Studio Dott. Righetti & Associati

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Circolare n. 7 del 14 novembre 2002


Ritardato pagamento di fatture e parcelle - mora

Il D.Lgs. 231/02 in materia di interessi di mora relativi al ritardato pagamento nelle transazioni commerciali (tra imprese), è entrato in vigore il 07.11.02, con efficacia su tutti i contratti conclusi dopo l'8.08.02. Il provvedimento prevede, in mancanza di accordi diversi tra le parti, il decorso automatico dell'interesse di mora sui pagamenti di fatture e parcelle effettuati in ritardo; la mora scatterà (salvo casi particolari) dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla consegna della merce, ed è fissato per legge pari al tasso Bce aumentato di sette punti (quindi pari a circa il 10% annuo).

Descrizione di beni e servizi in fattura e/o parcella

Si ricorda che per evitare la possibile contestazione di non "inerenza" di costi e ricavi, è necessario che la descrizione in fattura del bene o del servizio oggetto di transazione, sia il più possibile precisa e dettagliata. Peculiare attenzione deve essere posta non solo alle fatture emesse ma anche a quelle ricevute ed in particolar modo alle fatture relative a prestazioni di servizi o professionali, che spesso riportano descrizioni troppo generiche sia della prestazione stessa (la descrizione in una fattura dovrebbe sembre contenere natura, qualità e quantità dei beni consegnati o delle prestazioni effettuate), sia del periodo a cui si riferiscono.

Conservazione di registri e documenti

Per il legislatore civilistico: 

  • REGISTRI CONTABILI : vanno conservati per un periodo minimo di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 c.c.);
  • DOCUMENTI: si devono conservare nel termine di cui sopra e per ciascun affare, copia di lettere, fatture e telegrammi spediti e l'originale degli stessi documenti ricevuti. Per il fisco: registri e documenti devono essere conservati fino alla definizione dell'eventuale accertamento relativo al corrispondente periodo di imposta e precisamente:
  • per 4 anni a decorrere dal 31.12 dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione annuale;
  • fino alla definizione dell'accertamento se avvenuta oltre i predetti 4 anni;
  • per 5 anni a decorrere dal 31.12 dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata in caso di omessa dichiarazione annuale.

Dichirazione dei redditi - modello unico

I modelli Unici/2002 relativi alla dichiarazione fiscale dell'anno 2001, sono stati in questi giorni inviati al Ministero delle Finanze. Siete invitati a ritirare presso lo Studio, copia del modello e della ricevuta di spedizione.

Errori nella compilazione del modello F24

Gli errori effettuati nel modello F24 che non incidono sul pagamento del debito tributario (es. errori sul codice, sulla regione, sul periodo di riferimento ecc.) possono essere corretti inviando all'Ufficio locale delle Entrate una "lettera-ravvedimento" che trovate disponibile nell'area di downloading. La comunicazione deve essere conservata unitamente al modello F24 per evitare possibili future contestazioni.

Cespiti inutilizzati

Si ricorda l'importanza di procedere ad un controllo periodico dei cespiti risultanti in contabilità (e nel libro cespiti) con quelli realmente impiegati nell'attività d'impresa. Relativamente ad alcune immobilizzazioni non utilizzate, potrebbe essere necessario procedere alla loro vendita, distruzione (che va effettuata con modalità particolari nel rispetto della normativa fiscale), ecc … Inoltre, per i contribuenti con ricavi inferiori ad €. 5.165.000, la presenza di troppi cespiti in contabilità, anche se totalmente ammortizzati, potrà rivelarsi elemento di scongruità al momento della compilazione degli studi di settore (o parametri). Si ricorda che studi di settore e parametri sono prospetti che si compilano nella dichiarazione dei redditi e vengono utilizzati dal fisco per analizzare se l'impresa dichiara un reddito "soddisfacente". In particolare, secondo questo conteggio presuntivo del fisco, a parità delle altre condizioni, maggiore è l'importo dei cespiti a bilancio (al lordo dei fondi ammortamento) e maggiore dev'essere il reddito dichiarato.

Acconti d'imposta

Entro il 2 dicembre dovrà essere pagato il 2° acconto delle imposte dirette per il 2002. Lo studio ha già iniziato a predisporre i modelli F24 e la consegna sarà presumibilmente effettuata ai clienti già dal 25 novembre. Ricordiamo a tale proposito che sul nostro sito www.studiorighetti.it è possibile trovare un breve vademecun su come effettuare il calcolo degli acconti.

Proroga termini per rivalutazione terreni e quote

Il termine per effettuare la rivalutazione di terreni da parte di persone fisiche o la rivalutazione di quote e/o azioni dovrebbe essere prorogato al 30.11.2002. Chi fosse interessato a tale operazione è dunque pregato di contattare lo Studio con una certa urgenza in modo da consentire anche di effettuare i necessari calcoli di convenienza.

Scadenze di novembre

Sul nostro sito internet www.studiorighetti.it, nell'area dedicata alle scadenze, abbiamo pubblicato un pratico scadenziario dove abbiamo riassunto i principali impegni relativi al mese di novembre 2002.

Studi di settore

L'Agenzia delle Entrate ha provveduto recentemente ad emettere una serie di nuovi questionari relativi agli Studi di Settore che interessano 62 codici attività. L'elenco completo di questi nuovi modelli completo delle relative scadenze per la presentazione, è disponibile sul nostro sito internet www.studiorighetti.it nell'area dedicata alle utilità. Si ricorda che sono obbligati alla presentazione anche quei contribuenti che non lo hanno ricevuto per errori imputabili all'Amministrazione finanziaria.

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