Circolare n. 2 del 17 marzo 2010
Riaperti i termini per rivalutare terreni e partecipazioni: scadenza 31/10/2010
Si ricorda che sono stati riaperti i termini per procedere alla rivalutazione di terreni edificabili, agricoli e delle partecipazioni (quote e azioni) in società non quotate, da parte dei soggetti persone fisiche al di fuori del regime di impresa, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva. Il nuovo valore rivalutato rappresenta il valore fiscalmente riconosciuto (prezzo di acquisto) che potrà essere portato in diminuzione dal corrispettivo di vendita ai fini della determinazione delle plusvalenze tassabili. Misura dell’imposta sostitutiva:
- 4% per terreni edificabili, agricoli e per partecipazioni qualificate in società non quotate
- 2% per le partecipazioni non qualificate.
Perizia di stima:
- è necessario far redigere una perizia che attesti il nuovo valore del bene
- da giurare entro il 31/10/2010.
Periodo di riferimento:
- è possibile rivalutare i suddetti beni posseduti alla data dell’01/01/2010.
Pagamento dell’imposta sostitutiva:
- in unica soluzione o prima rata, entro il 31/10/2010
- seconda rata + interessi passivi del 3% entro il 31/10/2011
- terza rata + interessi passivi del 3% entro il 31/10/2012
E’ possibile effettuare una nuova rivalutazione in sostituzione di quella eventualmente fatta in periodi precedenti. In questo caso è necessario:
- redigere una nuova perizia
- versare l’imposta sostitutiva sul valore di riferimento all’01/01/2010
- chiedere il rimborso della precedente imposta versata, senza possibilità di “utilizzarla” in com-pensazione.
N.B.: attenzione ai versamenti effettuati in occasione di precedenti rivalutazioni, per i quali siano già trascorsi 48 mesi! L’Agenzia ritiene che tali versamenti non siano più rimborsabili per scadenza del termine.
Corrispondenza dei cespiti fra bilancio e registro dei beni ammortizzabili
In vista della chiusura del bilancio d’esercizio, si consiglia di verificare l’esistenza dei beni strumentali iscritti in bilancio e di operare le eventuali rettifiche in caso di mancata coincidenza tra le scritture contabili e le annotazioni sul libro cespiti.
Si ricorda inoltre di evidenziare eventuali cespiti inutilizzati in corso d’anno sia ai fini del corretto calcolo degli ammortamenti sia per la compilazione degli studi di settore.
Scudo fiscale: ultimo termine 30/04/2010
Si ricorda che c’è tempo fino al 30/04/2010 per l’emersione dei capitali detenuti all’estero con il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 7% delle attività dichiarate.
Bilancio di esercizio al 31/12/2009: adempimenti e scadenze
Si ripropone anche quest’anno lo schema riepilogativo degli adempimenti e delle scadenze legate al Bilancio di esercizio al 31/12/2009. Si ricorda che le scadenze non sono fisse bensì mobili in quanto variano a seconda della data fissata per l’assemblea dei soci che dovrà approvare il Bilancio.
Nello schema vengono evidenziate le scadenze massime consentite, nell’ipotesi in cui si scelga, come giorno entro cui si riunirà l’assemblea dei soci, il termine ultimo del 30/04/2010.
Se la data prevista per la riunione dell’assemblea dei soci dovesse essere precedente al 30/04, precedenti saranno tutte le altre date relative agli adempimenti da porre in essere prima dell’assemblea stessa.
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Adempimento
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Soggetto tenuto all’adempimento
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Scadenza
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Termine massimo per bilancio chiuso al 31/12/2009
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Convocazione Organo amministrativo
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Organo
amministrativo |
Vedere statuto
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Redazione del progetto di bilancio
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Organo
amministrativo |
Entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea di approvazione del bilancio
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31 marzo 2010
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Redazione della Relazione sulla gestione
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Consegna al Collegio sindacale:
- del Bilancio - della Relazione sulla gestione |
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Deposito presso la sede della società di:
- Progetto di bilancio e allegati, - Relazione sulla gestione, - Relazione del collegio sindacale, - Copie integrali degli ultimi bilanci delle società controllate - Prospetto riepilogativo dei dati essenziali bilancio società collegate. |
Organo
amministrativo + Organi di controllo |
Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea e fino a quando il Bilancio non è stato approvato
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15 aprile 2010
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Spedizione avviso di convocazione dell’assemblea dei soci
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Organo
amministrativo |
Srl: almeno 8 gg precedenti assemblea (*) spa: almeno 15 gg o 8 gg prima assemblea (*) |
Per srl: 22 aprilePer spa: 15 aprile o 22 aprile
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Assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio
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Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (**)
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30 aprile 2010
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Deposito presso il Registro imprese:
- del Bilancio - del verbale d’assemblea che l’ha approvato - della Relazione sulla gestione - della Relazione dei sindaci - dell’elenco soci |
Organo
amministrativo |
Entro 30 giorni dall’approvazione
del bilancio |
30 maggio 2010
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Annotazione e sottoscrizione nel Libro inventari:
- del Bilancio e relativi allegati |
Organo
amministrativo |
Entro 3 mesi dal termine previsto per la presentazione dell’Unico
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31 dicembre 2010
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(*) è necessario verificare sullo statuto della propria società, le modalità ed i termini effettivamente scelti in quanto potrebbero essere diversi da quelli previsti dal codice civile (e indicati nello schema); il codice civile, infatti, prevede la possibilità di definire e personalizzare modalità e termini (raccomandata invece che Gazzetta ufficiale ecc.).
(**) In alcuni casi, è prevista la possibilità di approvare il bilancio entro il termine massimo del 30 giugno (anziché entro il termine ordinario del 30 aprile).
Il codice civile così recita: “ .. Lo statuto può prevedere un maggior termine (..entro cui approvare il bilancio), comunque non superiore a 180 giorni (dalla chiusura dell’esercizio), nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.”.
Si tenga comunque conto che i casi ammessi al rinvio dell’approvazione del bilancio di esercizio sono limitati: è stato ad es. espressamente previsto per le holding le quali devono necessariamente attendere che le proprie partecipate approvino prima i loro bilanci.
Aliquote contributive co.co.pro
L’Inps ha comunicato aliquote e massimali contributivi valevoli per il 2010 per i lavoratori parasubordinati.
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Le aliquote per il 2010 |
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Posizione previdenziale |
Aliquota |
Massimale imponibile |
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Soggetti iscritti che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
26,72% |
€ 92.147,00 |
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Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria |
17,00% |
€ 92.147,00 |
Saggio di interesse per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali
Sono stati fissati gli interessi di mora che i soggetti creditori dovranno applicare per il periodo 01/01/10 – 30/06/10 (salvo diversa pattuizione fra le parti) ai propri clienti in ritardo con i pagamenti.
Si riassumo di seguito anche i tassi previsti per i periodi precedenti.
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Semestre |
Tasso |
Tasso applicabile |
Tasso applicabile per vendita alimenti |
|---|---|---|---|
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Gennaio - giugno 2008 |
4,20% |
11,20% |
13,20% |
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Luglio - dicembre 2008 |
4,10% |
11,10% |
13,10% |
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Gennaio - giugno 2009 |
2,50% |
9,50% |
11,50% |
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Luglio - dicembre 2009 |
1,00% |
8,00% |
10,00% |
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Gennaio - giugno 2010 |
1,00% |
8,00% |
10,00% |
Pignoramento su terzi con ritenuta al 20%
Con decorrenza 5/03/2010, è stato stabilito che in caso di pignoramento di somme presso terzi, se quest’ultimo riveste la qualifica di sostituto di imposta deve operare un ritenuta a titolo di acconto pari al 20%. Si tratta di una misura fissa a prescindere dalla categoria reddituale alla quale appartiene la somma, anche se deve comunque trattarsi di una categoria reddituale oggettivamente soggetta a ritenuta.
Es. se il locatore (creditore) ottiene il pignoramento dello stipendio dell’inquilino (debitore) a titolo di affitti arretrati, nei confronti del datore di lavoro (terzo pignorato), quest’ultimo all’atto del pa-gamento in favore del locatore, non deve effettuare alcuna ritenuta. Infatti sui redditi da fabbricati non si effettua nessuna ritenuta. Se invece è un dipendente ad ottenere il pignoramento del conto bancario del datore i lavoro, a titolo di retribuzione arretrate, l’istituto di credito dovrà effettuare una ritenuta del 20% all’atto del pagamento del dipendente.
Obblighi del terzo pignorato:
- operare e versare la ritenuta del 20%
- certificare la somma pagata al creditore
- indicare nel mod. 770 il nominativo del creditore e del debitore, nonché l’importo corrisposto e la ritenuta operata
- comunicare al debitore l’importo del pagamento eseguito a favore del creditore nonché della ritenuta
Enasarco: aggiornamento minimali e massimali
L’Enasarco ha fissato gli importi aggiornati dei minimali e dei massimali contributivi, in vigore con riferimento alle provvigioni di competenza dall’01/01/2010:
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Rappresentanti o Agenti individuali e soc. persone |
Anno 2010 |
|---|---|
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Contributo a carico della casa mandante |
6,75% |
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Contributo a carico dell’agente o rappresent. |
6,75% |
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Minimale contributivo annuo (frazionabile) (2) |
Anno 2010 |
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Agente monomandatario (ditta individuale o soc. persone (1)) |
€ 789,00 |
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Agente plurimandatario (ditta individuale o soc. persone (1)) |
€ 396,00 |
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Massimale contributivo annuo (3) |
Anno 2010 |
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Agente monomandatario (ditta individuale o soc. persone) |
€ 3.735,00 |
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Agente plurimandatario (ditta individuale o soc. persone) |
€ 2.134,00 |
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Massimale provvigionale annuo |
Anno 2010 |
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Agente monomandatario (ditta individuale o soc. persone) |
€ 27.667,00 |
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Agente plurimandatario (ditta individuale o soc. persone) |
€ 15.810,00 |
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Per agenti in forma di spa o srl |
Anno 2010 |
|---|---|
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Fino ad € 13.000.000,00 |
2% |
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Oltre € 13.000.000,00 e fino ad € 20.000.000,00 |
1% |
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Oltre € 20.000.000,00 e fino ad € 26.000.000,00 |
0,50% |
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Oltre € 26.000.000,00 |
0,10% |
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Le scadenze:
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Periodo si riferimento |
Scadenza |
|---|---|
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I° trimestre 2010 (gennaio – marzo) |
Entro il 20/05/2010 |
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II° trimestre 2010 (aprile – giugno) |
Entro il 20/08/2010 |
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III° trimestre 2010 (luglio – settembre) |
Entro il 20/11/2010 |
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IV° trimestre 2010 (ottobre – dicembre) |
Entro il 20/02/2011 |
Aggiornamento DPS e documentazione sulla privacy
Entro la fine di marzo le aziende aggiornano il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) che, ricordiamo è obbligatorio solamente nel caso in cui vi sia un trattamento dei dati sensibili o giudiziari su supporto informatico nonché di tutta la documentazione ad esso allegata (nomina del responsabili, degli incaricati, delle informative a clienti e fornitori, ecc.)
Si ricorda che dal 15.12.2009, a seguito di un apposito Provvedimento del Garante del 27.11.2008 è divenuta obbligatoria la nomina dell’amministratore di sistema, una nuova figura che va ad aggiungersi al responsabile dei backup, al custode delle password, ecc., il quale deve premunirsi di conservare per un tempo stabilito di almeno 6 mesi i dati degli “access-log” del server e dei client ad esso connessi; per la memorizzazione di questi dati è necessario dotarsi di appositi software attual-mente in commercio (rimandiamo ogni disquisizione tecnica in merito direttamente ai vostri consulenti informatici).
Facciamo presente che l’area riservata del nostro sito offre una serie di documentazioni e informazioni utili per affrontare in modo autonomo le problematiche legate alla Legge sulla Privacy onde evitare le pesanti sanzioni amministrative e penali che potrebbero essere comminate nel caso di gravi violazioni.
Scambi di servizi intra ed extracomunitari: verifica delle nuove regole
S ricorda che con decorrenza 01/01/2010, a seguito dei sostanziali cambiamenti intervenuti alle modalità di applicazione dell’Iva sugli scambi di servizi con i paesi della comunità ed extracomu-nitari, molte delle procedure (fatturazione, registrazione, modelli Intra) a cui eravamo abituati, sono completamente cambiate.
Alcuni esempi:
1) Impresa IT effettua una lavorazione di beni per conto di impresa FR
Impresa IT: emette fattura fuori campo Iva ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/72
L’operazione non concorre a formare il volume di affari, non concorre alla formazione di plafond
IT deve presentare il modello Intrastat cessione servizi
2) Impresa IT paga intermediazione su vendita di beni dall’Italia a paese Ue ad Agente UE
Agente UE: emette fattura senza addebito di Iva.
Impresa IT: integra la fattura ricevuta con Iva ai sensi dell'art. 17 c. 3 DPR 633/72 con conseguente doppia registrazione nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite.
Deve presentare il modello Intrastat acquisti.
3) Agente UE promuove vendite in paesi extra-UE per conto impresa IT
Agente UE: emette fattura senza addebito di Iva
Impresa IT: integra la fattura ricevuta con gli estremi di “operazione non imponibile ai sensi dell'art. 9 c. 1 n. 7 DPR 633/72”.
Non deve presentare il modello Intrastat acquisti.
N.B.: il regime iva è lo stesso sia nel caso di merce che parte dall’Italia (esportazione) sia nel caso di merce che già si trova in territorio extra UE (cessione estero su estero).
Alla luce di quanto premesso, si consiglia di analizzare la propria situazione, per verificare se fino ad oggi le nuove regole sono state correttamente applicate.
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