Circolare n. 8 del 4 dicembre 2003
Assicurazione degli ammistratori o dei dirigenti
Sono deducibili dal reddito d’impresa le assicurazioni stipulate dalla società a copertura di rischi e infortuni di amministratori e/o dirigenti solo quando:
- beneficiaria della polizza sia la società stessa;
- beneficiario sia lo stesso assicurato ma la polizza copra solo i rischi ed infortuni professionali (ossia non 24 ore su 24 ma esclusivamente nell’ambito dello svolgimento della sua attività).
In tutti gli altri casi in cui beneficiari risultino essere gli stessi assicurati, la polizza sarà indeducibile. Inoltre quando beneficiario risulti essere lo stesso assicurato:
- la polizza dovrà essere preventivamente autorizzata dall’assemblea dei soci;
- i premi pagati costituiscono benefit tassabile in capo all’amministratore che dovrà emettere apposita fattura con Iva (se titolare di partita Iva) o rilasciare ricevuta.
Chi avesse in bilancio costi relativi alle assicurazioni sopra descritte è pregato di contattare lo Studio al fine di determinarne l’eventuale deducibilità e la regolarità formale dell’operazione.
Sanzioni per violazioni ed irregolarità
Società di persone (SNC E SAS)
Talune sanzioni amministrative relative a violazioni ed irregolarità commesse dalle società di persone e constatate dagli Enti previdenziali, dalle Camere di Commercio, dagli Uffici Finanziari e da altri Organi di controllo sono moltiplicate per il numero dei soci-amministratori delle società stesse in quanto si presume il concorso di tutti nella violazione.
Così, ad esempio, la sanzione per la mancata comunicazione nei termini di un nuovo dipendente che dovrebbe essere di circa Euro 1.033 può essere duplicata se i soci-amministratori sono 2, triplicata se sono 3 ecc.
Per evitare ciò è necessario provvedere alla nomina, tra i soci-amministratori, di un unico responsabile per tutti i rapporti che riguardino gli Enti Previdenziali, l’Amministrazione finanziaria, il Garante della privacy, la normativa 626 sulla sicurezza sul lavoro, ecc.. E’ importante sottolineare che alcune violazioni sono soggette anche a sanzioni di tipo penale (per violazioni riguardanti dipendenti, 626, privacy, imposte) e che con la nomina sopra esposta anche queste san-zioni potranno essere limitate ad un unico soggetto.
Società di capitali (SRL e SPA)
Le sanzioni amministrative relative a violazioni ed irregolarità commesse dalle società di capitali sono sempre a carico delle società stesse. Questo non vale però per le sanzioni di tipo penale (previste per violazioni riguardanti dipendenti, 626, privacy e imposte) delle quali potrebbero essere chiamati a rispondere tutti gli amministratori.
Per evitare ciò è necessario provvedere alla nomina, tra i soci-amministratori, di un unico responsabile per tutti i rapporti che riguardino gli Enti Previdenziali, l’Amministrazione finanziaria, il Garante della privacy, la normativa 626 sulla sicurezza sul lavoro ecc..
Le nomine di cui ai precedenti paragrafi hanno valore solo se risultano da certificati camerali; siete dunque pregati di contattare in Ufficio il Vostro referente e/o la Sig.ra Monica Molinarelli per l’espletamento delle pratiche necessarie.
Riserve di capitali
Dall’1.1.2004, in caso di delibera di distribuzione di riserve di capitali (es. versamenti soci, riserve da sovrapprezzo azioni ecc.) e presenza in bilancio di riserve di utili, si presumono prioritariamente distribuite queste ultime con conseguente tassazione.
Fino al 31.12.2003 per la distribuzione delle riserve di capitali non si pagano imposte.
Così, ad esempio, per restituire un versamento soci di € 50.000 ed in bilancio vi sono riserve legali e straordinarie per un importo complessivo di € 40.000, saranno assoggettati a tassazione i 40.000 € e solo i 10.000 € restanti saranno esenti.
Per chiunque si trovasse in questa situazione ed avesse disponibilità sufficienti sarà quindi vantaggioso procedere alla loro restituzione entro il 31.12.2003.
Finanziamento soci
A partire dall’1.1.2004 i finanziamenti soci fruttiferi ed infruttiferi saranno rimborsabili solo in via postergata rispetto a tutti gli altri debiti presenti in bilancio ed in caso di fallimento dovranno essere restituiti i rimborsi dell’anno precedente la dichiarazione di fallimento.
Chiunque abbia in bilancio finanziamenti soci è pregato di contattare con urgenza il suo referente in Studio per decidere una loro eventuale restituzione (naturalmente tenuto prima conto di una eventuale distribuzione delle riserve di capitali così come indicato nel precedente paragrafo) o, in mancanza delle disponibilità liquide necessarie, studiare il metodo per una riqualificazione in versamenti soci.
Accertamenti degli uffici sui conti correnti bancari
Con sentenza della Corte di Cassazione del febbraio 2003 è stata affermata la possibilità per gli Uffici finanziari di acquisire copia dei conti correnti bancari collegati alle società di capitali (Srl e Spa) dove per collegati non si intende solo quei conti correnti intestati alla società stessa ma anche tutti quelli formalmente intestati a soci, amministratori e/o procuratori generali.
Libro inventari
Entro il 31.01 di ogni anno (3 mesi dalla data di scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi) bisogna aggiornare il libro inventari. Ricordando che una errata compilazione degli inventari è presupposto per l’accertamento induttivo, alleghiamo alla presente circolare una mini-guida da conservare che illustra nel dettaglio come eseguire tale aggiornamento.
Saldo ICI
Il 22 dicembre (il 20 è di sabato) scade il termine per il versamento del saldo ICI dovuto per l’anno in corso. Tale saldo dovrà essere calcolato sulla situazione alla data del 15 dicembre ed è quindi necessario tener conto di acquisti, vendite, dichiarazione di fine lavori, etc.
Acconto Iva
L’acconto Iva scade il prossimo 29 dicembre (il 27 è di sabato).
Libri paga e matricola - co.co.co e associati in partecipazione
L’art. 5 del DM 30.10.2002, che prevede le nuove modalità di tenuta dei libri paga e matricola, specifica che le annotazioni previste per i dipendenti devono essere effettuate anche per: - i collaboratori coordinati e continuativi (ora lavoratori a “progetto”) soggetti a iscrizione Inail; - gli associati in partecipazione non artigiani.
Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo di contattare il Vostro consulente del lavoro. Vi ricordiamo inoltre di controllare attentamente l’adeguamento dei contratti di collaborazione e associazione con le nuove norme indicatevi nella precedente circolare.
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