Studio Dott. Righetti & Associati

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Comunicato n. 9 del 2 dicembre 2009


Novità sulla presentazione e sulle tempistiche dei modelli INTRA 2010

Premessa

A seguito del recepimento della Direttiva Comunitaria 2006/112/CE saranno introdotte dal primo gennaio 2010 importanti novità in merito alle modalità ed alle tempistiche di presentazione dei modelli INTRA.

Novità operative per il 2010

Viene esteso a tutti l’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni INTRA per gli acquisti o le vendite di beni e/o servizi riferite a periodi a partire dall’1.1.2010.

Precisiamo immediatamente che gli elenchi 2009 continuano con la normativa attualmente vigente anche se presentati nel 2010, nella fattispecie potranno essere ancora presentati su cartaceo/floppy oltre che telematico per coloro che già si sono abilitati:

  • gli elenchi annuali 2009 (scadenza 31 gennaio se su cartaceo/floppy oppure 5 febbraio se telematico);
  • gli elenchi trimestrali 4° trimestre 2009 (scadenza 31 gennaio se su cartaceo/floppy oppure 5 febbraio se telematico);
  • gli elenchi mensili dicembre 2009 (scadenza 20 gennaio se su cartaceo/floppy oppure 25 gennaio se telematico).
Com’è… Come sarà dall’1.1.2010
Contenuto

Gli elenchi riepilogativi comprendono le informazioni relative agli acquisti e/o alle cessioni di beni in ambito comunitario.  

Gli elenchi riepilogativi conterranno anche le informazioni relative alle prestazioni di servizio rese e/o ricevute in ambito comunitario

Modalità di presentazione
  • Supporto cartaceo
  • Floppy disk
  • Telematico
  • Solo telematico
Periodicità di presentazione

CESSIONI DI BENI

  • Mensili > di € 250.000;
  • Trimestrali > di €. 40.000;
  • Annuali restanti soggetti

ACQUISTI DI BENI

  • Mensili > di € 180.000;
  • Annuali restanti soggetti

La presentazione trimestrale è facoltativa per i soggetti con cadenza annuale.

Acquisti/cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevuti/resi:

  • trimestrale: per i soggetti che non hanno superato il valore soglia trimestrale di 50.000 € negli ultimi 4 trimestri rispetto a quello di riferimento.
  • mensile: tutti gli altri.

Il cambio di periodicità avviene qualora la soglia sia superata nel corso del trimestre.

Scadenza di presentazione

Mensile: entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento.
Trimestrale: entro la fine del Mese successivo al trimestre di riferimento.
Annuale: entro la fine di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento

Mensile: entro il 19 del mese successivo al mese di riferimento (es. mensile di gennaio 2010 entro il 19 febbraio 2010).
Trimestrale: entro il 19 del mese successivo al trimestre di riferimento (es. I trimestre 2010 entro il 19 aprile 2010).

Obbligo della firma digitale

In attesa di nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Dogane su periodicità e articoli Iva interessati, mettiamo in risalto fin da subito che per tutti i soggetti che operano a livello intracomunitario diverrà obbligatorio essere iscritti al servizio telematico doganale abilitandosi alla procedura EDI ottenendo così la firma digitale che dall’1.1.2010 sarà rilasciata esclusivamente a perone fisiche e che servirà per spedire i modelli INTRA direttamente all’agenzia.
Sollecitiamo quindi tutti i clienti che soggetti a presentare i modelli INTRA a prendere immediatamente visione della documentazione presente sul sito dell’Agenzia delle Dogane indicando almeno un sottoscrittore persona fisica.
Questa prassi è obbligatoria anche per i soggetti persone giuridiche che già si erano abilitati alla procedura telematica dell’Agenzia delle Dogane in quanto dall’1.1.2010 le firme digitali rilasciate a questa categoria saranno revocate divenendo di fatto inutilizzabili.
A questi soggetti però l’Agenzia delle Dogane viene in contro poiché attraverso un’apposita applicazione presente sul sito le persone giuridiche possono indicare il nuovo sottoscrittore persona fisica senza dover ripetere l’iter previsto per una nuova iscrizione.

Tipologie di utenti

L’Agenzia delle Dogane per la procedura telematica ha previsto diverse tipologie di utenti che sono:

  • richiedente: persona fisica o giuridica che intende avvalersi dell’autorizzazione per presentare dichiarazioni e/o documenti previsti dal servizio;
  • fornitore di servizi: è colui che invia i file e preleva gli esiti, le risposte ed i messaggi per conto dei richiedenti;
  • sottoscrittore: è colui che appone la propria firma digitale sui documenti inviati tramite la procedura EDI (dall’1.1.2010 può essere solo una persona fisica) la sua nomina è obbligatoria. Nella domanda di abilitazione al servizio è obbligatorio indicare almeno un sottoscrittore;
  • ente locale: è il comune, la provincia o la regione che richiede una “fornitura dati” elaborata dall’Agenzia delle Dogane.

Come abilitarsi

  • Per accedere al Servizio Telematico delle Dogane (S.T.D) l’utente collegarsi al sito internet dell’Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.it) nella sezione denominata “Servizio Telematico Doganale E.D.I” presente nel menù servizi e compilare ed inoltrare elettronicamente via internet l’istanza di adesione al servizio (link diretto: http://stdru.agenziadogane.it/s_home.html) facendo attenzione ad indicare correttamente la provincia dell’Ufficio Doganale competente.
  • Entro trenta giorni dall’invio della domanda di abilitazione recarsi all’Ufficio Doganale per ritirare la stampa delle autorizzazioni e poter quindi generare l’ambiente di sicurezza che permette di creare i file telematici. Ricordiamo che per ritirare le autorizzazioni è necessario presentarsi con la stampa dell’istanza di adesione e della scheda informativa sottoscritte in originale dal richiedente (solo persona fisica) muniti anche dei propri documenti validi di riconoscimento. In alternativa può essere inviato presso l’Ufficio un soggetto delegato munito dei seguenti documenti:
  1. delega in carta semplice, non autenticata (in alternativa procura notarile in originale);
  2. documento d’identità valido ed originale;
  3. documento d’identità valido ed originale del delegante.
  • Effettuare il primo accesso via internet nell’area di addestramento (http://addestramento.telematico.dogane.finanze.it) tramite il menù “Operazioni di servizio / primo accesso”.
  • Con tale funzione il sistema fornisce le credenziali per l’utilizzo del servizio telematico costituite da una password e da un PIN code.

Alcune note sulla firma digitale

  • Se è stata richiesta la firma digitale dell’Agenzia delle Dogane (per alcuni soggetti infatti potrebbe valere anche quella Entratel) allora con la documentazione ricevuta e utilizzando l’applicazione Web “Genera Ambiente” (link disponibile nel sito del servizio telematico di addestramento http://addestramento.telematico.dogane.finanze.it settore Software) si genera la firma digitale su floppy disk o altro dispositivo (es. chiavetta USB).
  • La firma digitale dell’Agenzia delle Dogane ha una validità di tre anni che decorrono dalla data di generazione. Una volta scaduta va poi rinnovata con le stesse modalità con le quali è stata generata la prima volta.
  • Dall’1.1.2010 la firma digitale può essere rilasciata solo a persone fisiche (va indicato almeno un sottoscrittore nella domanda di adesione).

Rendiamo operativo il tutto

  • Si deve fare almeno un invio di una dichiarazione INTRA in ambiente di addestramento con esito positivo.
  • Si deve chiedere l’abilitazione all’ambiente reale entrando nel sito del servizio telematico di addestramento(http://addestramento.telematico.dogane.finanze.it)e utilizzando la funzione Operazioni di servizio/Abilita ambiente reale.
  • Da questo momento in poi si possono inviare le dichiarazioni INTRA in ambiente reale.
  • Sono considerate valide le dichiarazioni INTRA inviate in ambiente reale con esito positivo. Tutte le dichiarazioni INTRA inviate che presentano errori formali o sostanziali non sono presi in considerazione cioè è come non fossero state inviate.

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