Circolare n. 7 del 30 dicembre 2005
Libri e bollatura: promemoria
Si riporta un riepilogo in forma tabellare, sulle modalità di bollatura dei diversi registri obbligatori aggiornato con i nuovi importi dell’imposta di bollo!
Si raccomanda di verificare l’esattezza degli importi delle marche da bollo utilizzate, ricordando che gli aumenti hanno avuto decorrenza dall’1/06/2005.
| Libro o registro | Bollatura iniziale |
Imposta di bollo |
Numeraz. progress. |
|---|---|---|---|
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Registro delle fatture emesse |
NO |
NO |
Prima dell’utilizzo del registro o della |
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Registro dei corrispettivi |
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Registro Iva Acquisti |
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Bollettario “madri e figlia” |
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Registro unico Iva |
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Registro delle dichiarazioni d’intento |
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Registro riassuntivo |
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Registro di prima nota corrispettivi |
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Registro analitico Iva del margine |
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Registro globale Iva del margine |
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Registro dei beni in lavorazione, comodato, e deposito |
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Registro per il mancato funzionamento del registratore di cassa |
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Registro per gli editori in regime “monofase” |
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Registro dei movimenti beni UE a titolo non traslativo della proprietà |
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Registro beni ammortizzabili |
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Registro cronologico incassi e pagamenti |
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Registro dei depositi Iva |
1 Non è più richiesta la numerazione preventiva delle pagine che compongono i libri o registri contabili, ma si ritiene del tutto sufficiente che il contribuente apponga il numero progressivo della pagina, preceduto dall’anno di riferimento, prima di utilizzarla.
In caso di tenuta della contabilità con supporti informatici, è sufficiente che la numerazione della pagina sia effettuata prima della stampa del foglio e non all’atto della messa in uso dell’intero registro.
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere assolto mediante:
- l’applicazione di marche da bollo o del bollo a punzone sulla prima pagina numerata;
- il versamento con il modello F23 secondo quanto previsto dal DL. 237/1997, in questo caso gli estremi della ricevuta di pagamento vanno riportati sulla prima pagina di ciascun libro o registro.
Il codice tributo da utilizzare per questo versamento è il 458 T - “Imposta di bollo su libri e registri”.
Le marche vanno applicate ogni 100 pagine o frazione, che il contribuente ha effettivamente utilizzato ed indipendentemente dall’anno a cui si riferisce la numerazione progressiva. Se ad esempio, il libro giornale viene utilizzato per le scritture dell’anno 2005 fino alla pagina numero 2005/90, l’imposta di bollo versata attraverso le marche applicate a partire dalla pagina 2005/1 sono valide anche per le prime dieci pagine del periodo d’imposta 2006.
Per quanto attiene al libro giornale ed al libro inventari sono considerate regolari le scritture registrate con una data successiva a quella di pagamento dell’imposta di bollo. Ad esempio, se sul libro giornale inizio a registrare a partire dall’1/3, l’imposta di bollo dovrà essere pagata al massimo entro il 28/2.
Per la contabilità tenuta con supporti informatici, il termine di registrazione è di 60 giorni rispetto alla data in cui l’operazione è stata effettuata. Quindi per un’operazione compiuta l’1/3 c’è tempo per la registrazione fino al 30/4 e quindi si può versare l’imposta di bollo il 29/4.
| Tipologia | Libro o registro | Numeraz. progress. |
Bollatura iniziale |
Tassa CC.GG
|
Imposta di bollo |
|---|---|---|---|---|---|
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(art. 2215 c.c.) |
Prima dell’utilizzo del registro |
NO |
€ 67,00 |
€. 29,24 ogni 100 pagine o frazione |
(art. 2421 c.c.) Tenuti per obblighi di |
Prima della bollatura presso l’Ufficio del Registro delle Imprese o Notaio |
SI |
Tassa €. 67,00 1 Ogni 500 pagine o frazione |
€. 14,62 |
1 Per i libri previsti dall’art. 2421 c.c. la tassa di CCGG viene versata un’unica volta solamente per la messa in uso del libro e solamente quando la bollatura iniziale sia volontaria o prevista da obblighi di legge. Il versamento avviene in modo ordinario sul conto corrente postale n. 6007, intestato all’Ufficio del Registro di Roma o tramite marche di concessione governativa. Si ricorda anche che l’attestazione del versamento in c/c postale o le marche vanno apposte sul davanti dell’ultima pagina del registro da vidimare.
2 Per le cooperative edilizie ed i loro consorzi la tassa di concessione governativa è ridotta ad ¼ (L. 1165/1938)
| Tipologia | Libro o registro | Numeraz. progress. |
Bollatura iniziale |
Tassa CC.GG |
Imposta di bollo |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Società di capitali con capitale sociale o fondo di dotazione inferiore o uguale al 1° gennaio ad |
(art. 2215 c.c.) |
1 Prima dell’utilizzo del registro |
NO |
Tassa CC.GG. €. 309,87 2 |
€. 14,62 ogni 100 pagine o frazione |
(art. 2421 c.c.) |
Prima della bollatura presso l’Ufficio del Registro delle Imprese o Notaio |
SI 3 |
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Società di capitali con capitale sociale o fondo di dotazione superiore al 1° gennaio ad €. 516.456,90 |
(art. 2215 c.c.) |
1 Prima dell’utilizzo del registro |
NO |
Tassa CC.GG. €. 516,46 2 |
€. 14,62 ogni 100 pagine o frazione |
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(art. 2421 c.c.) |
Prima della bollatura presso l’Ufficio del Registro delle Imprese o notaio |
SI 3 |
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1 La numerazione deve essere preceduta dall’anno.
2 Il versamento annuale della tassa di CCGG è dovuta in misura fissa indipendentemente dal numero di pagine.
Versare con F24 entro il termine per versamento Iva dovuto per l’anno precedente utilizzando il codice tributo 7085.
Solo per il primo anno di attività si versa sul c/c 6007 (210906 per la Sicilia) intestato all’Ufficio del Registro di Roma oppure tramite F24 con codice tributo 7085 prima della presentazione della relativa dichiarazione di inizio attività.
3 Diritti di segreteria € 30,00 a prescindere dal numero delle pagine.
Redazione del Libro inventari: scadenza 31/01/2006
Si ritiene utile fornire un riepilogo sulle regole generali di redazione e tenuta del Libro degli inventari, da conservare.
- I soggetti obbligati alla tenuta del Libro inventari, secondo il Codice Civile, sono tutti gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, fatta eccezione per i piccoli imprenditori; simmetricamente, la normativa fiscale ne prescrive la tenuta per i soggetti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, sia per obbligo di legge, sia per opzione.
- Trascrizione dell’inventario iniziale - sia alla costituzione, sia quando l’impresa passa dalla contabilità semplificata a quella ordinaria deve essere trascritto l’inventario iniziale.
- Redazione annuale – deve essere redatto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Solitamente tale termine coincide con il 31 gennaio. Per le società con esercizio diverso dall’anno solare si conteggiano 13 mesi dalla chiusura dell’esercizio per sapere la data di scadenza della redazione annuale.
- Si devono riportare: Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa in formato Ue e il solo Stato patrimoniale in formato contabile. Dello stato patrimoniale vanno inoltre fornite almeno le seguenti specifiche:
IMMOBILIZZAZIONI
- Immobili |
Nella redazione del 1° inventario deve essere riportato il dettaglio di tutte le immobilizzazioni esistenti. Negli anni successivi sarà sufficiente indicare analiticamente gli acquisti e le vendite effettuati nel corso dell’esercizio, rimandando per il dettaglio agli inventari precedenti. |
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RIMANENZE |
Voce per voce, vanno indicate le materie prime e sussidiarie, i prodotti in corso di lavorazione e finiti, precisando quantità, valore unitario e complessivo. |
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PARTECIPAZIONI |
Va specificata la società cui si riferiscono, oltre all’entità e al valore della partecipazione. |
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CREDITI |
Si indica il nome di ciascun debitore, l’importo del credito e l’esistenza di eventuali garanzie. |
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE |
Si indicano separatamente per ciascun c/c i saldi attivi di banca. |
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RATEI E RISCONTI |
Non è necessaria nessuna ulteriore specifica oltre a quella già effettuata in Nota integrativa. |
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PATRIMONIO NETTO |
Non va ulteriormente specificato rispetto a quanto esposto in bilancio ed eventualmente in Nota integrativa. |
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FONDI RISCHI e |
Non vanno ulteriormente specificati rispetto a quanto esposto in bilancio ed eventualmente in Nota integrativa. |
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DEBITI |
Si indica il nome di ciascun creditore, l’importo del debito e l’eventuale esistenza di garanzie prestate. |
- Sottoscrizione – Il legale rappresentante della società e l’imprenditore nel caso di impresa individuale, devono sottoscrivere il libro entro il termine di redazione.
- Numerazione iniziale - la numerazione delle pagine deve essere progressiva per anno, intendendo l’anno cui fa riferimento la contabilità e non quello di stampa. Il numero deve essere preceduto dall’anno (es. 2005/1, 2005/2, ecc.) e deve essere apposto prima della messa in uso o durante la fase di stampa. Qualora le annotazioni occupino ogni anno solo poche pagine, l’indicazione dell’anno può essere omessa.
- Bollo - Il libro è soggetto ad imposta di bollo di € 29,24 (€ 14,62 per Srl e Spa) ogni 100 pagine o frazione, da pagare anteriormente all’effettuazione delle annotazioni sulla 1° pagina. Le marche da bollo possono essere applicate indifferentemente sulla 1° o ultima delle 100 pagine e possono essere sostituite dall’applicazione del bollo a punzone o mediante versamento con modello F23 (in questo ultimo caso gli estremi di pagamento si dovranno riportare sulla 1° pagina del libro).
- Contabilità inattendibile – L’ufficio accertatore può determinare induttivamente il reddito d’impresa, prescindendo dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili, quando esistano omissioni, false o inesatte indicazioni, oppure irregolarità formali delle scritture così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili le scritture stesse nel loro complesso.
Per la determinazione induttiva del reddito si potrà fare ricorso allo strumento degli studi di settore oppure ai parametri.
E’ possibile operare l’accertamento induttivo per il solo fatto di non aver indicato, in Nota integrativa o nell’Inventario, il criterio di valutazione delle rimanenze.
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