Circolare n. 4 del 7 luglio 2008
Novità contenute nella manovra 2008
Elenchiamo brevemente le principali novità introdotte dal D.L. 112/2008. Ricordiamo che il decreto legge nonostante sia già entrato in vigore, potrà subire modifiche in sede di conversione in legge.
Elenchi clienti e fornitori (decorrenza 25/06/2008): sono stati abrogati. Le violazioni commesse precedentemente non sono punibili.
Pagamento con assegni e in contanti (decorrenza 25/06/2008): si torna al vecchio limite dei 12.500 euro:
- i pagamenti in contanti tornano ammissibili se inferiori a 12.500 euro;
- gli assegni bancari e postali potranno continuare a essere trasferibili se emessi per importi inferiori ai 12.500 euro; il girante non deve più inserire il proprio codice fiscale nelle girate;
- i libretti di deposito al portatore dovranno essere estinti ovvero il loro saldo essere ridotto a somma inferiore ai 12.500 euro (e non più 5.000 euro) entro giugno 2009;
- rimane invece l’imposta di bollo per chi richiede titoli senza la dizione “non trasferibile”
Professionisti (decorrenza 25/06/2008): non è più richiesto che il pagamento dei professionisti sopra determinate soglie (le quali sono state abrogate), avvenga obbligatoriamente attraverso uno strumento tracciabile (es. assegni non trasferibili, bonifici ecc).
Abrogato anche l’obbligo di tenuta di un c/c bancario o postale su cui far transitare tutti i pagamenti e incassi.
N.B.: i professionisti devono comunque fare attenzione ai propri movimenti finanziari in quanto rimane la norma per cui prelevamenti dai conti, non giustificati sono equiparabili ai compensi.
Studi di settore: a partire dall’anno 2009, gli studi di settore dovranno essere pubblicati sulla G.U. (e quindi messi a disposizione dei contribuenti) entro il 30 settembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore. Per l’anno 2008 il termine è fissato al 31 dicembre.
Cessione di partecipazioni (decorrenza 25/06/2008): sono esenti da tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non, detenute dalle persone fisiche da almeno 3 anni in società di capitali e di persone commerciali che sono costituite da non più di 7 anni.
Condizione: bisogna procedere entro il biennio successivo alla realizzazione della plusvalenza, al reinvestimento della stessa in società di capitali o di persone commerciali, che svolgano la medesima attività della società originaria e che siano state costituite da non più di 3 anni.
Privacy (25/06/2008): per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili o l’unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa prognosi, non è più previsto l’obbligo di tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza, ma è sufficiente l’autocertificazione di trattare soltanto dati personali non sensibili o che l’unico dato sensibile è appunto costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti.
Cumulo tra pensione e redditi di lavoro (decorrenza 01/01/2009): abrogato il divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro.
Carta di identità decennale (25/06/2008): la durata della carta di identità passa da 5 a 10 anni. Il nuovo termine si applica, oltre a quelli di nuova emissione, anche alle carte di identità in corso di validità alla data dell’entrata in vigore del presente dl: il titolare di una carta di identità scaduta dopo il 26/06/2008 potrà quindi ottenere la convalida formale del proprio documento per altri cinque anni semplicemente presentandosi all’anagrafe comunale per l’apposizione di un apposito timbro.
Accatastamento fabbricati rurali: scadenza 28/07/2008 e 31/10/2008
Il 28/07/2008 scade il termine per la messa in regola dei fabbricati ex rurali non dichiarati al Catasto e il 31/10/2008 per quelli che hanno perso i requisiti soggettivi di ruralità.
Decorsi tali termini chi non è in regola rischia sanzioni fino a 1.000 €, che potranno anche essere superiori se ad intervenire sarà l’Agenzia del territorio che dovrà procederà all’accatastamento d’ufficio.
Sul sito dell’Agenzia del territorio, è possibile verificare se il proprio fabbricato è stato individuato ed inserito nell’elenco di quelli che verranno accatastati d’ufficio, a causa del venir meno dei requisiti di ruralità:
http://www.agenziaterritorio.it\site.php?.id=2381
Rivalutazione di terreni e partecipazioni: arriva la proroga al 20/07/2008
E’ stata preannunciata la proroga al 20/07/2008 del termine per la redazione e asseverazione della perizia di stima e per il versamento dell’imposta sostitutiva in tema di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, il cui termine precedente era scaduto il 30/06/2008.
Chi fosse interessato, può rivolgersi allo Studio!
Prova delle cessioni intracomunitarie: controlli della Dogana
Come era già stato precisato nella nostra circolare n. 1 del 17/01/08, per provare l’avvenuta cessione comunitaria dei beni è necessario esibire in sede di controllo quanto segue:
- la fattura di vendita
- l’elenco INTRA contenente l’operazione di cessione
- la documentazione relativa al pagamento da parte dell’acquirente
- la lettera di vettura “CMR” firmata dal trasportatore per presa in carico e dal destinatario per ricevuta (Nel caso di trasporti non su strada, si dovranno utilizzare documenti equipollenti, come la lettera di vettura “CIM” nel caso di trasporti tramite ferrovia).
Da allora, non sono stati forniti ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate soprattutto in merito alla lettera di vettura (CMR), mentre continuano i controlli da parte del personale della Dogana.
Sull’argomento si è tuttavia espressa l’Assonime che ha sostenuto la possibilità di produrre in alternativa alla CMR, altri documenti in grado di provare l’avvenuto trasferimento fisico del bene in altro Stato della Comunità.
In mancanza di CMR, l’Assonime consiglia, al fine di evitare contestazioni, di dotarsi comunque di materiale, sia civile sia fiscale, come ad esempio:
- l’attestazione di avvenuta consegna, da richiedere al vettore, oppure nell’ipotesi di trasporto franco fabbrica, nell’ambito dal quale la responsabilità del trasporto in altro Stato comunitario ricade contrattualmente sul cessionario, richiedere a quest’ultimo copia del documento di trasporto da lui sottoscritto all’arrivo a destino dei beni,
- le lettere di credito,
- i certificati di assicurazione,
- i certificati di controllo,
- la certificazione sanitaria, ecc
tutta documentazione da cui si rilevano gli estremi della spedizione e l’arrivo a destino della merce.
Stampa dei registri contabili ed aggiornamento dei libri sociali
Dopo la chiusura del bilancio di esercizio (o del periodo di imposta) al 31/12/2007:
- aggiornare i libri sociali: entro 60 gg dalla data di riferimento (es. 60 gg da data verbale);
- aggiornare il libro dei beni ammortizzabili: entro il termine presentazione dichiarazione dei redditi (31/12/2008);
- stampare i registri contabili (giornale, iva, e tutti gli altri obbligatori) entro il 31/12/2008;
- aggiornare e sottoscrivere il libro inventari: entro 3 mesi dal termine presentazione dichiarazione dei redditi (31/12/2008).
N.B.:
Stampa dei Registri contabili e Libro mastro
La stampa dei registri contabili entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, vale solo nel caso di registri tenuti con sistemi elettrocontabili, mentre se tenuti a mano, la scadenza è sempre ed inderogabilmente entro 60 gg, dalla data dell’operazione di rifermento (un’operazione datata 31/12 va annotata entro e non oltre i 60 giorni successivi).
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