Circolare n. 4 del 10 giugno 2010
Proroga dei termini di versamento delle imposte
Sono prorogati i termini per i versamenti legati alle dichiarazioni: beneficiari del rinvio sono sola-mente i contribuenti sottoposti agli studi di settore. Le nuove scadenze sono:
- entro il 6.07.2010 (senza maggiorazione);
- dal 7.07.2010 al 5.08.2010 (con maggiorazione dello 0,40%).
Stampa registri contabili e aggiornamento libri sociali
Dopo la chiusura del bilancio di esercizio (o del periodo di imposta) al 31/12/2009:
- aggiornare i libri sociali: entro 60 gg dalla data di riferimento (es. 60 gg da data verbale);
- aggiornare il libro dei beni ammortizzabili: entro il termine presentazione dichiarazione dei red-diti (30/09/2010);
- stampare i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici (giornale, Iva, e schede mastrini): entro 3 mesi dal termine di presentazione dichiarazione dei redditi (31/12/2010);
- aggiornare e sottoscrivere il libro inventari: entro 3 mesi dal termine presentazione dichiarazione dei redditi (31/12/2010).
Scadenze
Vi ricordiamo che il calendario delle scadenze e copia delle circolari inviateVi sono consultabili direttamente sul nostro sito www.studiorighetti.it.
Proroga presentazione MUD
E’ stato prorogato al 30 giugno 2010 il termine per la presentazione alla Camera di Commercio del MUD da parte di tutti i produttori di rifiuti (imprese, artigiani e commercianti).
Integrazione di fatture per prestazioni di servizi intracomunitari
Dal primo gennaio 2010 sono in vigore le nuove disposizioni sulla territorialità delle prestazioni di servizi. La regola generale prevede che per le operazioni fra soggetti passivi l’Iva venga applicata nel Paese del committente. Il committente nazionale è quindi tenuto ad emettere un documento intestato a sé stesso per assolvere l’imposta (autofattura art. 17 DPR 633/1972).
Con la Circolare 12/2010 l’Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità di utilizzare, in alternativa all’emissione dell’autofattura, l’integrazione della fattura emessa dal prestatore comunitario. La procedura dell’integrazione rimane preclusa per i servizi resi da prestatori extra comunitari, per i quali permane l’obbligo di emissione dell’autofattura.
Manovra correttiva D.L. 78/2010
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010 è entrata in vigore il Decreto Legge 78/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Di seguito vengono esposti i punti più significativi della Manovra correttiva.
Contrasto evasione fiscale e contributiva: partecipazione dei comuni
I comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale e contributivo attraverso la segnalazione all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all’INPS di “elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi”. La Manovra prevede l’istituzione di un Consiglio tributario e l’innalzamento della quota di compartecipazione dei comuni al gettito prodotto dall’attività di accertamento (dal 30% al 33%).
Aggiornamento del catasto
Il Fisco, in comune accordo con i Comuni sta monitorando gli immobili (terreni e fabbricati) per verificare la loro corretta indicazione in Catasto.
I proprietari degli immobili in relazione ai quali emergeranno irregolarità, potranno presentare entro la fine del 2010 una domanda di aggiornamento catastale, usufruendo della riduzione delle sanzioni ad un terzo. Decorso il termine, l’Agenzia del Territorio accerterà la rendita presunta degli immobili non regolarizzati e irrogherà sanzioni pari ad un terzo del valore catastale.
Si noti che l'emersione dell'immobile vale solamente ai fini della regolarizzazione catastale delle imposte evase negli anni. Non vengono sanati eventuali altri illeciti, come, per esempio, gli abusi edilizi.
Tracciabilità dei pagamenti
Viene abbassato a 5.000 euro, dagli attuali 12.500 euro, il tetto alla tracciabilità del contante e sono inasprite le sanzioni relative ad infrazioni superiori ai 50.000 euro. Oltre alla segnalazione dell’operazione ai competenti organi di controllo, per le violazioni inferiori a 50.000 euro, scatta una sanzione, in valore assoluto, di 3.000 euro.
In sintesi le limitazioni previste possono essere così riassunte:
a) è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro;
b) gli assegni bancari o postali di importo pari o superiore a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
c) il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto per iscritto dal cliente senza la clausola di non trasferibilità;
d) il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro;
e) i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto al di sotto del limite previsto.
Pertanto da quando entrerà in vigore il decreto in corso di approvazione, non potranno più essere eseguiti pagamenti con strumenti privi di tracciabilità (denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore in euro o in valuta estera) di importo pari o superiore a 5.000 euro!
Compensazioni in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo
A partire dal 1° gennaio 2011 è preclusa la possibilità di compensare crediti relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto viene applicata una sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.
Pertanto è consigliabile verificare l’esistenza di cartelle sospese presso Equitalia. Lo Studio rimane a disposizione per fornire assistenza e chiarimenti.
Comunicazione telematica
Con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate verranno stabiliti termini e modalità di presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Le operazioni per le quali scatterà l’obbligo di comunicazione sono quelle di importo pari o superiore a 3.000 euro.
Contrasto alle frodi intracomunitarie
Viene previsto un avvicinamento dell’Italia alla normativa europea in tema di operazioni intracomunitarie. L’obiettivo è quello di contrastare le frodi intracomunitarie attraverso una specifica autorizzazione concessa agli operatori direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Controllo agevolazioni persone fisiche
La norma prevede l'assoggettamento a ritenuta d'acconto del 10%, ai fini dell'imposta sul reddito dei percipienti, dei compensi corrisposti mediante bonifici bancari o postali quali modalità obbligatoria di pagamento per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (come ad esempio la fruizione della detrazione del 36 per cento).
La ritenuta d'acconto sarà operata dalla banca del beneficiario del bonifico all'atto di accreditamento delle somme. Il versamento delle ritenute dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate individuerà le tipologie di pagamento interessate e le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
Gli artigiani e i professionisti verso cui è rivolta tale disposizione, vedranno accreditarsi sul proprio conto un importo inferiore del 10% a seguito dell’effettuazione della ritenuta ad opera del loro stesso istituto di credito, che poi provvederà a versare all’Erario.
Imposta sostitutiva sui premi ai dipendenti
Per l'anno 2011 la quota di retribuzione erogata in attuazione di contratti collettivi (anche aziendali o territoriali) e correlata a incrementi di produttività, redditività ed efficienza organizzativa, all'andamento economico e agli utili d'impresa, sarà sottoposta ad una tassazione sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, oltre a comportare uno sgravio dei contributi dovuti dall'impresa e dal lavoratore. Elevato a 40.000 euro il limite reddituale per applicare l'imposta sostitutiva, fermo restando il limite complessivo di 6.000 euro lordi. L'entità dell'agevolazione e dello sgravio saranno stabiliti dal Governo, entro il 31 dicembre 2011, sentite le parti sociali.
Disposizioni antifrode e antiriciclaggio
E’ previsto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze provveda a varare una black list dei Paesi dove maggiore è il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con l’aggravante dell’assenza di scambio di informazioni in materia fiscale.
Sempre nell’ambito delle operazioni antiriciclaggio è prevista la segnalazione automatica per i versamenti e i prelevamenti di importo superiore ai 15.000 euro.
Si ricorda inoltre che a partire dal 1 luglio 2010 le operazioni con Paesi Black list andranno comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Il Fisco è in procinto di diramare istruzioni in merito a tale nuovo adempimento. Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti sull’argomento, che in ogni caso saranno oggetto della prossima circolare.
Imprese “apri e chiudi” e imprese in perdita sistematica
Arriva una specifica azione di vigilanza fiscale sulle cosiddette imprese "apri e chiudi". La norma prevede che le imprese che cessano l'attività entro un anno dall'inizio siano considerate ai fini delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di finanza e dell'Inps. Lo scopo è quello di assicurare una vigilanza sistematica su queste situazioni a rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
Inoltre una specifica disposizione prevede il potenziamento dell'azione di vigilanza fiscale su quelle imprese che si dichiarano in perdita ai fini delle imposte sui redditi per più di un periodo d'imposta, per le quali è evidente il rischio di evasione. Viene esclusa la situazione in cui le perdite sono determinate da compensi erogati ad amministratori e soci.
Redditometro
Delega alle Entrate per riscrivere il "redditometro". L'accertamento scatta quando il reddito dichiarato è inferiore del 20% (un quinto) rispetto a quello accertato in via sintetica dal "redditometro" (attualmente la percentuale che fa scattare l’accertamento è del 25%, cioè un quarto).
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