Circolare n. 7 del 4 dicembre 2009
Ici: scadenza 16/12/2009
Il pagamento del saldo Ici per il 2009 scade il giorno 16/12/2009! Per evitare spiacevoli sanzioni da parte dei Comuni, per ici errate, si consiglia di avvisare il consulente per tempo informandolo se ci sono state variazioni (acquisti, vendite, variazioni catastali ecc.) sugli immobili (case e terreni) avvenute fino al 15/12/2009 consegnandoli il relativo materiale.
T.I.A.: inapplicabilità dell’Iva agli importi dovuti a titolo di Tariffa di Igiene ambientale
La Corte di Cassazione ha definitivamente stabilito che essendo la T.I.A (Tariffa di Igiene ambientale) un “tributo” e non quanto dovuto a titolo di pagamento per la prestazione di un servizio, non rientra tra le operazioni assoggettate ad Iva.
Le associazioni di categoria consigliano:
- ai soggetti che non hanno mai portato in detrazione l’Iva fino ad ora pagata (es. privati, soggetti con pro-rata ecc.) di attivarsi per richiedere il rimborso di quanto fino ad oggi indebitamente versato
- ai soggetti che hanno detratto l’Iva assolta sulla T.I.A., di tenere presente per il futuro di non pagare l’Iva ai Comuni che ancora dovessero addebitarla, ma di versare loro solo l’importo del puro tributo avvisando il Comune di provvedere ad inviare una nota di accredito a storno dell’Iva.
Contratto preliminare per persona da nominare: valido solo se c’è la data certa
Quando si conclude un contratto preliminare nel settore immobiliare, ad es. per acquistare un immobile, l’acquirente può riservarsi la facoltà di nominare (attraverso una dichiarazione di nomina), successivamente alla stipula del contratto preliminare stesso, la persona che effettuerà effettivamente l’acquisto presentandosi dal notaio per il rogito.
Tuttavia è stato recentemente chiarito e ribadito che tale facoltà può essere esercitata solo rispettando termini e modalità ben precisi, pena la nullità della nomina stessa:
- se nel contratto non è stato previsto un termine, la dichiarazione di nomina deve essere effettuata perentoriamente entro 3 giorni dalla stipula del contratto preliminare; decorsi i 3 giorni non è più possibile nominare una terza persona,
- è possibile prevedere contrattualmente un termine diverso entro cui effettuare la nomina, ma tale termine per essere valido deve essere certo e preciso; ad es. è possibile individuarlo in un determinato numero di giorni a decorrere dalla stipulazione del contratto oppure a scadenza fissa; non viene invece accettata la formula comunemente usata del tipo “ Tizio promette di vendere a Caio, il quale promette di acquistare per sé o per persona da nominare entro la data programmata per la stipula del contratto definitivo”. Secondo le più recenti impostazioni dell’Amministrazione finanziaria, infatti, il riferimento alla stipula del rogito non rappresenta un termine certo, in quanto non è detto che la stipula del rogito si verificherà con certezza.
Conseguenze: quando il nuovo termine stabilito per la nomina, non è valido o non è previsto contrattualmente o si fa in ritardo, scatta automaticamente il termine previsto dal codice civile dei 3 giorni, passati i quali non è più possibile nominare un terzo subentrante ed il contratto produrrà i suoi effetti fra i contraenti originari.
Da qui l’impossibilità ad es. di emettere note di accredito sulle fatture nel frattempo già emesse nei confronti dell’acquirente originario e che si voleva sostituire con la persona nuova designata in modo irregolare, in quanto il passaggio viene considerato dal fisco come un’operazione di rivendita (doppio passaggio di proprietà) e come tale verrà trattato (recupero delle relative imposte non versate).
E’ estremamente importante, quindi impostare il contratto preliminare tenendo conto di questa nuova impostazione!
La vendita di beni a stock
Per vendita di beni a “stock”, si intende la vendita in blocco di beni, finalizzata allo smaltimento di rimanenze di merci di magazzino. Questo tipo di operazione richiede l’emissione:
1) del documento di trasporto (ddt) il quale deve contenere:
- l’indicazione della natura e quantità dei beni;
- la sottoscrizione dell’acquirente che attesta la ricezione dei beni;
- solo nell’esemplare trattenuto dal cedente, l’ammontare complessivo del costo sostenuto per l’acquisto dei beni venduti, che può essere determinato anche con i criteri del metodo al dettaglio o della media aritmetica ponderata. La mancata indicazione di tale dato comporta la presunzione di cessione sulla base del valore normale dei beni ceduti.
2) della fattura.
Esempio del DDT
| XXX srl | YYY sas | ||||
| Destinazione dei beni: Verona via Porta Nuova n. 0 | |||||
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Cod. cliente xxx N° DDT 148 Data 15/12/2008 |
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Descrizione
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Quantità
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Prezzo
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Iva %
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| Calzature marca xxxx, mod, yyyy |
300
|
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20
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| Ammontare complessivo costo sostenuto per l’acquisto dei beni ceduti: € 13.750,00 (*) | |||||
| Trasporto a cura di : xxxx |
Causale del trasporto: Vendita di beni a stock |
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(firma dell’acquirente)
Mario Rossi |
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* da riportare esclusivamente sul ddt in possesso del cedente
Es.: di fattura
| XXX srl | YYY sas | ||||||||
| Destinazione dei beni: Verona via Porta Nuova n. 0 | |||||||||
| Cod. cliente xxx | P.Iva xxxxx | N° DDT 148 | Data 15/12/2008 | ||||||
| Condizioni di pagamento: R.B. 30 gg | Banca di appoggio xxxxx | ||||||||
| Descrizione | Quantità | Prezzo | Iva % | Importo | |||||
| Vendita a stock di calzature marca xxxx, mod, yyyy, come da ddt del 15/12/2008 (procedura ex art. 2, c.5, DPR n. 441/97) | 300 | 21,00 | 20 | 6.300,00 | |||||
|
Imponibile
€ 6.300,00 |
IVA 20%
€ 1.260,00 |
Totale fattura
€ 7.560,00 |
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Attenzione: la vendita a stock assume rilievo anche ai fini degli studi di settore, nei cui modelli sono previsti appositi righi per l’indicazione dei dati ad essa riferiti.
Attivazione per l’invio telematico dei modelli Intrastat: pronti per l’01/01/2010
Ricordiamo (vedi nostro Comunicato n. 9/2009) che per tutti i soggetti che operano a livello intracomunitario diverrà obbligatorio essere iscritti al servizio telematico doganale abilitandosi alla procedura EDI per ottenere la firma digitale che dall’1.1.2010 sarà rilasciata esclusivamente a per-sone fisiche e che servirà per spedire i modelli INTRA direttamente all’Agenzia.
Non sarà più possibile l’invio dei modelli cartacei.
Sollecitiamo quindi tutti gli operatori a prendere immediatamente visione della documentazione presente sul sito dell’Agenzia delle Dogane indicando almeno un sottoscrittore persona fisica.
Questa prassi è obbligatoria anche per i soggetti persone giuridiche che già si erano abilitate alla procedura telematica dell’Agenzia delle Dogane in quanto dall’1/1/2010 le firme digitali rilasciate a questa categoria saranno revocate divenendo di fatto inutilizzabili.
Omaggi di fine anno
Come ogni anno proponiamo in allegato una guida aggiornata da conservare, per spiegare le regole da applicare in tema di imposte indirette (Iva) e dirette (Irpef, Ires, Irap) sugli omaggi di fine anno e non solo.
La guida contempla tutte le diverse casistiche che possono verificarsi, distinguendo per tipologia di soggetto che effettua l’omaggio, di bene o servizio che viene offerto, di soggetto destinatario e così via.
Clicca qui per vedere l'allegato sugli omaggi
Beni agevolabili con Tremonti-ter: precisazioni
L’agevolazione “Tremonti-ter” consiste in una detassazione dal reddito di impresa in misura pari al 50% del valore degli investimenti effettuati in macchinari ed apparecchiature compresi nella divi-sione 28 della Tabella ATECO 2007 effettuati dall’01/07/2009 al 30/06/2010. Successivamente l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni circa le tipologie di beni agevolabili.
| BENI ESCLUSI | |
|---|---|
| Tipologie di beni | Esclusioni e condizioni |
| Beni “Merce” Beni usati |
Sempre esclusi |
| Materiali di consumo | Se non sono incorporati in macchinari e apparecchiature alla divisione 28 |
| Beni diversi da macchinari o apparecchiature (inclusi o meno nella divisione 28) | Sempreché non siano “dotazione” di macchinari e apparecchiature appartenenti alla divisione 28 (componenti o parti indispensabili per il funzionamento di beni complessi) |
| Beni non compresi nella divisione 28 | Ad esclusione del costo riferibile a macchinari e apparecchiature appartenenti alla divisione 28 in essi incorporati (bene complesso) |
| Macchinari e apparecchiature non previsti nella divisione 28 | Sempreché non “incorporati” in macchinari e apparecchiature appartenenti alla divisione 28 (beni complessi) |
| Parti o accessori che non sono dotazione di macchinari e apparecchiature | Ad esclusione delle parti o accessori espressamente inclusi nella divisione 28. |
| ESEMPI DI BENI AGEVOLABILI | ||
|---|---|---|
| Tipologie di beni | Codice ATECO | Agevolazione Tremonti |
| Macchine e attrezzature per ufficio (esclusi i computer) quali calcolatrici, registratori di cassa, conta monete, affrancatrici, fotocopiatrici. |
28.23
|
SI
|
| Telefoni, centralini, fax, router e altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni. |
26.30.2
|
NO
|
| Lettini per abbronzature e apparecchi per massaggi. |
28.99.3
|
SI
|
| Attrezzature da palestra e centri fitness. |
32.30
|
NO
|
| Motori elettrici, trasformatori per saldatura ad arco, generatori di potenza. |
27.11.0
|
NO
|
| Motori a combustione interna (esclusi quelli per mezzi di trasporto), turbine e turboalternatori, altri motori per usi industriali. |
28.11
|
SI
|
| Utensili portatili a motore. |
28.24
|
SI
|
| Saldatori elettrici a mano e pistole per saldare. |
27.90
|
NO
|
| Sistema antifurto e antincendio. |
26.30.2
|
NO
|
| Trapani fissi e macchine fisse per inchiodare. |
28.49
|
SI
|
| Forni e fornaci comprese le caldaie da riscaldamento. |
28.21
|
SI
|
| Apparecchiature elettromedicali (attrezzature a raggi X, Beta e Gamma; apparecchiature a ultrasuoni, apparecchiature mediche laser, ecc.) |
26.20.0
|
NO
|
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