Studio Dott. Righetti & Associati

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Circolare n. 6 del 8 ottobre 2003


Edilizia manutenzioni ordinarie e straordinarie detrazione 36%

Come già detto nella precedente circolare, a partire dal prossimo mese di gennaio non sarà più possibile applicare l’aliquota Iva del 10% sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 31 lett. a) e b) L. 457/78). Dall’1/1/2004 si dovrà infatti tornare all’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria del 20%.
Il 10% rimarrà applicabile solo per i lavori di restauro e ristrutturazione art. 31 lett. c) e d) L. 457/78.
La detrazione del 36% inoltre, con il metodo ed i limiti già indicati nella nostra ultima circolare. è stata ulteriormente prorogata a tutto il 2004.

Tassazione dei dividendi

Come già indicato nella nostra ultima circolare, è cambiato il regime di tassazione dei dividendi. La riforma però, che salvo modifiche in sede di conversione entrerà in vigore nel 2004, è stata integrata in modo da rendere più sfavorevoli le distribuzioni deliberate già a partire dal 1° ottobre 2003. Consigliamo dunque a chiunque abbia intenzione di distribuire dividendi di contattare con urgenza lo Studio.

Proroga condono 2003

E’ prorogato (salvo modifiche in sede di conversione) al 16 marzo 2004 il termine del 16 ottobre 2003 fissato per i condoni varati con la Finanziaria dell’anno scorso.

Revisione registratori di cassa

A seguito di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entrato in vigore il 23 ottobre 2003, tutti gli utenti che utilizzano un registratore di cassa saranno obbligati alla manutenzione annuale. Tale intervento consisterà in una verifica da ripetersi ogni anno, su richiesta e a spese dell’utente, da parte di un tecnico abilitato. Dopo aver effettuato il controllo, il tecnico applicherà al registratore di cassa una targhetta che ne attesta la conformità ai requisiti richiesti e l’apparecchio potrà essere utilizzato fino alla successiva verifica periodica che dovrà essere fatta l’anno successivo entro la data indicata sulla targhetta stessa.
Se il tecnico dovesse notare delle “difformità” lo segnalerà dichiarando l’apparecchio inutilizzabile attraverso l’applicazione di una targhetta diversa, in questo caso l’apparecchio dovrà essere sostituito. L’utente potrà in ogni caso ricorrere contro il responso del tecnico rivolgendosi all’agenzia delle entrate entro trenta giorni e sottoponendo il registratore di cassa a nuova revisione entro 40 giorni.
Per gli apparecchi già in uso la prima verifica dovrà essere eseguita entro il 23 ottobre 2004.
Sempre in tema di registratori di cassa, si segnala che è stata definitivamente abolita la sanzione che punisce il cliente trovato sprovvisto di scontrino o ricevuta fiscale nelle immediate adiacenze dell’esercizio.
Attenzione però: l’abolizione di tale sanzione non comporta nessun cambiamento per gli esercenti, i quali rimangono comunque obbligati all’emissione dello scontrino!

Interessi su tributi e rimborsi

A seguito di quanto indicato nel decreto ministeriale del 27/06/03 entrato in vigore il 30/06/03, sono stati ridotti:

  • gli interessi applicati per il ritardato rimborso delle imposte dirette ed indirette da parte dell’Erario, per gli interessi di more sulle somme dovute e per la ritardata iscrizione a ruolo (che passano dal 5% annuo al 2,75%);
  • gli interessi dovuti per la dilazione nel pagamento delle imposte da parte del contribuente (che passano dal 6% annuo al 4%).

Restano al 3% senza variazione gli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso. Le nuove percentuali sono applicabili dal 1° luglio 2003 per i ruoli resi esecutivi dopo tale data.

Nuovi obblighi per utilizzo del plafond

Il Decreto legge 269 stabilisce nuovi obblighi sia per chi utilizza il plafond sia per i fornitori che ricevono la richiesta.
I primi dovranno inviare all’amministrazione finanziaria, anche per via telematica, entro il 15 del mese successivo, un apposito elenco contente l’ammontare di riferimento del plafond disponibile e quello utilizzato in ciascun mese, nonché l’indicazione dei fornitori cui la richiesta è stata inviata. In caso di omissione, il contribuente verrà inserito in un apposito piano di controllo dell’amministrazione finanziaria e sanzionato.
I fornitori invece che ricevono le lettere di intento dovranno inviare entro 15 giorni all’ufficio delle entrate competente copia della suddetta dichiarazione. In caso di omissione la sanzione sarà da una a due volte l’Iva non applicata, oltre al versamento del tributo stesso.
Per quanto riguarda la decorrenza di questi nuovi obblighi, sembra attuabile lo Statuto del Contribuente secondo cui l’obbligo scatterebbe dal 60° giorno dall’entrata in vigore della norma (nel caso specifico il 2 dicembre). Siamo comunque in attesa di una conferma definitiva.
Resta da chiarire, e sarà nostra cura informarvi appena possibile, se i 15 giorni per la trasmissione della copia della lettera decorrono dal ricevimento della stessa o dalla data di effettuazione dell’operazione.

Contributi Inps gestione separata

Dall’1/1/2004 i soggetti iscritti alla gestione separata Inps senza altra copertura previdenziale, che attualmente versano un contributo del 14%, dovranno applicare (salvo cambiamenti in sede di conversione) le seguenti aliquote:

  • 17,39% per i redditi fino al 1° scaglione di reddito;
  • 18,39% per i redditi superiori.

Si ricorda che il primo scaglione di reddito per il 2003 è di € 36.959,00 ma si è ancora in attesa dell’applicazione del tasso di inflazione per sapere quale sarà il nuovo importo per il 2004.

Inps per associati in partecipazione

Dall’1/1/2004 decorre l’obbligo contributivo Inps da parte degli associati in partecipazione che apportino esclusivamente prestazioni di lavoro.
Il contributo Inps sarà lo stesso previsto per gli iscritti alla gestione separata (vedi precedente paragrafo) e che non abbiano altra copertura previdenziale e uguali saranno anche le modalità ed i termini di versamento. L’onere sarà per il 45% in capo agli associati e per il 55% in capo agli imprenditori associanti.
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 31/03/2004 per i rapporti già esistenti ovvero entro la data di inizio dell’attività lavorativa se posteriore.

Nuovi obblighi per i datori di lavoro

A partire dal 2004 la denuncia dei contributi mensili dovuti all’Inps (il modello DM 10/2 che attualmente si presenta su modello cartaceo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza dei contributi, unitamente al modello F24 di pagamento dei contributi stessi) andrà obbligatoriamente trasmessa telematicamente. La prima scadenza dovrebbe scattare a febbraio 2004 relativamente ai contributi di gennaio 2004 ma si è in attesa che l’Inps decida le esatte modalità operative.
A partire da gennaio 2005, inoltre, si dovranno trasmettere mensilmente all’Inps e/o all’Inpdap, sempre in via telematica diretta o tramite intermediario abilitato, i dati retributivi e le informazioni necessarie al calcolo dei contributi dei singoli lavoratori. Tale adempimento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

Interessi di mora

In relazione all’obbligo di applicare e contabilizzare gli interessi di mora sui ritardati pagamenti da parte dei clienti, quando contrattualmente non diversamente previsto, si danno i seguenti suggerimenti:
Il creditore vuole rinunciare all’automatismo legale per tutti i suoi clienti o solo per alcuni
Deve scrivere sull’ordine, copia commissione o contratto che:
gli interessi di mora, ai sensi del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231 decoreranno dall’intimazione di pagamento
Il creditore vuole poter scegliere di derogare o meno all’automatismo.
Deve fare una delibera del CdA o Amministratore Unico con cui venga delegato un responsabile che deciderà di intimare il pagamento degli interessi ad un determinato cliente.
Il creditore vuole poter fissare la data di decorrenza e la misura degli interessi
Deve inviare raccomandata al debitore con indicazione di un termine ultimo di pagamento e la minaccia degli interessi moratori con l’indicazione del tasso.

Contratti di affitto

Si ricorda che a partire dal mese di settembre, registrazione, proroga, rinnovo e cessazione dei contratti di affitto devono obbligatoriamente essere effettuati telematicamente per i soggetti che siano in possesso di almeno 100 unità abitative.

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