Studio Dott. Righetti & Associati

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Circolare n. 5 del 9 luglio 2010


Redditometro (persone fisiche: privati, soci, amministratori ecc.)

Il redditometro è uno strumento con cui l’Agenzia delle Entrate determina il reddito presunto di ciascun contribuente persona fisica. Si parla di reddito presunto perché viene determinato in base alla capacità di spesa manifestata dal contribuente nel corso dell’anno. Alcune delle spese che costituiscono indice di ricchezza per il Fisco sono evidenziate nella tabella che segue.

  • AEROMOBILI
  • COLLABORATORI FAMILIARI
  • NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO
  • RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE
  • AUTOVEICOLI
  • ASSICURAZIONI
  • ALTRI MEZZI DI TRASPORTO A MOTORE
  • CAVALLI DA CORSA E DA EQUITAZIONE

La manovra correttiva ha revisionato il redditometro. E’ stata abbassata la soglia oltre la quale scat-ta l’accertamento e sono all’esame dell’Agenzia delle Entrate sia i beni/servizi alla base dello strumento, sia i coefficienti applicati per ottenere il reddito presunto.
I controlli scatteranno a partire dal 1° gennaio 2011 ed interesseranno i redditi dichiarati dai contribuenti per l’anno 2009 nel modello Unico 2010. Non sarà necessaria, come in passato, la compilazione di un questionario, visto che l’Agenzia ha già a disposizione molti dei dati necessari per l’applicazione dello strumento.
La novità più rilevante rimane quella di un’applicazione sistematica e di un meccanismo traspa-rente, tale da consentire ai contribuenti di valutare autonomamente la propria posizione. L’Agenzia metterà a disposizione un apposito software con il quale professionisti e comuni cittadini potranno valutare preventivamente la loro situazione.

Comunicazione delle operazioni con paesi black list

Dal 1° luglio 2010 è scattato l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate una comunicazione relativa alle operazioni concluse con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a regime fiscale privilegiato. La comunicazione, da trasmettere obbligatoriamente per via telematica, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata conclusa (prima scadenza 31/8/2010 per le operazioni concluse nel luglio 2010). Omissioni, inesattezze e falsità sono punite con sanzioni da € 516 ad € 4.132.
Di seguito viene proposta una tabella riepilogativa del nuovo adempimento.

OGGETTO

Cessioni / Acquisti di beni
Prestazioni / Acquisti di servizi

DATI RILEVANTI

Importi delle operazioni imponibili (inclusa l’imposta), non imponibili (comprese le esportazioni) esenti e non soggette all’Iva, distinte per categoria, al netto delle note di variazione

PERIODICITA’

Trimestrale
soggetti che nei 4 trimestri precedenti hanno concluso operazioni di ammontare non superiore ad € 50.000 per ciascun trimestre e per ciascuna delle categorie di operazioni previste

Mensile
soggetti che almeno in un trimestre, almeno per una delle categorie di operazioni superano la soglia di € 50.000

MODALITA’
DI PRESENTAZIONE

Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica (Entratel/Fisconline), anche tramite intermediari abilitati

 

Per la consultazione dei paesi rientrati nelle black list scarica cliccando qui il documento in pdf.

Correzione dei modelli Intrastat senza sanzione

Gli adempimenti connessi alla presentazione dei modelli Intrastat hanno subito significative modifiche a partire dal 1° gennaio 2010. Le difficoltà operative nel recepimento delle novità hanno portato l’Agenzia delle Dogane a prevedere un termine entro il quale poter correggere eventuali errori commessi nella compilazione dei modelli Intrastat. Questo termine è stato fissato per il 20 luglio 2010. Fino a questa data infatti è consentito agli operatori economici di inviare elenchi rettificativi di quelli precedentemente trasmessi, senza che questo comporti il pagamento di sanzioni per le inesattezze commesse.
Risulta quindi conveniente procedere entro il 20 luglio ad una verifica degli elenchi presentati nella prima parte dell’anno, al fine di provvedere all’eventuale correzione di errori o di omissioni.

Avvisi di accertamento esecutivi dalla notifica (controlli fiscali)

Il DL 78/2010 ha previsto l’esecutività all’atto della notifica per gli avvisi di accertamento, oltre ai connessi provvedimenti che irrogano le sanzioni, per gli atti notificati dal 1° luglio 2011. Questo significa che in caso di mancato pagamento delle somme dovute, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, l’agente della riscossione potrà procedere ad esecuzione forzata senza prov-vedere alla preventiva iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento. L’obiettivo è quello di potenziare ed accelerare sensibilmente la riscossione delle somme dovute sulla base di atti di rettifica ed accertamento.

Immobili detenuti all’estero nel quadro RW (persone fisiche)

A partire dal modello Unico 2010 Periodo d’imposta 2009 i contribuenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW gli investimenti all’estero di natura non finanziaria, indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Fra gli investimenti esteri di natura non finanziaria sono compresi anche gli immobili tenuti a disposizione.
I contribuenti che hanno regolarizzato le attività di natura non finanziaria mediante utilizzo dello scudo fiscale sono esonerati dall’obbligo di indicare le medesime attività nel modulo RW della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per il periodo d’imposta precedente se la dichiarazione è stata presentata nel periodo compreso fra l’1/1/2010 e il 30/4/2010. 

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