Circolare n. 8 del 30 novembre 2007
Accertamenti fiscali e indagini finanziarie
L’accertamento del contribuente (privato o soggetto con partita Iva) è più facile ed efficace, poiché l’Amministrazione finanziaria dispone della possibilità di condurre “indagini finanziarie”, seguendo un iter burocratico notevolmente semplificato rispetto al passato.
L’Amministrazione finanziaria può richiedere agli intermediari (banche, finanziarie, …) con cui il contribuente ha operato, informazioni su:
- qualsiasi rapporto, anche se cessato prima del 01/01/2005;
- qualsiasi operazione in conto;
- qualsiasi operazione fuori conto effettuata prima del 31/12/2005 di importo superiore al 12.500 euro;
- qualsiasi operazione fuori conto effettuata dall’01/01/2006.
La documentazione così ottenuta, serve ad effettuare riscontri tra redditi e disponibilità finanziarie. In pratica:
- i versamenti sono considerati ricavi o compensi, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno rilevanza allo stesso fine;
- i prelevamenti e/o gli importi riscossi e non indicati nelle scritture contabili, sono considerati ricavi o compensi, se non sia stato indicato l’effettivo beneficiario.
Tali presunzioni, almeno dal lato dei versamenti, si estendono alla generalità dei soggetti passivi e delle diverse categorie reddituale.
La stessa presunzione vale anche ai fini Iva.
Pagamento in contanti e/o con assegni: nuove regole dal 30/04/2008
A partire dal 30/04/2008, entreranno in vigore le nuove regole in tema di pagamenti in contanti e/o con assegni, tra le quali:
- è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 5.000 euro;
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di “non trasferibilità;
- gli assegni bancari e postali emessi per importi inferiori a 5.000 euro possono essere girati con obbligo del girante di indicare anche il proprio codice fiscale; per disporre degli assegni in forma libera (cioè senza la clausola di non trasferibilità in modo che il titolo possa essere girato anche successivamente alla prima emissione), è necessario farne richiesta iscritta e versare l’imposta di bollo di 1,50 euro per ogni assegno ricevuto.
Ciascun girante, è obbligato ad indicare (a pena di nullità) insieme alla propria firma per la girata, anche il suo codice fiscale. In mancanza l’assegno non può essere incassato?.
Assegni all’ordine del traente (a me stesso ecc.) : possono essere unicamente girati dallo stesso per l’incasso ad una banca o alla posta, ma non girati ad altri.
I libretti di depositi bancari o postali al portatore, cioè rilasciati senza indicazione del nome del depositante, devono essere di importo inferiore a 5.000 euro. Ci sarà tempo di adeguarsi fino al 30/06/2008 per adeguare i libretti già esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove regole.
Conti anonimi: non è possibile aprire in qualsiasi forma, conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazioni fittizie.
A partire dal 30/04/2008, gli assegni che non saranno in regola con le nuove norme, non potranno essere incassati.
Ici: scadenza 16/12/2007
Il pagamento del saldo Ici per il 2007 scade il giorno 16/12/2007!
Non dimenticate di avvisare lo Studio se ci sono state variazioni (acquisti, vendite, variazioni catastali ecc.) sugli immobili (case e terreni) avvenute fino al 15/12/2007 per evitare di pagare importi Ici errati.
Iva: scadenza 27/12/2007
Scade il 27/12/2007 il termine per il pagamento dell’acconto Iva! Lo Studio provvederà ad avvisare gli interessati quando saranno pronte le deleghe di pagamento.
Chi fosse interessato ad effettuare il ricalcolo dell’acconto su base previsionale, è pregato di avvisare lo Studio in tempo utile.
Regime di trasparenza: scadenza per l’opzione 31/12/2007
Scade il prossimo 31/12/2007 il termine utile per esercitare l’opzione per il regime di “trasparenza fiscale” valido per il triennio 2007 – 2009.
Optare per il regime di trasparenza, significa scegliere che siano i soci e non la società a pagare pro quota le imposte dirette dovute sull’utile di bilancio anche in assenza di distribuzione dei dividendi, mentre la società continuerà a pagare la sola Irap.
Vantaggi:
- se in soci hanno un’aliquota marginale irpef (quella applicabile ai maggiori redditi) inferiore a quella Ires (33% fino al 2007, 27,50% dal 2008), il risultato sarà una riduzione della tassazione complessiva;
- si evita di tassare l’eventuale dividendo distribuito, una seconda volta (prima in capo alla società, poi in capo al socio);
- il bilancio della società chiuderà con utili più elevati, essendo al lordo dell’Ires, con un miglioramento degli indici reddituali e in definitiva un miglioramento della posizione ai fini di Basilea 2.
Svantaggi:
- i soci diventano illimitatamente responsabili e in solido tra loro e con la società, per le imposte dovute dalla società stessa; per cui è sconsigliata nei casi in cui esistano rischi fiscali in capo alla società e se non esiste un rapporto di fiducia fra i soci;
- le imposte vanno versate dai soci anche se non percepisco i dividendi su cui dovranno pagarle (es., la società non delibera la distribuzione dei dividendi), per cui è necessario verificare preventivamente se i soci hanno la disponibilità finanziaria per i pagamenti!
Lo Studio è a disposizione per eventuali calcoli di convenienza.
Libro Inventari: scadenza per la compilazione e sottoscrizione 31/12/2007
Il libro degli Inventari, va compilato e sottoscritto entro 3 mesi dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi; la scadenza è al 31/12/2007.
Si ricorda che la mancata compilazione e/o sottoscrizione del libro Inventari, legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere all’accertamento induttivo del reddito a prescindere quindi dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili.
Tassazione fondiaria per le società agricole
Le società agricole (s.n.c, s.a.s., s.r.l., soc. cooperative), potranno già con decorrenza 2007 previa opzione, tassare il reddito da attività agricola sulla base dei valori catastali (tassazione su reddito dominicale e reddito agrario).
Soggetti ammessi:
- società di persone, diverse dalle società semplici (s.n.c e s.a.s.),
- società a responsabilità limitata
- società cooperative.
Requisiti dei soggetti ammessi:
- la denominazione delle suddette società deve contenere obbligatoriamente l’indicazione “società agricola”
- l’oggetto sociale, deve prevedere l’esercizio esclusivo di attività agricole (di cui all’art. 2135 cc).
Altre considerazioni:
- La tassazione fondiaria è possibile solo dopo avervi optato con opzione di validità triennale, da indicare nella dichiarazione Iva relativa all’anno per cui viene esercitata
- il passaggio dal regime di tassazione ordinario a quello catastale, non determina l’insorgere di plusvalori patrimoniali
- le plusvalenze e le minusvalenza derivanti dalla cessione dei beni strumentali acquisiti anteriormente alla tassazione fondiaria, rilevano fiscalmente e continueranno ad essere tassate sulla differenza tra prezzo di cessione e valore contabile fiscalmente riconosciuto; quelle invece realizzate dalla cessione dei beni strumentali acquisiti durante il periodo di tassazione fondiaria, no;
- durante il periodo di tassazione fondiaria, la società dovrà redigere un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, evidenziando i valori dell’attivo e del passivo, mentre i componenti di reddito relativi alle attività iscritte in periodi precedenti a quello dell’opzione, concorreranno alla formazione del reddito di impresa.
Relazione semestrale degli Organi delegati per le Spa
Si ricorda che nelle società per azioni, gli Organi delegati (es. Amministratore delegato) devono informare periodicamente il Consiglio di amministrazione sul generale andamento della gestione societaria e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società ed eventualmente dalle sue controllate.
La Relazione illustrativa va redatta in ogni caso almeno ogni sei mesi (lo statuto può prevedere una periodicità più frequente).
Siti Web: obbligatorio indicare la partita Iva
I soggetti che utilizzano uno o più siti internet, a prescindere dalla tipologia e dall’utilizzo del sito stesso (scopi pubblicitari, informativi, ecc.), hanno l’obbligo di indicare il numero di partita Iva (art. 35 DPR 633/72) nella home page del sito web.
La sanzione applicabile per la mancata indicazione della partita Iva va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 2.065,83.
L’Amministrazione finanziaria invita i contribuenti a provvedere spontaneamente alla regolarizzazione di tale omissione, per evitare il pagamento delle sanzioni.
Socio amministratore di società e iscrizione all’Inps
La Corte di cassazione ha stabilito che non è più obbligatoria la doppia contribuzione Inps. Ha definito incompatibile per uno stesso soggetto l’iscrizione contemporanea alla gestione separata, in riferimento all’attività di amministratore, e alla gestione commercianti, per quella di socio lavoratore.
Prima di seguire comunque quanto sentenziato dalla Corte, si ritiene opportuno attendere eventuali decisioni dell’Inps a riguardo.
Finanziaria per il 2008: alcune anticipazioni
Leasing: sono cambiate le condizioni di deducibilità dei canoni di leasing:
- per i leasing di beni mobili, è previsto che la deduzione dei canoni di leasing sia ammessa solo se il contratto ha una durata minima almeno pari ai due terzi del periodo di ammortamento che si determinerebbe applicando le aliquote ministeriali;
- per i leasing di beni immobili, oltre a prevedere una durata pari ad almeno i due terzi del relativo periodo di ammortamento, c’è l’ulteriore condizione del rispetto sia di una durata minima che non può essere inferiore a 11 anni (ora è di 8), sia di una durata massima di 18 anni (ora è di 15);
La norma entrerà per i nuovi contratti stipulati a decorrere dall’01/01/2008.
Interessi passivi: nuovi limiti per la deducibilità dal reddito di impresa:
- gli interessi passivi, diversi da quelli compresi nel costo dei beni, sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati;
- la parte residua, è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra le voci A (valore della produzione del c.e. del bilancio ce) e B (costi della produzione del c.e. del bilancio ce) escluse le voci di cui al numero 10 lettere a) e b) (ammortamenti) e dei canoni di locazione dei beni strumentali;
- la parte eccedente tale 30% sarà deducibile nei successivi esercizi ma non oltre il quinto sempre nel rispetto del limite della percentuale fissata applicata al risultato operativo lordo dell’esercizio di competenza.
Il nuovo criterio, da applicare con decorrenza dal periodo di imposta 2008, riguarderà tutte le società di capitali (srl o spa) indipendentemente dal volume di affari (fino al 2007 opera la Thin cap solo per le società con volume di affari superiore ai 5.164.000 €).
Recupero patrimonio edilizio: prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010 le detrazioni del “36% con tetto max di 48.000” delle spese sostenute per le “ristrutturazioni edilizie” e il “55% delle spese di riqualificazione energetica”.
Rimane l’obbligo di esposizione in fattura della manodopera.
Rivalutazione terreni e quote: sono riaperti i termini per l’applicazione delle disposizioni concernenti la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni e di terreni posseduti, non in regime di impresa commerciale, all’01.07.2008 ai fini del calcolo delle relative plusvalenze e minusvalenze in caso di successiva vendita.
Chi fosse intenzionato a vendere terreni e/o quote societarie, valuti se sia il caso di aspettare o meno l’approvazione della legge finanziaria.
Scontrini farmacia: dal 2008, per dedurre le spese mediche, non sarà più possibile allegare allo scontrino fiscale la documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti. Sarà invece obbligatorio che lo scontrino sia autonomamente completo di tutti i dati previsti dalla legge (codice fiscale del contribuente e natura, quantità e qualità dei medicinali venduti).
Contabilità informale: legittima l’accertamento induttivo
La Corte di Cassazione (sentenza n. 14218 del 19/06/2007) ha confermato ancora una volta che, il rinvenimento di una “contabilità informale” tenuta su brogliaccio ma anche su agende-calendario, block notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari, costituisce indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale per cui l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere ad accertamento induttivo.
Nel caso in questione, la guardia di finanza aveva rinvenuto “la c.d. contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore.
L’accertamento induttivo (art. 39 c. 2, Dpr n. 600/1973: consiste nella possibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria di determinare il reddito di impresa sulla base di dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di non considerare in tutto o in parte le risultanze di bilancio e le scritture contabili, tutte le volte che le irregolarità delle scritture contabili risultino così gravi e numerose da renderle inattendibili nel loro complesso.
Costi non sufficientemente documentati: non sono deducibili
Descrizioni generiche in fattura delle prestazioni di cui si usufruisce, insieme ad importi significativi delle stesse, determinano il disconoscimento da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’inerenza di tali spese e di conseguenza la loro indeducibilità dal reddito imponibile.
Questo è quanto emerge dall’esame di diverse situazione che si è avuto modo di affrontare direttamente nel corso di accessi e ispezioni presso le ditte.
Non è raro infatti, riscontrare nei bilanci degli operatori economici, voci quali “Ricerche di mercato”, “Prestazioni di marketing”, “Analisi di fattibilità” ecc., che si prestano ad essere utilizzate a volte in modo improprio e che sono quindi oggetto di verifica da parte degli organi di controllo.
Trattandosi di prestazioni di servizi, questi particolari tipi di “prestazioni” trovano in genere il loro supporto documentale in contratti scritti fra le parti (preferibilmente con data certa), da cui deve risultare tutta una serie di elementi in grado di rappresentare in modo chiaro ed inequivocabile la precisa tipologia a cui appartengono; a titolo esemplificativo:
- descrizione puntuale del tipo di prestazione;
- elementi peculiari che la contraddistinguono;
- periodicità (arco temporale) della prestazione;
- previsione dell’obbligo di redigere da parte del prestatore, relazioni periodiche sull’andamento della prestazione;
- ecc,
Oltre al contratto, nelle verifiche esaminate, si è riscontrato che spesso è stata richiesta a riprova dell’effettività delle prestazioni, altra documentazione che avrebbe potuto contribuire ad ottenere esiti positivi per il contribuente. La mancanza di altra documentazione, anche extracontabile, del tipo fax, ordini, bozzetti, corrispondenza con fornitori e clienti o altri elementi probatori, non hanno permesso al contribuente di attestare l’effettivo svolgimento delle prestazioni contestate.
La conseguenza è “il recupero delle somme contestate, in quanto costi non sufficientemente documentati a provare l’effettività e l’inerenza degli stessi con l’attività aziendale”.
Coordinate bancarie: dall’01/01/2008 obbligo di utilizzo del codice IBAN
Dall’01/01/2008 diventerà obbligatorio l’utilizzo del codice IBAN per tutti i pagamenti (bonifici) nazionali ed internazionali.
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