Circolare n. 6 del 19 luglio 2007
Detrazione Iva sulle autovetture
Dal 27/06/2007 è diventata definitiva la possibilità da parte di tutti i contribuenti di detrarre il 40% dell’Iva assolta sull’acquisto e sulle spese di impiego delle autovetture senza necessità di dimostrare l’esistenza dell’inerenza con lo svolgimento dell’attività e la misura della stessa.
Si ricorda inoltre che il prossimo 20/09/2007 scade il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso forfetario telematico per l’imposta non detratta nel periodo 01/01/03 – 13/09/06.
Autovetture aziendali: deducibilità dei costi
E’ in corso di elaborazione una norma per la reintroduzione della deduzione a regime per i costi di acquisto e manutenzione della autovetture aziendali. Si ricorda che attualmente (decorrenza 01/01/2006) tali costi sono indeducibili al 100% salvo nel caso di uso promiscuo per il dipendente, dove risulta deducibile l’importo corrispondente a quello del fringe benefit riconosciuto al lavoratore.
Il progetto prevede la deduzione:
- del 90% dei costi nel caso delle auto aziendali date in uso ai dipendenti;
- del 40% per quelle aziendali
- dell’80% per quelle di agenti e rappresentanti
- del 40% per i professionisti.
Si consiglia pertanto alla gentile clientela, prima di prendere qualsiasi decisione in merito ad operazioni relative alle autovetture (nuovi acquisti, intestazione a società o privata ecc.) di chiedere in Studio se ci sono novità relative a tali modiche molto importanti!
Più facili le indagini sui conti correnti
Viene rafforzata la presunzione in base alla quale le operazioni (entrate – uscite) effettuate sul conto corrente della propria attività non sufficientemente giustificate da elementi probatori, vengono considerate ricavi non dichiarati e come tali da assoggettare a tassazione!
Con una recente sentenza della Cassazione (13818/07), è stato infatti stabilito che la prova liberatoria del contribuente, in base alla quale dimostrare la legittimità delle operazioni poste in essere non può essere generica, ma deve essere analitica; tutto ciò che il contribuente non dimostra è utilizzato ai fini dell’accertamento nei suoi confronti.
Acquisto farmaci: dall’01/07/2007 parte lo scontrino parlante
A partire dall’01/07/2007, entra in vigore la nuova disposizione della finanziaria per il 2007 in base alla quale per poter usufruire delle deduzioni/detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi previste per le spese mediche, la documentazione valida sarà rappresentata dallo “scontrino parlante”.
Lo scontrino parlante dovrà evidenziare la natura, quantità e qualità dei farmaci acquistati, oltre al codice fiscale dell’acquirente.
Data la difficoltà della categoria ad adeguarsi in tempo utile per il rilascio della corretta documentazione, l’Agenzia con un comunicato del 28 giugno scorso ha precisato che fino al 31/12/2007 in mancanza di scontrino parlante sarà possibile rilasciare il vecchio scontrino integrato a mano del codice fiscale dell’acquirente e accompagnato da un’apposita dichiarazione dove il farmacista attesta la natura, quantità e qualità dei farmaci venduti.
Riepilogando per l’anno 2007, la documentazione da raccogliere e conservare per usufruire dei benefici fiscali in sede di Unico/2008 potrà essere di tre diversi tipi:
| fino al 30 giugno | Dal 1° luglio al 31 dicembre | ||
|---|---|---|---|
| Vecchio scontrino | Vecchio scontrino | Scontrino con dati farmaco | Scontrino parlante |
|
Fa fede il vecchio scontrino fiscale, anche se non parlante e anche se generico |
Possibile utilizzare il vecchio scontrino, ma ai fini de beneficio è necessario: |
E’ necessario annotare in calce allo scontrino il codice fiscale del destinatario dei farmaci |
Trattasi di scontrino già emanato in ottemperanza alla nuova normativa e contenente le seguenti informazioni: |
Marche da bollo: dal 1° settembre 2007 sono fuori corso
In applicazione a quanto stabilito dalla finanziaria per il 2007, si ricorda che a decorrere dal 1° settembre 2007, i valori bollati (marche da bollo) espressi in lire, in lire-euro ed in euro sono fuori corso (rimangono validi i foglietti bollati per cambiali e le marche da bollo per cambiali).
Questo significa che chi è in possesso di valori bollati dovrà necessariamente utilizzarli entro il 31/08/2007 dopo di che saranno dei pezzi di carta senza alcun valore.
A partire dal 1° settembre 2007 per assolvere all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo, sarà necessario pagare:
- tramite intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate (ad es.: il tabaccaio convenzionato), che rilascia, con modalità telematiche, l’apposito contrassegno;
- in modo virtuale, versando l’imposta all’Ufficio della stessa Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati;
- tramite conto corrente postale.
Elenchi clienti e fornitori: fissate le scadenze di presentazione
Sono stati definiti gli elementi e i dati da inserire negli elenchi clienti fornitori, i termini per l’adempimento e le modalità per la loro trasmissione.
Elementi da indicare negli elenchi:
- codice fiscale e partita Iva del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi;
- l’anno cui si riferisce la comunicazione;
- il codice fiscale e partita Iva dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione, distintamente per ogni cointestatario;
- il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’Iva;
- per ciascun soggetto cliente o fornitore l’importo complessivo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione;
- per ciascun soggetto e per le operazioni imponibili, l’importo dell’imposta afferente;
- per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l’eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell’eventuale imposta afferente relative ad annualità precedenti;
N. b.: per i soli anni 2006 e 2007, è possibile indicare:
- nell’elenco clienti i soli soggetti titolare di partita Iva,
- per ogni soggetto cliente e/o fornitore anche solo la partita Iva (e non il codice fiscale).
Operazioni che non vanno indicate negli elenchi:
- cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi;
- importazioni;
- esportazioni (di cui all’art. 8, c. 1, lettere a) e b) del DPR 633/72).
N.B.: per i soli anni 2006 e 2007, è possibile non comunicare i dati riferiti alle seguenti operazioni:
- operazioni relative a fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 €, registrate cumulativamente (art. 6 DPR 9/12/96 n. 695);
- operazioni relative a fatture ricevute, per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva;
- operazioni relative a fatture emesse, i cui corrispettivi sono stati computati per importi complessivi giornalieri in apposito registro come previsto dall’art. 24 del DPR 633/72.
Modalità di trasmissione dei dati, tempistica e ricevute
Gli elenchi clienti e/o fornitori vanno presentati esclusivamente per via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, il tutto utilizzando i prodotti software di controllo distribuiti dall’Agenzia delle entrate.
La trasmissione va effettuata entro il 29 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono gli elenchi.
N.B.: per il solo anno 2006 gli elenchi andranno presentati:
- entro il 15/10/2007 per i soggetti cosiddetti ordinari (liquidazioni Iva mensili);
- entro il 15/11/2007 per i soggetti cosiddetti trimestrali Iva, cioè che nell’anno di riferimento hanno realizzato un volume di affari non superiore ad € 309.874,14 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero ad € 516.456,90 per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Si segnala che sono in corso proposte di modifica in base alle quali, sarebbe previsto l’esonero dall’obbligo di presentazione degli elenchi, per i soggetti in contabilità semplificata!
Indennità suppletiva di clientela: deducibile fiscalmente solo per cassa
L’Amministrazione finanziaria ha recepito una recente sentenza della Cassazione, in base alla quale “l’indennità suppletiva di clientela” è fiscalmente deducibile dal reddito imponibile solo quando viene concretamente ed effettivamente corrisposta all’agente; di conseguenza, dovendo seguire il criterio di cassa, gli eventuali accantonamenti civilistici iscritti in bilancio, rappresentano costi indeducibili dal reddito!
Le conseguenze di tale nuovo orientamento, che l’Agenzia assume ora come definitivo, comporta delle conseguenze non irrilevanti per tutti quei soggetti che fino ad oggi, hanno seguito un comportamento diverso deducendo dal reddito gli accantonamenti civilistici anche se non ancora corrisposti, seguendo legittimamente un orientamento precedente della stessa Amministrazione finanziaria la quale, con R.M. 59/E del 9/04/04 aveva accettato il criterio di competenza legittimando la deducibilità degli accantonamenti in questione anche se il relativo pagamento non era ancora avvenuto.
L’Amministrazione si limita a dire che ora il contribuente può procedere a rettificare le passate dichiarazioni dei redditi (ci sarebbe tempo fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria), per versare le maggiori imposte dovute graziandolo del versamento di sanzioni ed interessi data la sua buona fede! Nel caso di mancato adeguamento come sopra descritto, l’Amministrazione procederà, in caso di accertamento, al recupero dell’omesso versamento delle imposte dovute applicando sanzioni ed interessi.
Reverse charge: esteso alla cessione di immobili strumentali
A partire dall’01/10/2007, il meccanismo del “Reverse charge” (inversione contabile) dovrà essere applicato obbligatoriamente anche nel caso di cessione di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali per natura (cioè che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni) cessione imponibile per effetto dell’opzione espressamente indicata dal cedente nel relativo atto.
In questo caso, il cedente dovrà emettere fattura senza addebito dell’imposta, indicando il motivo per cui l’imposta non viene applicata: “Operazione senza addebito IVA ai sensi dell’art. 17, c. 6 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. L’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario della fattura”.
La fattura va annotata nel registro delle fatture emesse.
L’acquirente, una volta ricevuta la fattura, deve:
- provvedere a integrarla con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
- annotarla nel registro delle fatture emesse;
- annotarla nel registro degli acquisti.
Rimborso Iva prioritario: nuovi soggetti ammessi
La possibilità di richiedere il rimborso cosiddetto “prioritario” in base al quale spetta il diritto di ottenere i rimborsi Iva richiesti, entro 3 mesi dalla relativa domanda, viene esteso oltre che ai subappaltatori edili anche ad una nuova categoria di soggetti identificata con il codice attività 37.10.1 – Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici.
La disposizione si applica a partire dalla richiesta relativa al secondo trimestre dell’anno di imposta 2007.
Tassa comunale rifiuti
Si vuole qui ricordare a chi smaltisce rifiuti autonomamente, che ogni Comune può prevedere in taluni casi (es.: laboratori) delle riduzione alla tassa in esame, per cui è importante informarsi direttamente presso il proprio Comune di competenza per verificare la correttezza dell’imposta applicata!
Acquisto garage pertinenziali e detrazione del 36 – 41%
Chi avesse acquistato garage pertinenziali nuovi da imprese costruttrici nel 2007, contatti lo Studio per verificare se è possibile applicare l’agevolazione del 36 - 41% (la domanda si può fare anche entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ma ci vuole l’attestazione dell’impresa e il pagamento x bonifico!!).
Libro Inventari
Si ricorda l’opportunità di iniziare a compilare il libro Inventari, il cui termine ultimo era stato inizialmente fissato al 31/10/2007, cioè entro 3 mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Data la “confusione” attuale sulle nuove scadenze previste per la presentazione delle dichiarazioni, che risulterebbero spostate al 10 settembre per le società di capitali e al 25 settembre per tutti gli altri, e dato che sono in cantiere ulteriori probabili proroghe, non siamo in grado di fissare la scadenza ultima per la compilazione del libro inventari; per cui si consiglia vivamente di cominciare in ogni caso per non arrivare all’ultimo momento senza i dati e gli allegati necessari.
Si ricorda infatti che la mancata compilazione, riscontrata in caso di verifica, legittima l’accertamento induttivo.
Per le modalità da seguire vedere la nostra circolare n. 9 del 30/12/2005, che potere trovare anche sul sito dello Studio e che risulta ancora attuale salvo che nella parte relativa alla scadenza (vedi sopra)
Libri sociali: aggiornamento
In allegato alla presente circolare, si invia un vademecum relativo alla tempistica e alle modalità di aggiornamento dei libri sociali delle società di capitali.
Ricevimento di pagherò cambiario: bisogna emettere la fattura?
Una recente sentenza della Cassazione (n. 6487 del 19/06/07) afferma che a fronte del ricevimento di un pagherò cambiario, non è necessario emettere la fattura relativa all’operazione sottostante.
Il ricevimento del pagherò, infatti, non può essere equiparato ad un pagamento, dato che tale strumento rappresenta una mera obbligazione di un futuro pagamento.
Comunicazioni relative ai contributi dovuti alle casse dei professionisti: scadenze
Elenchiamo le principali scadenze entro le quali i professionisti sono tenuti a presentare alle rispettive Casse previdenziali le Comunicazioni dei dati reddituali e Iva, necessari al calcolo dei contributi soggettivi e integrativi di competenza 2006 ed il conguaglio contributi:
- Fondazione Enpam medici: comunicazione 31/07/2007 solo qualora il reddito professionale sia superiore ad € 9.279,44 – conguaglio 31/10/2007
- Inarcassa architetti e ingegneri: comunicazione 31/08/2007 – conguaglio 31/12/2007
- Cassa italiana geometri: comunicazione 15/09/2007 – 15/09/2007
- Cassa forense avvocati: comunicazione 30/09/2007 (spostato all’01/10/2007 in quanto il 30 è festivo) – conguaglio 31/07/2007.
Per evitare spiacevoli ritardi o dimenticanze e per garantire il corretto adempimento di quanto sopra lo Studio intende provvedervi prima delle vacanze estive; si rimane pertanto a disposizione per l’assistenza necessaria.
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