Studio Dott. Righetti & Associati

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Circolare n. 8 del 10 dicembre 2002


Ici

Entro il 20 dicembre deve essere versata la 2^ rata a saldo per l’Ici del 2002. Chiunque abbia avuto variazioni (vendite, acquisti, modifica proprietà, attribuzione rendita ecc.) contatti con urgenza lo Studio e fissi un appuntamento per procedere al ricalcolo di quanto dovuto. Ricordiamo che è indispensabile al fine di tale ricalcolo presentare idonea documentazione (atto di vendita o di acquisto, certificato catastale ecc.).

Acconto Iva

Scade il 27 dicembre il termine previsto per il versamento dell’acconto Iva per il 2002. Tale acconto viene calcolato in base al metodo storico ed è quindi pari all’88% di quanto dovuto per l’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. Chi abbia certezza di chiudere il mese di dicembre (per i mensili) o la dichiarazione annuale 2002 (per i trimestrali) a credito o con una significativa diminuzione di debito rispetto al 2001 può contattare lo studio per un eventuale ricalcolo.

Rivalutazione del T.f.r

Entro il 16.12.2002 dovrà essere versato l’acconto dell’imposta sostitutiva, pari all’11%, in relazione alla rivalutazione annuale della prestazione di fine rapporto di lavoro. In tal modo, entra a regime il nuovo adempimento introdotto dai Decreti Legislativi 47/2000 e 168/2001. Si ricorda che l’imposta sostitutiva versata dall’azienda “è imputata a riduzione del fondo”. In sostanza al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato il dipendente percepirà il T.F.R. al netto delle imposte su di esso gravanti e già decurtato dell’imposta sostitutiva versata dall’impresa.
L’imposta deve essere versata:

  • con un acconto, pari all’11% del 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente o a scelta delle rivalutazioni che maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto, entro il giorno 16 dicembre dell’anno di competenza (16 dicembre 2002);
  • a saldo (come differenza fra imposta dovuta e acconto versato), entro il 16 febbraio dell’anno successivo (16 febbraio 2003).

Scritture contabili:
rivalutazione maturata nel 2002: 5.064 € imposta sostitutiva dovuta: (5.064 x 11%) = 557,04 €
acconto versato (16.12.02): (5.57,04 x 90%) = 519,75 € saldo (16.02.03): (557,04 – 519,75) = 37,29

Scrittura al 16.12

Acc. Imp. Imp. sostitutiva D.Lgs 47/2000 (CI5)
a
Banca (CIV1)
€. 557,04

(versamento acconto imposta sostitutiva D.Lgs 47/2000)

Scrittura al 31.12

Fonto T.F.R (C)
a
Debiti per imp. sostitutiva D.Lgs 47/2000 (D11)
€. 557,04

(rilevazione debito per imposta sostitutiva D.lgs 47/2000)

Scrittura al 16.02

Debiti per imposta sostitutiva
a
=/=

Acc. imposta sostitutiva D.Lgs 47/2000 (CI5)
€. 519,75
Banca c/c
€. 37,49

€. 557,04

(pagamento saldo imposta sostitutiva D.lgs 47/2000)

Il versamento si effettua tramite mod. F24; è consentita la compensazione con altre imposte o contributi. Può essere utilizzato in compensazione anche il credito di imposta derivante dal versamento dell’anticipo di imposta sul T.F.R..

Ritenuta su provvigioni

Gli intermediari che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, possono inviare ai relativi committenti entro il 31.12 apposita dichiarazione per beneficiare dell’applicazione della ritenuta su base ridotta (la ritenuta si applica in questo caso sul 20% dell’imponibile e non sul 50%). A tale proposito si ricorda che: 

  • l’adempimento ha validità annuale, in mancanza di tale dichiarazione (che deve essere trasmessa tramite raccomandata a plico con A/r) la ritenuta andrà applica sulla base ordinaria (ossia sul 50%);
  • la finanziaria 2003 dovrebbe innalzare l’aliquota della ritenuta dal 18% al 23%; in mancanza di notizie certe sarà opportuno contattare lo Studio prima di emettere/pagare la prima fattura su provvigioni.

Certificazione dei dividenti

E’ stato approvato il nuovo modello riguardante la certificazione relativa agli utili societari corrisposti dall’1.1.2002. Il modello in pdf editabile completo di istruzioni è scaricabile anche nell'area dedicata al downloading.
Si ricorda che tale certificazione deve essere rilasciata ai soci percettori di dividendi entro e non oltre il mese di marzo dell’anno successivo (ossia per il 2002 entro il 31.03.2003).

Finanziamento soci

Con l’entrata in vigore del nuovo codice civile (nuovo art. 2467) sarà più difficile rimborsare i finanziamenti ai soci. Coloro che hanno in bilancio finanziamenti ed intendono mantenere la possibilità del rimborso, devono avvertire lo studio.

Omaggi e campioni: tabella riepilogativa Iva
Natura della cessione
Trattamento Iva
Norme di riferimento
Omaggi di costo unitario fino a € 25,82, non rientranti nell’attività d’impresa.
Non costituiscono cessioni di beni
Iva sull'acquisto detraibile
Art. 2.2, n. 4);
Art. 19-bis 1, lett. h); Dpr 633/1972
Omaggi di costo unitario superiore a
€. 25,82 non rientranti nell'attività d'impresa
Non costituiscono cessioni di beni in quanto non è consentita la detrazione dell'Iva sull'acquisto
Art. 2.2, n. 4);
Art. 19-bis 1, lett. h);
Dpr 633/1972
Omaggi di beni rientranti nell’oggetto proprio dell’impresa di qualunque importo verso chiunque
Cessione imponibile (salvo risulti impedita la detrazione all’acquisto)

Art. 2 comma 2, n. 4)
Dpr 633/72

Omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa di qualunque importo fatti a dipendenti
Non costituiscono cessioni di beni
Iva sull'acquisto non detraibile
Art. 2.2, n. 4)
Dpr 633/72
 
Cessione gratuita di beni inviati fuori dalla Comunità
Cessione
non imponibile
Art. 8 Dpr 633/72
Cessione gratuita di beni inviati in altro paese comunitario
Trattamento uguale a quello per le cessioni interne
Art. 56, Dl 331/93
Campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati
Cessione non imponibile
Iva sull'acquisto detraibile
Art. 2 c. 3 lett. d);
Art. 19 c. 3 lett c);
Dpr 633/1972
Cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono, tranne i beni soggetti ad aliquota più elevata di quella oggetto dei beni ceduti
Nono concorrono alla formazione della base imponibile.
Iva sull'acquisto detraibile
Art. 15 Dpr 633/1972
Cessione gratuita a enti pubblici, assistenziali e Onlus
Cessione esente. Rettifica sull'Iva eventualmente detratta
Art. 10 n. 12);
Art. 19-bis 2;
Dpr 633/1972
Beni assegnati ai vincitori di manifestazioni a premio
Cessione non imponibile. Iva sull'acquisto non detraibile
Art. 2 c. 3, lett. m);
Art. 19 c. 2;
Dpr 633/1972
Omaggi di prodotti alimentari non vendibili, a enti pubblici, assistenziali e Onlus
I beni si considerano distrutti. Nessun riflesso sulla eventuale precedente detrazione dell'Iva
Art. 7 comma 15, legge 133/99
Omaggi di prodotti editoriali e dotazioni informatiche a enti locali, carceri, scuole, istituti religiosi, orfanotrofi
I beni si considerano distrutti. Nessun riflesso sulla eventuale precedente detrazione dell'Iva
Art. 54 L. 342/2000

Il limite di € 25,82 è da considerare al netto dell’Iva pagata al momento dell’acquisto se questa è detraibile. In caso di cesti o confezioni bisogna considerare il valore d’insieme e non quello del singolo bene.

Tabella riepilogativa Imposte Dirette
Beneficiario
Natura della cessione
Trattamento II.DD.
Terzi
Omaggi di costo unitario non superiore a €. 25,82 non rientranti nell'attività d'impresa
Spese di rappresentanza (B7) interamente deducibili
Omassi di costo unitario superiore a €. 25,82 non rientranti nell'attività d'impresa
Spese di rappresentanza (B7) deducibili per 1/3 in 5 anni
Omaggi di costo unitario non superiore a €. 25,82 rientranti nell'attività d'impresa
Merci c/acquisti (B6)
interamente deducibile
Omaggi di costo unitario superiore a €. 25,82 rientranti nell'attività dell'impresa
Merci c/acquisti (B6) deducibili per 1/3 in 5 anni
Dipendenti
Omaggi rientranti e non rientranti nell'attività dell'impresa, qualsiasi sia il costo
Costi per il personale (B9) interamente deducibili Irpef, Irpeg ma non deducibili Irap
Terzi
Campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati
Come gli omaggi rispettando anche il limite di €. 25,82
Se a clienti: merce c/acquisti (B6) interamente deducibile qualunque sia il costo
Beni ceduti a titolo di premio, sconto o abbuono in base ad impegni contrattuali
Merci c/acquisti (B6) interamente deducibili

Ddt e fatturazione

Omaggi: si deve emettere un Ddt con causale “cessione gratuita” (a meno che non siano accompagnati da fattura o la stessa sia emessa entro le ore 24 del giorno in cui avviene la consegna). Per ridurre l’impegno dell’emissione del Ddt è possibile o compilare un solo documento per la consegna di un certo numero di omaggi destinati in un unico luogo (es. impiegati di una stessa società) oppure dare disposizione al fornitore di consegnare direttamente degli omaggi ai nominativi segnalati. In questo ultimo caso sarà buona norma allegare alla fattura che si riceverà o copia del Ddt emesso dal venditore o l’elenco dei destinatari degli omaggi.
Se l’omaggio non costituisce bene oggetto dell’attività non sarà necessario emettere fattura ma sarà sufficiente compilare il Ddt con una causale più completa come “cessione gratuita di beni non di propria produzione”, oppure annotare sul libro degli omaggi i nominativi dei beneficiari e del valore normale dei beni.
Se l’omaggio costituisce bene oggetto dell’attività si potrà scegliere tra tre alternative (indicando comunque sempre il valore normale del bene in oggetto): 

  1. annotazione giornaliera sul libro degli omaggi dei beneficiari, del valore normale dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta (senza emissione di fattura);
  2. emissione di una autofattura singola per ciascuna cessione o globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese;
  3. emissione di una fattura per ogni singola operazione. In quest’ultimo caso sarà possibile optare per l’emissione di fattura senza rinuncia alla rivalsa dell’Iva (sulla fattura si porrà la dicitura “Cessione gratuita ex art. 2/633 con obbligo di rivalsa ex art. 18/633”; il cliente ci pagherà solo l’Iva e se la porterà in detrazione) oppure per l’emissione di fattura con rinuncia alla rivalsa dell’Iva (sulla fattura si porrà la dicitura “cessione gratuita ex art. 2/633 senza obbligo di rivalsa ex art. 18/633”; il cliente registrerà la fattura ma non potrà detrarsi l’Iva mentre il cedente dovrà versarla con la normale liquidazione mensile o trimestrale).

Oggetti promozionali: sono considerati spese di rappresentanza e come tali esenti da Ddt; la fattura è fuori campo art. 2.
Campioni gratuiti contrassegnati di modico valore: non sono considerati cessioni e non devono essere fatturati; sono esonerati anche da Ddt anche se se ne consiglia l’emissione (appositamente contrassegnati vuol dire che il campione deve riportare la dicitura “campione gratuito” stampata in modo indelebile).

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