al 79% del rigo RN31 con una riduzione quindi del 20%.
Tenendo valido quanto già anticipato a giugno (39,60% ovvero il 40% del 99%), la nuova percentuale per il secondo acconto risulta essere pari a 39,40% (ovvero il 79% del rigo RN31 meno il 39,60% già anticipato come prima acconto).
Questo nuovo criterio di determinazione degli acconti, porta il contribuente ad avere un differimento d’imposta stimabile percentualmente intorno al 33%.
Attenzione quindi che il contribuente, che si avvarrà di questo tipo di ricalcolo, dovrà pagare la differenza a giugno-luglio, mesi nei quali si procederà alla determinazione del saldo d’imposta dovuto per l’anno 2009.
Diversa è invece la strada da seguire da parte di quei contribuenti che per la determinazione del secondo acconto Irpef decidono di avvalersi del metodo previsionale basato sulla stima di una minore redditività per l’anno 2009. Con questo metodo occorre essere più cauti in quanto un acconto versato in misura insufficiente comporta l’irrogazione di sanzioni pari al 30%; in ogni caso la diminuzione della base imponibile degli acconti potrà costituire anche per questi contribuenti una sorta di franchigia permettendo loro di “sbagliare” le previsioni di circa un 20%.
Come agire?
Come sopra ribadito il differimento d’imposta riguarda il solo codice tributo 4034; per cui qualora riteniate di voler diminuire l’importo nel modello di pagamento riferito a tale codice, ricordiamo di circa 1/3, è consigliabile contattare in anticipo alla scadenza del 30/11 il vostro consulente di fiducia.
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