Studio Dott. Righetti & Associati

Stampa il documento

Circolare n. 6 del 06 dicembre 2005


Collegato alla finanziaria 2006

Si riportano qui di seguito le principali novità previste nel dl n. 203/2005 (collegato alla finanziaria 2006 di cui si è già parlato nel “comunicato di ottobre 2005”), che dopo la sua conversione in legge, ha confermato alcune norme già entrate in vigore il 4/10/05 e ha modificato o introdotto nuove norme che sono entrate in vigore in data 3/12/05.
Partecipazioni detenute da imprese (partecipation exemption): in tema di esenzione fiscale delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni esenti si prevede quanto segue:

  • l’esenzione non è più del 95%, ma del 91% con effetto dal 2005 per le cessioni avvenute dopo il 2/12/05 e dell’84% per le cessioni che avverranno dall’01/01/2007;
  • viene confermato il periodo minimo di possesso per l’esenzione che passa da 12 a 18 mesi,  per le cessioni avvenute dopo il 4/10/05. 

Deducibilità dei contratti di leasing: i canoni di leasing sono deducibili se la durata del contratto risulta almeno pari alla metà della durata dell’ammortamento effettuato in base alle aliquote proprie del bene di cui al dm 31/12/88 (tabelle di ammortamento) e se tale periodo sia in ogni caso compreso tra gli 8 e i 15 anni:
es. bene con aliquota di ammortamento del 3%, quindi con periodo di ammortamento di 33 anni; la metà di questo è superiore al limite max di 15 anni, per cui il contratto di leasing potrà produrre canoni di locazione fiscalmente deducibili solo se la durata del contratto sarà fissata in almeno 15 anni. Una durata inferiore farebbe perdere qualsiasi possibilità di deduzione dei canoni di locazione.
La nuova norma si applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati a partire dal 3/12/2005.
Se state stipulando nuovi contratti, controllate che vengano rispettate le nuove modalità; in caso contrario i canoni saranno totalmente indeducibili!
Manutenzione degli immobili di proprietà di imprese
Per le imprese individuali e per le società che possiedono immobili abitativi concessi in locazione, è cambiata la misura della deducibilità della spese di manutenzione ordinaria, che passa dal 15% del canone annuo a titolo forfetario, al 15% del canone annuo come limite massimo delle spese di manutenzione ordinaria effettivamente sostenute dal locatore!
In considerazione del fatto che generalmente  le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell’inquilino e che è esclusa la deducibilità di spese relative alle manutenzioni straordinarie o di interventi di recupero, le imprese difficilmente potranno usufruire di qualche deduzione del canone ai fini fiscali.
Le nuove regole si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 4/10/05.

Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

E’ stata prorogata la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, posseduti dalle persone fisiche alla data dell’01/01/2005, attraverso la stesura di perizia giurata con riferimento alla data medesima;
il giuramento della perizia dovrà essere effettuato entro il 30/06/2006;
il pagamento dell’imposta sostitutiva (2% per le partecipazioni non qualificate, 4% per le qualificate e i terreni), dovrà essere effettuato entro il 30/06/2006 in unica soluzione o in tre rate annuali.
Si ricorda che la convenienza ad effettuare la rivalutazione suddetta, è particolarmente appetibile nel caso in cui si preveda di cedere, in tutto o in parte, nel breve – medio periodo partecipazioni e/o terreni!
Durc: per accedere ai benefici e ai finanziamenti comunitari, le imprese di tutti i settori produttivi sono tenute a presentare il documento di regolarità contributiva (Durc), attraverso il quale certificare la loro regolarità contributiva. E’ stato predisposto un apposito modulo, disponibile anche on-line e inoltrabile in via telematica o in forma cartacea. L’istanza può essere presentata presso lo sportello unico previdenziale all’Inps, all’Inail o alle Casse edili.

Ganasce fiscali

E’stato riattivato il “fermo amministrativo” da parte dell’Amministrazione finanziaria in base al quale il mancato pagamento delle cartelle esattoriali comporterà il fermo del veicolo a motore, nonché il pignoramento del quinto dello stipendio: spetterà quindi al sostituto di imposta provvedere al pagamento di quanto dovuto.

Privacy e DPS: scadenza 31/12/2005

Si ricorda che i soggetti obbligati alla redazione del DPS (documento programmatico della sicurezza) devono provvedervi entro e non oltre il 31/12/2005. Il fac simile del documento è reperibile sul sito www.garanteprivacy.it.

Contratti di associazione in partecipazione: nuovi obblighi

A partire dal primo dicembre 2005,  la ritenuta di acconto da applicare sulle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione, vanno effettuate anche dagli associanti persone fisiche, società di persone (snc e sas) e imprese in contabilità semplificata.

Dichiarazioni d’intento: promemoria

Si ricorda che tutte le volte che si riceve una “Dichiarazione di intento” dai propri clienti è necessario comunicarlo immediatamente al proprio consulente per provvedere nei termini di legge al loro invio telematico, più precisamente entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento.

Conservazione dei registri contabili

Alla fine di ogni anno ci si chiede quale documentazione si debba ancora conservare e quale sia invece possibile distruggere, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge. Si riporta quindi un riepilogo utile allo scopo.
Per il legislatore civilistico:

  1. Registri contabili: vanno conservati per un periodo minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 c.c.) e comunque sino alla definizione dell’eventuale accertamento tributario.
  2. Documenti: si devono  conservare nel termine di cui sopra e per ciascun affare, copia di lettere, fatture e telegrammi spediti e l’originale degli stessi documenti ricevuti.

Per il fisco: registri e documenti devono essere conservati per:

  1. 4 anni a decorrere dal 31/12 dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione annuale e comunque fino alla definizione dell’accertamento;
  2. 5 anni a decorrere dal 31/12 dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata in caso di omessa dichiarazione annuale e comunque fino alla definizione dell’accertamento.

La legge 289/2002 ha prorogato il termine di accertamento che è anche influenzato dall’adesione o meno al condono di cui alla predetta legge e successive proroghe.
Secondo la Cassazione (sent. 2250/2003) la mancata sottoscrizione delle schede contabili obbligatorie rende amissibile l’accertamento induttivo.

Formulario rifiuti: attenzione alla compilazione

Nel compilare i formulari di identificazione rifiuti, non dimenticate di specificare nella sezione 3 al punto 6 il peso (anche se solo approssimativo) dei rifiuti trasportati anche nel caso in cui sia stata barrata la casella “Peso da verificarsi a destinazione”!
L’omessa indicazione del suddetto dato è infatti pesantemente sanzionato in capo all’emittente; inoltre tale tipo di verifica può essere effettuata indirettamente anche attraverso l’accesso presso lo smaltitore, durante la verifica della loro contabilità per risalire poi all’emittente del formulario!

Omaggi e campioni

Approssimandosi il periodo natalizio e la consuetudine di distribuire omaggi ai clienti, collaboratori e dipendenti, si riporta a titolo di promemoria un riepilogo del trattamento Iva e Imposte dirette ad essi relativo.

Tabella riepilogativa Iva
Natura della cessione Trattamento Iva Norme di riferimento
Omaggi di costo unitario fino a € 25,82 non rientranti nell’attività d’impresa, non effettuati a dipendenti.
Non costituiscono cessioni di beni Iva sull’acquisto detraibile
Art. 2.2, n. 4);Art. 19-bis1, lett. h),
Dpr 633/72
Omaggi di costo unitario superiore a € 25,82 non rientranti nell’attività d’impresa.
Non costituiscono cessioni di beniIva sull’acquisto non detraibile
Art. 2.2, n. 4);Art. 19-bis1, lett. h), Dpr 633/72
Omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa fatti a dipendenti e per qualunque importo
Non costituiscono cessioni di beniIva sull’acquisto non detraibile.
Art. 2.2, n. 4),Dpr 633/72
Omaggi di beni rientranti nell’oggetto proprio dell’impresa di qualunque importo verso chiunque
Cessione imponibile (salvo risulti impedita la detrazione all’acquisto)
Art. 2 comma 2, n. 4),Dpr 633/72
Cessione gratuita di beni inviati fuori dalla Comunità
Cessione non imponibile.
Art. 8, Dpr 633/72
Cessione gratuita di beni inviati in altro paese comunitario
Trattamento uguale a quello peroperazioni interne.
Art. 56, Dl 331/93
Campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati
Cessione non imponibile.Iva sull’acquisto detraibile.
Art. 2.3, lett. d); art. 19.3 lett. c), Dpr 633/72
Cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono, tranne i beni soggetti ad aliquota più elevata di quella oggetto dei beni ceduti
Non concorrono alla formazione della base imponibile. Si fattura.Iva sull’acquisto detraibile.
Art. 15, Dpr 633/72
Cessione gratuita a enti pubblici, assistenziali e Onlus ***
Cessione esente. Rettifica sull’Iva eventualmente detratta.
Art. 10, n. 12); art 19-bis2,Dpr n. 6 33/72
Beni assegnati ai vincitori di manifestazioni a premio
Cessione non imponibile.Iva sull’acquisto non detraibile.
Art. 2 comma 3, lett. m)art. 19 comma 2, Dpr 633/72
Omaggi di prodotti alimentari non vendibili, a enti pubblici, assistenziali e Onlus
I beni si considerano distrutti.Nessun riflesso sulla eventuale precedente detrazione dell’Iva.
Art. 7 comma 15, legge 133/99
Omaggi di prodotti editoriali e dotazioni informatiche a enti locali, carceri, scuole, istituti religiosi, orfanotrofi
I beni si considerano distrutti.Nessun riflesso sulla eventuale precedente detrazione dell’Iva.
Art. 54, legge 342/2000

Il limite di € 25,82 è da considerare al netto dell’Iva pagata al momento dell’acquisto se questa è detraibile. Qualora il bene oggetto di omaggio sia composto da un insieme di beni costituenti un’unica confezione, si deve considerare il valore unitario nel suo complesso, anziché quello dei singoli componenti.

*** Per  potersi avvalere del regime di esenzione va adottata un’apposita procedura (vedi Guida al bilancio “Oneri di utilità sociali”, “cessioni gratuite di beni alle Onlus”). Tuttavia, tenuto conto che la rettifica sull’Iva ex art. 19-bis2 azzera quasi sempre il beneficio derivante dall’esenzione, pare preferibile evitare tali adempimenti burocratici e ricorrere all’applicazione delle regole ordinarie in materia di omaggi.

Tabella riepilogativa Imposte Dirette
Beneficiario Natura della cessione Trattamento II.DD.
Terzi Omaggi di costo unitario non superiore a € 25,82 non rientranti nell’attività dell’impresa Spese di rappresentanza (B7) interamente deducibili
Omaggi di costo unitario superiore a € 25,82 non rientranti nell’attività dell’impresa Spese di rappresentanza (B7)
deducibili per 1/3 in 5 anni
Omaggi di costo unitario non superiore a € 25,82 rientranti nell’attività dell’impresa Merci c/ acquisti (B6)
 interamente deducibile
Omaggi di costo unitario superiore a € 25,82 rientranti nell’attività dell’impresa Merci c/acquisti (B6)
 deducibili per 1/3 in 5 anni
Dipendenti Omaggi rientranti e non rientranti nell’attività dell’impresa, qualsiasi sia il costo Costi per il personale (B9)
 interamente deducibili Irpef, Ires ma non deducibili Irap
Terzi Campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati Come gli omaggi rispettando anche il limite di € 25,82
Se a clienti: merce c/acquisti (B6) interamente deducibile qualunque sia il costo
Beni ceduti a titolo di premio, sconto, o abbuono in base a impegni contrattuali Merci c/ acquisti (B6)
 interamente deducibili

Ddt e fatturazione sugli omaggi

Omaggi: si deve emettere un Ddt con causale “cessione gratuita” (a meno che non siano accompagnati da fattura o la stessa sia emessa entro le ore 24 del giorno di consegna). In alternativa è possibile compilare un solo documento per la consegna di un certo numero di omaggi con un unico luogo di destinazione (es. impiegati di una stessa società) o dare disposizione al fornitore di consegnare direttamente gli omaggi ai nominativi segnalati. In questo  caso sarà buona norma allegare alla fattura che si riceverà, la copia del Ddt emesso dal venditore oppure l’elenco dei destinatari degli omaggi.
Se l’omaggio non costituisce bene oggetto dell’attività non sarà necessario emettere fattura, ma sarà sufficiente compilare il Ddt con una causale più completa come “cessione gratuita di beni non di propria produzione”.
Se l’omaggio costituisce bene oggetto dell’attività si potrà scegliere tra tre alternative (indicando comunque sempre il valore normale del bene in oggetto):

  1. annotazione giornaliera sul libro degli omaggi dei beneficiari, del valore normale dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta (senza emissione di fattura);
  2. emissione di un’autofattura singola per ogni cessione o globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese;
  3. emissione di una fattura per ogni singola operazione. In quest’ultimo caso sarà possibile optare per l’emissione di fattura senza rinuncia alla rivalsa dell’Iva (sulla fattura si porrà la dicitura “Cessione gratuita ex art. 2 Dpr 633/72 con obbligo di rivalsa ex art. 18 Dpr 633/72”; il cliente ci pagherà solo l’Iva e la porterà in detrazione) oppure per l’emissione di fattura con rinuncia alla rivalsa dell’Iva (sulla fattura si porrà la dicitura “cessione gratuita ex art. 2 Dpr 633/72 senza obbligo di rivalsa ex art. 18 Dpr 633/72”; il cliente registrerà la fattura, ma non potrà detrarsi l’Iva mentre il cedente dovrà versarla con la normale liquidazione mensile o trimestrale ed il relativo costo è indeducibile.

Oggetti promozionali: sono considerati spese di rappresentanza e perciò esenti da Ddt; la fattura è fuori campo art. 2.
Campioni gratuiti contrassegnati di modico valore: non sono considerati cessioni e non devono essere fatturati; sono esonerati anche da Ddt anche se, se ne consiglia comunque l’emissione (appositamente contrassegnati vuol dire che il campione deve riportare la dicitura “campione gratuito” stampata in modo indelebile).

Tutti i testi si intendono di esclusiva proprietà dello Studio Dott. Righetti & Associati. La pubblicazione, riproduzione o vendita, ove non espressamente autorizzata, è vietata e verrà perseguita a norma di legge.