Studio Dott. Righetti & Associati

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Circolare n. 6 del 13 luglio 2006


Si illustrano le principali novità contenute nella “manovra Prodi”, dopo averle suddivise per aree al fine di renderne più agevole la lettura.

Nota importante

La caratteristica dei “decreti legge”, è quella di dover essere convertiti in legge definitiva entro 60 giorni a pena di decadenza. Durante i suddetti 60 giorni, il decreto potrà subire modifiche più o meno sostanziali, rispetto al testo attuale, per cui norme già entrate in vigore potrebbero non essere confermate oppure cambiate radicalmente!
Una volta convertito in legge, sarà necessario allineare la norma transitoria a quella definitiva.

Imprese

Ammortamento autovetture, marchi, brevetti e terreni (decorrenza dal periodo di imposta 2006)

  • gli ammortamenti anticipati calcolati su autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, diventano fiscalmente indeducibili;
  • il periodo di ammortamento minimo dei marchi, passa da 10 a 18 anni (come per l’avviamento);
  • il periodo di ammortamento minimo dei diritti di utilizzazione delle opere e dell’ingegno e dei brevetti industriali passa da 3 a 2 anni;
  • l’ammortamento dei terreni su cui insistono i fabbricati (es. capannone), diventa fiscalmente indeducibile. Di conseguenza nel calcolo delle quote di ammortamento, il costo dei fabbricati deve essere depurato del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle pertinenziali; il costo delle predette aree si determina in via forfetaria, ed è pari al maggiore tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo. Es.: costo del fabbricato industriale iscritto in bilancio (comprensivo del valore del terreno) € 300.000 Costo su cui calcolare gli ammortamenti = € 300.000 x 70% = € 210.000

Scontrini e ricevute fiscali (decorrenza 01/01/2007)

E' soppresso l’obbligo di emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali. Sempre dall’01/01/2007, i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate, comprese le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, dovranno trasmettere in via telematica all’Amministrazione finanziaria, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi secondo modalità e termini ancora da definire.

Elenchi clienti e fornitori (decorrenza periodo di imposta 2006)

Entro il 29/04/2007, il contribuente dovrà inviare per via telematica gli ELENCHI dei CLIENTI e dei FORNITORI con cui ha trattenuto rapporti commerciali nel corso del 2006. Negli elenchi relativi all’anno 2006 dovranno essere indicati solo i soggetti titolari di partita Iva, mentre per gli anni successivi gli elenchi dovranno comprendere tutte le fatture emesse anche nei confronti dei privati.

Rilascio del numero di partita Iva (decorrenza 01/09/2006)

Prima di rilasciare il numero di Partita Iva, l’Amministrazione finanziaria effettuerà dei controlli preventivi, finalizzati ad accertare, la reale operatività del soggetto che intende iniziare una nuova attività. Ad alcune categorie di contribuenti, potrà essere richiesta una fideiussione, per limitare i rischi di frode Iva a danno dell’Erario. Tra le situazioni a rischio, che potrebbero attivare i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, ci possono essere ad es.:

  • presenza di soggetti con età superiore ai 75 anni o inferiore ai 18 anni,
  • casi di repentini o frequenti cambi di domicilio fiscale o sede legale,
  • richieste di rimborsi e mancato pagamento delle imposte,
  • esecuzione di operazioni con la Ue o con l’estero.

Società di comodo (decorrenza dal periodo di imposta 2006)

La disciplina delle “Società di comodo”, identifica come società non operative, quelle che non realizzano “ricavi sufficienti” rispetto all’ammontare medio dei beni immobili, di partecipazioni e altri beni strumentali posseduti nell’arco dell’ultimo triennio. Attraverso l’applicazione di determinate percentuali, su tale consistenza media, il meccanismo permette di determinare il reddito minimo che tali società devono obbligatoriamente dichiarare a prescindere dal reddito effettivo se inferiore. Ad es.: una società che ha posseduto (Attivo di Stato patrimoniale) nell’ultimo triennio beni immobili per un valore medio pari ad € 700.000, deve aver conseguito ricavi medi nell’ultimo triennio per almeno € 28.000 (determinati applicando una percentuale del 4 su 700.000), per non essere considerata società di comodo; se i ricavi medi non sono stati raggiunti, la società deve obbligatoriamente dichiarare almeno € 21.000 (determinati applicando una % del 3 su 700.000); se il reddito effettivo è inferiore a tale importo la società deve adeguarsi! Con la manovra, le percentuali utilizzate per il calcolo dei ricavi e del reddito minimi, sono aumentate aggravando la situazione delle “società di comodo”. Inoltre sono stati introdotti nuovi limiti in ordine al rimborso, alla compensazione e alla cessione dei crediti Iva maturati dalle società di comodo. Più precisamente: - l’eccedenza di credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale di una società di comodo, non può essere chiesta a rimborso né essere usata in compensazione, - qualora la società risulti non essere operativa per tre periodi di imposta consecutivi, l’eccedenza di credito Iva non è più ulteriormente riportabile a scomputo dell’Iva a debito relativa ai periodi di imposta successivi.

Studi di settore (decorrenza, dal periodo di imposta 2005)

Viene abrogata la regola del “2 su 3”, valevole per i soggetti in contabilità ordinaria, sia per obbligo e/o per opzione oltre che per i professionisti, che faceva scattare l’accertamento da Studi di settore, solo nel caso in cui la “non congruità” si fosse realizzata per due anni su tre consecutivi. Con tale modifica, è ora sufficiente risultare non congrui per un solo anno per essere sottoposti ad accertamento! Per il solo periodo di imposta 2005 (presentazione Unico/2006 entro il 31/10/2006), sarà possibile effettuare tutti gli adempimenti connessi all’adeguamento agli Studi di settore (per esempio versamento delle imposte per adeguamento) entro il termine di presentazione dell’Unico/2006 (31/10/2006).

Regime semplificato Iva (decorrenza periodo di imposta 2007)

Viene introdotto un nuovo regime Iva semplificato: - i soggetti ammessi sono tutte le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che hanno realizzato nell’anno precedente (o presumono di realizzare, in caso di inizio dell’attività) un volume di affari non superiore a € 7.000 e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare esportazioni; - i contribuenti che aderiscono al nuovo regime sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi, tranne quello di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali e di certificare e comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate i corrispettivi. I soggetti che optano per tale regime, non dovranno addebitare l’imposta sulle operazioni effettuate, né potranno detrarre l’Iva sugli acquisti.

Pagamenti per i titolari di partita Iva (decorrenza 1/10/2006 salvo proroghe)

E' stato introdotto l’obbligo per tutti i soggetti titolari di partita Iva, di utilizzare modalità di pagamento telematico delle imposte e dei contributi.

Imprese di assicurazione (decorrenza 01/10/2006)

Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni, che erogano somme di denaro nei confronti dei propri assicurati, devono comunicare per via telematica all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle somme liquidate, la causale del versamento, il codice fiscale o la partiva iva del beneficiario-assicurato. Le presenti disposizioni si applicano con riferimento alle somme erogate a decorrere dall’1/10/2006.

Panifici (decorrenza 04/07/2006)

Viene abrogata la disciplina della panificazione, che sottopone i nuovi panifici ad autorizzazione da parte della CCIAA, sentita una Commissione che accerta l’opportunità di un nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e al volume della produzione. L’apertura di un nuovo panificio, il trasferimento di sede e la trasformazione (aumento delle potenzialità produttive), sono soggette a semplice DIA, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari e urbanistici-edilizi. Spetta ai Comuni esercitare le funzioni di vigilanza.

Autorizzazione ai pubblici esercizi e rispetto delle distanze (decorrenza 04/07/2006)

Sono soppresse le Commissioni che, dovevano essere sentite dal Sindaco per il rilascio delle autorizzazioni per i pubblici esercizi come bar e ristoranti; sono stati eliminati i limiti di rispetto delle distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio.

Programmazione fiscale concordata (decorrenza 04/07/2006)

Sono abrogati l’istituto della programmazione fiscale nonché la proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, relativi ai periodi di imposta in corso al 31/12/2003 ed al 31/12/2004 che, in pratica, non sono mai entrati in vigore.

Acconti soggetti Ires (decorrenza dal prossimo acconto di novembre 2006)

In sede di determinazione degli acconti per il periodo di imposta 2006, si dovrà tener conto del contenuto delle nuove norme previste dalla presente manovra. In pratica per il calcolo degli acconti si dovrà assumere quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto.

Professionisti

Conti correnti ad-hoc per professionisti (decorrenza 04/07/2006)

Tutti i professionisti, sono obbligati ad istituire uno o più conti correnti bancari e/o postali su cui far affluire gli incassi e i pagamenti relativi all’attività professionale. I compensi in denaro per l’esercizio delle arti e delle professioni possono essere riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico; rimangono esclusi gli importi inferiori a 100 €.

Determinazione del reddito professionale (decorrenza 04/07/2006)

Cambiano e vengono integrate alcune norme sul reddito di lavoro autonomo:

  • anche per i professionisti le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali assumono rilevanza fiscale (diventano rispettivamente tassate e deducibili); sono escluse le plusvalenze relative agli immobili e agli oggetti d’arte.
  • viene regolamentata l’ipotesi di cessione dello studio professionale, o comunque di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale; i corrispettivi derivanti dalla cessione dei suddetti beni concorrono a formare il reddito professionale;
  • viene prevista la deducibilità integrale delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, se le stesse vengono sostenute dal committente, per conto del professionista e se questi le addebita in fattura.

Società fra professionisti e pubblicità (decorrenza 04/07/2006)

I professionisti possono esercitare la loro professione non solo in forma individuale, ma anche costituendosi in “società di persone”, anche di tipo interdisciplinare (es. avvocato + dottore commercialista + notaio). Contestualmente, è prevista la possibilità di pubblicizzare i propri titoli e le specializzazioni professionali così come le caratteristiche del servizio offerto ed il prezzo delle prestazioni.

Nuove scadenze per pagamenti, adempimenti dichiarativi e certificazioni

Presentazione delle dichiarazioni (decorrenza 01/05/ 2007)

La presentazione cartacea delle dichiarazione deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno; - l’invio telematico delle dichiarazione deve avvenire entro il 31 luglio di ogni anno; - per i soggetti Ires, l’invio telematico delle dichiarazioni deve avvenire entro il settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta; - i modelli 770 Ordinario e / o Semplificato vanno inviati entro il 31 marzo di ogni anno; - le certificazioni dei sostituti di imposta (versamento ritenute, Cud ecc.), vanno consegnate entro il 28 febbraio; - la dichiarazione annuale Iva, in via autonoma, va inviata entro il 31 luglio di ogni anno.

Versamenti di imposta (decorrenza 01/05/2007)

Il versamento dei saldi e degli acconti delle imposte sui redditi (Irpef) e dell’Irap va effettuato entro il 16 giugno di ogni anno. Per i soggetti Ires, il versamento va effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Dichiarazione ICI (decorrenza 01/05/2007)

Con la manovra, viene soppresso l’obbligo di presentare la dichiarazione ai fini ICI (i dati che prima andavano in dichiarazione Ici andranno inseriti nella dichiarazione dei redditi).

Liquidazione e versamenti ICI (decorrenza 01/05/ 2007)

E' prevista la possibilità di liquidare l’Ici dovuta in sede di dichiarazione dei redditi. Le modalità operative, saranno rese note con apposito regolamento. Il pagamento della prima rata Ici deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ogni anno ed il saldo tra il primo ed il 16 dicembre di ogni anno.

Terreni e fabbricati

Compravendita immobili (decorrenza 04/07/2006)

Gli Uffici finanziari potranno rettificare i ricavi dichiarati per le vendite di immobili basandosi sul valore di mercato. Pertanto sono abrogate le disposizioni che prevedevano non si procedesse alla rettifica del corrispettivo sulle cessioni di fabbricati, se lo stesso fosse stato indicato nell’atto in misura non inferiore al cosiddetto “valore automatico” (o catastale) dell’immobile.

Nozione di area edificabile (decorrenza 04/07/2006)

Ai fini delle imposte indirette e dirette (Iva, Imposta di registro, Ires, Irpef e Ici), un’area è da considerare edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Varie

Compravendita di auto (decorrenza 4/07/06)

I passaggi di proprietà delle auto, di rimorchi e di qualunque altro bene mobile registrato, potranno essere fatti oltre che dal Notaio, anche presso gli Uffici comunali e gli Sportelli telematici dell’automobilista.

Minusvalenze da assegnazione ai soci (decorrenza periodo di imposta 2006)

Viene eliminata l’ipotesi di rilevanza fiscale delle minusvalenze derivanti dalla assegnazione dei beni ai soci ovvero laddove i beni siano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Vendita dei farmaci (04/07/2006)

Gli esercizi commerciali appartenenti a tutte le tipologie dimensionali (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) possono effettuare la vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione. Si tratta dei farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, che recano un bollino di riconoscimento. La vendita sarà possibile soltanto con l’assistenza di farmacisti abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’ordine professionale.

Nuove licenze per i taxi (04/07/2006)

I Comuni potranno assegnare nuove licenze, dietro pagamento dei nuovi aspiranti tassisti, senza tener conto della programmazione numerica in vigore. Le licenze saranno però assegnate solo dopo aver svolto concorsi pubblici o privati riservati esclusivamente a tutti coloro che sono già in possesso di una licenza. Il 60 – 80% delle risorse che i Comuni incasseranno dal bando delle nuove licenze, sarà spartito tra i titolari delle licenze di taxi che abbiano scelto di rimanere con una sola licenza originaria.

RC auto (decorrenza 04/07/2006)

Stop alle esclusive in tema di RC auto. Gli agenti possono ora vendere polizze appartenenti a diverse compagnie e le compagnie assicurative non possono più imporre prezzi minimi e sconti massimi sull’offerta. Per i contratti stipulati prima del 4/07/06 rimangono validi fino alla naturale scadenza, ma comunque non oltre il primo gennaio 2008.

Diritto di recesso in banca (decorrenza 04/07/2006)

In presenza di modifiche unilaterali operate dalle Banche, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Donazioni e plusvalenze (decorrenza 04/07/2006)

La cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti per donazione, origina plusvalenza tassabile in capo al cedente se fra la data di acquisto del bene da parte del donante e la cessione da parte del donatario sono decorsi meno di cinque anni.

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