Circolare n. 10 del 20 dicembre 2006
F24 on line: nuovi obblighi
Si ricorda che dall’01/01/2007 diventa obbligatorio per tutti i soggetti Iva, esclusi gli agricoltori esonerati (le società di capitali sono già obbligate dall’01/10/2006) effettuare i pagamenti delle imposte e dei contributi solo ed esclusivamente attraverso modalità telematiche; in pratica non si potranno più pagare gli F24 cartacei in Banca, ma per fare i versamenti sarà necessario, alternativamente:
- Usare il modello telematico “F24 on line”, per il quale bisogna essere dotati di un c/c bancario o postale, un codice Pin e una Password da richiedere all’Agenzia delle entrate;
- Usare il servizio home banking (Cbi – Corporate Banking Interbancario), offerto dalle aziende di credito;
- Rivolgersi agli intermediari abilitati (es. professionisti).
Chi intenderà rivolgersi allo Studio, quale intermediario abilitato, per effettuare i pagamenti on line, è pregato di darne tempestiva comunicazione per avere il tempo di predisporre tutto quanto è necessario all’avvio della pratica (per informazioni chiedere a Michela).
Omaggi di fine anno
Approssimandosi il periodo natalizio e la consuetudine di distribuire omaggi ai clienti, collaboratori e dipendenti, si riporta a titolo di promemoria un riepilogo del trattamento Iva e Imposte dirette ad essi relativo.
| Natura della cessione | Trattamento Iva | Norme di riferimento |
|---|---|---|
|
Omaggi di costo unitario fino a € 25,82 non rientranti nell’attività d’impresa, non effettuati a dipendenti.
|
Non costituiscono cessioni di beni
Iva sull’acquisto detraibile |
Art. 2.2, n. 4); Art. 19-bis1, lett. h), Dpr 633/72 |
|
Omaggi di costo unitario superiore a € 25,82 non rientranti nell’attività d’impresa.
|
Non costituiscono cessioni di beni
Iva sull’acquisto non detraibile |
Art. 2.2, n. 4); Art. 19-bis1, lett. h), Dpr 633/72 |
|
Omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa fatti a dipendenti e per qualunque importo
|
Non costituiscono cessioni di beni
Iva sull’acquisto non detraibile. |
Art. 2.2, n. 4), Dpr 633/72 |
|
Omaggi di beni rientranti nell’oggetto proprio dell’impresa di qualunque importo verso chiunque
|
Cessione imponibile (salvo risulti impedita la detrazione all’acquisto)
|
Art. 2 comma 2, n. 4), Dpr 633/72 |
|
Cessione gratuita di beni inviati fuori dalla Comunità
|
Cessione non imponibile.
|
Art. 8, Dpr 633/72 |
|
Cessione gratuita di beni inviati in altro paese comunitario
|
Trattamento uguale a quello peroperazioni interne.
|
Art. 56, Dl 331/93 |
|
Campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati
|
Cessione non imponibile.
Iva sull’acquisto detraibile. |
Art. 2.3, lett. d); art. 19.3 lett. c), Dpr 633/72 |
|
Cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono, tranne i beni soggetti ad aliquota più elevata di quella oggetto dei beni ceduti
|
Non concorrono alla formazione della base imponibile.
Si fattura.Iva sull’acquisto detraibile. |
Art. 15, Dpr 633/72 |
|
Cessione gratuita a enti pubblici, assistenziali e Onlus ***
|
Cessione esente.
Rettifica sull’Iva eventualmente detratta. |
Art. 10, n. 12); art 19-bis2, Dpr n. 6 33/72 |
|
Beni assegnati ai vincitori di manifestazioni a premio
|
Cessione non imponibile.
Iva sull’acquisto non detraibile. |
Art. 2 comma 3, lett. m)art. 19 comma 2, Dpr 633/72 |
|
Omaggi di prodotti alimentari non vendibili, a enti pubblici, assistenziali e Onlus
|
I beni si considerano distrutti.
Nessun riflesso sulla eventuale precedente detrazione dell’Iva. |
Art. 7 comma 15, legge 133/99 |
|
Omaggi di prodotti editoriali e dotazioni informatiche a enti locali, carceri, scuole, istituti religiosi, orfanotrofi
|
I beni si considerano distrutti.
Nessun riflesso sulla eventuale precedente detrazione dell’Iva. |
Art. 54, legge 342/2000 |
Il limite di € 25,82 è da considerare al netto dell’Iva pagata al momento dell’acquisto se questa è detraibile. Qualora il bene oggetto di omaggio sia composto da un insieme di beni costituenti un’unica confezione, si deve considerare il valore unitario nel suo complesso, anziché quello dei singoli componenti.
*** Per potersi avvalere del regime di esenzione va adottata un’apposita procedura (vedi Guida al bilancio “Oneri di utilità sociali”, “cessioni gratuite di beni alle Onlus”). Tuttavia, tenuto conto che la rettifica sull’Iva ex art. 19-bis2 azzera quasi sempre il beneficio derivante dall’esenzione, pare preferibile evitare tali adempimenti burocratici e ricorrere all’applicazione delle regole ordinarie in materia di omaggi.
| Beneficiario | Natura della cessione | Trattamento II.DD. |
|---|---|---|
|
Terzi
|
Omaggi di costo unitario non superiore a € 25,82 non rientranti nell’attività dell’impresa |
Spese di rappresentanza (B7) interamente deducibili |
|
Omaggi di costo unitario superiore a € 25,82 non rientranti nell’attività dell’impresa |
Spese di rappresentanza (B7) |
|
|
Omaggi di costo unitario non superiore a € 25,82 rientranti nell’attività dell’impresa |
Merci c/ acquisti (B6) |
|
|
Omaggi di costo unitario superiore a € 25,82 rientranti nell’attività dell’impresa |
Merci c/acquisti (B6) |
|
|
Dipendenti
|
Omaggi rientranti e non rientranti nell’attività dell’impresa, qualsiasi sia il costo |
Costi per il personale (B9) |
|
Terzi
|
Campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati |
Come gli omaggi rispettando anche il limite di € 25,82 |
|
Se a clienti: merce c/acquisti (B6) interamente deducibile qualunque sia il costo |
||
|
Beni ceduti a titolo di premio, sconto, o abbuono in base a impegni contrattuali |
Merci c/ acquisti (B6) |
Ddt e fatturazione sugli omaggi
Omaggi: si deve emettere un Ddt con causale “cessione gratuita” (a meno che non siano accompagnati da fattura o la stessa sia emessa entro le ore 24 del giorno di consegna). In alternativa è possibile compilare un solo documento per la consegna di un certo numero di omaggi con un unico luogo di destinazione (es. impiegati di una stessa società) o dare disposizione al fornitore di consegnare direttamente gli omaggi ai nominativi segnalati. In questo caso sarà buona norma allegare alla fattura che si riceverà, la copia del Ddt emesso dal venditore oppure l’elenco dei destinatari degli omaggi.
Se l’omaggio non costituisce bene oggetto dell’attività non sarà necessario emettere fattura, ma sarà sufficiente compilare il Ddt con una causale più completa come “cessione gratuita di beni non di propria produzione”.
Se l’omaggio costituisce bene oggetto dell’attività si potrà scegliere tra tre alternative (indicando comunque sempre il valore normale del bene in oggetto):
- annotazione giornaliera sul libro degli omaggi dei beneficiari, del valore normale dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta (senza emissione di fattura);
- emissione di un’autofattura singola per ogni cessione o globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese;
- emissione di una fattura per ogni singola operazione. In quest’ultimo caso sarà possibile optare per l’emissione di fattura senza rinuncia alla rivalsa dell’Iva (sulla fattura si porrà la dicitura “Cessione gratuita ex art. 2 Dpr 633/72 con obbligo di rivalsa ex art. 18 Dpr 633/72”; il cliente ci pagherà solo l’Iva e la porterà in detrazione) oppure per l’emissione di fattura con rinuncia alla rivalsa dell’Iva (sulla fattura si porrà la dicitura “cessione gratuita ex art. 2 Dpr 633/72 senza obbligo di rivalsa ex art. 18 Dpr 633/72”; il cliente registrerà la fattura, ma non potrà detrarsi l’Iva mentre il cedente dovrà versarla con la normale liquidazione mensile o trimestrale ed il relativo costo è indeducibile.
Oggetti promozionali: sono considerati spese di rappresentanza e perciò esenti da Ddt; la fattura è fuori campo art. 2.
Campioni gratuiti contrassegnati di modico valore: non sono considerati cessioni e non devono essere fatturati; sono esonerati anche da Ddt anche se, se ne consiglia comunque l’emissione (appositamente contrassegnati vuol dire che il campione deve riportare la dicitura “campione gratuito” stampata in modo indelebile).
Gestione separata Inps: nuove aliquote
Dall’01/01/2007 aumentano i contributi per gli iscritti alla gestione separata Inps dei lavoratori autonomi (amministratori, co. co. pro ecc.). Nel caso di collaboratori senza altra forma previdenziale, l’aliquota passerà dall’attuale 17,7% al 23% + lo 0,5% dovuto per prestazioni di maternità e assegno familiare.
Nel caso di collaboratori già iscritta ad altra forma previdenziale e/o pensionati, l’aliquota salirà dagli attuali 10% o 15%, al 16%.
Aggiornamento del Libro inventari: scadenza 31/01/2007
Si ricorda che entro il 31/01/2007 scade il termine per aggiornare e sottoscrivere il Libro inventari!
I soggetti obbligati alla tenuta del Libro inventari, secondo il Codice Civile, sono tutti gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, fatta eccezione per i piccoli imprenditori; simmetricamente, la normativa fiscale ne prescrive la tenuta per i soggetti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, sia per obbligo di legge, sia per opzione.
Sia alla costituzione, sia quando l’impresa passa dalla contabilità semplificata a quella ordinaria deve essere trascritto l’inventario iniziale.
Successivamente ogni anno, entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (solitamente tale termine coincide con il 31 gennaio. Per le società con esercizio diverso dall’anno solare si conteggiano 13 mesi dalla chiusura dell’esercizio per sapere la data di scadenza della redazione annuale), si devono riportare: Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa in formato Ue e il solo Stato patrimoniale in formato contabile. Dello stato patrimoniale vanno naturalmente fornite tutte le specifiche necessarie a dare un quadro completo ed esauriente di tutte le voci di bilancio (vedi vademecum contenuto nella nostra circolare n. 9 del 30/12/2005).
Elenchi clienti e fornitori: modello per la richiesta dati anagrafici
In vista della prossima scadenza del 29/04/2007 relativa alla presentazione in via telematica degli “Elenchi Iva clienti e fornitori”, si propone un fac-simile di prospetto da utilizzare per la raccolta dei dati anagrafici dei Clienti e dei fornitori, necessari per la compilazione dei rispettivi Elenchi.
FAC-SIMILE
|
Spett.le Castelnuovo del Garda, lì 22 dicembre 2006 Oggetto: Richiesta conferma dati anagrafici e codice fiscale per invio telematico elenchi Iva Tra le novità introdotte dal decreto legislativo 223/2006 (art. 37 comma 8-9), convertito in legge 248/2006, è prevista la reintroduzione dell’obbligo di presentazione, in via telematica, dell’elenco Ragione sociale: STUDIO ROSSI SNC qualora i dati su esposti siano errati o mancanti si prega di compilare la parte sottostante: Ragione Sociale: …………………………………………………………………… |
N.B.: al presente va allegato il testo dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196
Si precisa, che per il solo anno 2006, l’elenco Clienti dovrà comprendere solo i clienti con partita Iva (no privati) e sarà sufficiente l’indicazione della sola partita iva e non anche del codice fiscale (mentre per i fornitori, salvo ulteriori modifiche, è richiesto anche il codice fiscale).
Per il 2007, si raccomanda di attivarsi quanto prima per l’aggiornamento del software per la gestione e l’invio telematico degli elenchi e di procedere alla raccolta dei dati necessari relativi a clienti e fornitori in modo sistematico così da arrivare alla scadenza dell’adempimento con i dati anagrafici completi!
Bollo e fatture non imponibili art. 8 c)
L’Agenzia delle entrate, ha recentemente chiarito che l’esenzione dall’imposta di bollo vige esclusivamente per le fatture che riguardano corrispettivi assoggettati ad Iva; in nessun caso l’esenzione si estende a corrispettivi esenti o fuori campo Iva.
Qualora in fattura siano esposti contemporaneamente corrispettivi soggetti ad Iva e non, la fattura deve essere integrata con il bollo se la somma di uno o più componenti non assoggettati ad Iva supera l’importo di € 77,47.
Alla luce dei nuovi chiarimenti forniti, si ribadisce che nel caso specifico delle fatture non imponibili art. 8c) del Dpr 633/72, è obbligatorio apporre la marca da bollo di € 1,81.
Banche
Si raccomanda ai clienti di monitorare con attenzione le commissioni di massimo scoperto addebitate dalle Banche. A tal fine potrebbe essere opportuno, per facilitarne il controllo da parte dei responsabili amministrativi, contabilizzarle in un conto apposito distinto dagli altri interessi passivi bancari.
Cassa e contabilità
Partendo dal presupposto che il conto “Cassa” gestito nella propria contabilità aziendale non può mai, per ovvi motivi, essere negativo e tenuto conto del fatto che nel rispetto delle norme “antiriciclaggio” i movimenti di cassa non devono mai essere superiori ai 12.500 euro giornalieri, si evidenzia l’importanza di monitorare continuamente la movimentazione di tale conto, per evitare spiacevoli o addirittura gravi contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Dichiarazioni di intento: scadenza 16/01/2007
Si ricorda che il 16/01/2007 scade il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni di intento ricevute nel 2006 con effetto dal 2007.
Finanziaria per il 2007
Si anticipa fin d’ora che sarà cura dello Studio mettere a disposizione della gentile clientela, nella prossima circolare dei primi di gennaio 2007, le novità della legge finanziaria dopo le anticipazioni già fornite nelle precedenti circolari.
Tutti i testi si intendono di esclusiva proprietà dello Studio Dott. Righetti & Associati. La pubblicazione, riproduzione o vendita, ove non espressamente autorizzata, è vietata e verrà perseguita a norma di legge.

