Circolare n. 4 del 7 luglio 2003
Scadenze di agosto
Si ricorda, mancando a tutt’oggi un decreto di proroga, che il termine di versamento dell’Iva relativa al me-se di luglio (mensile) o al secondo trimestre (trimestrali), così come quello di ritenute e contributi relativi al mese di luglio, è fissato per il giorno 16.08.2003. Sarà nostra premura farvi sapere di un eventuale slittamento del termine. Sul sito dello Studio troverete comunque un elenco di tutte le prossime scadenze.
Proroga condoni
E’ stato riaperto fino al 16.10.2003 il termine per l’adesione al condono fiscale. Chi non avesse ancora aderito alla sanatoria e fosse ora interessato è pregato di contattare il suo referente di studio per lo svolgimento dei calcoli e delle pratiche necessarie.
Si ricorda che maggiori informazioni sul condono in generale, su ciò che può essere sanato e sugli importi da versare sono reperibili sia sulla nostra circolare n. 2 del 27.02.2003 sia sul sito dello Studio. E’ stata inoltre introdotto uno speciale condono relativo ai diritti della Camera di Commercio: chi fosse interessato può contattare lo Studio per ulteriori informazioni.
Iva e registrazioni
Cessione di campioni gratuiti
Secondo quanto stabilito dalla Risoluzione Ministeriale n. 83 del 3 aprile 2003, la cessione di campioni gratuiti di beni che, considerati unitariamente, sono di modico valore, non è soggetta ad Iva, anche se il valore complessivo della fornitura è di entità consistente.
Beni in conto visione
Al fine di evitare la presunzione di cessione di beni senza emissione di fattura, al momento della consegna a terzi di merci con causali diversi dalla vendita deve essere emesso il relativo documento di trasporto contenente la descrizione “merci/beni in conto visione…lavorazione….comodato” ecc.. Tale documento deve essere conservato sia dall’emittente che dal destinatario e l’obbligo di fatturazione della merce sorge se la stessa non è restituita entro 1 anno dalla consegna.
Iva su sostituzione / ritiro di pezzi difettosi
Secondo la risoluzione ministeriale n. 73/E del 25 marzo 2003, in caso di ritiro o sostituzione di un pezzo difettoso si potranno configurare ai fini Iva i seguenti due diversi casi:
- quando la sostituzione / ritiro del pezzo difettoso non incide sul prezzo della manutenzione (ad esempio per contratti di assistenza programmata) l’iva si applica sul corrispettivo pattuito per la manutenzione indipendentemente dal valore dei pezzi sostituiti;
- quando invece il prezzo dell’intervento viene fissato al netto del valore dei pezzi ritirati, chi riceve il servizio deve provvedere alla fatturazione del valore economico dei pezzi sostituiti / ritirati secondo le regole generali in caso di permuta.
Si ricorda che la detrazione e l’esigibilità dell’Iva sull’acquisto di beni coincide con il momento di effettuazione delle operazioni e più precisamente:
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Operazione
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Effettuazione
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| Cessione di beni immobili |
Stipula contratto
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| Cessione di beni mobili |
Consegna / spedizione
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| Prestazioni di servizi |
Pagamento
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| Leasing |
Pagamento dei canoni periodici
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| Cessione con effetti traslativi successivi |
Alla verifica di tali effetti
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| Cessioni per atto di pubblica autorità |
Pagamento
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| Cessioni periodiche e continuative (somministrazione) |
Pagamento
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| Cessioni con contratti estimatori |
Rivendita (e comunque entro 1 anno)
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| Passaggi da committenti a commissionari |
Vendita (da parte del commissionario)
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| Destinazione di beni dell'impresa ad uso personale |
Prelievo del bene
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| Destinazione di beni dell'impresa a finalità estranee |
Prelievo del bene
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| Prestazioni gratuite a finalità estranee all'impresa |
Quando rese
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| Prestazioni ad uso personale dell'imprenditore |
Quando rese
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Varie
Si riportano, come ogni anno, i termini per l’aggiornamento dei libri beni ammortizzabili e inventari:
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Tipo contribuente
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Registro beni ammortizzabili
termine ultimo per aggiornamento |
Libro inventari
termine ultimo per aggiornamento |
|---|---|---|
| Srl / Spa Snc / Sas Imprese individuali |
31.10.2003
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31.01.2004
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Si ricorda che sul libro inventari oltre a trascrivere il bilancio in forma UE comprensivo della nota integrativa, va riportato il dettaglio analitico delle voci dello stato patrimoniale di bilancio (ad esempio i crediti v/clienti, i debiti v/fornitori, ecc.) ed in particolare il dettaglio analitico delle quantità di magazzino e, se non già indicati in nota integrativa, dei criteri di valutazione delle rimanenze. Il tutto deve naturalmente essere debitamente firmato. I soggetti in contabilità semplificata devono riportare il valore delle rimanenze finali sul registro iva acquisti, unitamente ad un dettaglio delle quantità distinte per categorie omogenee oltre al criterio di valutazione adottato. Libro giornale: dovrà essere stampato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (generalmente il 31 ottobre). Si raccomanda inoltre ai clienti di procedere alla periodica verifica di tutti i libri sociali previsti per le società di capitali al fine di controllarne l’aggiornamento e la presenza delle debite firme e dei fogli di presenza.
Sottoscrizione schede contabili
Si ricorda agli amministratori che le schede contabili non devono solo essere stampate e conservate ma anche sottoscritte. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, la mancata sottoscrizione determina l’omessa conservazione e l’inesistenza stessa delle scritture contabili.
Manutenzioni e riparazioni
Le manutenzioni e riparazioni civilisticamente imputate a conto economico ma fiscalmente dedotte in 3 o 5 anni devono essere riportare sul libro beni ammortizzabili con indicazione della quota di anno in anno dedotta dal reddito.
Destinazione utile / perdita d'esercizio
Si invitano i clienti ad eseguire i giroconti contabili relativi alla destinazione dell’utile o della perdita dell’esercizio appena concluso (2002). A tal proposito si fa presente che per le società di capitali (Srl e Spa) tale destinazione è già stata indicata nel verbale di assemblea ordinaria di approvazione del bilancio e che le scritture contabili dovranno rispettare tale indicazione.
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