Studio Dott. Righetti & Associati

Stampa il documento

Circolare n. 7 del 2 agosto 2006


Proroga scadenze fiscali e contributive

E' stata spostata fino a lunedì 21 agosto, senza alcuna maggiorazione, la possibilità di effettuare i versamenti con scadenza compresa tra il 1° e il 21 agosto 2006. Si tratta di tutti i pagamenti dovuti, con cadenza periodica, mediante il modello F24 (compresi, quindi, quelli conseguenti a rateizzazioni). Il differimento non è applicabile alle accise, per il versamento delle quali resta fermo il termine del 16 agosto. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2006. Si ricorda, invece, che la presentazione dei modelli Intrastat del mese di luglio, è stato spostata alla data del 6 settembre in via definitiva senza bisogno di attendere ogni anno la relativa proroga.

Decreto Prodi / Bersani / Visco: Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223

A seguito delle notevoli variazioni introdotte inviamo un riassunto rielaborato delle principali disposizioni introdotte dalla Manovra-bis 2006.

NOTA IMPORTANTE: La presente circolare sostituisce la precedente n. 7 del 2006 e dovrebbe corrispondere con la versione definitiva del decreto che è in corso di conversione in questi giorni.

A) IMPRESE IN GENERALE

Ammortamento autovetture, marchi, brevetti e terreni (decorrenza dal periodo di imposta 2006)

  • Gli ammortamenti anticipati calcolati su autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, diventano fiscalmente indeducibili;
  • il periodo di ammortamento minimo dei marchi, passa da 10 a 18 anni (come per l’avviamento);
  • il periodo di ammortamento minimo dei diritti di utilizzazione delle opere e dell’ingegno e dei brevetti industriali passa da 3 a 2 anni;
  • l’ammortamento dei terreni su cui insistono i fabbricati (es. capannone), diventa fiscalmente indeducibile. Di conseguenza nel calcolo delle quote di ammortamento, il costo dei fabbricati deve essere depurato del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle pertinenziali; il costo delle predette aree si determina mediante apposita perizia di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti e dei geometri e comunque non potrà essere inferiore al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo.

Es.: costo del fabbricato industriale (comprensivo del valore del terreno) € 300.000 Costo su cui calcolare gli ammortamenti = € 300.000 x 70% = € 210.000

Leasing autovetture (decorrenza 04/07/2006)

Affinché i canoni siano fiscalmente deducibili, la durata minima dei nuovi contratti di leasing relativi alle autovetture dovrà essere pari alla durata dell’ammortamento, per cui di 48 mesi.

Elenchi clienti e fornitori (decorrenza periodo d'imposta 2006)

Entro il 29/04/2007, il contribuente dovrà inviare per via telematica gli ELENCHI dei CLIENTI e dei FORNITORI con cui ha trattenuto rapporti commerciali nel corso del 2006. Negli elenchi relativi all’anno 2006 dovranno essere indicati solo i soggetti titolari di partita Iva, mentre per gli anni successivi gli elenchi dovranno comprendere anche le fatture emesse nei confronti dei privati.

Scontrini e ricevute fiscali (decorrenza 01/07/2007)

I soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate, comprese le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, dovranno trasmettere in via telematica all’Amministrazione finanziaria, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi secondo modalità e termini ancora da definire. La prima trasmissione è prevista per il 01/07/2007. I contribuenti possono avvalersi di nuovi misuratori fiscali che consentono anche l’invio telematico e sarà loro concesso un credito d’imposta di € 100.

Responsabilità solidale per versamenti contributivi e ritenute Irpef

In caso di subappalto lavori, l’appaltatore risponde in via solidale per i contributi previdenziale e assicurativi e le ritenute, dovuti dal subappaltatore. Prima del pagamento del corrispettivo è necessario che l’appaltatore verifichi che i predetti oneri relativi all’opera subappaltata siano stati effettivamente versati. A seguito di tale verifica decade il vincolo di corresponsabilità. In mancanza, oltre alla responsabilità solidale scattano sanzioni amministrative da € 5.000 ad € 200.000. In ogni caso la responsabilità solidale non può eccedere l’importo del corrispettivo pattuito. L’entrata in vigore è subordinata all’emanazione di un apposito Decreto interministeriale.

Pagamenti per titolari di partita Iva (decorrenza 01/10/2006 salvo proroghe)

E' stato introdotto l’obbligo per tutti i soggetti titolari di partita Iva, di utilizzare modalità di pagamento telematico delle imposte e dei contributi (non si potranno più pagare gli F24 in Banca).

Rilascio del numero di partita Iva (decorrenza dal 01/11/2006)

Il rilascio del numero di Partita Iva, determina l’esecuzione di riscontri automatizzati, compreso un eventuale accesso presso il luogo di esercizio dell’attività. Ad alcune categorie di contribuenti, in particolare a chi svolge operazioni intracomunitarie, potrà essere richiesta una fideiussione, per limitare i rischi di frode Iva a danno dell’Erario.

Società di comodo (decorrenza dal periodo d'imposta 2006)

La disciplina delle “Società di comodo”, identifica come società non operative, quelle che non realizzano “ricavi sufficienti” rispetto all’ammontare medio dei beni immobili, di partecipazioni e altri beni strumentali posseduti nell’arco dell’ultimo triennio. Attraverso l’applicazione di determinate percentuali, su tale consistenza media, il meccanismo permette di determinare il reddito minimo che tali società devono obbligatoriamente dichiarare a prescindere dal reddito effettivo se inferiore. Ad es.: una società che ha posseduto (Attivo di Stato patrimoniale) nell’ultimo triennio beni immobili per un valore medio pari ad € 700.000, deve aver conseguito ricavi medi nell’ultimo triennio per almeno € 28.000 (determinati applicando una % del 4 su 700.000), per non essere considerata società di comodo; se i ricavi medi non sono stati raggiunti, la società deve obbligatoriamente dichiarare almeno € 21.000 (determinati applicando una % del 3 su 700.000); se il reddito effettivo è inferiore a tale importo la società deve adeguarsi! Con la manovra, le percentuali utilizzate per il calcolo dei ricavi e del reddito minimi, sono aumentate aggravando la situazione delle “società di comodo”. Inoltre sono stati introdotti nuovi limiti in ordine al rimborso, alla compensazione e alla cessione dei crediti Iva maturati dalle società di comodo.
Più precisamente:

  • l’eccedenza di credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale di una società di comodo, non può essere chiesta a rimborso né essere usata in compensazione,
  • qualora la società risulti non essere operativa per tre periodi di imposta consecutivi, l’eccedenza di credito Iva non è più ulteriormente riportabile a scomputo dell’Iva a debito relativa ai periodi di imposta successivi.

Studi di settore (decorrenza dal periodo d'imposta 2005)

Viene abrogata la regola del “2 su 3”, valevole per i soggetti in contabilità ordinaria, per obbligo e/o per opzione oltre che per i professionisti, che faceva scattare l’accertamento da Studi di settore, solo nel caso in cui la “non congruità” si fosse realizzata per due anni su tre consecutivi. Con tale modifica, è ora sufficiente risultare non congrui per un solo anno per essere sottoposti ad accertamento! (automatico!) Per il solo periodo di imposta 2005 (presentazione Unico/2006 entro il 31/10/2006), sarà possibile effettuare tutti gli adempimenti connessi all’adeguamento agli Studi di settore (versamento delle imposte per adeguamento) entro il termine di presentazione dell’Unico/2006 (31/10/2006).

Regime semplificato Iva (decorrenza periodo d'imposta 2007)

Viene introdotto un nuovo regime Iva semplificato:

  • i soggetti ammessi sono tutte le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che hanno realizzato nell’anno precedente (o presumono di realizzare, in caso di inizio dell’attività) un volume di affari non superiore a € 7.000 e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare esportazioni;
  • i contribuenti che aderiscono al nuovo regime sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi, tranne quello di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali e di certificare e comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate i corrispettivi. I soggetti che optano per tale regime, non dovranno addebitare l’imposta sulle operazioni effettuate, né potranno detrarre l’Iva sugli acquisti.

Imprese di assicurazione (decorrenza 01/10/2006)

Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni, che erogano somme di denaro nei confronti dei propri assicurati, devono comunicare tramite posta elettronica certificata, l’ammontare delle somme liquidate, la causale del versamento, il codice fiscale o la partiva iva del beneficiario-assicurato.

Panifici (decorrenza 04/07/2006)

Viene abrogata la disciplina della panificazione, che sottopone i nuovi panifici ad autorizzazione da parte della CCIAA, sentita una Commissione che accerta l’opportunità di un nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e al volume della produzione. L’apertura di un nuovo panificio, il trasferimento di sede e la trasformazione (aumento delle potenzialità produttive), sono soggette a semplice DIA, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari e urbanistici-edilizi. Spetta ai Comuni esercitare le funzioni di vigilanza. E’ introdotta la possibilità di consumare il pane all’interno del panificio; sarà, inoltre, emanato un provvedimento per regolare la dicitura “pane fresco” e “pane conservato” sui prodotti.

Autorizzazione ai pubblici esercizi e rispetto delle distanze (decorrenza 04/07/2006)

  • sono soppresse le Commissioni che dovevano essere sentite dal Sindaco per il rilascio delle autorizzazioni per i pubblici esercizi come bar e ristoranti;
  • sono stati eliminati i limiti di rispetto delle distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
  • ad esclusione del settore alimentare e somministrazione cibi e bevande, non sono più previste iscrizioni a registri abilitanti e/o possesso di particolari requisiti professionali.

Programmazione fiscale concordata (decorrenza 04/07/2006)

Sono abrogati l’istituto della programmazione fiscale nonché la proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, relativi ai periodi di imposta 2003 e 2004 che, in pratica, non sono mai entrati in vigore.

Acconti soggetti Ires (decorrenza dal prossimo acconto di novembre 2006)

In sede di determinazione degli acconti per il periodo di imposta 2006, nel calcolo degli acconti Ires e Irap, si dovrà tener conto del contenuto delle nuove norme previste dalla presente manovra. In pratica per il calcolo degli acconti si dovrà assumere quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto. Eventuali conguagli si verseranno insieme alla rata di novembre 2006.

Omessi versamenti Iva

Introdotta la responsabilità penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni) per il mancato versamento dell’Iva a debito risultante dalla dichiarazione annuale, entro il termine massimo previsto per il versamento dell’acconto Iva relativo all’anno successivo per un ammontare superiore ad € 50.000 per ciascun periodo di imposta. La stessa sanzione è prevista per chi non versa le somme dovute portando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti sempre per importi superiori ad € 50.000.

Accertamento

I termini per effettuare l’accertamento sono raddoppiati in riferimento a periodi di imposta in cui sono state riscontrate violazioni che comportano la denuncia penale.

Minusvalenze da assegnare ai soci (decorrenza periodo di imposta 2006)

Le minusvalenze derivanti dalla assegnazione dei beni ai soci o dei beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, diventano fiscalmente indeducibili.

B) TERRENI E FABBRICATI - NOVITA'

Affitto d'azienda (decorrenza 04/07/07)

In caso di contratto d’affitto d’azienda nel quale il valore normale degli immobili locati è superiore al 50% del contratto complessivo si dovranno applicare, se meno favorevoli, le regole fiscali relative alle locazioni di beni immobili.

Compravendita di fabbricati

Vengono ampliati i casi di esenzione Iva, con conseguente applicazione dell’imposta di registro, limitando i casi di compravendita soggetta ad Iva al solo caso di vendita di fabbricati effettuata entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero da parte delle imprese costruttrici o di recupero. La norma si applica alle compravendite effettuate dal il 04/07/2006 (vedi tabelle allegate).

Locazioni di fabbricati

Diventano esenti da Iva le locazioni di immobili abitativi, anche in locazione finanziaria, mentre per le locazioni di immobili strumentali l’imponibilità è condizionata dall’esercizio di un’apposita opzione. La norma si applica alle locazioni effettuate dal il 04/07/2006 (vedi tabelle allegate).

Rettifica della detrazione

Le modifiche al regime Iva in tema di compravendita e locazione di immobili, determinano la necessità di rettificare l’Iva a suo tempo detratta con eventuale restituzione della stessa all’Erario. Sarà quindi necessario identificare la situazione della propria azienda, per verificare l’obbligo ad operare tale rettifica (vedi tabelle allegate).

Versamento dell'Iva nei contratti di sub-appalto (compresa la manodopera nel settore edile)

Nei contratti di sub-appalto, verrà inserito il meccanismo del reverse charge, in base al quale il subappaltatore emetterà fattura nei confronti della ditta appaltatrice, senza applicare l’Iva che sarà poi assolta direttamente da quest’ultima con emissione dell’autofattura ex art. 17 c. 3 dpr 633/72. Contestualmente, per subappaltatori il cui volume di affari dell’anno precedente è costituito per almeno l’80% da lavori di subappalto, il limite massimo di compensazione in F24 passa da un ammontare annuo di € 516.457 ad € 1.000.000. L’entrata in vigore è legata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Misure per contrastare il lavoro nero e sicurezza nei cantieri

Sono state introdotte misure incisive di contrasto al lavoro nero nei cantieri, inserendo la sospensione dei lavori, nel caso in cui gli Ispettori del lavoro, a seguito delle loro verifiche riscontrino lavoratori in nero in misura superiore o pari al 20% del totale dei regolari occupati o per il superamento dell’orario di lavoro e non osservazione dei riposi.
Tale sospensione determina inoltre l’interdizione dell’impresa alla partecipazione di appalti pubblici. Dal primo ottobre 2006, il lavoratori dei cantieri con più di 10 dipendenti, dovranno esporre il tesserino di riconoscimento con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro.

Nuove indicazioni degli atti notarili degli immobili (inclusi i terreni)

Occorre indicare:

  • le modalità di pagamento in modo analitico (es. assegni, bonifici, contanti fino a 12.500 euro ecc.);
  • partita iva o codice fiscale dell’eventuale mediatore immobiliare intervenuto nell’operazione di compravendita;
  • ammontare della mediazione e relativa modalità di pagamento.

La norma si applica agli atti stipulati dal 06/07/2006.

Compravendite di immobili tra privati

Nel caso di compravendite tra privarti, occorre indicare il corrispettivo pattuito della cessione con facoltà di chiedere l’imposizione sul valore catastale. Se il corrispettivo viene occultato anche in parte, l’imposta si calcola sul corrispettivo accertato, oltre all’applicazione di una sanzione dal 50% al 100% calcolato sulla differenza di imposta. La norma si applica agli atti stipulati dal 06/07/2006.

Agevolazioni per imposta di registro e ipocatastali

E’ abrogata la disposizione in base alla quale i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati, sono soggetti all’imposta di registro dell’1% e alle imposte ipocatastali in misura fissa. La modifica ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture autenticate a decorrere dal 04/07/2006. Sono rimaste invariate, tra l’altro, le seguenti agevolazioni:

  • imposte di registro e ipocatastali in misura fissa, nel caso di trasferimento di immobili inseriti in “piani di recupero” di iniziativa pubblica o privata purché convenzionati, effettuato nei confronti di soggetti che attuano il recupero;
  • imposta di registro all’1% e ipocatastali in misura fissa in caso di acquisto di fabbricati abitativi da parte di imprese che hanno per oggetto la rivendita di immobili con il vincolo di rivendita entro tre anni dall’acquisto.
  • imposta di registro ad aliquota agevolata dell’1% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.

Manutenzione e Iva (decorrenza 01/10/2006 fino al 31/12/2006)

L’aliquota IVA sulle manutenzioni di fabbricati abitativi torna al 10%. Riepilogo aliquote iva interventi di manutenzione / ristrutturazione su immobili abitativi:

Tipo di intervento Fino al 30/09/06 Dal 01/10/06 al 31/12/06 Dall'01/01/07 (salvo nuove proroghe)
Manutenzione ordinaria e straordinaria Lett. a) e b) art. 31 L. 457/1978
IVA 20%
IVA 10%
IVA 20%
Ristrutturazione e recupero lett. c) e d) art. 31 L. 457/1978
IVA 10%
IVA 10%
IVA 10%

Detrazione Irpef 41% per ristrutturazioni edilizie

Per le spese sostenute a decorrere dal 04/07/2006 occorre indicare separatamente in fattura il costo della manodopera. Per gli interventi eseguiti a partire dal 01/10/06 al 31/12/06, la detrazione sul recupero edilizio passa da 41% al 36% nei limiti di € 48.000 per ciascuna abitazione.

Plusvalenze sulla cessione di immobili ricevuti in donazine (decorrenza 04/07/2006)

La cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti per donazione, origina plusvalenza tassabile in capo al cedente se fra la data di acquisto del bene da parte del donante e la cessione da parte del donatario sono decorsi meno di cinque anni. Il costo iniziale a cui fare riferimento per il calcolo della plusvalenza è quello sostento dal donante.

Poteri di accertamento sul valore degli immobili (decorrenza 04/07/2006)

Gli Uffici finanziari potranno rettificare i ricavi dichiarati per le vendite di immobili basandosi sul valore di mercato. Pertanto sono abrogate le disposizioni che prevedevano non si procedesse alla rettifica del corrispettivo sulle cessioni di fabbricati, se lo stesso fosse stato indicato nell’atto in misura non inferiore al cosiddetto “valore automatico” (o catastale) dell’immobile. Il meccanismo della valutazione automatica sarà limitato solo alle cessioni di immobili ad uso abitativo fra privati.

Nozione di area edificabile (decorrenza 04/07/2006)

Ai fini delle imposte indirette e dirette (Iva, Imposta di registro, Ires, Ire e Ici), un’area è da considerare edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Immobili e mutui (decorrenza 04/07/2006)

Nei trasferimenti di immobili soggetti ad IVA nel caso in cui vengano richiesti mutui o finanziamenti non potrà essere dichiarato un valore inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato.

Detrazione per provvigioni immobiliari (decorrenza 01/01/07)

I compensi pagati per provvigioni immobiliari in concomitanza dell’acquisto della prima casa, diventano onere detraibile da indicare nel modello Unico, nel limite massimo di € 1.000 per ciascuna annualità.

Cessione di fabbricati strumentali

Soggetto cedente Fabbricato ultimato/ristrutturato da meno di 4 anni Fabbricato ultimato/ristrutturato da oltre 4 anni Terreno edificabile
Impresa costruttrice Soggetta ad Iva 20% Imposta di registro € 168 Ipocatastali 4% Nei fabbricati con caratteristiche Legge Tupini, l’Iva è al 10%.

Soggetta a Iva del 20%, imposta di registro € 168, ipocatastali 4% se ceduto a:
- soggetti con detraibilità Iva fino al 25%
- privati o altri soggetti non passivi di imposta
- altri soggetti, quando il venditore ha optato per l’applicazione dell’Iva.

Esente da Iva, imposta di registro 7%, ipocatastali 4%
nel caso di:
- cessione nei confronti di soggetti diversi dai precedenti e in assenza di opzione per l’Iva da parte del venditore

Soggetto ad Iva 20%
Impresa che ha effettuato interventi di recupero ex. art. 31/457 lett. c), d), e), anche mediante appalto Soggetta ad Iva 10%
Imposta di registro € 168 Ipocatastali 4%

Soggetta a Iva del 10%, imposta di registro € 168, ipocatastali 4% se ceduto a:
- soggetti con detraibilità Iva fino al 25%
- privati o altri soggetti non passivi di imposta
- altri soggetti, quando il venditore ha optato per l’applicazione dell’Iva.

Esente da Iva, imposta di registro 7%, ipocatastali 4% nel caso di:
- cessione nei confronti di soggetti diversi dai precedenti e in assenza di opzione per l’Iva da parte del venditore

Imprese con oggetto principale o esclusivo la rivendita di fabbricati (immobiliari di compravendita)

Soggetta a Iva del 20%, imposta di registro € 168, ipocatastali 4% se ceduto a:
- soggetti con detraibilità Iva fino al 25%
- privati o altri soggetti non passivi di imposta
- altri soggetti, quando il venditore ha optato per l’applicazione dell’Iva.

Esente da Iva, imposta di registro 7%, ipocatastali 4% nel caso di:
- cessione nei confronti di soggetti diversi dai precedenti e in assenza di opzione per l’Iva da parte del venditore

Altre imprese

Soggetta a Iva del 20%, imposta di registro € 168, ipocatastali 4% se ceduto a:
- soggetti con detraibilità Iva fino al 25%
- privati o altri soggetti non passivi di imposta
- altri soggetti, quando il venditore ha optato per l’applicazione dell’Iva.

Esente da Iva, imposta di registro 7%, ipocatastali 4% nel caso di:
- cessione nei confronti di soggetti diversi dai precedenti e in assenza di opzione per l’Iva da parte del venditore.

Privato Non soggetto ad Iva Imposta di registro 7% + ipocatastali 3%

Registro 8% +
Ipocatastali 3%

(eliminato l’1% per piani urb. part.)

Cessione di fabbricati civili

Soggetto cedente Fabbricato abitativo "nuovo" Fabbricato abitativo "ristrutturato" Terreno Edificabile
Entro 4 anni dalla fine lavori Oltre 4 anni dalla fine lavori Entro 4 anni dalla fine lavori Oltre 4 anni dalla fine lavori
Impresa costruttrice
Soggetta ad Iva 4%, 10%, 20%. Registro e ipocatastali in misura fissa (€. 168 x 3)
Esente Iva
Registro 7% Ipocatastali 3% (salvo agevolazioni "prima casa")
---
---
 
Impresa che ha effettuato interventi di recupero ex. art. 31/457 lett. c) e d) e e) anche mediante appalto
---
---
Soggetta ad Iva 4%, 10%, 20%. Registro e ipocatastali in misura fissa (€. 168 x 3)
Esente Iva
Registro 7% Ipocatastali 3% (salvo agevolazioni "prima casa")
Imprese con oggetto principale o esclusivo la rivendita di fabbricati (immobiliari di compravendita)
Esente Iva
Imposte di registro 7% + Ipocatastali 3%
Altre imprese ed esercenti arti e professioni
Esente Iva
Imposte di registro 7% + Iipocatastali 3%
Privato
Non soggetto ad Iva
Imposte di registro 7% + Ipocatastali 3%
Registro 8% + Ipocatastali 3% (eliminato l'1% per piani urbanistici particolareggiati)

Locazione di immobili

Locatore Fabbricato
abitativo
Fabbricato
strumentale
Locazione di
strutture ricettive
Impresa costruttrice
Esente Iva
I mposta di registro 2%

Soggetta a Iva del 20%, imposta di registro 1% se locato a:
- soggetti con detraibilità fino al 25%
- privati e altri soggetti non passivi di imposta
- e inoltre quando il locatore ha optato per l’applicazione dell’Iva.

Esente da Iva, imposta di registro 1%  nel caso di:

- locazione nei confronti di soggetti diversi dai precedenti e sempre che il locatore non abbia optato per l’applicazione dell’Iva.
Soggette ad Iva 10%
Impresa che ha effettuato interventi di recupero ex. art. 31/457 lett. c), d), e) anche mediante appalto
Esente Iva
Imposta di registro 2%
Imprese con oggetto principale o esclusivo la rivendita di fabbricati (immobiliari di compravendita)
Esente Iva
Imposta di registro 2%
 
Altre imprese ed esercenti arti e professioni
Esente Iva
Imposta di registro 2%

Rettifica della detrazione (vendita immobili abitativi)

Soggetto cedente Fabbricato abitativo "nuovo" e/o "ristrutturato" Fabbricato abitativo "nuovo" e/o "ristrutturato"
Lavori ultimati entro il 04/07/02 Lavori ultimati dopo il 04/04/02 Posseduti alla data del 04/07/06 Acquistati dopo il 04/07/06
Impresa costruttrice
NO rettifica della detrazione
Venduti entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori Venduti e/o posseduti da oltre 4 anni dall'ultimazione dei lavori
- - -
Con Iva (per opzione) Esente Iva (in assenza di opzione) Venduti e/o posseduti da oltre 4 anni dall'ultimazione dei lavori
Impresa che ha effettuato interventi di recupero ex. art. 31/457 lett. c), d), e), anche mediante appalto
NO
rettifica della detrazione
NO rettifica della detrazione
SI
rettifica della detrazione all'atto della vendita su tutta l'Iva precedentemente detratta*
SI
rettifica della detrazione allo scadere del 4° anno con versamento dell'Iva precedentemente detratta*
Imprese con oggetto principale o esclusivo la rivendita di fabbricati (immobiliari di compravendita)
- - -
NO
rettifica della detrazione
SI
rettifica detrazione, con applicazione del pro-rata
Altre imprese ed esercenti arti e professioni
- - -

NO
rettifica della detrazione

L'Iva su acquisto è sempre indetraibile
Società di leasing
- - -

NO
rettifica detrazione

SI
rettifica detrazione

* In caso di immobili detenuti da oltre 4 anni dopo l’ultimazione, una diversa interpretazione delle norme sulla rettifica, distingue se l’ultimazione dei lavori è avvenuta dopo il 04/07/02 ma prima del 4/07/06 oppure dopo quest’ultima data. Nel primo caso si procede alla rettifica al momento della prima vendita mentre solo nel secondo caso (cioè oltre il 04/07/06) si è obbligati a versare, al compimento del quarto anno di possesso, tutta l’Iva detratta a monte in unica soluzione.

Per i fabbricati strumentali per natura, la rettifica della detrazione si applica soltanto nel caso in cui al momento della vendita (successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 04/07/06), non venga esercitata l’opzione per l’imposizione!

Locazione finanziaria (leasing)

Locatore Immobile abitativo Fabbricato strumentale Note
Società di leasing Esente Iva
Imposta di registro 2%

Soggetta a Iva del 20%, imposta di registro 1% nei seguenti casi:
- locato a soggetti con detraibilità fino al 25%
- locato a soggetti non passivi di imposta
- e inoltre quando il locatore ha optato per l’applicazione dell’Iva.

Esente da Iva, imposta di registro 1% nel caso di:
- locazione nei confronti di soggetti diversi dai precedenti, e sempre che il locatore non abbia optato per l’applicazione dell’Iva.

Al momento del riscatto, valgono le stesse regole previste per l’acquisto di fabbricato strumentale. (vedi tabella) con in più la possibilità di scomputare alle imposte dovute in sede di riscatto, l’imposta di registro versata durante tutta la durata del leasing.

C) PROFESSINISTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Conti correnti ad hoc per professionisti e modalità di pagamento (decorrenza 04/07/2006)

Tutti i professionisti, sono obbligati ad istituire uno o più conti correnti bancari e/o postali su cui far affluire gli incassi e i pagamenti relativi all’attività professionale. I compensi in denaro per l’esercizio delle arti e delle professioni possono essere riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, con esclusione degli importi inferiori a € 1.000; dal 1 luglio 2007 tale limite sarà diminuito a € 500, mentre a partire dal 1 luglio 2008 sarà ulteriormente abbassato a € 100.

Determinazione del reddito professionale (decorrenza 04/07/2006)

Cambiano e vengono integrate alcune norme sul reddito di lavoro autonomo;

  • anche per i professionisti le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali assumono rilevanza fiscale (diventano rispettivamente tassate e deducibili); sono escluse le plusvalenze relative agli immobili e agli oggetti d’arte.
  • viene regolamentata l’ipotesi di cessione dello studio professionale, o comunque di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale; i corrispettivi derivanti dalla cessione dei suddetti beni concorrono a formare il reddito professionale;
  • viene prevista la deducibilità integrale delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, se le stesse vengono sostenute dal committente, per conto del professionista e se questi le addebita in fattura.

Società fra professionisti e pubblicità (decorrenza 04/07/2006)

I professionisti possono esercitare la loro professione non solo in forma individuale, ma anche costituendosi in “società di persone”, anche di tipo interdisciplinare (es. avvocato + dottore commercialista + notaio). Contestualmente, è prevista la possibilità di pubblicizzare i propri titoli e le specializzazioni professionali così come le caratteristiche del servizio offerto ed il prezzo delle prestazioni.

D) NUOVE SCADENZE PER PAGAMENTI, ADEMPIMENTI DICHIRATIVI E CERTIFICAZIONI

Presentazione delle dichiarazioni (decorrenza 01/05/2007)

  • la presentazione cartacea delle dichiarazione deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno;
  • l’invio telematico delle dichiarazione deve avvenire entro il 31 luglio di ogni anno;
  • per i soggetti Ires, l’invio telematico delle dichiarazioni deve avvenire entro il settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • i modelli 770 Ordinario e / o Semplificato vanno inviati entro il 31 marzo di ogni anno (non + unificazione);
  • le certificazioni dei sostituti di imposta (versamento ritenute, Cud ecc.), vanno consegnate entro il 28 febbraio;
  • la dichiarazione annuale Iva, in via autonoma, va inviata telematicamente entro il 31 luglio di ogni anno.

Versamenti di imposta (decorrenza 01/05/2007)

il versamento dei saldi e degli acconti delle imposte sui redditi (Irpef) e dell’Irap va effettuato entro il 16 giugno di ogni anno. Per i soggetti Ires, il versamento va effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Dichiarazione ICI

Ancora in vigore fino alla completa implementazione del catasto on-line.

Liquidazione e versamenti ICI (decorrenza 01/05/2007)

E' prevista la possibilità di liquidare l’Ici dovuta in sede di dichiarazione dei redditi. Le modalità operative, saranno rese note con apposito regolamento. Il pagamento della prima rata Ici deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ogni anno ed il saldo tra il primo ed il 16 dicembre di ogni anno.

E) DISPOSIZIONI VARIE

Compravendita di auto (decorrenza 04/07/2006)

i passaggi di proprietà delle auto, di rimorchi e di qualunque altro bene mobile registrato, potranno essere fatti oltre che dal Notaio, anche presso gli Uffici comunali e gli Sportelli telematici dell’automobilista.

Vendita dei farmaci (04/07/2006)

Gli esercizi commerciali appartenenti a tutte le tipologie dimensionali (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) possono effettuare la vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione. Si tratta dei farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, che recano un bollino di riconoscimento. La vendita sarà possibile soltanto con l’assistenza di farmacisti abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’ordine professionale.

Nuove licenze per i taxi (04/07/2006)

I Comuni possono disporre turnazione integrative in aggiunta a quelle ordinarie per lo svolgimento delle quali i titolari di licenza si potranno avvalere di sostituti alla guida. I Comuni potranno bandire concorsi straordinari per nuove licenze e potranno rilasciarne di natura temporanea o stagionale non cedibili per fronteggiare eventi straordinari.

RC auto (decorrenza 04/07/2006)

Stop alle esclusive in tema di RC auto. Gli agenti possono ora vendere polizze appartenenti a diverse compagnie e le compagnie assicurative non possono più imporre prezzi minimi e sconti massimi sull’offerta. I contratti stipulati prima del 4/07/06 rimangono validi fino alla naturale scadenza, ma comunque non oltre il primo gennaio 2008. E’ fatto obbligo di esporre nei locali di esercizio dell’attività, le provvigioni di cui l’agente gode.

Diritto di recesso in banca (decorrenza 04/07/2006)

In presenza di modifiche unilaterali operate dalle Banche, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

ENTRATA IN VIGORE

Il decreto legge è entrato in vigore il giorno 04/07/06, ma non comporta ipotesi di violazione l’applicazione delle norme sin qui delineate a partire dal giorno 05/07/06.

Rimborsi Iva infrannuali

Ricordiamo che i modelli per la richiesta del rimborso Iva sono stati cambiati e aggiornati e sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Transazioni commerciali: tassi di interesse

Sono stati fissati gli interessi di mora che i soggetti creditori dovranno applicare per il periodo 01/07/06 – 31/12/06  (salvo diversa pattuizione) ai loro clienti in ritardo con i pagamenti. Si riassumo di seguito anche i tassi previsti per i periodi precedenti.

Semestre Tasso BCE Tasso applicabile per transazioni commerciali in genere Tasso applicabile per vendita
alimenti deteriorabili

Gennaio-Giugno 2005

2,09%

9,09%

11,09%

Luglio – Dicembre 2005

2,05%

9,05%

11,05%

Gennaio – Giugno 2006

2,25%

9,25%

11,25%

Luglio – Dicembre 2006

2,83%

9,83%

11,83%

Tutti i testi si intendono di esclusiva proprietà dello Studio Dott. Righetti & Associati. La pubblicazione, riproduzione o vendita, ove non espressamente autorizzata, è vietata e verrà perseguita a norma di legge.