Circolare n. 5 del 14 giugno 2007
Proroga per il pagamento delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore
I contribuenti che svolgono attività per le quali sono approvati gli studi di settore e che hanno ricavi o compensi non superiori ad € 5.164.569, compresi i soci delle società trasparenti o soggetti assimilati (soci di società di persone), possono pagare i saldi e il primo acconto delle imposte dirette (ires, irpef e irap) e dei contributi Inps (sulla quota eccedente il minimale) entro il 9/07/2007 invece che il 18/06/2007!
Chi intendesse avvalersi del maggior termine con maggiorazione dello 0,4% potrà pagare entro l’08/08/2007 invece che il 16/07/2007.
Non sono interessati alla proroga i soggetti per qualsiasi motivo esclusi dall’applicazione degli studi di settore (ricavi > 5.164.569, primo anno di attività, periodo non normale ecc.) e i contribuenti soggetti ai parametri, i quali dovranno invece rispettare le scadenze ordinarie rispettivamente del 18/06/2007 e del 16/07/2007 se con maggiorazione.
Entro il 30 giugno, la scelta per la destinazione del TFR
La Riforma della previdenza complementare riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato.
La disciplina è diversa a seconda che si tratti di:
- lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993:
- già iscritti a un fondo pensione;
- non iscritti a un fondo pensione;
- lavoratori assunti dopo il 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 124/93 che ha disciplinato la previdenza complementare) e neoassunti dal 1° gennaio 2007.
La scelta del lavoratore sulla destinazione del Tfr riguarda l’intero Tfr maturando e può essere manifestata in modo esplicito o tacito.
Il Tfr maturato fino al 31/12/2006 rimane in azienda.
La scelta va effettuata entro il 30 giugno 2007 o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007.
La scelta:
- esplicita - deve essere effettuata attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro con l’indicazione del fondo prescelto o di mantenere il Tfr maturando in azienda;
- tacita - nessuna comunicazione all’azienda.
Il lavoratore part-time titolare di più rapporti di lavoro può aderire a ciascuna forma pensionistica complementare di natura negoziale e collettiva prevista dai contratti collettivi di lavoro applicabili a ciascun rapporto di lavoro di cui è titolare.
Sarà opportuno che il soggetto in questione valuti attentamente non solo i benefici ma anche i costi che conseguono alla adesione contemporanea ad una pluralità di forme pensionistiche complementari.
Fondi di previdenza complementare:
- chiusi o negoziali: - sono i fondi creati dal proprio c.c.n.l.;
- aperti: - tutti gli altri (assicurativi, bancari, ecc.).
Aziende con mendo di 50 dipendenti
I lavoratori assunti dopo il 29/04/1993, non iscritti ad alcun fondo pensione possono scegliere esplicitamente di:
- Mantenere il Tfr in azienda; in futuro possono sempre scegliere di passare ad un fondo.
- Destinare il Tfr ad un fondo di previdenza complementare. La scelta è irrevocabile.
In mancanza di scelta, il Tfr va:
a. alla forma di previdenza complementare prevista dai contratti collettivi o in mancanza
b. al fondo al quale ha aderito il maggior numero di dipendenti in azienda o in mancanza
c. al Fondo pensione istituito presso l’Inps (Fondo residuale).
I lavoratori assunti prima del 29/04/1993, non iscritti ad alcun fondo pensione possono scegliere come sopra.
I lavoratori assunti prima del 29/04/1993, già iscritti ad un fondo pensione possono scegliere esplicitamente di mantenere inalterata la quota che già versavano al fondo; se versavano in misura inferiore al 100% possono decidere di elevare la percentuale al fondo o di lasciare in azienda l’eccedenza.
Aziende con almeno 50 dipendenti
I lavoratori assunti dopo il 29/04/1993, non iscritti ad alcun fondo pensione possono scegliere esplicitamente di:
- Mantenere il Tfr in azienda; in questo caso il Tfr andrà al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps.
- Destinare il Tfr ad un fondo di previdenza complementare. La scelta è irrevocabile.
In mancanza di scelta, il Tfr va:
a. alla forma di previdenza complementare prevista dai contratti collettivi o in mancanza
b. al fondo al quale ha aderito il maggior numero di dipendenti in azienda o in mancanza
c. al Fondo pensione istituito presso l’Inps (Fondo residuale).
I lavoratori assunti prima del 29/04/1993, non iscritti ad alcun fondo pensione possono scegliere come sopra.
I lavoratori assunti prima del 29/04/1993, già iscritti ad un fondo pensione possono scegliere esplicitamente di mantenere inalterata la quota che già versavano al fondo; se versavano in misura inferiore al 100% possono decidere di elevare la percentuale al fondo o di lasciare in azienda l’eccedenza.
Nel calcolo dei dipendenti si tiene conto dell’occupazione media nel 2006, computando i lavoratori nei confronti dei quali sussiste l’obbligo di accantonamento del tfr ai sensi dell’art. 2120 c.c., e quindi anche i lavoratori a part-time e i contratti a termine.
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Tfr in azienda
6,91% della retribuzione lorda annua.
Rivalutazione dell’1,5% + 75% dell’indice Istat dei prezzi al consumo.
Si ritirerà un capitale.
Tfr in un fondo chiuso
Obbligatorio: + 1,10% o più, a carico del dipendente (detraibile fino ad € 5.164)
Obbligatorio: + 1,10% a carico dell’azienda
Si ritirerà una rendita.
Tfr in un fondo aperto
Facoltativo: + 1,10% o più, a carico del dipendente (detraibile fino ad € 5.164)
Facoltativo: + 1,10% a carico dell’azienda
Si ritirerà una rendita.
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Liquidazione del Tfr
Se il Tfr è versato all’Inps la richiesta di liquidazione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o in caso di anticipazione, deve essere presentata come di consueto al datore di lavoro anche per quel che riguarda il Tfr versato all’Inps.
Il datore di lavoro si sostituisce all’Inps per quel che concerne l’adempimento degli obblighi nei confronti del lavoratore, salvo poi conguagliare quanto anticipato con i futuri versamenti che è tenuto ad effettuare nei confronti dell’Inps.
Scelta, revoca e recesso
Il lavoratore che aderisce a un fondo pensione, chiuso o aperto, non può più recedere dal sistema dei fondi. L’adesione comporta la permanenza all’interno del sistema fino al momento del pensionamento ovvero fino al verificarsi di un evento che consente il riscatto della posizione.
In alternativa è possibile il trasferimento della posizione individuale.
La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può continuare anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile a condizione che, al momento del pensionamento, il soggetto abbia effettuato versamenti ad una forma pensionistica complementare da almeno un anno. In questo caso il soggetto può liberamente scegliere il momento in cui fruire delle prestazioni pensionistiche.
Il trasferimento della posizione
L’iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare nei seguenti casi:
- perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio per cambiamento di attività lavorativa): l’iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto, trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa;
- volontariamente (cd. portabilità della posizione individuale): decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l’aderente può trasferire l’intera posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale.
Il lavoratore può passare da un fondo ad un altro:
- da un fondo chiuso ad un altro fondo chiuso;
- da un fondo chiuso ad un fondo aperto;
- da un fondo aperto ad un altro fondo aperto;
- da un fondo aperto ad un fondo chiuso.
La richiesta di anticipazione
La legge consente, in modo analogo a quanto avviene per il Tfr lasciato presso il datore di lavoro, di usufruire di anticipazioni.
L’iscritto può ottenere l’anticipazione della posizione individuale:
- in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica: fino al 70% della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche);
- dopo 8 anni di iscrizione al fondo: fino al 70% della posizione maturata per l’acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli; fino al 30% della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell’iscritto.
Il riscatto della posizione
Se prima del pensionamento si perdono i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della posizione, si può chiedere il riscatto della posizione.
Il riscatto può essere chiesto nei seguenti casi e misure:
- nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, è possibile riscattare fino al 50% della posizione individuale maturata;
- nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, è possibile riscattare l’intera posizione.
Morte del lavoratore
Nell’ipotesi di decesso dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dall’iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale.
Ravvedimento operoso: interessi con appositi codici
L’Agenzia delle entrate ha istituito dei codici ad hoc per il versamento degli interessi passivi calcolati sul “Ravvedimento operoso”, che fino ad oggi venivano cumulati con l’importo del tributo da sanare mentre solo la sanzione veniva esposta con proprio codice.
Con l’istituzione dei nuovi codici tributo, in caso di ravvedimento nel modello F24 verranno esposti ognuno con proprio codice, l’importo dell’imposta da sanare, l’importo della sanzione e l’importo degli interessi passivi maturati.
I codici sono i seguenti:
- 1989 - interessi sul ravvedimento Irpef
- 1990 – interessi sul ravvedimento Ires
- 1991 – interessi sul ravvedimento Iva
- 1992 – interessi su ravvedimento Imposte sostitutive
- 1993 – interessi su ravvedimento Irap
- 1994 – interessi sul ravvedimento Addizionale regionale
- 1995 – interessi sul ravvedimento Addizionale comunale
Le nuove modalità non si applicano però per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti di imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo da sanare cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.
Professionisti: precisazioni dal ministero
Ammortamento auto: con decorrenza 04/07/2006 ed effetto retroattivo all’01/01/06, l’ammortamento deducibile sulle autovetture è stato ridotto dal 50 al 25%. Ciò significa che sul tetto massimo di spesa fiscalmente riconosciuta per l’acquisto di un’autovettura pari ad € 18.075,99 (1.032,92 per i motocicli, 516,46 per i ciclomotori) è possibile dedurre sotto forma di quote di ammortamento un totale massimo di € 4.519. Di conseguenza qualora gli ammortamenti effettuati negli anni passati abbiano già raggiunto o superato tale soglia, le quote di ammortamento stanziate per il 2006 e per gli anni successivi saranno fiscalmente indeducibili.
Plusvalenze da cessione di beni strumentali: con decorrenza 04/07/2006 ed effetto retroattivo all’01/01/2006, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo, le plusvalenze dei beni strumentali ceduti a titolo oneroso e sono deducibili le relative minusvalenza. E’ stato tuttavia precisato che i beni idonei a determinare materia imponibile sono solo quelli acquistati successivamente alla data del 04/07/2006, mentre per quelli acquistati precedentemente plusvalenze e/o minusvalenza continuano a rimanere fiscalmente irrilevanti in base alla vecchia disciplina.
Diritto di scomputo delle ritenute di acconto: può capitare che a fronte di una o più ritenute di acconto subite dal contribuente (professionisti, agenti e rappresentanti ecc.), non venga rilasciata per dimenticanza o negligenza la relativa certificazione da parte del soggetto che ha trattenuto la ritenuta. La mancanza della “Certificazione delle ritenute” attraverso la quale il sostituto di imposta dichiara di aver trattenuto e versato la ritenuta, impedisce al contribuente che ha subito la trattenuta di scomputare le suddette ritenute in dichiarazione dei redditi con la conseguenza che dovrà pagare le imposte due volte!
E quindi molto importante, verificare con tempestività di aver ricevuto le certificazioni per le operazioni compiute!
Pagamento con assegno e criterio di cassa: i compensi percepiti dal professionista mediante assegno bancario si considerano riscossi al momento della ricezione materiale dell’assegno, e non nel momento dell’effettivo incasso.
Quindi se ho ricevuto l’assegno in data 30/12/2006 e l’ho versato sul c/c a gennaio 2007, l’incasso si considera avvenuto nel 2006 con obbligo di dichiarare il suddetto compenso nell’Unico 2007 relativo all’anno 2006.
Relazione semestrale per SPA
Si ricorda che nelle società per azioni, gli organi delegati (amministratori con deleghe) hanno l’obbligo di redigere una Relazione con la periodicità fissata dallo statuto (e in ogni caso almeno ogni sei mesi), sull’andamento della gestione, da inviare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.
Copia di tale relazione va sottoscritta e conservata agli atti!
Riqualificazione energetica: detrazione di imposta del 55%
Si ricorda che è riconosciuta solo per il 2007, una detrazione di imposta del 55% sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici attraverso la riduzione della dispersione di calore ottenuta con:
- il rivestimento e l’isolamento delle superfici come pareti, tetti, infissi,
- migliorie all’impianto termico
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.
I soggetti ammessi all’agevolazione sono:
- le persone fisiche non titolari di reddito di impresa (privati);
- i soggetti titolari di reddito di impresa, siano essi società di capitali (srl, spa, sapa, ecc), società di persone (snc, sas, ecc.) e imprenditori individuali.
La detrazione del 55%, da calcolare su massimali di spesa compresi tra i 30.000 e i 100.000 € aseconda della tipologia, vale solo per le spese documentate sostenute entro e non oltre il periodo di imposta in corso al 31/12/2007.
Presso lo Studio potrete avere informazioni per quanto riguarda le diverse categorie di “spese agevolabili” e gli adempimenti per avvalersi della detrazione.
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