Circolare n. 7 del 06 settembre 2004
Manovra bis
La legge di conversione della recente manovra finanziaria (DL 168/04 convertito nella L. 191/04), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31.07.04, accoglie il maxiemendamento del Governo che fissa alcune correzioni in materia di imposta di bollo e di registro. Ricordando in particolar modo che il bollo di € 10,33 (ex 20.000 lire) prima utilizzato per le vidimazione e la marcatura di richieste e documenti generali è aumentato ad € 11,00, si riassumono di seguito le principali altre correzioni:
| IMPOSTA DI BOLLO | |
|---|---|
| Tipologia di atti | Imposta post emendamento |
|
Atti pubblici o scritture private autenticate relative a diritti immobiliari da registrare telematicamente e loro copie conformi per usi ipotecari nonché domande di annotazione da essi dipendenti |
Imposta fissa di € 176 |
|
Domande, denunce o atti presentati su supporto informatico o telematicamente al registro delle imprese |
Imposta fissa di: - € 32 per le ditte individuali |
|
- Cambiali emesse e pagabili nello Stato. |
Imposta proporzionale del: - 12‰ |
|
Diverse tipologie di cambiali |
Imposta proporzionale del 0,1‰ |
|
- Assegni circolari |
Imposta proporzionale - 6‰ |
|
Ricevute lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti |
Imposta fissa di: - € 1,29 per importi fino a € 129,11 |
|
Cambiali e titoli equivalenti emessi all’estero |
Imposta fissa dello 0,1‰ |
| OPERAZIONI IMMOBILIARI E FINANZIAMENTI | |
| Tipologia di atti | Imposta post emendamento |
|
Atti pubblici, atti giudiziari pubblicati, scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, donazioni relative ad immobili diversi dalla prima casa di abitazione. |
Rivalutazione al 20% dei moltiplicatori relativi alle imposte di registro e ipotecarie –catastali: Es. rendita immobile alla data del rogito 1.000 x 5% di aggiornamento = 1.050. Valore in base al moltiplicatore 1.050 x 120 = 126.000 Imposta di registro ipotecaria-catastale sulla compravendita 126.000 * 10% = 12.600 |
|
Finanziamenti a medio-lungo termine quali mutui immobiliari, ad esclusione di quelli per la prima casa, crediti personali alle famiglie, prestiti per acquisti rateali. |
Imposta sostitutiva del 2% |
Trasferimento di beni nella CEE senza vendita e/o acquisto
In caso di trasferimento di beni dal territorio italiano ad altri paesi cee o viceversa senza vendita degli stessi è necessario, al fine di vincere la presunzione di acquisto o vendita, utilizzare e conservare un apposito registro su cui annotare le predette movimentazioni.
In tale registro dovranno essere annotati i trasferimenti:
- di beni oggetto di perfezionamento, lavorazione o manipolazione usuali destinati a essere trasportati e/o spediti al committente operatore in altro stato UE;
- di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni nel territorio di un altro Stato;
- di beni che se importati beneficerebbero dall’ammissione temporanea in esenzione di dazi doganali.
Il registro da utilizzarsi è un normale registro per il quale è prevista la numerazione progressiva per ogni pagina; è ammesso l’utilizzo di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili.
Per quello che riguarda i beni introdotti da paesi extra UE è necessaria la tenuta del medesimo registro mentre per quello che riguarda l’invio di beni in paesi extra UE si può alternativamente compilare il registro o provvedere alla predisposizione di un apposito Ddt.
Per maggior chiarezza di prenda visione del seguente schema:
| OPERAZIONE | Beni introdotti in ITA da UE e EXTRAUE |
Beni inviati in altri paesi UE |
||
|---|---|---|---|---|
| Registro | INTRA | Registro | INTRA | |
|
Acquisti / Cessioni intracomunitari |
No |
Si |
No |
Si |
|
Operazioni di perfezionam.to e manipolaz. usuali |
Si |
Si* |
Si |
Si* |
|
Beni inviati o introdotti per subire lavorazioni, riparazioni, manutenzioni, installazioni |
SI |
Si* |
Si |
Si* |
|
Beni utilizzati strumentalm. x prestazioni di servizi o per allestimento fiere |
Si |
No |
Si |
No |
|
Beni che se importati beneficerebbero della ammissione in temporanea esenzione di dazi doganali |
Si |
No |
Si |
No |
|
Beni installati, montati o assiepati in Italia a seguito di una cessione |
No |
Si* |
-- |
-- |
|
Beni usati assoggettati al regime del margine |
No |
Si |
No |
Si* |
(*) solo ai fini statistici per i contribuenti tenuti alla presentazione dell’intra mensile.
Modelli INTRASTAT on-line
L’Agenzia delle Dogane ha predisposto sul proprio sito il servizio telematico intr@Web che consente ai contribuenti che devono presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari contenenti un numero limitato di indicazioni (fissato a massimo 20 righe per la sezione 1 e 10 righe per la sezione 2) di poterli trasmettere senza particolari formalità.
Inps e lavoratori autonomi occasionali
Si riassume di seguito il trattamento previsto per i lavoratori autonomi occasionali ricordando che, a seguito della riforma Biagi, l’occasionalità della prestazione non è più da riferirsi alla durata o al compenso corrisposto quanto piuttosto alla natura della prestazione e al mancato coordinamento del lavoratore con il committente. La prestazione è infatti occasionale quando manchi di coordinamento con l’attività del committente, manchi di un inserimento funzionale nell’organico aziendale, abbia carattere episodico (es. formazione) e lasci al lavoratore la completa autonomia in merito al tempo e al modo di adempimento della prestazione.
Fino a € 5 mila tali collaborazioni sono esentate dall’iscrizione all’Inps e dalle relative contribuzioni (si versa solo la ritenuta d’acconto del 20%). Si ricorda che il limite di € 5 mila va verificato in relazione alla sommatoria dei redditi percepiti nel periodo di imposta (1° gennaio – 31 dicembre) a titolo di lavoro autonomo occasionale, anche se da una pluralità di committenti.
Superata tale soglia è obbligo del lavoratore comunicare ai committenti la sorta obbligatorietà di iscrizione all’Istituto. Una volta che il collaboratore è stato iscritto e del datore di lavoro l’obbligo di versamento del contributo (con diritto di rivalsa di 1/3 sul lavoratore). L’Inail non è mai dovuto.
La base imponibile su cui calcolare il contributo (è del 10% per i soggetti con altra copertura previdenziale, del 15% per i titolari di pensione diretta e del 17,80% per i lavoratori privi di altra tutela con la maggiorazione dell’1% su redditi superiori ai € 37.883) è data dal compenso lordo (nella parte che supera € 5 mila) dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla ricevuta.
La ritenuta d’acconto Irpef del 20% va calcolata sul compenso al lordo della ritenuta previdenziale.
Rimborsi Iva trimestrali - compensazioni Iva trimestrali
E’ entrato in vigore un nuovo modello da utilizzarsi per chiedere a rimborso l’Iva a credito trimestrale. Tale modello può essere scaricato direttamente dal sito dell’Agenzie delle Entrate.
Cassette di sicurezza
Si fa presente che in caso di decesso dell’unico titolare di una cassetta di sicurezza l’apertura di quest’ultima potrà essere effettuata solo da un funzionario dell’Ufficio delle Entrate o da un notaio che predisponga e comunichi all’Ufficio delle Entrate apposito elenco dei beni contenuti nella cassetta.
Si consiglia quindi di intestare le cassette di sicurezza a 2 o più persone e di verificare le norme per l’apertura della cassetta in caso di decesso di uno degli intestatari.
Agevolazioni
Vi informiamo delle seguenti agevolazioni, per le quali potrete chiedere maggiori informazioni alle società specializzate:
- anticipazione da parte della BNL dei crediti Iva vantati dalle aziende;
- rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi alla realizzazione di interventi volti a favorire la presenza femminile nei ruoli di responsabilità all’interno di imprese e organizzazioni: domanda da presentarsi a partire dal 1° ottobre di ogni anno;
- erogazione di agevolazioni per le imprese che operano nel settore del turismo e del commercio: domanda da presentarsi entro il 15.11.2004;
- stanziamenti a favore delle attività teatrali.
Imprenditore agricolo e società agricola
Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 99/2004, a partire dal 7.5.2004 è sorta la nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP) che sostituisce quella preesistente dell’imprenditore agricolo a titolo principale.
Sono considerati imprenditori agricoli professionali gli imprenditori individuali che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
- possiedano conoscenze e competenze professionali (di cui all’art. 5 del Regolamento Ce n. 1257/99);
- dedichino all’attività agricola almeno il 50% del proprio tempo;- ricavino dall’attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale.
Tutti gli imprenditori agricoli che soddisfino queste condizioni possono accedere alle agevolazioni fiscali previste in materia di imposte (es. riduzione all’1% dell’imposta catastale e in misura fissa di quella di registro-ipotecaria in caso di acquisto di terreni agricoli), crediti e prelazioni.
La più importante novità di tale Decreto consiste però nell’estenzione di definizione di imprenditore agricolo professionale anche alle società di persone e di capitali.
Questo consente oggi anche alle società di poter accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa a favore dei coltivatori diretti.
I requisiti richiesti alle società per poter qualificarsi come IAP sono:
- la ragione o denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “società agricola”;
- l’oggetto sociale deve essere costituito dall’esercizio esclusivo dell’attività agricola;
- deve rispettare, a seconda della tipologia sociale, il seguente requisito
| Tipo di società | Requisito |
|---|---|
|
Società di persone |
Almeno 1 socio deve essere imprenditore agricolo professionale (un accomandatario in caso di sas) |
|
Società di capitali |
Almeno 1 amministratore deve essere IAP |
|
Società cooperative |
Almeno 1/5 dei soci deve essere costituito da IAP |
Fattura con Iva e con imposta di bollo
Si ricorda che sono esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di addebitamento e accreditamento riguardanti corrispettivi assoggettati ad IVA (qualsiasi aliquota); con iva assolta all’origine art. 74.1; le esportazioni artt. 8a - 8b e 8bis; le cessioni intracomunitarie art. 66 DL 331/93 ed i servizi internazionali art. 9**.
Le fatture e gli altri documenti equivalenti non rientranti nelle ipotesi di cui sopra sono soggetti all’imposta di bollo di € 1,29 quando di importo complessivo superiore ad € 77,47 (le operazioni escluse art. 15; le esenti art. 10; le fuori campo iva; gli esportatori abituali art. 8c e le non imponibili art. 72).
**Per quanto concerne i servizi internazionali di cui all’art. 9, l’esenzione dall’imposta di bollo è prevista limitatamente ai servizi diretti esclusivamente alla realizzazione di esportazioni di merci (quindi vengono esclusi i servizi internazionali relativi a beni in transito doganale, ai trasporti di persone ecc.).
Cassetto fiscale
L’Agenzia delle Entrate offre la possibilità a tutti i contribuenti, in proprio o per il tramite di un professionista/intermediario abilitato, di consultare le proprie informazioni fiscali relativa ai dati anagrafici, reddituali, dei rimborsi di imposte dirette, dei versamenti effettuati tramite Modello F23 e F24 e dei dati patrimoniali (atti del registro). Tutti i contribuenti hanno dunque la possibilità, attraverso l’utilizzo di questo servizio di “cassetto fiscale”, di conoscere in ogni momento la loro posizione debitoria/creditoria nei confronti del fisco. Chi fosse interessato può contattare lo Studio per ulteriori informazioni o collegarsi direttamente con il sito dell’agenzia delle entrate www.fisconline.agenziaentrate.it.
Interessi passivi e commissioni bancarie
Si invitano i Signori Clienti a controllare gli interessi passivi bancari, le commissioni, gli oneri e le varie spese addebitate sul c/c in quanto si riscontrano notevoli disparità.
IVA nell'e-commerce
E’ disponibile sul nostro sito una breve guida sull’iva nelle e-commerce.
Tutti i testi si intendono di esclusiva proprietà dello Studio Dott. Righetti & Associati. La pubblicazione, riproduzione o vendita, ove non espressamente autorizzata, è vietata e verrà perseguita a norma di legge.

