Circolare n. 7 del 10 settembre 2007
Il redditometro per le persone fisiche: partono i primi accertamenti
Sono già iniziati i primi accertamenti basati sul cosiddetto “Redditometro”, i cui destinatari sono le persone fisiche.
Attraverso il Redditometro, l’Amministrazione finanziaria calcola il reddito presunto, che il contribuente dovrebbe dichiarare e la cui determinazione è legata al possesso da parte del contribuente di beni e servizi, rappresentativi del tenore di vita.
Tutte le volte che il reddito presunto supera per almeno un quarto e per almeno due periodi di imposta, quello dichiarato in Unico scatta l’accertamento ed il recupero delle maggiori imposte non versate.
Questo significa che a fronte di investimenti immobiliari (prima casa, seconda casa), acquisti di autovetture, utilizzo di colf, acquisto di imbarcazioni ecc., il fisco presume un certo livello di reddito che si aspetta di trovare dichiarato nel modello Unico.
Rimborso Iva auto: scadenza 20/09/2007
Scade il prossimo 20/09/2007 il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di rimborso forfetario telematico per “l’Iva autovetture” non detratta nel periodo 01/01/03 – 13/09/06.
Si ricorda, infatti, che dal 27/06/2007 è diventata definitiva la possibilità da parte di tutti i contribuenti di detrarre il 40% dell’Iva assolta sull’acquisto (anche in leasing) e sulle spese di gestione (carburanti, lubrificanti, manutenzioni ecc.) delle autovetture.
|
Come è cambiata la % dell’Iva detraibile sulle autovetture per imprese e professionisti |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 01/01/06 - 13/9/06 | Dal 14/09/06 in poi |
|
| Acquisto |
10%
|
10%
|
10%
|
15%
|
40%
|
| Leasing |
10%
|
10%
|
10%
|
15%
|
40%
|
| Gestione |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
40%
|
Con l’istanza di rimborso è possibile recuperare l’Iva non detratta dal 2003 al 13/09/2006, fino al raggiungimento della nuova aliquota del 40%.
Il contribuente dovrà predisporre un fascicolo da contenente le copie dei documenti di spesa (fatture, schede carburante, ecc.) con l’Iva da recuperare e tale fascicolo dovrà essere conservato ed esibito all’Agenzia delle entrate nel momento in cui dovesse essere richiesto!
Manovra fiscale estiva: cosa cambia?
Con la conversione in legge del “decreto legge estivo” sono stati apportati diversi cambiamenti a norme nuove (finanziaria per il 2007) e vecchie; segnaliamo quelle di interesse più immediato e di cui dovremo tenere conto fin da ora.
Costi auto: cambia ancora la misura della deducibilità
Come preannunciato nella precedente circolare, sono diventate definitive le ulteriori modifiche sulla deducibilità dei costi delle autovetture.
Si riportano sinteticamente nella tabella seguente, le nuove misure di deducibilità dei costi auto e di detraibilità della relativa Iva, da applicare dall’01/01/2007.
| Descrizione | % di deducibilità dei costi | % di detrazione dell’Iva |
|---|---|---|
| Auto aziendale concessa in uso promiscuo al dipendente |
90
|
40
|
| Auto aziendale |
40
|
40
|
| Auto professionista |
40
|
40
|
| Auto agenti / rappresentanti |
80
|
100
|
Elenchi clienti e fornitori: semplificazioni per il 2006 e per il 2007
Prima ancora di arrivare al primo invio previsto in origine per il 29/04/2007 e poi prorogato al 15/10 e al 15/11 (in relazione al tipo di contribuente – vedi nostra circolare n. 6/2007), sono stati individuati i seguenti soggetti esclusi dal suddetto dall’obbligo:
a) per il periodo di imposta 2006:
- imprese e lavoratori autonomi in contabilità semplificata
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali di cui alla L. n. 388/2000;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali di cui alla L. n. 266/91;
- le ONLUS iscritte nell’anagrafe istituita ai sensi del D.Lgs n. 460897;
b) per il periodo di imposta 2007:
- verrà emanato un apposito provvedimento per stabilire le agevolazioni spettanti ai soggetti di cui sopra anche per il 2007.
Case ex rurali e accatastamento: proroga al 30/11/2007
Il termine del 30/06/2007 fissato per l’accatastamento dei fabbricati rurali che hanno perso il requisito della ruralità a causa dalla non iscrizione nel Registro imprese della Camera di commercio, del soggetto proprietario o conduttore del fondo rustico, è stato prorogato alla data del 30/11/2007 senza l’applicazione di sanzioni per la tardiva regolarizzazione.
Indicatori di normalità economica: valore sperimentale
E’ stato stabilito che gli “indicatori di normalità economica” aggiunti negli studi di settore per il calcolo della congruità dei ricavi, hanno natura sperimentale.
Questo significa che i contribuenti che risultano non congrui a causa degli “indicatori di normalità” non sono soggetti ad accertamento automatico (come invece accade per i contribuenti non congrui in assoluto) e in caso di accertamento spetterà all’ufficio accertatore motivare e fornire gli elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
Contratti di appalto e subappalto: il tesserino di riconoscimento dall'01.09.2007
A partire dal prossimo 01/09/2007, il “Tesserino di riconoscimento”, già obbligatorio nel settore edile, dovrà essere utilizzato anche da tutti i soggetti che sono impiegati in attività svolte nell’ambito di un contratto di appalto o di subappalto (es,: attività di manutenzioni, montaggio, ecc. presso terzi).
La tessera deve contenere:
- le generalità del lavoratore,
- l’indicazione del datore di lavoro,
- la fotografia del lavoratore,
e deve essere sempre esposta dal personale.
Lavoratori autonomi: l’obbligo coinvolge anche i lavoratori autonomi i quali dovranno provvedere personalmente alla predisposizione della tessera, avendo cura di indossarla durante lo svolgimento dell’attività.
Deroghe: le imprese con meno di 10 dipendenti, possono sostituire la tessera di riconoscimento con l’annotazione dei lavoratori giornalmente presenti sul luogo di lavoro, su apposito registro vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Il registro deve essere tenuto sul posto di lavoro e deve essere costantemente aggiornato con i dati del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Sanzioni: la mancata esposizione della tessera di riconoscimento è soggetta a sanzione amministrativa:
- da 50 a 300 euro a carico del lavoratore,
- da 100 a 500 euro a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore.
Invio telematico dei corrispettivi: prima scadenza 25.09.2007
I soggetti minimi in franchigia, cioè i contribuenti che non superano un volume di affari di 7.000 euro l’anno e le imprese della grande distribuzione, devono procedere all’invio telematico dei corrispettivi conseguiti dal 1° gennaio 2007 (dal 1° luglio per la grande distribuzione) al 31/08/2007 entro e non oltre il 25/09/2007.
Si propone una tabella riepilogativa delle diverse scadenze distinte per soggetto:
| TERMINI PER IL PRIMO INVIO | |
|---|---|
| 25/09/2007 | contribuenti minimi in franchigia (volume affari non superiore a 7.000 € anno) |
| 25/09/2007 | Imprese della grande distribuzione |
| 25/10/2007 | Altri soggetti con corrispettivi 2006 superiori ad € 6.000.000 |
| 25/11/2007 | Altri soggetti con corrispettivi 2006 compresi fra € 600.000 ed € 6.000.000 |
| 25/03/2008 | Altri soggetti con corrispettivi 2006 fino ad € 600.000, sia per i soggetti che effettuano la liquidazione mensile, sia per i soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva. |
Per la trasmissione telematica è possibile in alternativa:
- utilizzare il servizio telematico Entratel o Internet
- avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
A regime, la trasmissione dei corrispettivi dovrà essere effettuata mensilmente entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.
Per ulteriori dettagli, contattare lo Studio.
Reverse charge: esteso alla cessione di immobili strumentali
Un decreto del Ministero dell’Economia e Finanze ha esteso, a decorrere dal 1° ottobre 2007, l’applicabilità del meccanismo del reverse charge alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali. Il Ministero dell’Economia ha, pertanto, ampliato le ipotesi di applicazione dell’inversione contabile negli scambi interni, dando attuazione alla direttiva 69/2006/Ce: l’imprenditore e il professionista che acquisteranno un immobile strumentale dopo il 1° ottobre 2007, per il quale il cedente nell’atto di acquisto abbia manifestato l’opzione per l’imponibilità ad Iva, dovranno applicare il meccanismo dell’inversione contabile senza dover anticipare l’imposta.
Dal prossimo primo ottobre, quindi;
- chi vende il fabbricato emetterà la fattura senza addebito di imposta;
- chi acquista il fabbricato strumentale integrerà la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, provvedendo poi ad annotare il documento sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse.
Destinazione del TFR: rilevazioni contabili per l'azienda
Per l’anno 2007 ci sarà la necessità di procedere alla corretta rilevazione contabile dell’accantonamento al Fondo trattamento di fine rapporto relativo a quei dipendenti che hanno optato per la destinazione del proprio TFR ad un fondo di previdenza complementare!
Le scritture sono leggermente diverse a seconda che si tratti di aziende con meno di 50 o almeno 50 lavoratori dipendenti; si ricorda, infatti, che la possibilità di scegliere di mantenere il TFR presso l’azienda e continuare come per il passato, è stata concessa ai soli lavoratori subordinati di ditte con meno di 50 dipendenti. Per tutte le altre aziende, le cose sono comunque cambiate.
Si premette tuttavia che nulla dovrà essere fatto sul TFR maturato alla data del 31/12/2006!
Azienda con meno di 50 dipendenti:
- mantenimento in azienda del TFR maturato successivamente al 31/12/2006:
nessuna modificazione sotto il profilo contabile rispetto al passato; si continua a seguire la solita procedura.
- destinazione del TFR maturato successivamente al 31/12/2006 o successivamente alla data di assunzione avvenuta nel 2007, ad un Fondo di previdenza
Complementare:
In questo caso si consiglia la creazione di tanti sottoconti quanti sono i Fondi di previdenza complementare ai quali va destinato il TFR. Con l’accantonamento al TFR, si costituiranno i debiti verso i Fondi destinatari che successivamente il datore di lavoro provvederà a versare a mezzo banca.
a) in sede di accantonamento del TFR
| descrizione | dare | avere |
|---|---|---|
| Acc.to indennità maturata TFR (CE – B9c) |
1.500,00
|
|
|
Debiti verso Fondo XYZ (P - D14) |
|
1.500,00
|
b) in sede di versamento ai fondi di previdenza complementare
| Descrizione | dare | avere |
|---|---|---|
| Debiti verso Fondo XYZ (P – D14) |
1.500,00
|
|
| Banca c/c (A – C IV 1) |
|
1.500,00
|
Azienda con almeno 50 dipendenti
- mantenimento in azienda del TFR maturato successivamente al 31/12/2006:
in questo caso il procedimento di accumulo del TFR avviene presso il Fondo della Tesoreria per l’erogazione del TFR, istituito presso l’INPS.
1) All’atto dell’accantonamento:
| Descrizione | dare | avere |
|---|---|---|
| Acc.to indennità maturata TFR (CE – B9c) |
1.500,00
|
|
| Debiti v/Fondo Tesoreria Inps (P - D13) |
|
1.500,00
|
2) all’atto del versamento con modello F24:
| descrizione | dare | avere |
|---|---|---|
|
Debiti v/Fondo Tesoreria Inps (P - D13) |
1.500,00
|
|
| Banca c/c (A – C IV 1) |
|
1.500,00
|
- destinazione del TFR maturato successivamente al 31/12/2006 o successivamente alla data di assunzione avvenuta nel 2007, ad un Fondo di previdenza
Complementare:
I questo caso si applica la medesima procedura vista per le aziende con meno di 50 dipendenti.
Saggio di interesse per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali
Sono stati fissati gli interessi di mora che i soggetti creditori dovranno applicare per il periodo 01/07/07 – 31/12/07 (salvo diversa pattuizione) ai loro clienti in ritardo con i pagamenti. Si riassumono di seguito anche i tassi previsti per i periodi precedenti.
| Semestre | Tasso BCE | Tasso applicabile per transazioni commerciali in genere | Tasso applicabile per vendita alimenti deteriorabili |
|---|---|---|---|
|
Luglio – Dicembre 2007 |
4,07%
|
11,07%
|
13,07%
|
| Gennaio - Giugno 2007 |
3,58%
|
10,58%
|
12,58%
|
| Luglio – Dicembre 2006 |
2,83%
|
9,83%
|
11,83%
|
| Gennaio - Giugno 2006 |
2,25%
|
9,25%
|
11,25%
|
|
Gennaio - Giugno 2005 |
2,09%
|
9,09%
|
11,09%
|
Punite le banche per offerta di servizi complicati (es. swap) a soggetti non qualificati
Con sentenza del 18/01/2007 n. 23 (ora resa nota) il Tribunale di Novara rende giustizia alle numerosissime società o persone giuridiche che hanno subito in maniera assolutamente inconsapevole, il complicatissimo investimento finanziario diffusamente proposto da banche ed operatori finanziari con il contratto di “Interest rate swap”.
La sentenza in oggetto, boccia l’operato delle banche che offrono prodotti assolutamente inadeguati alle aziende e che si ritengono esonerate da qualsiasi tipo di responsabilità facendo forza sul fatto che il cliente ha sottoscritto una dichiarazione in cui attesta di essere un operatore qualificato.
Secondo il Tribunale di Novara (e questo è l’aspetto importante), le dichiarazioni che le banche fanno firmare ai loro clienti, sono del tutto generiche e proprio per questo invalide e assolutamente prive di qualsiasi efficacia.
Si ritiene che tale sentenza sia molto importante per chi si trova in situazioni simili, in quanto riconosce ufficialmente che esistono ormai i presupposti per rivedere con i propri intermediari finanziari, la propria situazione per tentare di ridefinire i termini dei contratti in essere, al fine di giungere ad un accordo favorevole per entrambe le parti!
Lo Studio è a disposizione per eventuali e ulteriori delucidazioni.
Infortuni sul lavoro: sospensione dell'attività e responsabilità amministrativa
Con decorrenza 25/08/2007 sono entrate in vigore nuove disposizioni in tema di “Sicurezza del lavoro”, che possiamo riassumere nei seguenti punti:
- sospensione dell’attività aziendale e ampliamento dei soggetti destinatari
Dal 25/08/2005 potranno essere colpiti dal provvedimento di “sospensione” tutti i datori di lavoro imprenditori; sono esclusi i soli soggetti che non esercitano attività di impresa (es. i professionisti).
La sospensione dell’attività riguarderà quella sola unità produttiva risultata non in regola con le disposizioni sul lavoro.
- violazioni che fanno scattare la sospensione
Le violazioni che fanno scattare la sospensione (ne basta una) sono:
1) occupazione di manodopera in nero in misura percentuale superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati;
2) reiterate violazioni in materia di riposi e superamento dell’orario di lavoro settimanale;
3) gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro. La reiterazione degli illeciti dai verbali rilevati nell’ultimo quinquennio.
- revoca della sospensione
E’ possibile ottenere la revoca del provvedimento di sospensione, attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva a quelle già previste, fissata nella misura di un quinto del totale delle sanzioni irrogate. Naturalmente oltre al pagamento della speciale sanzione, dovranno essere contestualmente rimosse tutte le violazioni riscontrate (es.: regolarizzazione dei lavoratori in nero, ripristino di regolari condizioni di lavoro ecc.).
- estensione della responsabilità amministrativa per le aziende anche nel caso di infortuni sul lavoro
In caso di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, è stato previsto un inasprimento delle sanzioni pecuniarie oltre all’applicazione di sanzioni interdittive (es. interdizione all’esercizio dell’attività, sospensione e/o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni, esclusione da agevolazioni ecc.), per un a durata dai 3 mesi ad un anno.
L’aggiornamento dell’elenco dei reati che implicano una responsabilità amministrativa delle imprese, comporta la necessità di aggiornare i “Modelli organizzativi e dei sistemi di controllo” i quali sono l’unico strumento in grado di rendere non punibili gli enti.
Prova di avvenuta esportazione (cessioni verso paesi ExtraCe)
Per ottenere il messaggio “USCITA CONCLUSA” (o “IVISTO” per chi dispone di Procedura semplificata) a dimostrazione di avvenuta esportazione (cioè cessioni al di fuori della Ce), è necessario collegarsi al sito www.agenziadogane.it e inserire il numero di M.R.N. (Movement Reference Number – Numero di riferimento del movimento) che compare sul documento DAE ottenuto a seguito della dichiarazione di esportazione.
Stampa dei registri contabili
La stampa dei registri contabili (dei files, ecc…) deve essere effettuata entro e non oltre il 01/10/2007.
Marche da bollo
Si precisa che le “vecchie marche da bollo” che dall’01/09/2007 (vedi ns circolare n. 6/07) non sono più valide sono quelle con la tipica forma di francobollo! Le altre che già da qualche tempo troviamo, sono invece il tipico contrassegno di cui parla la norma e che hanno già sostituito il “francobollo”!
Tutti i testi si intendono di esclusiva proprietà dello Studio Dott. Righetti & Associati. La pubblicazione, riproduzione o vendita, ove non espressamente autorizzata, è vietata e verrà perseguita a norma di legge.

