Circolare n. 1 del 27 gennaio 2010
Manovra finanziaria per il 2010
Rivalutazione terreni e partecipazioni: concessa la proroga al 31/10/2010 - Riaperti i termini per procedere alla rivalutazione dei terreni edificabili, agricoli e delle quote/azioni di società non quotate, da parte dei soggetti persone fisiche al di fuori del regime di impresa, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva.
Il nuovo valore rivalutato rappresenta il valore fiscalmente riconosciuto (prezzo di acquisto) che potrà essere portato in diminuzione dal corrispettivo di vendita ai fini della determinazione delle plusvalenze tassabili.
Misura dell’imposta sostitutiva:
- 4% per terreni edificabili, agricoli e per partecipazioni qualificate in società non quotate
- 2% per le partecipazioni non qualificate.
Perizia di stima:
- è necessario far redigere una perizia che attesti il nuovo valore del bene
- da giurare entro il 31/10/2010.
Periodo di riferimento:
- è possibile rivalutare i suddetti beni posseduti alla data dell’01/01/2010
Pagamento dell’imposta sostitutiva:
- in unica soluzione o prima rata, entro il 31/10/2010
- seconda rata + interessi passivi del 3% entro il 31/10/2011
- terza rata + interessi passivi del 3% entro il 31/10/2012
E’ possibile effettuare una nuova rivalutazione in sostituzione di quella eventualmente fatta in pe-riodi precedenti. In questo caso è necessario:
- redigere una nuova perizia
- versare l’imposta sostitutiva sul valore di riferimento all’01/01/2010
- chiedere il rimborso della precedente imposta versata, senza possibilità di “utilizzarla” in com-pensazione.
N.B.: attenzione ai versamenti effettuati in occasione di precedenti rivalutazioni, per i quali siano già trascorsi 48 mesi! L’Agenzia ritiene che tali versamenti non siano più rimborsabili per scadenza del termine.
Iva 10% in edilizia: norma a regime - Entra a regime l’aliquota Iva ridotta al 10% sulle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia) realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
36% per ristrutturazioni edilizie: proroga anni 2010, 2011 e 2012 – Sono prorogate per gli anni 2010, 2011 e 2012, le agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie che concedono un credito di imposta del 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare.
Più precisamente la proroga è concessa:
- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio delle abitazioni, per le spese sostenute entro il 31/12/2012
- agli acquisti di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione (detrazione da calcolare sul 25%
del prezzo di acquisto, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare), riconosciuta in presenza delle seguenti condizioni:
- gli interventi di recupero integrale del fabbricato devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012
- l’unità immobiliare ceduta o assegnata deve fare parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, che riguardano l’intero edificio
- il rogito deve essere stipulato entro il 30/06/2013.
Bonus ricapitalizzazione: incentivi alle operazioni di aumento di capitale
Si ricorda che per le società di persone e di capitali che effettuano aumenti del patrimonio netto, è prevista la possibilità di scontare dall’imponibile Ires/Irpef e Irap, il 3% della ricapitalizzazione fino a un tetto massimo di 500.000 euro.
Il beneficio durerà cinque anni, compreso l'anno in cui si effettua la ricapitalizzazione e sarà valido per le operazioni realizzate nel periodo 5 agosto 2009 - 5 febbraio 2010.
L’abbattimento del 3% è destinato alle società di capitali o di persone per aumenti e/o conferimenti effettuati da parte di persone fisiche (privati o imprenditori individuali).
Una recente circolare ha precisato le operazioni che realizzano incrementi di patrimonio e che danno pertanto diritto a tale beneficio:
- i conferimenti effettuati da persone fisiche a fronte della sottoscrizione di azioni o quote in sede di costituzione o di aumento di capitale sociale,
- i versamenti a titolo di sopraprezzo effettuati da persone fisiche all'atto della sottoscrizione di azioni o quote,
- i versamenti in denaro a fondo perduto eseguiti da soci persone fisiche, che non comportano obblighi di restituzione da parte della società,
- la rinuncia incondizionata dei soci persone fisiche al diritto alle restituzione di crediti verso la società (finanziamento soci fruttiferi o infruttiferi).
Es.:
La società Alfa srl perfeziona un aumento di capitale sociale mediante versamento in denaro in data 15 settembre 2009. I soci sono tutti persone fisiche.
Aumento di capitale sociale € 200.000
Rendimento figurativo annuo (200.000 x 3% = 6.000) € 6.000
Importi esclusi da imposizione fiscale:
- periodo imposta 2009 € 6.000
- periodo imposta 2010 € 6.000
- periodo imposta 2011 € 6.000
- periodo imposta 2012 € 6.000
- periodo imposta 2013 € 6.000
- Totale € 30.000
Risparmio fiscale nel quinquennio 30.000 x 31,40%= € 9.420
L'operazione risulta particolarmente interessante, nei casi in cui si intenda procedere a rinunce di finanziamenti soci con contemporanea riqualificazione in versamenti soci a fondo perduto.
Scudo fiscale: proroga
Prorogato il termine per l’emersione dei capitali detenuti all’estero, con le seguenti condizioni:
- emersione entro il 28/02/2010: imposta sostitutiva dovuta pari al 6%
- emersione entro il 30/04/2010: imposta sostitutiva dovuta pari al 7%.
Crediti Iva 2010: sopra i 10.000 euro, obbligatorio usare Entratel o Fisconline
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
1) i contribuenti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva per importi superiori a 10.000 euro, hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. I modelli F24 possono essere trasmessi:
a) direttamente dai contribuenti mediante i canali ENTRATEL o FISCONLINE
b) tramite intermediari abilitati al servizio ENTRATEL
2) l’utilizzo dei servizi di HOME BANKING messi a disposizione dalle Banche o da Poste Italiane, ovvero i servizi di REMOTE BANKING (CBI) offerti dalle Banche, è consentito solo ed esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti Iva inferiori o pari a 10.000 eu-ro.
N.B.: l’Agenzia precisa che in tutti i casi in cui il contribuente intende destinare alla compensazione crediti Iva di importo superiore a 10.000 euro annui, è opportuno utilizzare in ogni caso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia anche per la trasmissione di deleghe contenenti singolarmente compensazioni Iva inferiori ai 10.000 euro ovvero la cui somma non ha ancora rag-giunto il limite dei 10.000 euro.
La riforma dell'Iva sulle prestazioni di servizi: nuove regole a partire dall'01/01/2010
Con decorrenza 01/01/2010 entrano in vigore i nuovi criteri per definire la territorialità delle presta-zioni di servizi.
Più precisamente vale dal 2010 il principio generale secondo il quale:
- il “luogo di tassazione del servizio deve coincidere con quello in cui avviene il consumo effettivo del servizio stesso” distinguendo fra:
o servizi resi nei confronti di soggetti passivi (cioè con partita Iva) – la tassazione avviene nel luogo in cui è stabilito il committente
o servizi resi nei confronti di privati – la tassazione avviene nel luogo in cui è stabilito il prestatore.
Di fatto con il recepimento delle nuove norme, scompaiono i così detti “servizi intracomunita-ri”(quali erano quelli di agenzia, di trasporto e a questi accessori, ecc. se instaurati con soggetti del-la comunità) per i quali valevano norme specifiche, e subentra il concetto di servizio da e nei con-fronti di soggetti della comunità o extracomunitari ai quali applicare le nuove regole generali salvo trattamenti particolari nei casi di deroghe espressamente previste.
Con il seguente schema si propone un riepilogo del contenuto delle nuove disposizioni che eviden-zia come cambiano le modalità di applicazione dell’Iva a seconda che il committente sia un sogget-to passivo di imposta (cioè con partita Iva) o un privato consumatore o quando invece, poiché si tratta di situazioni in deroga ai principi generali, lo status del committente è irrilevante.
Approfondimenti verranno messi a disposizione prossimamente.
I nuovi criteri per localizzare le prestazioni di servizi
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I nuovi criteri per localizzare le prestazioni di servizi
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Oggetto della prestazione
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Status
del committente
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Criterio di territorialità
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1
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Servizi generici
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Soggetto passivo
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Paese del committente
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Privato
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Paese del prestatore (*)
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2
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Servizi relativi a beni immobili
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Irrilevante
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Luogo dell'immobile
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3
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Trasporto di passeggeri
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Irrilevante
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Luogo del trasporto,
in proporzione alla distanza
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4
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Ristorazione e catering, escluso punto 5
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Irrilevante
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Luogo di esecuzione
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5
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Ristorazione e catering a bordo di navi o aerei in viaggio intraUe
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Irrilevante
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Luogo di partenza
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6
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Locazione e noleggio "a breve termine" di mezzi di trasporto
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Irrilevante
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Luogo di consegna
e di utilizzo
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7
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Attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonchè attività accessorie
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Irrilevante
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Luogo di esecuzione
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8
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Intermediazioni in nome e per conto
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Soggetto passivo
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Regola generale (n. 1)
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Privato
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Luogo dell'operazione principale
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9
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Trasporto non intracomunitario di beni
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Soggetto passivo
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Regola generale (n. 1)
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Privato
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Luogo del trasporto in
proporzione alla distanza
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10
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Trasporto intracomunitario di beni
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Soggetto passivo
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Regola generale (n. 1)
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Privato
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Luogo di inizio
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11
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Lavorazione su beni mobili, comprese le perizie
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Soggetto passivo
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Regola generale (n. 1)
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Privato
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Luogo di esecuzione
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12
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Operazioni accessorie ai trasporti (carico, scarico, ecc.)
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Soggetto passivo
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Regola generale (n. 1)
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Privato
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Luogo di esecuzione
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13
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Locazione e noleggio non a breve termine di mezzi di trasporto
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Soggetto passivo
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Regola generale (n. 1)
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Privato
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Paese del prestatore
e luogo di utilizzo
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14
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Servizi con mezzi elettronici resi da imprese extraUe
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Soggetto passivo
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Regola generale (n. 1)
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Privato
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Paese del committente
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15
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Servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione
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Soggetto passivo
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Regola generale (n. 1)
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Privato
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Paese del prestatore
e luogo di utilizzo
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(*) In deroga alla regola generale, le seguenti prestazioni, anche se rese da prestatori italiani a privati consumatori, non si considerano territoriali se il destinatario è extraUe:
- prestazioni di servizi di cui all'art. 3, c. 2, del Dpr 633/72, ovvero le operazioni relative ai diritti immateriali (cessioni, concessioni e simili di diritti di autore, marchi, brevetti, ecc.)
- prestazioni pubblicitarie
- prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, nonchè di elaborazione e fornitura dati e simili
- operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, con esclusione delle locazioni di casseforti
- messa a disposizione di personale
- prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto
- concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante tali sistemi e fornitura di altri servizi direttamente collegati
- servizi di telecomunicazione e di teleradiodifusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello stato anche se resi da soggetti che non siano ivi stabiliti
- servizi prestati per via elettronica
- prestazioni inerenti all'obbligo di non esercitare in tutto o in parte un'attività o un diritto di cui ai punti precedenti
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Interessi legali: dal 2010 scesi all’1%
La misura del saggio degli interessi legali è stata fissata all’1% in ragione d’anno, con decorrenza 01/01/2010.
La novità ha naturalmente delle ripercussioni pratiche anche di carattere fiscale come ad esempio sulle somme dovute all’Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso, il quale diventa ora ancora più vantaggioso.
Contributo Cassa avvocati: dal 2% al 4%
Gli avvocati iscritti all’Albo e i praticanti già iscritti alla Cassa dovranno applicare la nuova aliquo-ta del contributo integrativo nella misura del 4% al posto di quella precedente del 2% a partire dalle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Made in Italy: contenuto delle etichette
Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) impone di riportare, in modo visibile e leggibile, sull'eti-chetta di tutti i prodotti commercializzati sul territorio italiano, anche la sede legale del produttore o dell'importatore nella Comunità. Questo è quanto risulta dall'articolo 6 del Codice del Consumo (Contenuto minimo delle informazioni) di seguito riportato: "I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabili-to nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
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