Studio Dott. Righetti & Associati

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Circolare n. 7 del 7 novembre 2003


Riforma Biagi sul lavoro

Nell’ambito della riforma del lavoro, che investe la quasi totalità delle tipologie contrattuali che ruotano intorno al lavoro dipendente, si evidenziano le seguenti importanti considerazioni:

  • sono radicalmente mutati i contratti per i Co.Co.Co. e agli Associati in partecipazione sia per quello che riguarda il tempo (ossia la durata dell’incarico che, con poche esclusioni, non potrà più essere indeterminata) sia per quel che riguarda i contributi dovuti;
  • sono state notevolmente ridotte le casistiche previste per le collaborazioni occasionali alle quali è stati imposta una durata massima;
  • si sono notevolmente inasprite le conseguenze derivanti dall’utilizzo non preciso e regolare delle forme di collaborazione sopra evidenziate. E’ infatti previsto che, in mancanza di adeguamento dei contratti vecchi e nuovi alla nuova disciplina e/o in mancanza di rispetto delle rigide norme che vanno applicate ai contratti stessi, i rapporti di collaborazione continuativa od occasionale e di associazione in partecipazione vengano automaticamente convertiti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La riforma di cui sopra è entrata in vigore il 24.10.2003 ma per l’adeguamento dei contratti già in essere a questa data, si avrà tempo fino alla loro naturale scadenza (se la stessa non era indeterminata) e comunque non oltre il 24.10.2004.
Successivamente a tale data, i rapporti non in regola diventeranno di lavoro subordinato a tempo indeterminato e questo a far data dalla nascita del rapporto stesso (es. contratto di collaborazione stipulato il 1° gennaio 2002 e non regolamentato entro il 24.10.2004.
Il collaboratore sarà considerato come dipendente dal 1.1.02). Si esporrà di seguito una sintetica spiegazione delle nuove tipologie di collaborazione previste che per semplicità si possono riassumere in cinque tipi:

A) collaborazione coordinata e continuativa di tipo tradizionale (ossia quella fino ad ora utilizzata);
B) collaborazione a progetto (riguarda la maggior parte dei contratti prima rientranti ne i co.co.co.);
C) collaborazione occasionale generica con compenso complessivo annuo per il lavoratore non superiore ad € 5.000;
D) collaborazione occasionale generica con compenso complessivo annuo per il lavoratore superiore ad € 5.000;
E) collaborazione occasionale accessoria.

A - Collaborazioni coordinate e continuative

Per questa tipologia di collaborazioni nulla è cambiato rispetto alla precedente normativa. Possono avere durata illimitata e non è fissato un tetto massimo di compenso. Sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente e come questi sono soggette ad Irpef (tramite indicazione in dichiarazione dei redditi) e scontano sia i contributi Inps, con le nuove aliquote indicate nella nostra circolare n. 7, che Inail in maniera variabile a seconda del rischio specifico del tipo di lavoro. Dal 24.10.2003 questo tipo di collaborazione è applicabile esclusivamente a: - amministratori; - professionisti iscritti in apposito albo professionale; - titolari di pensioni di vecchiaia; - prestazioni rese ad associazioni e società sportive dilettantistiche.

B - Collaborazioni a progetto

Vi rientrano tutte le vecchie collaborazione coordinate e continuative escluse dal punto A. La loro principale caratteristica è che devono essere riconducibili, come indicato dalla legge, a “uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso”. Questo significa che non possono avere durata illimitata ma non è fissato un tetto massimo di compenso.
Il contratto di collaborazione a progetto deve avere forma scritta e contenere obbligatoriamente alcuni elementi:

  • la durata, certa o determinabile in funzione del progetto, della prestazione;
  • il compenso calcolato in misura forfetaria svincolata dal tempo, le modalità di pagamento e gli eventuali rimborsi spese;
  • le forme di coordinamento della prestazione lavorativa tra lavoratore e committente;
  • le misure prese a tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.

Inoltre garantirà al lavoratore nuovi diritti quali:

  • la sospensione del contratto, senza proroga della naturale scadenza, in caso di malattia o infortunio;
  • la sospensione del contratto, con proroga automatica di 180 giorni, in caso di gravidanza;
  • l’estensione al collaboratore a progetto delle norme di sicurezza previste per i lavoratori dipendenti (solo se la prestazione lavorativa è svolta nei luoghi di lavoro del committente).

Fiscalmente e previdenzialmente continueranno ad essere assoggettate alle stesse regole previste per le co.co.co. (come al punto A).

C - Collaborazioni occasionali generiche fino a €. 5.000

Sono caratterizzate dall’occasionalità della prestazione. Possono riguardare qualsiasi tipo di lavoro ed essere rese da qualsiasi soggetto. Devono avere una durata massima di 30 giorni per ciascun committente.
Il compenso complessivo del lavoratore non deve superare 5.000 € per anno solare. Non sono assoggettate né ad Inps né ad Inail. Sono soggette ad Irpef: scontano una ritenuta a titolo di acconto del 20% e dovranno poi essere indicate in dichiarazione dei redditi e cumulate con i redditi di altra natura.

D - Collaborazioni occasionali generiche superiori a € 5.000

Sono caratterizzate dall’occasionalità della prestazione. Possono riguardare qualsiasi tipo di lavoro ed essere rese da qualsiasi soggetto. Devono avere una durata massima di 30 giorni per ciascun committente. Il compenso complessivo del lavoratore può superare 5.000 € per anno solare. C’è l’obbligo della contribuzione Inps gestione separata (come le co.co.co.); nessun obbligo Inail. Sono soggette ad Irpef: scontano una ritenuta a titolo di acconto del 20% e dovranno poi essere indicate in dichiarazione dei redditi e cumulate con i redditi di altra natura.

E - Collaborazioni occasionali accessorie

Possono essere rese solo da particolari tipologie di soggetti considerati dalla legge “a rischio di esclusione sociale” come per esempio disoccupati da almeno un anno, casalinghe, studenti e pensionati, disabili, lavoratori extracomunitari nei 6 mesi successivi alla perdita di lavoro ecc.; inoltre devono riguardare solo lavori specificatamente indicati: piccoli lavori domestici e di giardinaggio e/o manutenzione d’edifici, insegnamento privato supplementare, realizzazione di manifesti sociali, sportivi ecc. e collaborazioni con enti pubblici ed associazioni di volontariato. Tali prestazioni nono devono avere durata superiore ai 30 giorni annui, non possono superare i 3.000 € complessivi annui e non sono assoggettate ad Irpef. Sono soggette ad Inps e Inail.

Relativamente a quanto appena indicato in merito alle nuove norme sulle collaborazioni si fa presente che, sebbene siano aumentate tutele e contributi, i costi per l’impresa continuano ad essere notevolmente inferiori rispetto a quelli dovuti per il lavoratore dipendente; si forniscono a tal proposito i seguenti calcoli di convenienza che, seppur approssimativi, possono rendere l’idea:

  • Occasionale sotto i 5.000 € annui: per assegnare un compenso netto di € 2.000 il costo per l’impresa è di € 2.600
  • Co.Co.Co. senza copert. previd.le: per assegnare un compenso netto di € 2.000 il costo per l’impresa è di € 3.350
  • Dipendente: per assegnare un compenso netto di € 2.000 il costo per l’impresa è di € 4.550

E’ in ogni caso necessario, per ogni modifica di tipo contrattuale o per calcoli di convenienza più precisi, rivolgersi al consulente del lavoro il quale potrà fornirVi anche ulteriori informazioni in merito alle nuove tipologie di contratto previste per i lavoratori dipendenti o alle modifiche subite da quelli già esistenti, contratti che qui di seguito ci limitiamo ad elencare:

  • contratto di lavoro intermittente o a chiamata;
  • lavoro ripartito;
  • somministrazione di lavoro;
  • contratto di inserimento;
  • lavoro a tempo parziale;
  • apprendistato;
  • contratto di appalto.

Associazioni in partecipazione

E’ mutata anche la deducibilità dei costi relativi ad alcune tipologie di associazioni in partecipazione. Chi ha in corso contratti di associazione è pregato di contattare con urgenza lo Studio.

Nuovi obblighi per l'utilizzo del plafond

L’art. 36 del D.L. 269, che stabiliva nuovi obblighi in merito all’utilizzo del plafond così come da noi descritto nella scorsa circolare, è stato soppresso dal Maxi-emendamento del 30.10.2003. Gli adempimenti previsti sono quindi stati eliminati.

Imposte a rimborso relative ad anni precedenti

Chi ha ancora crediti verso l’Erario per imposte chieste a rimborso in anni precedenti, deve avvisare il proprio referente in studio al fine di interrompere i termini decennali di prescrizione di tali crediti e non perdere così il diritto al rimborso stesso.

Agevolazione artigiani

Con apposita circolare del 7.10.2003, il Ministero delle Attività Produttive ha fornito le indicazioni necessarie per accedere ai finanziamenti previsti per gli artigiani dalla L. 488/92. Tale agevolazione finanzierà le spese sostenute per ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione e realizzazione di nuovi impianti produttivi. Saranno finanziati l’acquisto, anche tramite leasing, o la costruzione di immobili ad uso produttivo mentre non saranno ammesse le spese realizzate con la formula dei “contratti chiavi in mano”. Per ulteriori informazioni potrete contattare le aziende specializzate.

Oneri e commissioni bancarie deducibili Irap

In linea di massima gli oneri e le commissioni finanziarie, alla stregua degli interessi passivi, non sono deducibili ai fini del calcolo dell’Irap. Fanno eccezione a questa regola generale alcune commissioni e spese bancarie che i principi contabili (e la C.M. n. 188/98), a titolo esemplificativo e non esaustivo, elencano come segue:

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE
costi bancari (servizi) deducibili Irap da iscrivere nella voce B7) di conto economico Ue

CONTABILMENTE SI INSERISCONO NELLA VOCE “SERVIZI BANCARI DEDUCIBILI IRAP”

Noleggio cassette di sicurezza
Servizi di pagamento utenze
Oneri custodia titoli
Spese di gestione titoli
Oneri per fidejussioni (non relativi a finanz.ti)
Spese e commissioni di factoring
Spese di apertura conto
Spese di tenuta conto e invio estratto conto
Spese di singola operazione / riga
Costi per blocchetti di assegni
Costi per carte di credito
Costi tessere Bancomat, Viacard, POS
Servizi di homebanking
Spese RIBA
Spese richiamo assegni
Spese per insoluti e protesti
Spese comunicazione valutaria e statistica
Spese per servizi di cambio valutari
Altri servizi offerti dalle banche (non strettamente collegati a finanziamenti)

q.ta ammortamento costi bancari capitalizzati da iscrivere nella voce B10a) di conto ec. UE
CONTABILMENTE SI INSERISCONO NELLA VOCE “AMM.TI IMMAT. INDEDUCIBILI IRAP”

Amm.to spese istruttoria mutuo

costi bancari deducibili Irap da iscrivere nella voce B14) di conto ec.
UE CONTABILMENTE SI INSERISCONO NELLA VOCE “IMPOSTE DEDUCIBILI”

Imposta di bollo
Imposte su operazioni bancarie diverse

costi bancari da iscrivere nella voce C17) di conto ec.
UE CONTABILMENTE SI INSERISCONO NELLA VOCE “ONERI FINANZIARI INDEDUCIBILI IRAP”

Perdite su titoli
Commissioni di massimo scoperto
Oneri per fidejussioni (relativi a finanziamenti)
Spese di istruttoria mutuo (da riscontare)
Spese bancarie accessorie a interessi pass.
Differenze negative su indicizzazione prestiti
Perdite su cambi
Altri servizi offerti (strettamente collegati a finanziam.)

Si ricorda infine che gli interessi passivi sono sempre indeducibili Irap.

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