Studio Dott. Righetti & Associati

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Circolare n. 7 del 30 dicembre 2005


Libri e bollatura: promemoria

Si riporta un riepilogo in forma tabellare, sulle modalità di bollatura dei diversi registri obbligatori aggiornato con i nuovi importi dell’imposta di bollo!
Si raccomanda di verificare l’esattezza degli importi delle marche da bollo utilizzate, ricordando che gli aumenti hanno avuto decorrenza dall’1/06/2005.

Libro o registro Bollatura
iniziale
Imposta
di bollo
Numeraz. progress.

Registro delle fatture emesse

NO

NO

Prima dell’utilizzo del registro o  della
pagina1

Registro dei corrispettivi

Registro Iva Acquisti

Bollettario “madri e figlia”

Registro unico Iva

Registro delle dichiarazioni d’intento

Registro riassuntivo

Registro di prima nota corrispettivi

Registro analitico Iva del margine

Registro globale Iva del margine

Registro dei beni in lavorazione, comodato, e deposito

Registro per il mancato funzionamento del registratore di cassa

Registro per gli editori in regime “monofase”

Registro  dei movimenti beni UE a titolo non traslativo della proprietà

Registro beni ammortizzabili

Registro cronologico incassi e pagamenti

Registro dei depositi Iva

1 Non è più richiesta la numerazione preventiva delle pagine che compongono i libri o registri contabili, ma si ritiene del tutto sufficiente che il contribuente apponga il numero progressivo della pagina, preceduto dall’anno di riferimento, prima di utilizzarla.
In caso di tenuta della contabilità con supporti informatici, è sufficiente che la numerazione della pagina sia effettuata prima della stampa del foglio e non all’atto della messa in uso dell’intero registro.

Il pagamento dell’imposta di bollo può essere assolto mediante:

  • l’applicazione di marche da bollo o del bollo a punzone sulla prima pagina numerata;
  • il versamento con il modello F23 secondo quanto previsto dal DL. 237/1997, in questo caso gli estremi della ricevuta di pagamento vanno riportati sulla prima pagina di ciascun libro o registro.

Il codice tributo da utilizzare per questo versamento è il 458 T - “Imposta di bollo su libri e registri”.
Le marche vanno applicate ogni 100 pagine o frazione, che il contribuente ha effettivamente utilizzato ed indipendentemente dall’anno a cui si riferisce la numerazione progressiva. Se ad esempio, il libro giornale viene utilizzato per le scritture dell’anno 2005 fino alla pagina numero 2005/90, l’imposta di bollo versata attraverso le marche applicate a partire dalla pagina 2005/1 sono valide anche per le prime dieci pagine del periodo d’imposta 2006.
Per quanto attiene al libro giornale ed al libro inventari sono considerate regolari le scritture registrate con una data successiva a quella di pagamento dell’imposta di bollo. Ad esempio, se sul libro giornale inizio a registrare a partire dall’1/3, l’imposta di bollo dovrà essere pagata al massimo entro il 28/2.
Per la contabilità tenuta con supporti informatici, il termine di registrazione è di 60 giorni rispetto alla data in cui l’operazione è stata effettuata. Quindi per un’operazione compiuta l’1/3 c’è tempo per la registrazione fino al 30/4 e quindi si può versare l’imposta di bollo il 29/4.

Tipologia Libro o registro Numeraz.
progress.
Bollatura
iniziale
Tassa
CC.GG

 

Imposta
di bollo
  • Imprese individuali
  • Società semplici
  • Snc, Sas, Sdf
  • Società di armamento
  • Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, che non abbiano come oggetto esclusivo o principale dell’attività lo svolgimento di attività commerciali
  • Enti pubblici e privati che hanno come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciali con esclusione delle cooperative edilizie e dei loro consorzi 2
  • Società di capitali non soggette all’Iva
  • Società cooperative
  • Società di mutua assicurazione
  • Giornale
  • Inventari

        (art. 2215 c.c.)

Prima dell’utilizzo del registro

NO

€ 67,00

€. 29,24 ogni 100 pagine o frazione

  • Soci
  • Assemblee
  • C.d.A.
  • Collegio sindacale
  • Comitato esecutivo
  • Obbligazioni
  • Obbligazionisti

        (art. 2421 c.c.)

Tenuti per obblighi di
legge o volontariamente

Prima della bollatura presso l’Ufficio del Registro delle Imprese o Notaio

SI

Tassa
iniziale

€. 67,00 1

Ogni 500 pagine o frazione

€. 14,62
ogni 100 pagine o frazione

1 Per i libri previsti dall’art. 2421 c.c. la tassa di CCGG viene versata un’unica volta solamente per la messa in uso del libro e solamente quando la bollatura iniziale sia volontaria o prevista da obblighi di legge. Il versamento avviene in modo ordinario sul conto corrente postale n. 6007, intestato all’Ufficio del Registro di Roma o tramite marche di concessione governativa. Si ricorda anche che l’attestazione del versamento in c/c postale o le marche vanno apposte sul davanti dell’ultima pagina del registro da vidimare.
2 Per le cooperative edilizie ed i loro consorzi la tassa di concessione governativa è ridotta ad ¼ (L. 1165/1938)

Tipologia Libro o registro Numeraz.
progress.
Bollatura
iniziale
Tassa
CC.GG
Imposta
di bollo
  • Spa
  • Sapa
  • Srl

Società di capitali con capitale sociale o fondo di dotazione inferiore o uguale al 1°  gennaio ad
€. 516.456,90

  • Giornale
  • Inventari

(art. 2215 c.c.)

1   Prima dell’utilizzo del registro

NO

Tassa CC.GG.
annuale forfetaria

€. 309,87 2

€. 14,62 ogni 100 pagine o frazione

  • Soci
  • Assemblee
  • C.d.A.
  • Collegio sindacale
  • Comitato esecutivo
  • Obbligazioni
  • Obbligazionisti

(art. 2421 c.c.)

Prima della bollatura presso l’Ufficio del Registro delle Imprese o Notaio

SI  3

Società di capitali con capitale sociale o fondo di dotazione superiore al 1°  gennaio ad €. 516.456,90

  • Giornale
  • Inventari

(art. 2215 c.c.)

1   Prima dell’utilizzo del registro

NO

Tassa CC.GG.
annuale forfetaria

€. 516,46 2

€. 14,62 ogni 100 pagine o frazione

  • Soci
  • Assemblee
  • C.d.A.
  • Collegio sindacale
  • Comitato esecutivo
  • Obbligazioni
  • Obbligazionisti

(art. 2421 c.c.)

Prima della bollatura presso l’Ufficio del Registro delle Imprese o notaio

SI  3

1  La numerazione deve essere preceduta dall’anno.
2  Il versamento annuale della tassa di CCGG  è dovuta in misura fissa indipendentemente dal numero di pagine.
Versare con F24 entro il termine per versamento Iva dovuto per l’anno precedente utilizzando il codice tributo 7085.
Solo per il primo anno di attività si versa sul c/c 6007 (210906 per la Sicilia) intestato all’Ufficio del Registro di Roma oppure tramite F24 con codice tributo 7085 prima della presentazione della relativa dichiarazione di inizio attività.
3 Diritti di segreteria € 30,00 a prescindere dal numero delle pagine.

Redazione del Libro inventari: scadenza 31/01/2006

Si ritiene utile fornire un riepilogo sulle regole generali di redazione e tenuta del Libro degli inventari, da conservare.

  • I soggetti obbligati alla tenuta del Libro inventari, secondo il Codice Civile, sono tutti gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, fatta eccezione per i piccoli imprenditori; simmetricamente, la normativa fiscale ne prescrive la tenuta per i soggetti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, sia per obbligo di legge, sia per opzione.
  • Trascrizione dell’inventario iniziale - sia alla costituzione, sia quando l’impresa passa dalla contabilità semplificata a quella ordinaria deve essere trascritto l’inventario iniziale.
  • Redazione annuale – deve essere redatto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Solitamente tale termine coincide con il 31 gennaio. Per le società con esercizio diverso dall’anno solare si conteggiano 13 mesi dalla chiusura dell’esercizio per sapere la data di scadenza della redazione annuale.
  • Si devono riportare: Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa in formato Ue e il solo Stato patrimoniale in formato contabile. Dello stato patrimoniale vanno inoltre fornite almeno le seguenti specifiche:

IMMOBILIZZAZIONI

 

 

 

 

       - Immobili
       - Avviamento
       - Brevetti

Nella redazione del 1° inventario deve essere riportato il dettaglio di tutte le immobilizzazioni esistenti. Negli anni successivi sarà sufficiente indicare analiticamente gli acquisti e le vendite effettuati nel corso dell’esercizio, rimandando per il dettaglio agli inventari precedenti.
Per ovviare all’aggiornamento degli immobilizzi, esiste la possibilità di stampare annualmente il registro beni ammortizzabili direttamente sul libro inventari, naturalmente aggiornato con acquisti, vendite ed ammortamenti dell’esercizio purché entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (il resto dell’inventario potrà comunque essere stampato nei 3 mesi successivi come sopra indicato).
Per evitare di dover riportare il dettaglio di tutte le immobilizzazioni sul libro inventari, esiste la possibilità di riportare su suddetto libro solo una distinzione dei beni per classi omogenee (es. impianti, macchinari, immobili, attrezzature, attrezzature minute ecc.) e procedere poi con la redazione di un separato sezionale in carta libera. Tale sezionale conterrà il dettaglio completo di tutte le categorie omogenee di cui sopra e dovrà essere conservato con quest’ultimo.
Nel libro inventari devono essere indicate anche le rivalutazioni dei beni.
Si descrivono in base ai dati risultanti dai relativi rogiti.
Si indicano gli estremi del contratto di acquisizione.
Si indicano gli estremi del contratto di acquisizione o registrazione e le caratteristiche ed il costo di ciascuno.

RIMANENZE

Voce per voce, vanno indicate le materie prime e sussidiarie, i prodotti in corso di lavorazione e finiti, precisando quantità, valore unitario e complessivo.
Si deve evidenziare la consistenza dei beni almeno raggruppandoli per categorie omogenee per natura e valore ed il valore attribuito a ciascun gruppo, con l’indicazione del metodo di valutazione (lifo, costi specifici, ecc.).
Se si è proceduto ad elencare le rimanenze solo per categorie omogenee come sopra indicato (es. materie prime, prodotti finiti, merci in c/ lavorazione ecc.) devono essere tenute a disposizione dell’Ufficio fiscale le distinte e i prospetti in carta libera utilizzati per la compilazione (prospetti nei quali le rimanenze saranno dunque elencate analiticamente).
Va indicata anche l’ubicazione delle giacenze (es. merci presso terzi, merci in c/vendite ecc.).
La mancata evidenziazione dei criteri di valutazione delle rimanenze espone all’accertamento induttivo basato su parametri o studi di settore (per chi ne è soggetto).
Anche il dettaglio delle rimanenze può essere stampato separatamente dal libro inventari purché bollato come quest’utimo e insieme ad esso conservato.

PARTECIPAZIONI

Va specificata la società cui si riferiscono, oltre all’entità e al valore della partecipazione.

CREDITI

Si indica il nome di ciascun debitore, l’importo del credito e l’esistenza di eventuali garanzie.
Vanno specificate le voci troppo generiche anche se per crediti di importo minore (es. crediti tributari, crediti diversi ecc.), ma non quelle dove il debitore risulti già evidenziato pur non essendo un Cliente (es. crediti verso Inps, crediti verso Inail ecc.).
Vanno analiticamente esposte le fatture da emettere. 
La R.M. n. 2/1109-74 del 5.4.75 ha precisato che i crediti verso Clienti possono essere riportati nel loro ammontare complessivo, senza indicare l’elenco nominativo. Gli Uffici Finanziari possono sempre richiedere tale dettaglio (da conservare come sezionale bollato) in sede di controllo della dichiarazione dei redditi o di accessi, ispezioni o verifiche.

DISPONIBILITA’  LIQUIDE

Si indicano separatamente per ciascun c/c i saldi attivi di banca.
Si specifica se la cassa è in denaro contante, valori bollati e/o assegni.

RATEI E RISCONTI

Non è necessaria nessuna ulteriore specifica oltre a quella già effettuata in Nota integrativa.
Chi non deve redigere la Nota integrativa, è opportuno che rediga un elenco con la distinzione fra ratei e risconti e costi e ricavi da cui gli stessi sono stati generati (es. risconti attivi su premi assicurativi, ratei passivi su interessi ecc.).

PATRIMONIO NETTO

Non va ulteriormente specificato rispetto a quanto esposto in bilancio ed eventualmente in Nota integrativa.

FONDI RISCHI   e
FONDO T.F.R.

Non vanno ulteriormente specificati rispetto a quanto esposto in bilancio ed eventualmente in Nota integrativa.

DEBITI

Si indica il nome di ciascun creditore, l’importo del debito e l’eventuale esistenza di garanzie prestate.
Vanno specificate le voci troppo generiche anche se per debiti di importo minore (es. debiti tributari, debiti diversi ecc.), ma non quelle dove il creditore risulti già evidenziato, pur non essendo un Fornitore (es. debiti verso Inps, debiti verso Inail ecc.).
Vanno analiticamente esposte le fatture da ricevere. 

  • Sottoscrizione – Il legale rappresentante della società e l’imprenditore nel caso di impresa individuale, devono sottoscrivere il libro entro il termine di redazione.
  • Numerazione iniziale - la numerazione delle pagine deve essere progressiva per anno, intendendo l’anno cui fa riferimento la contabilità e non quello di stampa. Il numero deve essere preceduto dall’anno (es. 2005/1, 2005/2, ecc.) e deve essere apposto prima della messa in uso o durante la fase di stampa. Qualora le annotazioni occupino ogni anno solo poche pagine, l’indicazione dell’anno può essere omessa. 
  • Bollo - Il libro è soggetto ad imposta di bollo di € 29,24 (€ 14,62 per Srl e Spa) ogni 100 pagine o frazione, da pagare anteriormente all’effettuazione delle annotazioni sulla 1° pagina.  Le marche da bollo possono essere applicate indifferentemente sulla 1° o ultima delle 100 pagine e possono essere sostituite dall’applicazione del bollo a  punzone o mediante versamento con modello F23 (in questo ultimo caso gli estremi di pagamento si dovranno riportare sulla 1° pagina del libro).
  • Contabilità inattendibile –  L’ufficio accertatore può determinare induttivamente il reddito d’impresa, prescindendo dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili, quando esistano omissioni, false o inesatte indicazioni, oppure irregolarità formali delle scritture così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili le scritture stesse nel loro complesso.

Per la determinazione induttiva del reddito si potrà fare ricorso allo strumento degli studi di settore oppure ai parametri.
E’ possibile operare l’accertamento induttivo per il solo fatto di non aver indicato, in Nota integrativa o nell’Inventario, il criterio di valutazione delle rimanenze.

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