Studio Dott. Righetti & Associati

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Circolare n. 6 del 26 settembre 2002


Rottamazione auto - "Incentivi ampi"

Sono previsti incentivi interessanti per i soggetti che intendono rottamare i propri autoveicoli "non ecologici" per sostituirli con autoveicoli, sia nuovi sia usati, dotati di dispositivi anti-inquinamento.
I benefici riguardano l'esenzione dal pagamento di: Ipt (imposta provinciale di trascrizione), tassa automobilistica per l'anno in corso e per i due successivi e corrispettivi per l'iscrizione al Pra.
I soggetti agevolati sono sia le persone fisiche che le persone giuridiche (società).
Il nuovo acquisto deve riguardare autoveicoli di potenza non superiore a 85 kw; inoltre, se usati, devono rispondere alle caratteristiche previste dalle direttive Ce in tema di inquinamento, essere garantiti per un anno ed essere sottoposti ad una particolare forma di revisione. L'acquisto degli autoveicoli da agevolare deve avvenire nel periodo compreso tra l'8.07.02 (data di entrata in vigore del Dl.) ed il 31.12.02. Contestualmente l'acquirente dovrà consegnare per la rottamazione, il proprio veicolo di proprietà "non ecologico".

Crediti d'imposta

Ci sono dei crediti d'imposta da dichiarare nel Mod. unico a pena di decadenza. Dato che le dichiarazioni fiscali devono ancora essere inviate al Ministero, per ulteriore controllo, siete invitati a comunicare allo Studio se nel 2001 avete usufruito di crediti d'imposta (credito assunzioni, credito CCIAA commercio,..). Tali crediti si differenziano dai contributi in quanto non viene erogata una somma di denaro, ma viene data la possibilità di utilizzare un credito per compensare tributi da pagare in F24.

Autovetture aziendali in uso promiscuo ai dipendenti

Qui di seguito riassumiamo i punti fondamentali delle norme fiscali nell'ipotesi in cui l'auto aziendale sia concessa in uso promiscuo ai dipendenti. Vi ricordiamo che l'argomento è comunque trattato in maniera più completa ed approfondita nella nostra guida al bilancio.

idonea documentazione

 

La destinazione ad uso promiscuo dei dipendenti deve essere provata attraverso idonea documentazione quale, ad esempio, una specifica clausola nel contratto di lavoro dipendente, ovvero un apposito contratto tra le parti.

beni acquistati o ceduti nell'anno

 

La condizione temporale si intende verificata nel caso in cui l'assegnazione in uso promiscuo si sia protratta per la metà + 1 dei giorni che compongono il periodo di imposta del datore di lavoro, fermo restando che, nel caso di beni acquistati o ceduti nel corso del periodo di imposta, dovrà aversi riguardo, anziché alla maggior parte del periodo di imposta, alla maggior parte del periodo di possesso del bene nel corso dell'esercizio.

piena deducibilità

 

Quando la concessione in uso promiscuo del veicolo riguardi la maggior parte del periodo di imposta (anche se in modo non continuativo), sarà possibile usufruire della piena deducibilità anche dei costi e delle spese idealmente riferibili al periodo di imposta in cui non si verifica l'uso promiscuo.

irrilevanza dei km percorsi

 

Non ha alcuna rilevanza, in termini chilometrici, che l'impiego del mezzo per finalità extra-aziendali prevalga sull'impiego per finalità aziendali; così come non assume rilievo alcuno il rapporto tra il numero delle giornate lavorative e quello delle non lavorative.

utilizzo di più dipendenti

 

E' irrilevante la circostanza che l'assegnazione del veicolo ad un dipendente sia revocata e il veicolo stesso sia nuovamente assegnato ad altro dipendente. Ha dunque rilevanza l'uso promiscuo del dipendente in senso oggettivo.

veicoli concessi per brevi periodi

 

Il regime di deducibilità parziale delle spese e degli altri componenti negativi si applica ai veicoli dati in uso promiscuo per un periodo inferiore ai 183 giorni all'anno. In questo caso, la parte di spese riferibile al periodo di assegnazione in uso promiscuo al dipendente è deducibile per intero mentre la restante quota delle spese sarà deducibile al 50% e nei limiti previsti in relazione al costo di acquisto e ai canoni di locazione o noleggio.

Tassa Rifiuti

Alcuni Comuni, inseriscono nell'avviso di pagamento relativo alla Tassa rifiuti un dettaglio degli importi distinguendo fra imponibile iva, importo iva e tributo non soggetto ex art. 2 dpr 633/72. In questo caso la cartella di pagamento assume la forma di una vera "fattura di acquisto di servizi" che andrà registrata nel relativo registro iva e non solo in contabilità generale.

Aggiornamento libro inventari

E' necessario fornire alcuni chiarimenti sulla compilazione del libro inventari, per tutti i soggetti che hanno convertito la contabilità da lire in euro, a partire dall'01.01.02.
Imprenditori individuali e società di persone: il bilancio al 31.12.01 è stato redatto in lire, quindi il libro inventari dovrà essere compilato riportando il bilancio in lire con i relativi allegati espressi in lire.
Società di capitali: il bilancio è stato redatto in euro, quindi sul libro inventari andranno riportati sia il bilancio completo di nota integrativa in euro così come fornito dallo Studio, sia il bilancio in lire (disponibile presso lo Studio) con i relativi allegati in lire.

Numerazione sul libro giornale e sul libro inventari

Con circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 64 del 01/08/2002 è stato chiarito che per il libro giornale e quello degli inventari:

  • l'anno da indicare nella numerazione delle pagine è quello cui si riferisce la contabilità:
    ad esempio, quando si numerano le pagine per la stampa dell'inventario relativo al 2001 l'anno da inserire è il 2001, mentre quando si numerano le pagine per l'inventario 2002, va indicato l'anno 2002;
  • le marche vanno applicate ogni 100 pagine indipendentemente dall'anno cui si riferisce la numerazione progressiva:
    ad esempio, se le scritture dell'anno 2002 occupano 95 pagine, terminando quindi alla pagina 2002/95, la marca da bollo vale anche per le prime cinque pagine del 2003. La nuova marca andrà applicata sulla pagina 2003/6. Tuttavia se si era proceduto alla numerazione preventiva di n. 100 pagine con anno 2002, allora le pagine dalla 96 alla 100 sono inutilizzabili e andranno annullate; la nuova marca andrà applicata sulla pagina 2003/1.
  • libro inventari: l'Agenzia delle Entrate, ha specificato che relativamente alla numerazione progressiva di questo libro non è necessaria l'indicazione dell'anno qualora le relative annotazioni occupino solamente poche pagine per ciascuna annualità.

Alla luce di questi chiarimenti si riporta, qui di seguito in corsivo, un paragrafo della circolare n. 4/2002 rivisto e corretto:

Numerazione libri e registri contabili

Libri sociali

Per i libri sociali obbligatori per le società di capitali (es. libro soci, libro verbali consiglio, libro verbali assemblee ecc.) continuano ad applicarsi le vecchie norme. Tali libri sono infatti ancora soggetti alla bollatura iniziale (effettuata dal notaio o presso il Registro delle Imprese in CCIAA) delle pagine prenumerate e scontano una imposta di bollo di €. 10,33 ogni 100 pagine o frazione, da applicarsi sull'ultima pagina. Oltre a tale imposta ogni società di capitali (srl e spa) deve versare la tassa annuale di concessione governativa mediante Mod. F24, fissata in € 309,87 (o € 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90).

Registri Iva, registro beni ammortizzabili, registro cronologico professionisti

Nuove norme sono previste per la numerazione di tali registri:

  • la numerazione non dovrà più obbligatoriamente essere fatta per blocchi di pagine ma potrà avvenire su ciascuna pagina prima dell'utilizzo della stessa;
  • la numerazione deve seguire una progressione annuale, pertanto per ciascuna pagina dovrà essere indicato il numero progressivo, preceduto dall'anno di riferimento delle scritture (e non l'anno in cui la stampa viene effettuata), ricominciando da uno all'inizio di ogni nuovo anno (es. 2002/01; 2002/02; ecc.);
  • in caso di registri a fogli mobili è necessario intestare ogni pagina al contribuente;
  • nulla vieta la preventiva numerazione di un numero più elevato di pagine in una sola volta ma in questo caso si dovrà tenere presente che le pagine numerate ma non utilizzate nel corso dell'anno di riferimento saranno poi inutilizzabili.

Libro giornale e libro inventari

Sono sottoposti alle stesse norme e regole previste per i registri iva e appena elencate ma sono sottoposti anche al pagamento di una imposta di bollo per la quale ricordiamo i seguenti aspetti:

  • può essere assolta mediante marca da bollo o mediante delega F23 cod. 485-T;
  • è di € 10,33 ogni 100 pagine o frazione per le società di capitali e di € 20,66 ogni 100 pagine o frazione per le società di persone e gli imprenditori individuali;
  • può essere apposta sulla prima o sull'ultima pagina di ogni gruppo di 100 ma in ogni caso deve essere assolta prima dell'utilizzo della prima pagina. Procedendo con questo sistema l'imposta di bollo sarà poi di volta in volta dovuta prima dell'utilizzo della 101^ pagina, della 201^ e così via.

Si ricorda che chi è ancora in possesso di pagine di libro giornale e inventari bollato da Notaio o presso CCIAA, può continuare ad utilizzarlo con le vecchie modalità fino ad esaurimento.

Nota bene!
La bollatura presso Notaio o CCIAA sembra inoltre dare maggiori garanzie relativamente alla data certa qualora vi siano controversie con altre imprese.

Si fornisce, di seguito, una tabella riepilogativa dei principali libri e registri (più aggiornata rispetto a quella contenuta nella circolare n. 10/2001):

Libro o registro
Numeraz. progres.
Bollatura
iniziale
Imposta
di bollo
Libro giornale e libro inventari
(srl, spa e sapa)
si
no
€. 10,33 ogni 100 pagine
Libro giornale e libro inventari
(snc, sas ed individuali)
si
no
€. 20,66 ogni 100 pagine
Libri sociali (solo per srl e spa); libro soci, verbali assemblee soci, consiglio di amministrazione, collegio sindacale, comitato esecutivo, obbligazione e assemblee obbligazionisti
si
si (in CCIAA o dal notaio)
€. 10,33 ogni 100 pagine
Registro carico e scarico rifiuti e tutti i registri per cui la bollatura è prevista da norme speciali
si
si
€. 4,96 ogni 100 pagine
Formulario rifiuti
si
si
no
Contabilità di magazzino
no
no
no
Conti di mastro
no
no
no
Libro cespiti (beni ammortizzabili)
si
no
no
Registri iva: acquisti, vendite, corrispettivi, corrispettivi d'emergenza, beni c/deposito, bollettari madri e figlia, beni in lavorazione, incassi e pagamenti, cronologico, movim. finanziarie, altri registri tenuti ai fini Iva e II.DD.
si
no
no
Registro cronologico professionisti
si
no
no

NOTE:

Numerazione progressiva:

la numerazione progressiva deve essere eseguita dal soggetto obbligato alle scritture contabili e può essere fatta prima di utilizzare la singola pagina (non è più richiesta la numerazione complessiva del registro prima della messa in uso dello stesso).

Tassa CC.GG SRL e SPA:

devono continuare a versare la tassa annuale di €. 309,87 (o €. 516,46 se il capitale sociale supera €. 516.456,90) a prescindere dal numero di registri o libri e dal numero di pagine.

Imposta di bollo:

va assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina, mediante marca da bollo da applicarsi o sull’ultima pagina numerata nel caso di libri ancora soggetti alla bollatura iniziale o sulla prima pagina numerata (o in alternativa sull’ultima se relative a libri prenumerati), nel caso di libri per i quali non c’è più l’obbligo di bollatura iniziale; l’imposta di bollo si assolva oltre le tradizionali marche da annullare indicando la data in cui è applicata anche con bollo a punzone o mediante delega F23 indicando il codice tributo "458-T" denominato "imposta di bollo su libri e registri" (in questo caso gli estremi della ricevuta di pagamento devono essere riportati sulla prima pagina di ciascun libro o registro).
 

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