Studio Dott. Righetti & Associati

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Circolare n. 6 del 23 settembre 2010


Nuove sanzioni per mancanza delle indicazioni obbligatorie

Le società soggette all’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese (es.: Spa, Sapa, Srl, Snc, Sas) devono adeguare le proprie indicazioni contenute negli atti e nella corrispondenza secondo le nuove direttive imposte dall’art. 2250 C.C.. Nello specifico le informazioni obbligatorie sono:

  • sede sociale;
  • R.E.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese a cui è iscritta la società;
  • per le sole società di capitali (Spa, Srl e Sapa) il capitale sociale sottoscritto e quello effettiva-mente versato secondo l’ultimo bilancio depositato;
  • l’eventuale stato di liquidazione successivo allo scioglimento (es. Alfa Srl in liquidazione);
  • nelle sole Spa e Srl lo stato di unipersonalità (es.: Alfa Srl a socio unico o unipersonale).

Tale obbligo riguarda tutti gli atti pubblici e quindi interessa la carta intestata della società, le fattu-re, le lettere, le comunicazioni, le bolle, i documenti doganali e persino il sito web. Si ritiene necessa-ria, anche se di fatto non obbligatoria, anche l’indicazione della PEC (Posta Elettronica Certificata).
Dal 2009 per l’omessa indicazione dei suddetti dati sono previste sanzioni da € 206 ad € 2.065 da applicare ad ogni amministratore (in precedenza non era prevista alcuna sanzione).

Stampa dei registri contabili

La stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici deve essere effettuata entro 3 mesi dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per l’Unico 2010 (redditi 2009) la data di presentazione è prevista per il 30/09/2010 e la stampa dei registri va quindi effettuata entro il 31/12/2010.
Più precisamente:

  • registro beni ammortizzabili – da stampare entro il 30/09/2010
  • registro riepilogativo di magazzino – da stampare entro il 30/09/2010
  • scritture ausiliarie di magazzino – da stampare entro il 31/12/2010
  • libro inventari da redigere entro il 31/12/2010
  • libro giornale – da stampare entro il 31/12/2010
  • scritture ausiliarie di contabilità generale (es. mastrini) – da stampare entro il 31/12/2010
  • registri iva – da stampare entro il 31/12/2010.

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi vale solo nel caso di registri tenuti con sistemi elettrocontabili. Al contrario se i registri sono tenuti a mano, la scadenza è sempre ed in-derogabilmente fissata entro i 60 giorni successivi alla data dell’operazione di riferimento.

Contanti e assegni: chiarimenti sulla tracciabilità dei pagamenti

Chiarimenti sulla riduzione della soglia dai 12.500 a 5.000 euro per l’uso di contante e strumenti di pagamento in forma libera. Nella tabella che segue vengono sintetizzate le ultime indicazioni diffu-se dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

E’ consentito il trasferimento di contanti e titoli al portatore tra soggetti diversi solamente quando il valore oggetto del trasferimento è inferiore a 5.000 euro. Non sono consentiti i trasferimenti, di importo inferiore alla citata soglia , quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge.

E’ consentita l’emissione di assegni bancari e postali, di assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi per importi inferiori a 5.000 euro. L’emissione di tali strumenti di pagamento avviene previa richiesta in forma scritta e pagamento dell’imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia.

Gli assegni utilizzati, anche per una singola transazione, non sono cumulabili per il calcolo dell’importo totale del trasferimento. La soglia fa riferimento soltanto al singolo assegno.

Gli assegni bancari o postali di importo pari o superiore a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

Gli assegni emessi all’ordine del traente (i cosidetti assegni “a me medesimo”) non possono circolare, qualunque sia l’importo: l’unico utilizzo possibile è la girata per l’incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.

I libretti al portatore possono avere un saldo massimo di 5.000 euro. Se eccedono tale soglia devono essere portati al di sotto dei 5.000 euro entro il 30 giugno 2011. Tale riduzione risulta condizione necessaria per il trasferimento dei libretti al portatore anche prima del 30 giugno 2011.

Le sanzioni applicabili sono suddivise in due scaglioni:

  • per i trasferimenti tra 5.000 e 50.000 euro avvenuti in violazione delle disposizioni antiriciclaggio si applica una sanzione compresa tra l’1% e il 40% dell’importo trasferito, con una sanzione minima di 3.000 euro.
  • per i trasferimenti superiori a 50.000 euro avvenuti in violazione delle disposizioni antiriciclaggio si applica una sanzione compresa tra l’5% e il 40% dell’importo trasferito, con una sanzione minima di 3.000 euro. 
Trasferimento di un assegno bancario di 55.000 euro
privo della clausola di non trasferibilità
Sanzione minima prevista di euro 3.000
Trasferimento di un assegno bancario di 100.000 euro
privo della clausola di non trasferibilità
Sanzione minima del 5% pari ad euro 5.000
Trasferimento di un assegno bancario di 200.000 euro
privo della clausola di non trasferibilità
Sanzione minima del 5% pari ad euro 10.000

Per sanare talune violazione è possibile ricorrere all’istituto dell’oblazione: effettuando il versamento di una sanzione ridotta, pari al 2% dell’importo trasferito, entro 60 giorni dalla notifica della contestazione, viene sanata la violazione.
Il trasferimento ad altro soggetto di un assegno emesso all’ordine del traente sconta la sanzione minima di 3.000 euro anche se il trasferimento è di importo inferiore alla soglia dei 5.000 euro. Si tratta quindi di un divieto assoluto.
Le violazioni dei divieti concernenti i libretti al portatore sono punite con sanzioni minime e massime aumentate del 50%.

Proroga moratoria debiti bancari delle PMI fino al 31.01.2011

Prorogato al 31 gennaio 2011 il termine di presentazione delle istanze di moratoria per la sospensione dei finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese. Vengono di seguito riportate in sintesi le condizioni necessarie per la richiesta di moratoria. 

REQUISITI SOGGETTIVI DIMENSIONALI

Piccole e medie imprese che soddisfano congiuntamente 2 requisiti:

  • numero di dipendenti inferiore a 250;
  • fatturato < € 50 milioni o attivo patrimoniale < € 43 milioni.

CONDIZIONI
ECONOMICO-FINANZIARIE

Sono escluse dalla moratoria le imprese prive dei seguenti requisiti:

  • adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale;
  • assenza di rate scadute da oltre 180 giorni;
  • esistenza al 30 settembre 2008 di posizioni “in bonis” con il creditore;
  • sussistenza alla data della domanda di sole posizioni “in bonis”.

OPERAZIONI
AGEVOLABILI

Sono operazioni agevolabili, tra le altre:

  • la sospensione per un massimo di 12 mesi del pagamento della quota capitale dei mutui passivi e dei canoni di locazione immobiliare (solo 6 mesi per i leasing relativi a beni mobili);
  • l’estensione fino a 270 giorni della scadenza dei debiti bancari correnti (operazioni di credito ordinario);
  • la concezione di specifichi finanziamenti, diretti a sostenere il rafforzamento patrimoniale dell’impresa.

OPERAZIONI
ESCLUSE

Sono escluse le seguenti operazioni:

  • finanziamenti riguardanti contratti o operazioni di importazione;
  • contratti di finanziamento o leasing stipulati dopo il 3 agosto 2009;
  • finanziamenti che hanno beneficiato della concessione di contributi pubblici (in conto interesse o capitale).

Ulteriori chiarimenti sulla nuova comunicazione black list

Dall’1 luglio 2010 le operazioni con paesi black list sono oggetto di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. La prima trasmissione è stata fissata per il 2 novembre 2010 e riguarderà le operazioni compiute nei mesi di luglio, agosto e settembre.
Una volta a regime, gli operatori saranno tenuti a presentare tale comunicazione per via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, che sarà:

  • il trimestre per i soggetti che nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute) hanno realizzato un ammontare complessivo non superiore a 50.000 euro;
  • il mese per i soggetti che non si trovano nelle condizioni indicate.

E’ stato in parte modificato l’oggetto della comunicazione, prevedendo:

  • l’esclusione dall’ambito di applicazione della norma delle operazioni compiute con soggetti aventi sede, residenza o domicilio fiscale a Cipro, Malta e Corea del Sud;
  • l’esclusione dall’obbligo di comunicazione per le attività con le quali si realizzano operazioni esenti ai fini Iva, sempre che il contribuente si avvalga della dispensa degli adempimenti di cui all’art. 36-bis DPR 633/1972;
  • l’estensione dell’obbligo di comunicazione anche alle prestazioni di servizi, rese a partire dall’1 settembre 2010, che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell’Iva e che sono rese o ricevute nei confronti di soggetti passivi aventi sede, residenza o domicilio fiscale in paesi black list.

Scheda di trasporto

L’incompleta o inesatta compilazione della scheda di trasporto ha comportato negli ultimi mesi l’irrogazione di numerose sanzioni. Di seguito viene riportato il contenuto obbligatorio della scheda di trasporto che deve essere compilata dal committente (o da un suo delegato), consegnata al vettore, conservata a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci per conto terzi ed esibita in caso di controllo stradale. 

DATI DELL’AUTOTRASPORTATORE PER CONTO TERZI
Denominazione, sede, partita Iva e numero di iscrizione all’albo degli autotrasportatori
DATI DEL COMMITTENTE
Denominazione, sede legale e partita Iva
DATI DEL CARICATORE
Denominazione, sede legale e partita Iva
DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE
Denominazione, sede legale e partita Iva
DATI DELLA MERCE TRASPORTATA
Tipologia, quantità/peso, luogo di carico e di scarico
EVENTUALE DICHIARAZIONE
Impossibilità di indicare il nominativo del proprietario della merce, fornendo adeguata motivazione di questa circostanza
OSSERVAZIONI VARIE
A cura del vettore o del conducente, qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie
EVENTUALI ISTRUZIONI
fornite al vettore dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto
LUOGO E DATA DI COMPILAZIONE
GENERALITA’ DI CHI SOTTOSCRIVE LA SCHEDA IN NOME E PER CONTO DEL COMMITTENTE
FIRMA

Sono previste le sanzioni di seguito elencate:

  • il committente, o chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero è punito con la sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.800;
  • se durante il trasporto la scheda o la documentazione equipollente non risulta a bordo del veicolo: sanzione amministrativa da € 40 ad € 120;
  • all’atto dell’accertamento della violazione, è disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto oppure altra documentazione equivalente. La documentazione deve essere esibita entro il termine di 15 giorni successivi all’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, si applica la sanzione da € 600 ad € 1.800.

Conto corrente dedicato per appalti e finanziamenti pubblici

Il 7 settembre 2010 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzare un apposito conto corrente bancario o postale dedicato agli appalti ed ai finanziamenti pubblici. La nuova norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) vieta espressamente l’uso del contante, imponendo l’utilizzo di uno o più conti correnti dedicati per i pagamenti a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi, oltre agli acquisti di immobilizzazioni tecniche.
Qualora le transazioni non passino attraverso il tramite delle banche o di Poste italiane Spa, il soggetto inadempiente dovrà corrispondere dal 5 al 20% del valore della transazione medesima, a titolo di sanzione amministrativa. Le transazioni effettuate, invece, su un conto corrente non dedicato, o senza l’impiego del bonifico bancario o postale, configurano una sanzione dal 2 al 10% del valore della transazione.
NOTA: le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano ai contratti sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della Legge 136/2010 (Nota del Ministero dell’Interno n. 13001/118 del 9/9/2010).

PEC: dopo l’iscrizione serve il monitoraggio

Entro il 28 novembre 2011 tutte le società devono provvedere all’iscrizione presso il Registro Imprese del loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata. La domanda di iscrizione/variazione della PEC è esente da bolli e da diritti.
Una volta iscritto, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata deve essere oggetto di un monitoraggio costante, in quanto rappresenta il canale privilegiato per la trasmissione degli atti da parte della Pubblica Amministrazione (es. comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, circolari informative, esiti di controlli automatizzati, avvisi di accertamento ecc.).
Si richiede cortesemente ai clienti di comunicare allo Studio l’avvenuta iscrizione della propria PEC così da consentire gli opportuni controlli.

Ritenuta del 10% su bonifici per gli interventi del 36% e 55%

Dall’1 luglio 2010 sui bonifici disposti per:

  • spese di intervento per il recupero del patrimonio edilizio (agevolazione 36%)
  • spese per interventi di risparmio energetico (agevolazione 55%)

è scattato l’obbligo per banche e poste di operare sull’importo del bonifico una ritenuta d’acconto del 10% con obbligo di rivalsa sul beneficiario a cui andrà corrisposto l’importo netto.
Sarà obbligo poi di questi enti rilasciare apposita certificazione con indicazione dei soggetti percipienti nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770). La ritenuta operata andrà poi indicata nella dichiarazione dei redditi e portata in detrazione dall’imposta lorda.
La base imponibile sulla quale banche e poste operano la ritenuta del 10% è l’importo complessivo del bonifico, decurtato in via forfetaria dell’Iva 20% (anche se l’Iva esposta in fattura è, a mero titolo di esempio, del 4%). Questa scelta si è resa necessaria per semplificare gli oneri dei soggetti obbligati a trattenere la ritenuta d’imposta.
Qualora ad emettere la fattura sia già un soggetto obbligato ad indicare la ritenuta d’acconto in fattura (es. un professionista architetto o ingegnere, oppure un’impresa che ha svolto dei lavori per conto di un condominio, ecc.), onde evitare di subire una doppia imposizione, questi è obbligato ad emettere tali documenti senza esposizione della stessa comportandosi come se il cliente fosse un privato. In virtù di questo chiarimento intervenuto sulla circolare n. 40/E del 28.07.2010 è consigliabile per professionisti ed imprese, prima di effettuare la fatturazione con esposizione della ritenuta d’acconto, chiedere conferma ai clienti che le prestazioni non riguardano interventi rientranti nelle agevolazioni del 36% e del 55%.

Spa: relazione degli organi delegati

Si ricorda che nelle società per azioni, gli organi delegati (amministratori con deleghe) hanno l’obbligo di redigere una relazione con la periodicità fissata dallo statuto (e in ogni caso almeno ogni sei mesi), sull’andamento della gestione, da inviare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Copia di tale relazione va sottoscritta e conservata agli atti, oppure trascritta sul libro verbali del CdA unitamente all’eventuale verbale di riunione consiliare.

Affitti 20%

Con apposito Decreto a partire dall’1 gennaio 2011 dovrebbe essere introdotta, come regime impositivo alternativo a quello attualmente in vigore, una cedolare secca sugli affitti di importo pari al 20%. L’aliquota riguarderà le normali locazioni e non quelle agevolate. La disposizione in fase di approvazione dovrebbe prevedere per i proprietari di immobili concessi in affitto la facoltà di scegliere un regime fiscale alternativo a quello attuale: in particolare il canone di locazione, relativo ai contratti stipulati per immobili ad uso abitativo e relative pertinenze affittate congiuntamente all'abitazione, potrà essere assoggettato a questa nuova imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo sul contratto di locazione. La cedolare secca potrà essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Ulteriori chiarimenti saranno forniti nelle prossime circolari.

Controlli fiscali: novità per il redditometro

Importanti novità sulla revisione del redditometro. Lo strumento che consente la definizione sintetica del reddito delle persone fisiche tramite le loro manifestazioni di capacità di spesa si rinnova, promettendo maggiore incisività. In particolare aumenta il rischio di accertamento relativo alle spese per incrementi patrimoniali: mentre in passato la spesa sostenuta veniva ripartita in quote costanti nell’anno di sostenimento e nei quattro precedenti, con la nuova disciplina l’esborso “pesa” sul solo anno di imposta in cui la spesa viene sostenuta. In questo modo scatta con più facilità l’accertamento da parte dell’Agenzia, salvo poi garantire al contribuente il diritto di dimostrare l’eventuale provenienza dagli anni precedenti del maggiore reddito accertato. Si determina quindi un’inversione dell’onere della prova: prima erano gli stessi accertatori a ripartire in 5 quote costanti il valore dell’investimento sostenuto ed a verificare l’effettiva capienza dei redditi di ciascuno dei cinque esercizi esaminati. Con la nuova disciplina gli accertatori si limitano a verificare la capacità del reddito dell’esercizio di coprire la spesa per incrementi patrimoniali e qualora questo reddito non si riveli sufficiente spetterebbe al contribuente fornire adeguata giustificazione del maggior reddito presunto, anche attingendo agli esercizi precedenti. Nuovo anche il coinvolgimento dei Comuni nella procedura di accertamento, oltre al riferimento, fra gli elementi sensibili, anche al nucleo familiare e al luogo di residenza.
Tra le altre novità relative al redditometro si possono evidenziare le seguenti:

  • gli accertatori potranno ricostruire il reddito sintetico sulla base di indicatori di capacità di spesa diversi da quelli che saranno previsti con apposito Decreto, semplicemente accertando l’effettiva spesa sostenuta dal contribuente;
  • saranno introdotti nuovi indici di capacità contributiva, tali da esprimere l’effettiva capacità reddituale dei contribuenti;
  • la nuova disciplina, oltre alla prassi e alla giurisprudenza sul redditometro di vecchia generazione, individua come elementi di prova a favore del contribuente per il sostenimento della propria capacità di spesa: i redditi esenti, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, le somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali, i finanziamenti, le somme derivanti da vincite, eredità e donazioni, i redditi fiscalmente determinati in misura forfetaria, le somme riscosse a titolo di risarcimento patrimoniale;
  • non sarà più richiesta la non congruità reddituale per più periodi d’imposta (basta un solo periodo) e la soglia oltre la quale scatterà l’accertamento è stata abbassata dal 25% al 20%;
  • rientreranno nel nuovo redditometro anche gli investimenti di natura finanziaria.

Si rende noto che le nuove disposizioni sul redditometro saranno efficaci a partire dal periodo d’imposta 2009 e per i successivi.
Anche con il nuovo redditometro continueranno ad essere rilevanti gli acquisti di autovetture, anche in leasing, e sarà dunque importante valutarne gli effetti ai fini dei possibili controlli.
 

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