Circolare n. 5 del 7 ottobre 2005
Trattamento per gli agenti: provvigioni tassate alla conclusione del contratto
L’Agenzia delle entrate si è recentemente espressa sui criteri da adottare per determinare la competenza delle provvigioni spettanti agli agenti e rappresentanti. In particolare, è stato precisato che è la data in cui si conclude il contratto fra il preponente e il terzo a determinare il momento in cui l’agente deve assoggettare a tassazione la provvigione e la ditta mandante può dedursi il costo imputandolo al proprio bilancio.
Lo stesso criterio si applica anche nel caso in cui contrattualmente sia previsto che il compenso spetti all’agente al pagamento del corrispettivo o entro il termine in cui doveva effettuarsi il pagamento da parte del terzo; questo perchè il termine legato al pagamento del terzo è considerato solo una posticipazione concordata fra le parti dell’esigibilità della provvigione, ma non individua l’esercizio di competenza per il concorso al reddito dei componenti positivi e negativi.
Esempio:
- stipula del contratto di fornitura fra ditta mandante (tramite il proprio agente) e cliente: 31/10/04;
- provvigione calcolata in € 1.000,00, da corrispondere all’agente all’atto del pagamento della merce da parte del cliente (termine finale);
- fatturazione e consegna della merce al cliente: 15/12/2004.
- pagamento della merce (fissato ed avvenuto): 15/07/2005.
Al 31/12/2004 il diritto alla provvigione è già certo anche se ancora non esigibile da parte dell’agente. La ditta mandante, in conformità al criterio di correlazione, imputa a conto economico la spesa per provvigioni (fatture da ricevere), calcolata in € 1.000,00, contrapponendola ai ricavi conseguiti sulle vendite realizzate e l’agente imputerà il ricavo per competenza nel 2004 come fattura da emettere.
Alberghi e ristoranti: legittimo accertare i ricavi sulla base dei tovaglioli consumati!
Gli Uffici finanziari possono ricostruire i ricavi di un ristorante sulla base del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati! La Corte di cassazione ha recentemente confermato la legittimità del suddetto strumento (chiamato anche Tovagliometro) in base al quale partendo dalla presunzione assoluta che ciascun cliente adoperi un solo tovagliolo, sottraendo il numero dei tovaglioli che viene utilizzato per altri scopi, quali i pasti dei soci o dei dipendenti, si risalire al numero dei pasti effettivamente consumati e da qui ricostruire induttivamente i ricavi da accertare!
Si consiglia di non sottovalutare il problema e di valutare la propria situazione!
Emissione di fatture per operazioni inesistenti: sanzioni pesanti!
Il contribuente che emette fatture per operazioni inesistenti:
- deve versare l’imposta indicata in fattura, anche se ha rettificato l’operazione emettendo una “nota di credito”, ai sensi dell’art. 26 del dpr 633/72;
- oltre al versamento dell’iva, scatta la sanzione amministrativa unica pari al 30% dell’imposta non versata;
- sconta le sanzioni penali di cui al D.Lgs 74/2000 (reclusione da sei mesi a 6 anni).
Il contribuente che riceve fatture per operazioni inesistenti:
- non può detrarre l’imposta indicata in fattura;
- deve corrispondere l’Iva della eventuale “nota di credito” ricevuta;
- oltre al versamento dell’imposta indebitamente detratta, sconta una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’iva portata in deduzione;
- sconta le sanzioni penali di cui al D.Lgs 74/2000 (reclusione da sei mesi a 6 anni).
Saggio di interesse per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali
Sono stati fissati gli interessi di mora che i soggetti creditori dovranno applicare per il periodo 01/07/05 – 31/12/05 (salvo diversa pattuizione) ai loro clienti in ritardo con i pagamenti. Si riassumo di seguito anche i tassi previsti per i periodi precedenti.
| Semestre | Tasso BCE | Tasso applicabile per transazioni commerciali li in genere | Tasso applicabile per vendita alimenti deteriorabili |
|---|---|---|---|
| Gennaio - Giugno 2004 |
2,02%
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9,02%
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11,02%
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| Luglio - Dicembre 2004 |
2,01%
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9,01%
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11,01%
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| Gennaio - Giugno 2005 |
2,09%
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9,09%
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11,09%
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| Luglio - Dicembre 2005 |
2,05%
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9,05%
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11,05%
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Imposta di bollo per libro giornale e inventari
Si precisa che l’aumento dell’imposta di bollo con decorrenza 01/06/2005 prevista per la bollatura dei registri contabili, riguarda anche gli imprenditori individuali e le società di persone; l’imposta di bollo dovuta per il libro giornale ed il libro inventari è pari ad euro 29,24 (invece di 20,66) per ogni 100 pagine.
Gli aumenti non si applicano se l’imposta è stata pagata prima della predetta data; in tal caso, non deve essere operata alcuna integrazione.
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Riepilogo
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|---|---|
| Soggetto | Imposta di bollo |
| Imprenditore individuale |
29,24 ogni 100 pagine o frazione
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| Società di persone (s.s., s.n.c, s.a.s.) |
29,24 ogni 100 pagine o frazione
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| Società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.) |
14,62 ogni 100 pagine o frazione
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Annotazioni sui registri obbligatori: attenzione alle registrazioni a matita
La Corte di cassazione ha affermato che le annotazioni a matita (la penna stilo è assimilata alla matita) effettuate sui registri obbligatori sono da considerare inesistenti e pertanto comportano l’applicazione della sanzione per omessa registrazione.
Consolidato nazionale: proroga
E’ stato differito al 31/10/2005 il termine entro il quale i contribuenti Ires dovranno comunicare all’Amministrazione Finanziaria, l’esercizio dell’opzione per il cosiddetto “consolidato nazionale”
Decreto Irap: salta il ravvedimento operoso
Con le nuove disposizioni in materia di Irap si esclude la possibilità di applicare il ravvedimento operoso per l’omesso o ritardato versamento del saldo Irap 2004 e degli acconti e del saldo Irap 2005!
Questo significa che in caso di inadempienza da parte del contribuente, le sanzioni saranno quelle ordinarie senza nessuna possibilità di rimediare in via agevolata.
Elenchi Intrastat: dal 2006 nuove regole di compilazione
Sono state introdotte nuove semplificazioni relativamente alla compilazione degli elenchi Intrastat in vigore a partire dal 2006! Più precisamente:
- le colonne relative a “valore statistico”, “condizioni di consegna” e “modo di trasporto”, dovranno essere compilati solo dai soggetti che:
- hanno realizzato nell’anno precedente (o presumono di realizzare, nel caso di inizio attività se in corso d’anno), un valore annuo di spedizioni superiore a 10 milioni di euro, sia nel caso di cessioni sia nel caso di acquisti intracomunitari (oggi limiti sono di euro 4.300.000 per le cessioni e di euro 2.500.000 per gli acquisti);
- sono previsti i seguenti nuovi casi di esonero dalla rilevazione statistica degli elenchi Intrastat:
- i beni che veicolano informazioni quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette, audio e video, cd-rom con programmi informatici, se concepiti su richiesta del cliente o non sono oggetto di transazioni commerciali, oppure forniti per fini di aggiornamento non oggetto di fatturazione per il destinatario;
- il materiale pubblicitario e i campioni commerciali, purchè non siano oggetto di transazione commerciale;
- i beni destinati ad essere riparati e, restituiti in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati;
- i mezzi di trasporto nuovi ceduti a cittadini privati di altri Stati membri
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