Studio Dott. Righetti & Associati

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Comunicato n. 1 del 9 gennaio 2010 (Nuove regole sulle compensazioni del credito IVA)


Nuove regole sulle compensazioni del credito Iva

Data la delicatezza e l’importanza oggettiva dell’argomento trattato, ai fini del corretto utilizzo del credito Iva in compensazione, in particolare in vista della prossima scadenza del 16 gennaio, lo Studio ha ritenuto opportuno inviare nuovamente il seguente stralcio della circolare n. 7 del 13/10/2009, già inoltrata alla Vostra attenzione.

Novità sulle compensazioni del credito Iva annuale o trimestrale dal 1° gennaio 2010

Dall’01/01/2010 saranno applicabili le nuove regole per l’utilizzo del credito Iva annuale in compensazione con tributi diversi dall’IVA.
Più precisamente:

  • la compensazione del credito Iva annuale nel mod. F24 per importi annui superiori ad € 10.000, potrà essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale; dato che sarà possibile presentare nel 2010 la dichiarazione a partire dal mese di febbraio, sarà il 16/03/2010 il primo giorno utile a partire dal quale iniziare a fare le suddette compensazioni e non più l’1/01/2010;
  • la compensazione del credito Iva annuale nel mod. F24 per importi annui superiori ad € 15.000, potrà essere effettuata sempre a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione di una dichiarazione Iva che dovrà però essere, in questo caso, certificata.

La certificazione si ottiene apponendo sulla dichiarazione il VISTO di CONFORMITA’, da parte di un soggetto abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc.).
In alternativa al visto e solo per le società di capitali dotate di revisore contabile, vale la dichiarazione Iva sottoscritta dal revisore.

Credito IVA 2009 Compensazione IVA da IVA Compensazione con altri tributi
Fino a €. 10.000
L I B E R A
Libera
Da €. 10.001 a €. 15.000
Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del Mod. Iva senza visto di conformità
Da €. 15.001
Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del Mod. Iva con visto di conformità

 

In caso di presentazione della dichiarazione Iva annuale entro il mese di febbraio, è previsto l’esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA.
Le stesse limitazioni sono valide anche nel caso di utilizzo in compensazione dei crediti Iva trimestrali. Quindi, sarà possibile effettuare tali compensazioni, soltanto a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza (mod. IVA TR) dalla quale risulta tale credito.
Di conseguenza:

  • il credito Iva relativo al I trimestre 2010, il cui mod. IVA TR andrà presentato esclusivamente in via telematica entro il 30/04/2010, sarà compensabile dal 16/05/2010;
  • il credito Iva relativo al II trimestre 2010, il cui mod. IVA TR andrà presentato esclusivamente in via telematica entro il 31/07/2010, sarà compensabile dal 16/08/2010;
  • il credito Iva relativo al III trimestre 2010, il cui mod. IVA TR andrà presentato esclusivamente in via telematica entro il 31/10/2010, sarà compensabile dal 16/11/2010.

Alcune ulteriori considerazioni

Dalla data d’invio della nostra circolare a oggi, diversi sono ancora i punti che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora del tutto chiarito. Pertanto, in attesa di eventuali chiarimenti si ritiene che:

  1. se in F24 viene utilizzato il credito Iva residuo relativo all’anno 2008, sembrerebbero non applicabili le limitazioni viste sopra. In questo caso occorre indicare in F24, quale anno di riferimento del credito iva compensato, il 2008. Occorre in ogni caso calcolare correttamente l’importo residuo ancora disponibile, visto che le sanzioni per compensazioni eseguite con crediti non esistenti sono particolarmente pesanti.
  2. le nuove regole sulla compensazione del credito Iva relativo all’anno 2009 (compilazione e spedizione della denuncia Iva, eventuale visto di conformità oltre il limite dei 15.000 euro) sembrerebbero applicabili fin dalla prima compensazione seppure inferiore ad € 10.000.
     

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