Studio Dott. Righetti & Associati

Stampa il documento

Circolare n. 8 del 14 settembre 2006


Sentenza della Corte di giustizia Ue: no all’indetraibilità dell’Iva sulle auto

La Corte di giustizia Ue ha bocciato la norma italiana in base alla quale l’Iva sull’acquisto delle auto è parzialmente indetraibile. La sentenza aprirà forse nuove strade alla possibilità di eventuali rimborsi dell’Iva già versata o di una nuova e più favorevole percentuale di detraibilità sui nuovi acquisti.
Rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi, che comunicheremo nelle prossime circolari.

I nuovi obblighi della manovra Prodi

Si ricordano qui di seguito i nuovi obblighi stabiliti dalla manovra Prodi, che entreranno in vigore in data 01/10/2006 e per i quali è necessario prepararsi prima!

a) Versamenti con F24 telematico

A partire dall’01/10/2006, tutti i soggetti titolari di partita Iva dovranno effettuare i versamenti delle imposte, dei contributi e premi (anche se F24 a zero), solo ed esclusivamente attraverso modalità telematiche. Questo significa che non sarà più possibile pagare tramite F24 cartaceo presso banche o posta!

Da un punto di vista operativo, il contribuente dovrà scegliere tra due diverse modalità:

  1. Utilizzare il servizioF24 online che consente di effettuare direttamente, tramite Internet, l’invio del mod. F24 e il pagamento di quanto dovuto senza recarsi personalmente in banca.
    A tal fine è necessario disporre di un conto corrente presso una delle banche cha hanno stipulato l’apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate (l’elenco è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it) e di un apposito codice PIN da richiedere tempestivamente all’Agenzia delle entrate;
  2. Utilizzare il servizio home banking (Cbi – Corporate Banking Interbancario) offerto dalle aziende di credito utilizzando il Mod. F24.
    Tale strumento richiede la disponibilità di un conto corrente presso una banca, con la quale stipulare un apposito accordo; è necessario quindi contattare la propria banca per attivare la procedura!

In via alternativa e come ultima possibilità è prevista anche quella di rivolgersi ad un intermediario abilitato (dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, società di servizi, ecc.), conferendo a quest’ultimo l’incarico a provvedere ai pagamenti.
Come si vede, tutte le procedure proposte, richiedono del tempo per poter essere attivate per cui si rende necessario provvedervi tempestivamente per non arrivare alle prossime scadenze senza avere la possibilità di poter pagare!

b) Manutenzioni e Iva

Si ricorda che dall’01/10/2006 l’aliquota IVA sulle manutenzioni di fabbricati abitativi è tornata al 10%, ma sarà valida solo fino al 31/12/2006!
Ecco il riepilogo delle aliquote Iva applicabili agli interventi di manutenzione / ristrutturazione su immobili abitativi:

Tipo di intervento Fino al 30/09/2006 Dal 01/10/2006 al 31/12/2006 Dal 01/01/2007(salvo nuove proroghe)

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA Lett. a) e b) art. 31 L. 457/78

IVA 20%

IVA 10%

IVA 20%

RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO Lett. c) e d) art. 31 L. 457/78

IVA 10%

IVA 10%

IVA 10%

c) Ristrutturazioni edilizie e 41%

Per le spese sostenute a decorrere dal 04/07/2006 occorre indicare separatamente in fattura il costo della manodopera.
Per gli interventi eseguiti a partire dal 01/10/2006 al 31/12/2006, la detrazione sul recupero edilizio passa da 41% al 36% nei limiti di € 48.000 per ciascuna abitazione.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda anche l’acquisto di box o posti auto pertinenziali del costruttore. Tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute dal costruttore per la realizzazione e purché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.

d) Rilascio del numero di partita Iva

Dall’01/10/2006, il rilascio del numero di Partita Iva, determina l’esecuzione di riscontri automatizzati, compreso un eventuale accesso presso il luogo di esercizio dell’attività.
Ad alcune categorie di contribuenti, in particolare a chi svolge operazioni intracomunitarie, potrà essere richiesta una fideiussione, per limitare i rischi di frode Iva a danno dell’Erario.

e) Imprese di assicurazione

Con decorrenza 01/10/2006 le imprese di assicurazione, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni, che erogano somme di denaro nei confronti dei propri assicurati, devono comunicare tramite posta elettronica certificata (Pec), l’ammontare delle somme liquidate, la causale del versamento, il codice fiscale o la partiva Iva del beneficiario-assicurato.
E quindi necessario procedere all’attivazione della Pec!

Le nuove scadenze della manovra Prodi

a) Ammortamento terreni e perizia dell’esperto

Si ricorda che l’ammortamento dei terreni su cui insistono i fabbricati (es. capannone), è diventato fiscalmente indeducibile. Di conseguenza nel calcolo delle quote di ammortamento, il costo dei fabbricati deve essere depurato del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle pertinenziali.
L’Agenzia delle entrate ha stabilito che il costo delle predette aree si deve determinare mediante apposita perizia di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti e dei geometri.
Sarà quindi necessario nominare un perito!
Visto che l’informazione è necessaria per il calcolo degli acconti di novembre, è necessario attivarsi fin d’ora per la predisposizione della perizia.

b) Registrazione dei contratti di locazione di immobili

A seguito del cambiamento delle disciplina Iva per i contratti di locazione di beni immobili (abitativi e strumentali), tutti i contratti di locazione (anche finanziaria) sono soggetti all’obbligo di registrazione sia che i canoni sia soggetti ad Iva, sia che siano esenti ex art 10 Dpr 633/72.
Per i contratti in corso alla data del 4/07/2006, sarà obbligatorio:

  • presentare una dichiarazione per la registrazione;
  • versare l’imposta proporzionale di registro sul canone pattuito da contratto, pari al 2% nel caso di immobili abitativi e all’1% nel caso di immobili strumentali (es. capannone).

I termini per la registrazione e per il versamento dell’imposta, non sono ancora noti; essi verranno comunicati con un apposito comunicato da parte dell’Agenzia delle Entrate, attualmente in elaborazione.
E’ assolutamente necessario che ogni azienda faccia il punto della situazione sui contratti in corso, da regolarizzare!
Per ulteriori chiarimenti contattare il proprio referente in Studio.

c) Omessi versamenti Iva e sanzioni penali

L’omesso versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per un importo superiore ad € 50.000 per ciascun periodo di imposta entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Ad es. il reato si perfezione quando il contribuente non versa entro il 27/12/2007 il debito Iva risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2006.
La nuova norma troverà applicazione a partire dai reati di omesso versamento consumati entro il 27/12/2006 riguardanti l’Iva risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2005!
Uguale trattamento è riservato ai quei contribuenti che utilizzano in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per importi superiori ad € 50.000.

d) Studi di settore

Con la manovra Prodi, è stata abrogata la regola del “2 su 3”, valevole per i soggetti in contabilità ordinaria, per obbligo e/o per opzione oltre che per i professionisti, regola che faceva scattare l’accertamento da Studi di settore, solo nel caso in cui la “non congruità” si fosse realizzata per due anni su tre consecutivi.
A seguito di tale modifica, è ora sufficiente risultare “non congrui” per un solo anno per essere sottoposti ad accertamento (praticamente automatico!)!
La norma è retroattiva e si applica anche sull’esercizio 2005. Di conseguenza, tutti i soggetti “non congrui” per l’anno 2005, che avevano comunque deciso di non adeguarsi poiché non soggetti ad accertamento, devono rivedere la propria decisione in quanto sono diventati accertabili.
Per il solo periodo di imposta 2005, sarà possibile adeguarsi agli Studi di settore e quindi pagare le maggiori imposte entro il termine per la presentazione dell’Unico/2006 (31/10/2006).
E’ possibile contattare il proprio referente in Studio per i conteggi e/o per ulteriori chiarimenti.

e) Acconti di novembre: ricalcolo

Gli acconti di imposta (ires, irap, ire) dovuti entro il 30/11/2006 dovranno essere ricalcolati tenendo conto delle nuove norme introdotte dalla manovra Prodi, come se le stesse fossero già state applicate sul bilancio al 31/12/2005.
Più precisamente saranno interessati al suddetto ricalcalo, tutti i soggetti che nel 2005 hanno avuto, tra l’altro i seguenti casi:

  • hanno calcolato gli ammortamenti anticipati su autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli. Gli ammortamenti anticipati in questione, sono diventati infatti fiscalmente indeducibili;
  • hanno ammortizzato marchi di impresa: il periodo di ammortamento è passato da 10 a 18 anni;
  • hanno ammortizzato diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno e dei brevetti industriale: il periodo minimo di ammortamento è passato da 3 a 2 anni;
  • erano, nel 2005, società di comodo: sono state elevate le percentuali per il calcolo dei ricavi e del reddito minimo da dichiarare;
  • hanno ammortizzato fabbricati e terreno di pertinenza, applicando le percentuali di ammortamento sul valore complessivo fabbricato + terreno. Le quote di ammortamento relative al terreno (da scorporare con apposita perizia) sono diventate fiscalmente indeducibili.

Tutti i testi si intendono di esclusiva proprietà dello Studio Dott. Righetti & Associati. La pubblicazione, riproduzione o vendita, ove non espressamente autorizzata, è vietata e verrà perseguita a norma di legge.